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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta magistrati:
Dott. AN ER LO Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De GO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
curatore rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. DI FRANCESCO
LI reclamante contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentanti e difesi dall'avv. DANILE GIUSEPPE;
C.F._2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (P. Iva Parte_1
) in persona del curatore legale rappresentante pro tempore – contumace - P.IVA_1
reclamati
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 35/2024 del 2/12/2024, il Tribunale di Agrigento ha statuito su istanza avanzata da e , vantanti crediti accertati con sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
832/2022 e decreto ingiuntivo n. 3/2021, emessi dal medesimo Tribunale, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale di Avverso tale Parte_1 statuizione, ha proposto reclamo contestandola Parte_1
per diversi motivi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, mentre la Curatela è rimasta contumaci, i creditori istanti, costituendosi, hanno contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così discusso la causa: reclamante: “si insiste nei motivi di reclamo e nelle richieste istruttorie formulate in sede di reclamo e di seguito riportate:
a)- Si chiede disporsi CTU contabile al fine di verificare la presenza e validità dei requisiti
e/o presupposti di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
e/o la sussistenza della esenzione dalla liquidazione giudiziale Parte_1
della predetta società.
b)- Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di fatto sopra riportate, indicando sin d'ora a testimoni la sig.ra res.te in Racalmuto ed il Dott. Testimone_1
residente in [...], nella sua qualità di Testimone_2
consulente fiscale della Parte_1
c)- Si chiede acquisirsi il fascicolo della fase “prefallimentare” avanti il Tribunale
Ordinario di Agrigento – Sezione Fallimentare.”
Si chiede, inoltre, l'audizione dell'amministratore unico della società”; reclamati (in sintesi): “ …. Il credito azionato dai due lavoratori, signori e CP_1
ammonta a complessivi € 44.148,11, comprensivo di interessi e rivalutazione dal CP_2
sorgere del credito alla data di deposito del ricorso per l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale. …”.
Indi, giusta ordinanza dei 19-26/9/2025 la causa è stata posta in decisione.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il reclamo non può trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Mette conto innanzitutto osservare che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 liquidazione giudiziale, il “reclamo” avverso detta sentenza ex art. 51 C.C.I.I. (che ha ridenominato il precedente istituto del reclamo fallimentare), è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno;
ne consegue che la Corte è chiamata ad esaminare anche gli stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che possono essere offerti, non operando i limiti di cui all'art 345 c.p.c. E, come noto, presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale sono la sussistenza di posizione creditoria in capo al soggetto ricorrente, lo stato di insolvenza in capo al debitore, e la condizione debitoria di quest'ultimo, elementi che, se del caso, vanno rivisitati alla luce delle contestazioni della parte reclamante.
Tanto premesso, quest'ultima contesta la statuizione di prime cure e le argomentazioni del
Tribunale, prospettando diversi motivi, che vanno esaminati partitamente.
Col primo, la reclamante eccepisce “l'insussistenza della legittimazione dei creditori”, adducendo che “le somme spettanti ai dipendenti e sia a Controparte_1 Controparte_2
titolo di stipendi, sia di TFR, come indicati nelle buste paga, prodotte dagli stessi ricorrenti, non sono quelle lorde, bensì quelle nette.”, con conseguente calcolo al lordo e non al netto degli oneri fiscali e previdenziali, così incidendo erroneamente sull'ammontare.
Tale argomentazione non può trovare accoglimento: il credito oggetto delle rispettive pretese è quello cristallizzato con le statuizioni rispettivamente ottenute da e CP_1
di ciò risulta essere consapevole la stessa società, laddove lamenta che “l'ingiunzione CP_2
di pagamento non poteva riguardare le ritenute che a titolo fiscale e previdenziale vanno effettuate sullo stipendio che la società era obbligata e doveva versare, come ha fatto, agli Enti pubblici competenti.”. Qualsivoglia contestazione resta estranea al vaglio proprio della fase preliquidatoria, dovendosi il Tribunale soffermare sulla sussistenza di valido titolo nella specie risultante dalle due statuizioni evocati, di importo tale da legittimare l'avvio della procedura.
Del tutto generico, poi, il secondo motivo di gravame, col quale la reclamante “eccepisce la prescrizione delle obbligazioni portate dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito indicati nell'elenco di e la tardività, essendo ampiamente decorso il termine di legge in CP_3
mancanza di atti interruttivi di sorta.”, sostenendo che “di conseguenza è nulla l'iscrizione a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 ruolo e sono illegittime le cartelle di pagamento per pretese prescritte.”.
Risulta in definitiva sussistente il requisito di cui all'art. 49 C.C.I.I. ult. co., ovvero un ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.
Col terzo, col quarto motivo e col quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante lamenta l'inesatta ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice, ai sensi degli artt. 2 e 121 del
C.C.I.I., e l'erronea verifica sui presupposti per l'accoglimento dell'istanza con riguardo al profilo dell'insolvenza. Su questi aspetti, va innanzitutto ricordato che secondo l'orientamento ormai consolidatosi della Suprema Corte, condiviso da questa Collegio, sull'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007 n.
169), e che può estendersi all'analoga norma di cui all'art. 2 I comma lett. d) CCII, deve intendersi posto a carico del debitore, secondo il principio di 'prossimità della prova', l'onere di dimostrare di essere esente da liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, laddove il superamento di un unico parametro comporta, invece, la sua sottoponibilità alla procedura.
Ciò posto, la reclamante ha intanto solo allegato ma non dimostrato il possesso da parte della società dei tre requisiti di cui all'art. 2 I comma lett. d) CCII. Sul punto, se è vero che non
è necessario, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la 'non fallibilità' previsti dall'art. 2 I comma lett. d) C.C.I.I. (con previsione simile a quella del previgente art. 1 della legge fallimentare), guardare al bilancio di esercizio dell'impresa che viene in rilievo, ben potendosi fare riferimento, in difetto di quello, anche alle scritture contabili obbligatorie, comunque deve trattarsi di dati attendibili, al fine di fornire una 'fotografia' fedelmente rispecchiante la situazione patrimoniale-finanziaria del soggetto che viene in rilievo, quando, invece, si è di fronte a dati non certi, desumibili solo ipoteticamente da altri, e che risultano in contrasto con quelli che debbono essere considerati i dati 'ufficiali', non può dirsi raggiunta la prova invocata. Vale ricordare, ancora con riferimento alla disciplina previgente, ma con principi restano validi anche alla luce della novella (di cui al codice crisi di impresa), che
“l'accertamento del requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., va
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice. Tale circostanza, infatti non ne impedisce di per sé sola l'inclusione nel computo dell'indebitamento - rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al fallimento - in quanto attiene a un dato oggettivo che non dipende dall'opinione del debitore al riguardo e, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell'apertura della procedura concorsuale.” (così Cassazione civile sez. I, 12/01/2017 n. 601).
Ciò posto, la reclamante ha allegato di possedere congiuntamente tutti e tre i requisiti di cui al citato art. 2 I comma, soffermandosi, però, su deduzioni (non rappresentate in prime cure, ove non si era costituita) non supportate dalla documentazione versata. A tanto si perviene dalla disamina della documentazione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023: solo per il 2021 e il 2022
è prodotto un bilancio in copia, mancante della delibera di approvazione, mentre per l'anno
2023 è versata solo stampa di una 'situazione economica' dal 01/1/2023 al 31/12/2023 con indicazione dei soli costi di gestione.
Difetta, in altri termini, preciso riferimento all'ammontare della esposizione debitoria che sarebbe, secondo quanto addotto, decisamente inferiore a quella risultante dal prospetto dell'Agenzia delle Entrate (per debiti tributari) esaminato dal giudice di prime cure. D'altronde, dalla 'visura storica società di capitale' della CCIAA di Agrigento, recante la data del 5.8.2024
e versata dalla reclamante, non risultano consultabili 'bilanci' e non è dato quindi sapere se e in che termini quelli versati in questa sede siano, ancorché limitatamente agli anni 2021 e 2022, effettivamente approvati dagli organi sociali e come tali opponibili ai terzi.
E comunque, tali incompleti dati, che appunto non danno conto dei limiti di cui al richiamato art. 2 I comma, neppure possono integrarsi col resto della documentazione versata, atta solo a fotografare alcuni aspetti delle vicende economiche della società (bonifici ricevuti, elenco crediti, dichiarazione e attestazioni di natura tributaria), tanto da non essere necessaria la disamina mediante la pur sollecitata consulenza contabile;
e di guisa da risultare indimostrato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 quanto addotto col motivo in esame.
Venendo al requisito dell'insolvenza, già gli esiti delle procedure esecutive, risultate infruttuose, che hanno dovuto porre in essere i due creditori, già offrono un quadro di sofferenza dell'impresa sociale, tale da non consentire neppure il pagamento di debiti verso lavoratori. A questo si aggiunge l'evidente difficoltà di un regolare svolgimento delle attività sociali, attestato dal sostanziale difetto di prova di attività continua e regolare che emerge dalla richiamata visura storica, laddove si dà conto della mancanza di dati recenti registrati (cfr. indicazione di “ultimo protocollo” al 01/12/2020, e 'pratiche inviate negli ultimi dodici mesi' pari a zero), a fronte del quale scarne restano anche sul punto le deduzioni della reclamante.
Né risulta sufficiente il mero richiamo a crediti vantati, pure qui in difetto di idonee allegazioni sulla concreta attuale situazione patrimoniale-finanziaria della società: il che non consente di superare quel giudizio di insolvenza dell'azienda, già acclarato dal primo giudice.
Emerge, in definitiva, la insussistenza di elementi per revocare la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, già acclarata dal Tribunale: ne deriva che il reclamo deve essere disatteso, con conferma dell'impugnata statuizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dei creditori istanti costituiti, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il reclamo proposto da depositato il Parte_1
7/1/2025, avverso la sentenza n. 35/2024 del 2/12/2024 resa dal Tribunale di Agrigento;
condanna lla rifusione delle spese processuali Parte_1
sostenute dai reclamati e , liquidate in € Controparte_4 Controparte_2
3.760,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 9 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De GO AN ER LO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta magistrati:
Dott. AN ER LO Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De GO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
curatore rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. DI FRANCESCO
LI reclamante contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentanti e difesi dall'avv. DANILE GIUSEPPE;
C.F._2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (P. Iva Parte_1
) in persona del curatore legale rappresentante pro tempore – contumace - P.IVA_1
reclamati
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 35/2024 del 2/12/2024, il Tribunale di Agrigento ha statuito su istanza avanzata da e , vantanti crediti accertati con sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
832/2022 e decreto ingiuntivo n. 3/2021, emessi dal medesimo Tribunale, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale di Avverso tale Parte_1 statuizione, ha proposto reclamo contestandola Parte_1
per diversi motivi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, mentre la Curatela è rimasta contumaci, i creditori istanti, costituendosi, hanno contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così discusso la causa: reclamante: “si insiste nei motivi di reclamo e nelle richieste istruttorie formulate in sede di reclamo e di seguito riportate:
a)- Si chiede disporsi CTU contabile al fine di verificare la presenza e validità dei requisiti
e/o presupposti di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
e/o la sussistenza della esenzione dalla liquidazione giudiziale Parte_1
della predetta società.
b)- Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di fatto sopra riportate, indicando sin d'ora a testimoni la sig.ra res.te in Racalmuto ed il Dott. Testimone_1
residente in [...], nella sua qualità di Testimone_2
consulente fiscale della Parte_1
c)- Si chiede acquisirsi il fascicolo della fase “prefallimentare” avanti il Tribunale
Ordinario di Agrigento – Sezione Fallimentare.”
Si chiede, inoltre, l'audizione dell'amministratore unico della società”; reclamati (in sintesi): “ …. Il credito azionato dai due lavoratori, signori e CP_1
ammonta a complessivi € 44.148,11, comprensivo di interessi e rivalutazione dal CP_2
sorgere del credito alla data di deposito del ricorso per l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale. …”.
Indi, giusta ordinanza dei 19-26/9/2025 la causa è stata posta in decisione.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il reclamo non può trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Mette conto innanzitutto osservare che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 liquidazione giudiziale, il “reclamo” avverso detta sentenza ex art. 51 C.C.I.I. (che ha ridenominato il precedente istituto del reclamo fallimentare), è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno;
ne consegue che la Corte è chiamata ad esaminare anche gli stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che possono essere offerti, non operando i limiti di cui all'art 345 c.p.c. E, come noto, presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale sono la sussistenza di posizione creditoria in capo al soggetto ricorrente, lo stato di insolvenza in capo al debitore, e la condizione debitoria di quest'ultimo, elementi che, se del caso, vanno rivisitati alla luce delle contestazioni della parte reclamante.
Tanto premesso, quest'ultima contesta la statuizione di prime cure e le argomentazioni del
Tribunale, prospettando diversi motivi, che vanno esaminati partitamente.
Col primo, la reclamante eccepisce “l'insussistenza della legittimazione dei creditori”, adducendo che “le somme spettanti ai dipendenti e sia a Controparte_1 Controparte_2
titolo di stipendi, sia di TFR, come indicati nelle buste paga, prodotte dagli stessi ricorrenti, non sono quelle lorde, bensì quelle nette.”, con conseguente calcolo al lordo e non al netto degli oneri fiscali e previdenziali, così incidendo erroneamente sull'ammontare.
Tale argomentazione non può trovare accoglimento: il credito oggetto delle rispettive pretese è quello cristallizzato con le statuizioni rispettivamente ottenute da e CP_1
di ciò risulta essere consapevole la stessa società, laddove lamenta che “l'ingiunzione CP_2
di pagamento non poteva riguardare le ritenute che a titolo fiscale e previdenziale vanno effettuate sullo stipendio che la società era obbligata e doveva versare, come ha fatto, agli Enti pubblici competenti.”. Qualsivoglia contestazione resta estranea al vaglio proprio della fase preliquidatoria, dovendosi il Tribunale soffermare sulla sussistenza di valido titolo nella specie risultante dalle due statuizioni evocati, di importo tale da legittimare l'avvio della procedura.
Del tutto generico, poi, il secondo motivo di gravame, col quale la reclamante “eccepisce la prescrizione delle obbligazioni portate dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito indicati nell'elenco di e la tardività, essendo ampiamente decorso il termine di legge in CP_3
mancanza di atti interruttivi di sorta.”, sostenendo che “di conseguenza è nulla l'iscrizione a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 ruolo e sono illegittime le cartelle di pagamento per pretese prescritte.”.
Risulta in definitiva sussistente il requisito di cui all'art. 49 C.C.I.I. ult. co., ovvero un ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.
Col terzo, col quarto motivo e col quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante lamenta l'inesatta ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice, ai sensi degli artt. 2 e 121 del
C.C.I.I., e l'erronea verifica sui presupposti per l'accoglimento dell'istanza con riguardo al profilo dell'insolvenza. Su questi aspetti, va innanzitutto ricordato che secondo l'orientamento ormai consolidatosi della Suprema Corte, condiviso da questa Collegio, sull'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007 n.
169), e che può estendersi all'analoga norma di cui all'art. 2 I comma lett. d) CCII, deve intendersi posto a carico del debitore, secondo il principio di 'prossimità della prova', l'onere di dimostrare di essere esente da liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, laddove il superamento di un unico parametro comporta, invece, la sua sottoponibilità alla procedura.
Ciò posto, la reclamante ha intanto solo allegato ma non dimostrato il possesso da parte della società dei tre requisiti di cui all'art. 2 I comma lett. d) CCII. Sul punto, se è vero che non
è necessario, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la 'non fallibilità' previsti dall'art. 2 I comma lett. d) C.C.I.I. (con previsione simile a quella del previgente art. 1 della legge fallimentare), guardare al bilancio di esercizio dell'impresa che viene in rilievo, ben potendosi fare riferimento, in difetto di quello, anche alle scritture contabili obbligatorie, comunque deve trattarsi di dati attendibili, al fine di fornire una 'fotografia' fedelmente rispecchiante la situazione patrimoniale-finanziaria del soggetto che viene in rilievo, quando, invece, si è di fronte a dati non certi, desumibili solo ipoteticamente da altri, e che risultano in contrasto con quelli che debbono essere considerati i dati 'ufficiali', non può dirsi raggiunta la prova invocata. Vale ricordare, ancora con riferimento alla disciplina previgente, ma con principi restano validi anche alla luce della novella (di cui al codice crisi di impresa), che
“l'accertamento del requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., va
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice. Tale circostanza, infatti non ne impedisce di per sé sola l'inclusione nel computo dell'indebitamento - rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al fallimento - in quanto attiene a un dato oggettivo che non dipende dall'opinione del debitore al riguardo e, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell'apertura della procedura concorsuale.” (così Cassazione civile sez. I, 12/01/2017 n. 601).
Ciò posto, la reclamante ha allegato di possedere congiuntamente tutti e tre i requisiti di cui al citato art. 2 I comma, soffermandosi, però, su deduzioni (non rappresentate in prime cure, ove non si era costituita) non supportate dalla documentazione versata. A tanto si perviene dalla disamina della documentazione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023: solo per il 2021 e il 2022
è prodotto un bilancio in copia, mancante della delibera di approvazione, mentre per l'anno
2023 è versata solo stampa di una 'situazione economica' dal 01/1/2023 al 31/12/2023 con indicazione dei soli costi di gestione.
Difetta, in altri termini, preciso riferimento all'ammontare della esposizione debitoria che sarebbe, secondo quanto addotto, decisamente inferiore a quella risultante dal prospetto dell'Agenzia delle Entrate (per debiti tributari) esaminato dal giudice di prime cure. D'altronde, dalla 'visura storica società di capitale' della CCIAA di Agrigento, recante la data del 5.8.2024
e versata dalla reclamante, non risultano consultabili 'bilanci' e non è dato quindi sapere se e in che termini quelli versati in questa sede siano, ancorché limitatamente agli anni 2021 e 2022, effettivamente approvati dagli organi sociali e come tali opponibili ai terzi.
E comunque, tali incompleti dati, che appunto non danno conto dei limiti di cui al richiamato art. 2 I comma, neppure possono integrarsi col resto della documentazione versata, atta solo a fotografare alcuni aspetti delle vicende economiche della società (bonifici ricevuti, elenco crediti, dichiarazione e attestazioni di natura tributaria), tanto da non essere necessaria la disamina mediante la pur sollecitata consulenza contabile;
e di guisa da risultare indimostrato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 quanto addotto col motivo in esame.
Venendo al requisito dell'insolvenza, già gli esiti delle procedure esecutive, risultate infruttuose, che hanno dovuto porre in essere i due creditori, già offrono un quadro di sofferenza dell'impresa sociale, tale da non consentire neppure il pagamento di debiti verso lavoratori. A questo si aggiunge l'evidente difficoltà di un regolare svolgimento delle attività sociali, attestato dal sostanziale difetto di prova di attività continua e regolare che emerge dalla richiamata visura storica, laddove si dà conto della mancanza di dati recenti registrati (cfr. indicazione di “ultimo protocollo” al 01/12/2020, e 'pratiche inviate negli ultimi dodici mesi' pari a zero), a fronte del quale scarne restano anche sul punto le deduzioni della reclamante.
Né risulta sufficiente il mero richiamo a crediti vantati, pure qui in difetto di idonee allegazioni sulla concreta attuale situazione patrimoniale-finanziaria della società: il che non consente di superare quel giudizio di insolvenza dell'azienda, già acclarato dal primo giudice.
Emerge, in definitiva, la insussistenza di elementi per revocare la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, già acclarata dal Tribunale: ne deriva che il reclamo deve essere disatteso, con conferma dell'impugnata statuizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dei creditori istanti costituiti, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il reclamo proposto da depositato il Parte_1
7/1/2025, avverso la sentenza n. 35/2024 del 2/12/2024 resa dal Tribunale di Agrigento;
condanna lla rifusione delle spese processuali Parte_1
sostenute dai reclamati e , liquidate in € Controparte_4 Controparte_2
3.760,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 9 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De GO AN ER LO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7