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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2041/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Alessio Veggiari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv. Enzo Morrico e Giosafat Riganò, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Gabriele Vercelli e Dino Vercelli convenuta decidendo all'esito del deposito di note scritte ai sensi all'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2023 il sig. premesso di Parte_1 essere stato assunto da (di seguito, più brevemente, Controparte_1
, dapprima in forza di due contratti a tempo determinato a tempo pieno (dal CP_1
1 luglio 2017 al 31 agosto 2017 e dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018) e poi, dal 10 giugno 2019, con contratto a tempo indeterminato come operatore dell'esercizio di livello C del C.C.N.L. Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, lamenta che la società datrice di lavoro non abbia computato i periodi lavorato in forza di contratti a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità.
Il ricorrente sostiene, invece, che le norme del C.C.N.L. – e quindi in particolare l'art. 26 C.C.N.L. in materia di scatti di anzianità – devono essere applicate ai dipendenti assunti con contratto a termine così come ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in applicazione della regola generale di cui all'art. 6 d. lgs. 368/2011 e all'art. 25 d. lgs. 81/2015, ai cui sensi il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento, sotto il profilo economico e normativo, del lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Il ricorrente conviene pertanto in giudizio Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo contratto a tempo determinato (01/07/17) alla assunzione a tempo indeterminato (10/06/19) e, quindi, il diritto del sig. per le ragioni suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal Pt_2
01.10.20, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.10.22, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.10.24 e così via, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia.
- Conseguentemente condannare in persona del legale Parte_3 rappresentate pro-tempore, alla ricostruzione della carriera del ricorrente in virtù della anzianità correttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo ricorrente delle differenze
2 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F.”
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contesta la prospettazione attorea sostenendo di aver legittimamente applicato la normativa in materia di scatti soltanto a decorrere dall'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato e chiede pertanto la reiezione della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese.
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa viene decisa ai sensi all'art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Le domande sono fondate e devono essere accolte.
I fatti rilevanti al fine del decidere sono pacifici tra le parti.
E' in particolare pacifico tra le parti che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta dapprima in forza di due contratti a tempo determinato a tempo pieno (dal 1 luglio 2017 al 31 agosto 2017 e dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018)
e sia stato poi assunto, dal 10 giugno 2019, con contratto a tempo indeterminato come operatore dell'esercizio di livello C del C.C.N.L.
E' pure pacifica l'applicabilità al rapporto di lavoro del ricorrente del C.C.N.L.
Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, C.C.N.L.
L'art. 26 di detto C.C.N.L., rimasto invariato nel corso del tempo, rubricato
“Aumenti per anzianità”, dispone che:
“1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza:…
3
2. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
3. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.
4. Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumenti di anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico”.
E' infine pacifico che la convenuta non abbia riconosciuto utili, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, i periodi lavorati dal ricorrente in forza di contratti a termine.
Secondo la convenuta, infatti, l'art. 26 C.C.N.L. dovrebbe essere interpretato nel senso che l'unica anzianità utile ai fini del riconoscimento degli scatti sarebbe quella maturata dall'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Si tratta di una lettura della clausola contrattual-collettiva che non risulta giustificata dal testo della disposizione che nulla precisa in tal senso, facendo riferimento esclusivamente ai periodi di servizio effettivamente prestato, non consentendo dunque di escludere alcun periodo effettivamente lavorato, ancorché in forza di contratto a tempo determinato.
Soprattutto tale interpretazione della norma collettiva si pone in contrasto con il principio normativo di non discriminazione tra lavoratori assunti a termine e lavoratori assunti a tempo indeterminato equiparabili.
Già l'art. 6 d. lgs. n. 368/2001, dando applicazione all'art 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 70/1999/CE, prevedeva che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con
4 contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La norma è stata poi sostituita dall'art. 15 d. lgs. n. 81/2015 (applicabile ratione temporis alla presente fattispecie), ai cui sensi “al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.
Anche questa norma, sostanzialmente sovrapponibile a quella precedentemente in vigore, costituisce applicazione all'art 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva
70/1999/CE.
Devono allora richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, secondo cui:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Corte Giustizia 13.9.2007, causa C-307/05,
; punto 42); Persona_1
- “come emerge dalla giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda le maggiorazioni corrispondenti agli scatti … di anzianità, … le quali costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili
(v., in tal senso, sentenze C-307/05, EU:C:2007:509, punti 42 e 47; Impact, Persona_1
5 C-268/06, EU:C:2008:223, punto 126, nonché e C-444/09 e Persona_2 Persona_3
C-456/09, EU:C:2010:819, punto 53)” (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44);
- la disparità di trattamento è consentita soltanto ove “giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v. sentenze
Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, punti 53 e 58, e e Persona_2 Per_3
C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 55, nonché ordinanze
[...] CP_2
C-273/10, EU:C:2011:167, punto 41, e C-556/11, EU:C:2012:67, punto Persona_4
48)”.
- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro .. non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza e C-444/09 e C-456/09, Persona_2 Persona_3
EU:C:2010:819, punto 56, nonché ordinanze C-273/10, EU:C:2011:167, CP_2 punto 42, e C-556/11, EU:C:2012:67, punto 49). Persona_4
- Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego.
Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio equivarrebbe a rendere permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v. sentenze e Persona_2 Per_3
6 C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 57, e , C-38/13, Per_3 Per_5
EU:C:2014:152, punto 38, nonché ordinanze C-273/10, EU:C:2011:167, CP_2
punto 43, e C-556/11, EU:C:2012:67, punto 50)” (Corte di Giustizia Persona_4
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punti 55- 57).
“L'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36)”( Per_6
Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 e 15232, ex multis).
L'art. 15 d. lgs n. 81/2015, interpretato alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria, di cui costituisce attuazione, impone dunque di riconoscere al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato lo stesso trattamento economico e normativo applicato dal datore di lavoro ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e ciò anche in relazione agli effetti dell'anzianità.
La norma, come già detto, riconosce al lavoratore assunto con contratto a termine ogni trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello, salvo che il trattamento “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Nella specie non è in contestazione la sovrapponibilità delle mansioni espletate dal ricorrente nei periodi lavorati in forza di contratto a tempo determinato con quelle svolte dai colleghi di pari livello assunti con contratto a tempo indeterminato aventi il medesimo inquadramento, così come del resto confermato dalle previsioni della contrattazione collettiva del settore.
7 Non risultano ragioni oggettive che consentano un trattamento differenziato, se non la natura temporanea della prestazione, in sé irrilevante.
Conseguentemente, poiché la norma contrattuale si limita a riconoscere uno scatto di anzianità “per ogni biennio di servizio effettivamente prestato”, senza distinguere se tale biennio debba essere o meno continuativo, tutti i periodi lavorati dal ricorrente con contratto a tempo determinato, con le medesime mansioni e presso il medesimo datore di lavoro, devono essere considerati utili ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Una diversa conclusione comporterebbe una discriminazione non consentita tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Alla luce dei principi appena riportati, il servizio prestato dal ricorrente con vari contratti a termine, pur se non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Alla luce dei principi sopra espressi deve dunque concludersi nel senso che il ricorrente ha diritto al riconoscimento - a tutti i fini - dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro prestati in forza di contratti di lavoro a tempo determinato prima della sua assunzione a tempo indeterminato, ad iniziare dal primo contratto del 1 luglio
2017, con conseguente riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre
2020, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2022, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2024 e così di seguito.
La società convenuta deve conseguentemente essere condannata a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione € 5200-26.000, in relazione al valore effettivo della controversia
(Cass. n. 968/2022; Cass., n. 955/2025; Cass. n. 10438/2023; Cass. 32/2024; Cass.,
968/2022; Cass. n. 38466/2021; Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019), ed applicando i
8 limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso e della minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento - ad ogni fine - dell'anzianità maturata durante i rapporti di prestati in forza di contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ad iniziare dal contratto del 1 luglio 2017, con conseguente riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2020, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2022, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2024 e così di seguito;
- dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Genova, 30 maggio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Alessio Veggiari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv. Enzo Morrico e Giosafat Riganò, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Gabriele Vercelli e Dino Vercelli convenuta decidendo all'esito del deposito di note scritte ai sensi all'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2023 il sig. premesso di Parte_1 essere stato assunto da (di seguito, più brevemente, Controparte_1
, dapprima in forza di due contratti a tempo determinato a tempo pieno (dal CP_1
1 luglio 2017 al 31 agosto 2017 e dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018) e poi, dal 10 giugno 2019, con contratto a tempo indeterminato come operatore dell'esercizio di livello C del C.C.N.L. Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, lamenta che la società datrice di lavoro non abbia computato i periodi lavorato in forza di contratti a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità.
Il ricorrente sostiene, invece, che le norme del C.C.N.L. – e quindi in particolare l'art. 26 C.C.N.L. in materia di scatti di anzianità – devono essere applicate ai dipendenti assunti con contratto a termine così come ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in applicazione della regola generale di cui all'art. 6 d. lgs. 368/2011 e all'art. 25 d. lgs. 81/2015, ai cui sensi il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento, sotto il profilo economico e normativo, del lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Il ricorrente conviene pertanto in giudizio Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo contratto a tempo determinato (01/07/17) alla assunzione a tempo indeterminato (10/06/19) e, quindi, il diritto del sig. per le ragioni suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal Pt_2
01.10.20, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.10.22, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.10.24 e così via, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia.
- Conseguentemente condannare in persona del legale Parte_3 rappresentate pro-tempore, alla ricostruzione della carriera del ricorrente in virtù della anzianità correttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo ricorrente delle differenze
2 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F.”
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contesta la prospettazione attorea sostenendo di aver legittimamente applicato la normativa in materia di scatti soltanto a decorrere dall'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato e chiede pertanto la reiezione della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese.
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa viene decisa ai sensi all'art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Le domande sono fondate e devono essere accolte.
I fatti rilevanti al fine del decidere sono pacifici tra le parti.
E' in particolare pacifico tra le parti che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta dapprima in forza di due contratti a tempo determinato a tempo pieno (dal 1 luglio 2017 al 31 agosto 2017 e dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018)
e sia stato poi assunto, dal 10 giugno 2019, con contratto a tempo indeterminato come operatore dell'esercizio di livello C del C.C.N.L.
E' pure pacifica l'applicabilità al rapporto di lavoro del ricorrente del C.C.N.L.
Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, C.C.N.L.
L'art. 26 di detto C.C.N.L., rimasto invariato nel corso del tempo, rubricato
“Aumenti per anzianità”, dispone che:
“1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza:…
3
2. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
3. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.
4. Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumenti di anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico”.
E' infine pacifico che la convenuta non abbia riconosciuto utili, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, i periodi lavorati dal ricorrente in forza di contratti a termine.
Secondo la convenuta, infatti, l'art. 26 C.C.N.L. dovrebbe essere interpretato nel senso che l'unica anzianità utile ai fini del riconoscimento degli scatti sarebbe quella maturata dall'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Si tratta di una lettura della clausola contrattual-collettiva che non risulta giustificata dal testo della disposizione che nulla precisa in tal senso, facendo riferimento esclusivamente ai periodi di servizio effettivamente prestato, non consentendo dunque di escludere alcun periodo effettivamente lavorato, ancorché in forza di contratto a tempo determinato.
Soprattutto tale interpretazione della norma collettiva si pone in contrasto con il principio normativo di non discriminazione tra lavoratori assunti a termine e lavoratori assunti a tempo indeterminato equiparabili.
Già l'art. 6 d. lgs. n. 368/2001, dando applicazione all'art 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 70/1999/CE, prevedeva che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con
4 contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La norma è stata poi sostituita dall'art. 15 d. lgs. n. 81/2015 (applicabile ratione temporis alla presente fattispecie), ai cui sensi “al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.
Anche questa norma, sostanzialmente sovrapponibile a quella precedentemente in vigore, costituisce applicazione all'art 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva
70/1999/CE.
Devono allora richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, secondo cui:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Corte Giustizia 13.9.2007, causa C-307/05,
; punto 42); Persona_1
- “come emerge dalla giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda le maggiorazioni corrispondenti agli scatti … di anzianità, … le quali costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili
(v., in tal senso, sentenze C-307/05, EU:C:2007:509, punti 42 e 47; Impact, Persona_1
5 C-268/06, EU:C:2008:223, punto 126, nonché e C-444/09 e Persona_2 Persona_3
C-456/09, EU:C:2010:819, punto 53)” (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44);
- la disparità di trattamento è consentita soltanto ove “giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v. sentenze
Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, punti 53 e 58, e e Persona_2 Per_3
C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 55, nonché ordinanze
[...] CP_2
C-273/10, EU:C:2011:167, punto 41, e C-556/11, EU:C:2012:67, punto Persona_4
48)”.
- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro .. non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza e C-444/09 e C-456/09, Persona_2 Persona_3
EU:C:2010:819, punto 56, nonché ordinanze C-273/10, EU:C:2011:167, CP_2 punto 42, e C-556/11, EU:C:2012:67, punto 49). Persona_4
- Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego.
Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio equivarrebbe a rendere permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v. sentenze e Persona_2 Per_3
6 C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 57, e , C-38/13, Per_3 Per_5
EU:C:2014:152, punto 38, nonché ordinanze C-273/10, EU:C:2011:167, CP_2
punto 43, e C-556/11, EU:C:2012:67, punto 50)” (Corte di Giustizia Persona_4
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punti 55- 57).
“L'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36)”( Per_6
Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 e 15232, ex multis).
L'art. 15 d. lgs n. 81/2015, interpretato alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria, di cui costituisce attuazione, impone dunque di riconoscere al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato lo stesso trattamento economico e normativo applicato dal datore di lavoro ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e ciò anche in relazione agli effetti dell'anzianità.
La norma, come già detto, riconosce al lavoratore assunto con contratto a termine ogni trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello, salvo che il trattamento “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Nella specie non è in contestazione la sovrapponibilità delle mansioni espletate dal ricorrente nei periodi lavorati in forza di contratto a tempo determinato con quelle svolte dai colleghi di pari livello assunti con contratto a tempo indeterminato aventi il medesimo inquadramento, così come del resto confermato dalle previsioni della contrattazione collettiva del settore.
7 Non risultano ragioni oggettive che consentano un trattamento differenziato, se non la natura temporanea della prestazione, in sé irrilevante.
Conseguentemente, poiché la norma contrattuale si limita a riconoscere uno scatto di anzianità “per ogni biennio di servizio effettivamente prestato”, senza distinguere se tale biennio debba essere o meno continuativo, tutti i periodi lavorati dal ricorrente con contratto a tempo determinato, con le medesime mansioni e presso il medesimo datore di lavoro, devono essere considerati utili ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Una diversa conclusione comporterebbe una discriminazione non consentita tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Alla luce dei principi appena riportati, il servizio prestato dal ricorrente con vari contratti a termine, pur se non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Alla luce dei principi sopra espressi deve dunque concludersi nel senso che il ricorrente ha diritto al riconoscimento - a tutti i fini - dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro prestati in forza di contratti di lavoro a tempo determinato prima della sua assunzione a tempo indeterminato, ad iniziare dal primo contratto del 1 luglio
2017, con conseguente riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre
2020, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2022, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2024 e così di seguito.
La società convenuta deve conseguentemente essere condannata a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione € 5200-26.000, in relazione al valore effettivo della controversia
(Cass. n. 968/2022; Cass., n. 955/2025; Cass. n. 10438/2023; Cass. 32/2024; Cass.,
968/2022; Cass. n. 38466/2021; Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019), ed applicando i
8 limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso e della minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento - ad ogni fine - dell'anzianità maturata durante i rapporti di prestati in forza di contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ad iniziare dal contratto del 1 luglio 2017, con conseguente riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2020, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2022, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2024 e così di seguito;
- dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Genova, 30 maggio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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