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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2304/2024 RG fissata all'udienza del 20/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ORLANDO FRANCO e dall'avv. COSIMO DELLABATE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale e ha fatto presente che:
1. Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e per l'effetto, ordinare e condannare CP_2
l'amministrazione resistente ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio.
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di
1 comparto, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente senza alcuna penalizzazione o deminutio. CP_1
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di corrispondere gli incrementi retributivi di cui alla contrattazione collettiva e di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente ad oggi. CP_1
4. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 2.981,17 o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. […]
Ha rappresentato che: Cont 1. Il sig. dipendente del , è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, Parte_1 con decorrenza giuridica dal 01/09/2010 e decorrenza economica dal 01/09/2010 nel ruolo nell'area professionale amministrativo, tecnico ed ausiliario area B, profilo assistente tecnico;
2. Precedentemente a detta data, parte ricorrente ha sottoscritto con il resistente numerosi e distinti CP_1 contratti a tempo determinato, in adempimento dei quali ha prestato servizio, per un totale di sette anni, dieci mesi e sette giorni presso varie scuole ed istituti di istruzione dello Stato (cfr. art.1 pag. 2 decreto di ricostruzione n. 7022 del 30/12/2011).
3. Per ognuno dei contratti a termine, in costanza di servizio, ha ricevuto la retribuzione minima spettante al personale neoassunto, senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità prevista dal
CCNL.
4. Successivamente al “passaggio in ruolo”, il resistente – CP_1 [...]
– LCPS01000D - con Decreto n. 7022 del Controparte_4
30/12/2011 ha provveduto alla ricostruzione della carriera del dipendente, valutando gli anni di servizio pre-ruolo nella misura di anni 6, mesi 6 e giorni 24 ai fini giuridici ed economici.
Ha valutato ai soli fini economici (e non anche giuridici) anni 1, mesi 3 e giorni 13 (cfr. art.1 pag.
3 decreto di ricostruzione n. 7022 del 30/12/2011). …
Eccepisce quindi che siano stati considerati in misura minore i servizi pre ruolo sia ai fini della ricostruzione di carriera sia ai fini dell'attribuzione di punteggi.
2 Il , nel costituirsi, ha eccepito prescrizione del credito e infondatezza nel merito CP_1 della domanda attorea.
1. Al riguardo, l'eccezione di prescrizione è fondata nei limiti del quinquennio anteriore la notifica del ricorso (19.7.24).
2. Nel suo atto parte ricorrente fa inoltre riferimento allo scaglione 0/2 e 3/8 e alla relativa clausola di salvaguardia. Tuttavia, il ricorrente era in servizio a tempo indeterminato all'1.9.2010 (pg. 1 ricorso) e quindi il ccnl 2011 fa salva anche la posizione di costui.
Né il ricorso allega elementi di fatto (il “titolo”) idonei a supportare l'allegazione di inadempimento.
3. Ciò detto, nel merito, la prescrizione colpisce le differenze retributive ma non il ricalcolo dell'anzianità di per sé imprescrittibile.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata dal ricorrente (Corte di Appello di Lecce-
Sez. Lavoro n. 615/2023; Sent. Trib. Lecce, Sez. Lavoro, n. 2218/2023), può accogliersi il capo 1 delle conclusioni. In tal senso militano anche CGUE in C-270/2022 e CGUE in
C-322/23. Esse infatti reputano, in sintesi, che l'equiparazione ai sensi della clausola 4 dir.
99/70 debba avvenire da subito sia sul piano giuridico sia sul piano economico, essendo irrilevante il successivo “recupero” ex dpr 399/1980.
In questo senso si è anche posta la giurisprudenza di legittimità che ha condiviso i principi di CGUE C-322/23 (cfr. Cass. 6132/2025: In tema di personale scolastico a tempo determinato, al fine di accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, la diversità nella condizione di impiego rispetto al personale assunto a tempo indeterminato va verificata, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 ottobre 2024 in causa C-322/23, al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito.).
4. Quanto sopra vale non solo per l'anzianità ma anche per le differenze retributive. In questo senso, perdura l'insegnamento di Cass. 31150/2019: In tema di riconoscimento dei servizi
3 preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Le stesse differenze vanno riconosciute nei limiti sopra indicati in motivazione. Gli accessori di legge vanno calcolati tenuto conto che si tratta di rapporto di pubblico impiego
(interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 sulle somme nette, ai sensi di SU 14419/2017).
5. Le spese sono a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2304/2024, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto accerta che il ricorrente ha diritto al riconoscimento per intero dell'anzianità pre-ruolo ed all'attribuzione per tale periodo di pre ruolo del medesimo punteggio nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio attribuito al servizio di ruolo;
condanna il resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti da tale CP_1 ricalcolo nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dalla data di notifica del ricorso, oltre accessori di legge;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1050,00 CP_1 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Lecce, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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