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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2598/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PEDRETTI MONICA
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
PEDRETTI MONICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 12/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza parziale di separazione;
pagina 1 di 4 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 06.11.2024 sentenza di separazione consensuale n. 552/2024, pubblicata il 12.11.2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Felonica (MN) il 15/04/2006
tra e , trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 Controparte_2
Matrimonio del Comune di FELONICA (MN) dell'anno 2006, al N. 1 parte 2 serie C.,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
pagina 2 di 4 2) dichiararsi che nessun assegno divorzile è dovuto a favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) le spese legali del procedimento volto ad ottenere lo scioglimento del matrimonio sono integralmente a carico del sig CP_1
4) Ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Felonica (MN),
perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in FELONICA (MN) il 15/04/2006
fra nato a [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FELONICA (MN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2006 Atto n. 1 Parte II Serie C);
pagina 3 di 4 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2598/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PEDRETTI MONICA
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
PEDRETTI MONICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 12/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza parziale di separazione;
pagina 1 di 4 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 06.11.2024 sentenza di separazione consensuale n. 552/2024, pubblicata il 12.11.2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Felonica (MN) il 15/04/2006
tra e , trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 Controparte_2
Matrimonio del Comune di FELONICA (MN) dell'anno 2006, al N. 1 parte 2 serie C.,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
pagina 2 di 4 2) dichiararsi che nessun assegno divorzile è dovuto a favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) le spese legali del procedimento volto ad ottenere lo scioglimento del matrimonio sono integralmente a carico del sig CP_1
4) Ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Felonica (MN),
perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in FELONICA (MN) il 15/04/2006
fra nato a [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FELONICA (MN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2006 Atto n. 1 Parte II Serie C);
pagina 3 di 4 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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