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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3626/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4083/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 07/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001062214000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001062214000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001062214000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001062214000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 4083 del 2022 (depositata il
7 dicembre 2022) con la quale è stato accolto il ricorso del Contribuente ricorrente avverso la Cartella di pagamento n. 29820180001062214000, anno 2018 per Iva e Tassa auto 2014 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità – rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso del'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è inammissibile.
1.- L' appello proposto in data 12.06.2023 dall' Agenzia delle entrate - riscossione deve ritenersi inammissibile per tardività: è stato proposto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza in parola.
La sentenza “de qua” non è stata notificata: quindi, è passata in giudicato dopo la maturazione del c.d.
“termine lungo” di sei mesi dalla sua pubblicazione: la sentenza è stata pubblicata il 07.12.2022, il termine ultimo per appellare è spirato il 07.06.2023; mentre l'impugnazione – come detto – è avvenuta il 12 giugno
2023: tardivamente (cfr. documentazione in atti).
2.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO RO SA TT
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3626/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4083/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 07/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001062214000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001062214000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001062214000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001062214000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 4083 del 2022 (depositata il
7 dicembre 2022) con la quale è stato accolto il ricorso del Contribuente ricorrente avverso la Cartella di pagamento n. 29820180001062214000, anno 2018 per Iva e Tassa auto 2014 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità – rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso del'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è inammissibile.
1.- L' appello proposto in data 12.06.2023 dall' Agenzia delle entrate - riscossione deve ritenersi inammissibile per tardività: è stato proposto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza in parola.
La sentenza “de qua” non è stata notificata: quindi, è passata in giudicato dopo la maturazione del c.d.
“termine lungo” di sei mesi dalla sua pubblicazione: la sentenza è stata pubblicata il 07.12.2022, il termine ultimo per appellare è spirato il 07.06.2023; mentre l'impugnazione – come detto – è avvenuta il 12 giugno
2023: tardivamente (cfr. documentazione in atti).
2.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO RO SA TT