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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1404/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 10,29 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. BARBARA BORGIOTTI in sostituzione dell'avv. VICICONTE Parte_1 GAETANO Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1 Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Borgiotti si riporta al ricorso, contesta la memoria difensiva e, in particolare, quanto dedotto da controparte in tema di decadenza;
si riporta alle difese ed eccezioni sollevate e insiste per l'accoglimento delle domande del ricorso. L'avv. Imbriaci si riporta alle difese, eccezioni e deduzioni della memoria difensiva, insistendo per il rigetto delle domande del ricorso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 19,24, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VICICONTE Parte_1 C.F._1 GAETANO, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 60 FIRENZE presso il difensore avv. VICICONTE GAETANO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“- in via preliminare, di accertare e dichiarare la decadenza dell'azione di ripetizione delle somme richieste dall' con provvedimento del 07.02.2024 prot. n. 66503150836-8 successivamente CP_1 confermato dal Provvedimento in via amministrativa emesso dall' sede di Firenze prot. n. CP_1 66508210732-6 in data 3.6.2024, e per l'effetto annullare i suddetti provvedimenti per tutti i motivi esposti in atti;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme di euro 12.540,14 indebitamente percepita dal Sig. quale erede della Sig.ra Pt_1 [...]
avanzata dall' con provvedimento del 07.02.2024 prot. n. 66503150836-8, Persona_1 CP_1 successivamente confermato dal Provvedimento in via amministrativa emesso dall' sede di CP_1 Firenze prot. n. 66508210732-6 in data 3.6.2024, e per l'effetto annullare i suddetti provvedimenti per tutti i motivi esposti in atti, con conseguente accertamento che il ricorrente non è tenuto nei confronti dell a restituire la somma a titolo di indebito previdenziale;
CP_1
- nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che il diritto dell' alla ripetizione delle CP_1 somme indebitamente versate per gli anni 2008 e 2009, pari a euro 3.749,87 è prescritto per decorrenza del termine decennale di prescrizione;
- nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare in parte qua l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme per l'annualità 2012 pari ad € 2.310,49; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”. Il ricorrente ha riferito:
- di aver ricevuto, in qualità di erede della moglie provvedimento del Persona_1 CP_1
28.6.2023 di recupero di indebito n. 1427431 sul trattamento pensionistico cat. VO n. 10070636 della de cuius relativamente al periodo 01/02/2008 – 30/04/2019 per complessivi € 24.896,14, indebito derivato dal conteggio di redditi posseduti dal coniuge e conseguente revoca parziale del trattamento di integrazione al minimo;
- che, in sede amministrativa, l'importo dell'indebito è stato rettificato e riferito alle sole annualità
2008, 2009, 2016, 2018 e 2019 per mancata trasmissione dei modelli RED, con detrazione dall'importo precedentemente richiesto pari ad € 24.896,14 “degli anni 2010, 2011, 2012, 2014 e 2017 perché presenti i modelli RED degli anni 2009, 2010, 2012, 2013 e 2016 (i redditi sono ininfluenti per la prestazione dell'anno successivo) e conseguente riduzione della somma richiesta ad € 12.540,14, confermata anche a seguito di ricorso amministrativo. ha fatto valere: Pt_1
a) la decadenza dall'azione di ripetizione delle somme, essendo la stessa stata avanzata oltre l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante, così come disposto dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991 (avendo l' potuto procedere alla formazione dell'indebito entro l'anno CP_1 successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico, invece di attendere l'anno 2023);
b) per le annualità 2016, 2018 e 2019, anche la decadenza di cui all'art. 35, comma 10-bis, D.L.
207/2008 (conv. in L. 14/2009), per le ipotesi di procedimento in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale (non avendo l' osservato i termini di questo procedimento, neppure CP_2 avviato);
c) nel merito, che la de cuius non era tenuta a comunicare alcunchè, in quanto né lei nè il coniuge erano titolari di redditi diversi rispetto a quello derivante dalla pensione e, quindi, avrebbe potuto CP_1 agevolmente verificare l'assenza di redditi diversi;
d) che, ancora nel merito, difettava il dolo dell'accipiens ai sensi dell'art. 52 L. 88/1989, non integrabile dalla omessa comunicazione dei dati reddituali, in quanto né la titolare né il coniuge erano possessori di redditi diversi rispetto a quello pensionistico;
e) in via subordinata, la maturazione della prescrizione decennale relativamente alle annualità 2008 e
2009 e l'erronea quantificazione definitiva dell'indebito, comprendente anche l'annualità 2012 (€
2.310,49) per la quale non vi è stata contestazione circa l'avvenuta trasmissione del modello RED.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il relativo CP_1 rigetto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
L'art. 13, comma 6, lett. c), D.L 78/2010, convertito con modificazioni dalla L 122/2010, ha modificato l'art. 35 D.L. 207/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 14/2009, introducendo il comma 10-bis,
a mente del quale:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma pone in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare ad la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione;
tale obbligo CP_1 viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero mediante dichiarazione diretta all' . CP_1
La legge pone tale obbligo a pena di “revoca in via definitiva” della prestazione collegata al reddito e di recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso di specie – dato per pacifico in fatto che la de cuius, per gli anni in questione, non abbia presentato la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, né la dichiarazione diretta all' – si pone la necessità di interpretare cosa sia da intendere con “situazione reddituale incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento”, così da verificare quale siano le categorie soggettive cui si applica l'obbligo in esame e, in particolare, se tra esse rientri la ricorrente.
Al riguardo , con circolare n. 195/2015 (doc. 10 fasc. ric.), ha rilevato che l'obbligo in esame CP_1
“deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in CP_2 quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati)” (punto 2) e che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e CP_2 misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei CP_2
Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all' ” (punto 3.3). CP_2
L' non ha dimostrato che negli anni in questione la de cuius avesse redditi diversi da quelli da CP_1 pensione ovvero che – anche titolare solo di redditi diversi – abbia visto mutata la sua situazione rispetto a quella dichiarata per l'anno precedente.
Per le ragioni che precedono, che costituiscono ragione più liquida della decisione, il ricorso deve essere accolto come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiara che non ha diritto a ripetere dal ricorrente la somma di € 12.540,14; CP_1 Parte_1
2) condanna a rifondere le spese di lite, liquidate in € 2.109,00 per compensi, € 237,00 per CP_1 esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1404/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 10,29 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. BARBARA BORGIOTTI in sostituzione dell'avv. VICICONTE Parte_1 GAETANO Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1 Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Borgiotti si riporta al ricorso, contesta la memoria difensiva e, in particolare, quanto dedotto da controparte in tema di decadenza;
si riporta alle difese ed eccezioni sollevate e insiste per l'accoglimento delle domande del ricorso. L'avv. Imbriaci si riporta alle difese, eccezioni e deduzioni della memoria difensiva, insistendo per il rigetto delle domande del ricorso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 19,24, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VICICONTE Parte_1 C.F._1 GAETANO, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 60 FIRENZE presso il difensore avv. VICICONTE GAETANO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“- in via preliminare, di accertare e dichiarare la decadenza dell'azione di ripetizione delle somme richieste dall' con provvedimento del 07.02.2024 prot. n. 66503150836-8 successivamente CP_1 confermato dal Provvedimento in via amministrativa emesso dall' sede di Firenze prot. n. CP_1 66508210732-6 in data 3.6.2024, e per l'effetto annullare i suddetti provvedimenti per tutti i motivi esposti in atti;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme di euro 12.540,14 indebitamente percepita dal Sig. quale erede della Sig.ra Pt_1 [...]
avanzata dall' con provvedimento del 07.02.2024 prot. n. 66503150836-8, Persona_1 CP_1 successivamente confermato dal Provvedimento in via amministrativa emesso dall' sede di CP_1 Firenze prot. n. 66508210732-6 in data 3.6.2024, e per l'effetto annullare i suddetti provvedimenti per tutti i motivi esposti in atti, con conseguente accertamento che il ricorrente non è tenuto nei confronti dell a restituire la somma a titolo di indebito previdenziale;
CP_1
- nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che il diritto dell' alla ripetizione delle CP_1 somme indebitamente versate per gli anni 2008 e 2009, pari a euro 3.749,87 è prescritto per decorrenza del termine decennale di prescrizione;
- nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare in parte qua l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme per l'annualità 2012 pari ad € 2.310,49; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”. Il ricorrente ha riferito:
- di aver ricevuto, in qualità di erede della moglie provvedimento del Persona_1 CP_1
28.6.2023 di recupero di indebito n. 1427431 sul trattamento pensionistico cat. VO n. 10070636 della de cuius relativamente al periodo 01/02/2008 – 30/04/2019 per complessivi € 24.896,14, indebito derivato dal conteggio di redditi posseduti dal coniuge e conseguente revoca parziale del trattamento di integrazione al minimo;
- che, in sede amministrativa, l'importo dell'indebito è stato rettificato e riferito alle sole annualità
2008, 2009, 2016, 2018 e 2019 per mancata trasmissione dei modelli RED, con detrazione dall'importo precedentemente richiesto pari ad € 24.896,14 “degli anni 2010, 2011, 2012, 2014 e 2017 perché presenti i modelli RED degli anni 2009, 2010, 2012, 2013 e 2016 (i redditi sono ininfluenti per la prestazione dell'anno successivo) e conseguente riduzione della somma richiesta ad € 12.540,14, confermata anche a seguito di ricorso amministrativo. ha fatto valere: Pt_1
a) la decadenza dall'azione di ripetizione delle somme, essendo la stessa stata avanzata oltre l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante, così come disposto dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991 (avendo l' potuto procedere alla formazione dell'indebito entro l'anno CP_1 successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico, invece di attendere l'anno 2023);
b) per le annualità 2016, 2018 e 2019, anche la decadenza di cui all'art. 35, comma 10-bis, D.L.
207/2008 (conv. in L. 14/2009), per le ipotesi di procedimento in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale (non avendo l' osservato i termini di questo procedimento, neppure CP_2 avviato);
c) nel merito, che la de cuius non era tenuta a comunicare alcunchè, in quanto né lei nè il coniuge erano titolari di redditi diversi rispetto a quello derivante dalla pensione e, quindi, avrebbe potuto CP_1 agevolmente verificare l'assenza di redditi diversi;
d) che, ancora nel merito, difettava il dolo dell'accipiens ai sensi dell'art. 52 L. 88/1989, non integrabile dalla omessa comunicazione dei dati reddituali, in quanto né la titolare né il coniuge erano possessori di redditi diversi rispetto a quello pensionistico;
e) in via subordinata, la maturazione della prescrizione decennale relativamente alle annualità 2008 e
2009 e l'erronea quantificazione definitiva dell'indebito, comprendente anche l'annualità 2012 (€
2.310,49) per la quale non vi è stata contestazione circa l'avvenuta trasmissione del modello RED.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il relativo CP_1 rigetto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
L'art. 13, comma 6, lett. c), D.L 78/2010, convertito con modificazioni dalla L 122/2010, ha modificato l'art. 35 D.L. 207/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 14/2009, introducendo il comma 10-bis,
a mente del quale:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma pone in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare ad la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione;
tale obbligo CP_1 viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero mediante dichiarazione diretta all' . CP_1
La legge pone tale obbligo a pena di “revoca in via definitiva” della prestazione collegata al reddito e di recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso di specie – dato per pacifico in fatto che la de cuius, per gli anni in questione, non abbia presentato la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, né la dichiarazione diretta all' – si pone la necessità di interpretare cosa sia da intendere con “situazione reddituale incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento”, così da verificare quale siano le categorie soggettive cui si applica l'obbligo in esame e, in particolare, se tra esse rientri la ricorrente.
Al riguardo , con circolare n. 195/2015 (doc. 10 fasc. ric.), ha rilevato che l'obbligo in esame CP_1
“deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in CP_2 quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati)” (punto 2) e che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e CP_2 misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei CP_2
Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all' ” (punto 3.3). CP_2
L' non ha dimostrato che negli anni in questione la de cuius avesse redditi diversi da quelli da CP_1 pensione ovvero che – anche titolare solo di redditi diversi – abbia visto mutata la sua situazione rispetto a quella dichiarata per l'anno precedente.
Per le ragioni che precedono, che costituiscono ragione più liquida della decisione, il ricorso deve essere accolto come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiara che non ha diritto a ripetere dal ricorrente la somma di € 12.540,14; CP_1 Parte_1
2) condanna a rifondere le spese di lite, liquidate in € 2.109,00 per compensi, € 237,00 per CP_1 esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.