Articolo 15 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
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17 aprile 1994
Art. 15. Norme per la deliberazione 1. Nell' articolo 822 del codice di procedura civile , la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Norme per la deliberazione".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 822 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 822 (Norme per la deliberazione). - Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equita'".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994