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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/09/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 17680/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Arianna PICARELLA, in sostituzione dell'Avv. Silvia D'ALOISIO, per parte ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna RIZZO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
17680 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in dall'Avv. Silvia D'ALOISIO, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in
______________________ per ___________________ Palermo, Corso Alberto Amedeo 210;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2024, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (27/10/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
04/12/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 25/09/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “poliartrosi a modesta incidenza funzionale in obesa (IMC 42) in soggetto
[...]
con pregresso by pass gastrico, ipertensione arteriosa in terapia, stato ansioso depressivo reattivo, Diabete Mellito tipo II° in terapia con IGO” e ha concluso che, “applicando il calcolo a scalare,
trattandosi di menomazioni coesistenti, per tali infermità la perizianda è da ritenere invalida
civile al 67%, ai sensi del D.M. 5/2/92”.
Il c.t.u. ha, dunque, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata.
[...]
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/09/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/09/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 17680/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Arianna PICARELLA, in sostituzione dell'Avv. Silvia D'ALOISIO, per parte ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna RIZZO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
17680 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in dall'Avv. Silvia D'ALOISIO, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in
______________________ per ___________________ Palermo, Corso Alberto Amedeo 210;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2024, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (27/10/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
04/12/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 25/09/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “poliartrosi a modesta incidenza funzionale in obesa (IMC 42) in soggetto
[...]
con pregresso by pass gastrico, ipertensione arteriosa in terapia, stato ansioso depressivo reattivo, Diabete Mellito tipo II° in terapia con IGO” e ha concluso che, “applicando il calcolo a scalare,
trattandosi di menomazioni coesistenti, per tali infermità la perizianda è da ritenere invalida
civile al 67%, ai sensi del D.M. 5/2/92”.
Il c.t.u. ha, dunque, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata.
[...]
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/09/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)