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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3244/2016 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria e vertente
FRA
Parte_1
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ope legis presso i suoi uffici;
- ATTORE -
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Faustina Demuro in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliata presso l'ufficio legale dell'Ente;
NONCHE'
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Antonio Rosario Trocino in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e in virtù di decreto presidenziale n. 218 del 18-11-2016 e
1 di determinazione n. 1864 del 24-11-2016 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTI -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
Dario Bianchini in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa del terzo e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- TERZO CHIAMATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 22-9-2016 il
[...]
Parte_1
agiva in giudizio nei confronti della e della Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di
[...]
un sinistro causato da un cinghiale presente sulla carreggiata.
In particolare, il allegava a fondamento della domanda che: Parte_1
2 - in data 12-1-2014, alle ore 4,30 circa, mentre i Vigili del Fuoco , CP_4
, e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
facevano ritorno alla sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza a seguito di un intervento di soccorso effettuato nel Comune di a bordo CP_2
dell'automezzo APS Volvo targato VF25624 ed assicurato per la presso la CP_9
erano rimasti coinvolti in un Controparte_10
incidente sulla S.S. 407 Basentana al km 54 in direzione Potenza provocato dalla presenza sulla sede stradale di un cinghiale di grossa taglia;
- in particolare, per evitare lo scontro con il predetto animale, il conducente dell'automezzo, , era stato costretto ad eseguire una brusca manovra a CP_4
seguito della quale aveva perso il controllo del mezzo, il quale, urtando contro il
guardrail opposto, si era ribaltato con un giro su se stesso e si era arrestato con le ruote sul terreno della scarpata sottostante e con il frontale rivolto in direzione
Potenza;
- dopo essersi ripreso dallo shock, il capo squadra aveva Controparte_5
allertato il 115 ed i colleghi che precedevano all'interno dell'automezzo Ford
Ranger targato VF23604, i quali aveva prestato i primi soccorsi;
- sul luogo del sinistro erano sopraggiunti anche la squadra dei Vigili del Fuoco
del Distaccamento di Ferrandina e tre autoambulanze del 118, che avevano trasportato gli infortunati presso l'Ospedale Madonna delle Grazie di CP_2
dove era stato diagnosticato a un “trauma contusivo distorsivo Controparte_5
al ginocchio destro”, a un “trauma distorsivo del rachide cervicale e CP_4
trauma contusivo bacino e tratto prossimale degli arti inferiori”, a CP_6
una “frattura ossa nasali in policontuso”, a una
[...] CP_7
“frattura composta somatica amielica di D12, L2, L3 coprostasi” e a CP_8
una “frattura L4, frattura 8 costa sinistra, policontuso”, con conseguente
[...]
assenza dal servizio dal giorno del sinistro (12-1-2014) rispettivamente fino al 26-
3 3-2014 (74 giorni), al 27-3-2014 (75 giorni), al 13-1-2015 (367 giorni), al 3-9-
2014 (235 giorni) e al 4-5-2014 (112 giorni);
- durante tale periodo di assenza dal servizio, l'Amministrazione, pur non ricevendo alcuna prestazione lavorativa, aveva corrisposto ai propri dipendenti l'importo complessivo di euro 89.667,30 a titolo di retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali;
- a seguito del sinistro, l'automezzo APS Volvo a bordo del quale viaggiavo i predetti Vigili del Fuoco aveva riportato danni materiali per l'importo complessivo di euro 79.300,00, Iva inclusa;
- con raccomandata a/r prot. n. 582 del 21-1-2014 il aveva segnalato Parte_1
l'accaduto alla e con nota prot. n. Controparte_11
8752 del 29-10-2015 aveva invitato la predetta compagnia assicurativa, la e la al risarcimento del danno erariale Controparte_1 Controparte_2
subito per la mancata utilizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti infortunati e per il danneggiamento del veicolo;
- la richiesta di risarcimento era stata successivamente reiterata con nota prot. n.
9624 del 23-11-2015 e riscontrata negativamente dalla , la Controparte_1
quale aveva eccepito la scadenza del termine di decadenza di quindici giorni prescritto dal regolamento n. 2203 del 29-12-2008 di attuazione della legge regionale n. 20 del 2008;
- non rilevava in alcun modo la decadenza eccepita dalla , Controparte_1
poiché la decadenza poteva essere soltanto prevista dalla legge o da un contratto,
non già da un regolamento;
- la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva e solidale alla e alla per la mancata adozione di misure Controparte_1 Controparte_2
idonee ad evitare danni causati agli utenti della strada dalla fauna selvatica.
Alla luce di tali premesse in fatto, il chiedeva che, previa Parte_1
4 disapplicazione del regolamento di attuazione n. 2203 del 29-12-2008 della legge regionale n. 20 del 2008 ed accertata la responsabilità della e Controparte_1
della nella verificazione dell'evento dannoso, le stesse Controparte_2
venissero condannate in solido tra loro al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 168.967,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4-1-2017 si costituiva in giudizio la , la quale in via pregiudiziale eccepiva il difetto Controparte_1
di assoluto di giurisdizione in virtù dell'assenza nel nostro ordinamento giuridico di norme o principi di diritto posti a tutela della posizione giuridica invocata
(danni provocati dalla libera circolazione di fauna selvatica), con conseguente inconfigurabilità in capo all'attore di un diritto o interesse legittimo;
sempre in via pregiudiziale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo. Nel
merito chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'assoluta infondatezza, e allegava l'inammissibilità della richiesta risarcitoria per la componente retributiva e previdenziale, trattandosi di un esborso che non costituiva conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo depositata in data 2-2-2017 si costituiva in giudizio la , la quale in via Controparte_2
pregiudiziale chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di CP_3
quale gestore della strada su cui si era verificato il sinistro, allo scopo di essere garantita e manlevata nella denegata ipotesi di condanna. Sempre in via pregiudiziale eccepiva l'improponibilità della domanda per violazione della procedura risarcitoria di cui al Codice delle assicurazioni, la inammissibilità della domanda sotto il profilo del mancato rispetto del termine di decadenza di quindici giorni per la denuncia del sinistro previsto dal regolamento di attuazione n. 2203
del 29-12-2008 della legge regionale n. 20 del 2008, nonché il proprio difetto di
5 legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea,
deducendone la infondatezza, allegando la mancanza di prova in ordine alla effettiva presenza di un cinghiale sulla sede stradale e alla condotta di guida tenuta dal conducente dell'automezzo incidentato e contestando, altresì, il quantum del risarcimento richiesto.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-7-2017 si costituiva in giudizio che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Esaurita la fase istruttoria nel corso della quale veniva disposto l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalle parti, in data 29-12-2022 il
[...]
dava atto che nelle more del giudizio la Parte_1 [...]
aveva provveduto a corrispondergli l'importo Controparte_11
complessivo di euro 81.464,16 e che, pertanto, la pretesa risarcitoria residua ammontava ad euro 87.503,14.
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 22 Gennaio 2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il agisce in giudizio nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e della al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_2
patrimoniale subito non soltanto a causa del danneggiamento del veicolo di sua proprietà, ma anche a causa della mancata utilizzazione della prestazione lavorativa dei suoi dipendenti rimasti infortunati in seguito ad un incidente verificatosi a causa della presenza sulla carreggiata di un animale selvatico.
La domanda proposta deve essere ricondotta al paradigma della responsabilità da
6 fatto illecito, essendo l'allegazione attorea incentrata sulla riconducibilità sul piano causale di un danno patrimoniale (per il danneggiamento del veicolo di proprietà dell'attore e per la corresponsione della retribuzione ai dipendenti infortunati in difetto della controprestazione) alla presenza sulla carreggiata di un cinghiale (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7063 del 1993 e Corte di cassazione n. 15399 del 2002).
Tanto premesso, nell'ambito della categoria della responsabilità extracontrattuale occorre innanzitutto escludere che il quadro normativo di riferimento possa essere individuato nell'articolo 2052 c.c., che, prevedendo che il proprietario di un
animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni
cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito, salvo che provi il caso fortuito, configura a carico del proprietario dell'animale o di colui che se ne serve, per il tempo in cui lo ha in uso, una responsabilità aggravata da una presunzione relativa di colpa che trova il proprio fondamento nel rapporto di proprietà o di uso intercorrente fra il custode e l'animale e nell'accertato rapporto di causalità fra il comportamento di questo e l'evento dannoso: infatti, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale prevalente che esclude il ricorso alla norma dettata dall'articolo 2052 c.c. ai fini della risarcibilità del danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge n. 968 del 1977 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, sul presupposto che la presunzione relativa di colpa stabilita dall'articolo 2052 c.c. trova la propria ratio nel rapporto di proprietà o di uso e nel conseguente obbligo di custodia che grava sul proprietario dell'animale e, per tale ragione, è inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 9276 del 2014 e Corte di cassazione n. 5722 del
2019).
7 Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato conforto nell'ordinanza n. 4/2001
resa dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2052 c.c. nella parte in cui,
secondo l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità, non si applica ai danni causati dalla fauna selvatica, posto che nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico o in cattività è normale che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi, mentre i danni prodotti da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività costituiscono un evento naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il criterio ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex articolo 2043 c.c.
Pertanto, deve escludersi nel caso di specie la configurabilità di una fattispecie di responsabilità aggravata e la disciplina di riferimento deve essere individuata in quella generale dettata dall'articolo 2043 c.c..
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento e di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta, preliminarmente deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dalla sotto il profilo dell'assenza nel nostro Controparte_1
ordinamento giuridico di norme e principi di diritto posti a tutela della posizione soggettiva invocata e della conseguente non configurabilità di un diritto o interesse legittimo astrattamente tutelabile.
Premesso che il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e non in concreto, da nessun
Giudice, sicché tutti i Giudici sono tenuti ad arretrare rispetto ad una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (si veda Corte di cassazione Sezioni Unite n. 8600 del 2022) ed è ravvisabile ogni qualvolta manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse
8 dedotto in giudizio, sicchè non possa individuarsi alcun Giudice titolare del potere di decidere, attenendo, per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l'idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n.
15601 del 2023, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 6635 del 2005, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 7577 del 2006 e Corte di cassazione Sezioni Unite n.
10375 del 2007), alla luce della riconosciuta riconducibilità in astratto della fattispecie in esame al paradigma della responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 2043 c.c., del tutto infondata appare l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dalla Regione convenuta.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo sollevata dalla , posto che il ha lamentato la violazione da Controparte_1 Parte_1
parte delle amministrazioni convenute del generale principio del “neminem
laedere” sotto il profilo della mancata adozione di misure idonee ad evitare danni causati agli utenti della strada dalla fauna selvatica e secondo l'orientamento consolidato seguito dalla giurisprudenza anche di legittimità l'inosservanza da
parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa
appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza,
può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la
domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno
patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un
"facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi
dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem
laedere” (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 20460 del 2022 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 5926 del 2011).
9 Del pari deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla e Controparte_1
dalla di inammissibilità della domanda per intervenuta Controparte_2
decadenza dal diritto azionato in virtù della mancata denuncia del sinistro all'autorità territorialmente competente entro il termine di quindici giorni previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 55 comma 2 della legge Regionale n.
20 del 2008 approvato con D.G.R. n. 2203 del 2008.
Premesso che la decadenza - che determina la perdita del diritto ove non esercitato in un determinato arco temporale e trova il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare certezza e stabilità nei rapporti giuridici - può avere sia fonte legale che convenzionale e che nel caso della decadenza legale la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto deve essere espressamente prevista dalla legge o può desumersi in via interpretativa, a condizione che sia la legge stessa ad autorizzare tale interpretazione (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3760 del 2024 e Corte di cassazione n. 8680 del 2000), nel caso di specie deve escludersi che al termine di quindici giorni invocato dalla e CP_1
dalla possa essere attribuita natura decadenziale, dal momento che il CP_2
suddetto termine non è previsto né dalla legge regionale n. 20 del 2008 né dal regolamento di attuazione dell'articolo 55 della stessa legge, ma unicamente dalle
“istruzioni per la compilazione del modulo di denuncia del sinistro” allegate al predetto regolamento, mentre il secondo comma dell'articolo 7 del regolamento di attuazione prevede semplicemente che “il proprietario del veicolo coinvolto in un
incidente stradale causato dagli ungulati deve tempestivamente denunciare
l'avvenuto incidente” senza tuttavia individuare un termine perentorio, alla cui inosservanza si ricollega la perdita del diritto.
Anche l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla CP_2
sotto il profilo della disponibilità in capo al danneggiato delle azioni
[...]
risarcitorie previste dal Codice delle assicurazioni deve essere disattesa, posto che
10 il danneggiato poteva agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiavano alcuni dei suoi dipendenti che aveva dovuto retribuire senza ricevere la prestazione lavorativa nel periodo di inabilità assoluta (terzi trasportati sul veicolo), ma l'astratta possibilità di assumere tale iniziativa giudiziaria non gli precludeva comunque l'azione esercitata in questa sede al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni patrimoniali subiti (anche con riferimento alla retribuzione corrisposta al conducente del mezzo e al danneggiamento del veicolo di sua proprietà).
Quanto, invece, alla corretta individuazione del soggetto titolare dell'obbligo risarcitorio dedotto in giudizio, occorre procedere alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento in cui trova la propria disciplina l'obbligazione oggetto del giudizio.
Anche se l'articolo 19 lettera e) del Decreto legislativo n. 267 del 2000 attribuisce alla Provincia la titolarità delle funzioni amministrative in materia di protezione della flora e della fauna selvatica, le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge e dagli Statuti regionali.
L'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 (norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), poi, dopo avere ribadito al primo comma che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, al terzo comma stabilisce che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme
relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica.
Alla luce delle suddette disposizioni di legge occorre ritenere che la ha CP_1
l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e, per tale ragione, è chiamata a rispondere dei danni che si
11 siano eventualmente verificati, provvedendo al relativo risarcimento secondo la regola generale dettata dall'articolo 2043 c.c. (si vedano nel senso del riconoscimento in capo alla della titolarità dal lato passivo del rapporto CP_1
dedotto in giudizio nel caso di azione risarcitoria esercitata dal privato che abbia subito un danno arrecato dalla fauna selvatica Corte di cassazione n. 13907 del
2002: sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato,
la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione
di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica
e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle
Province le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna
ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990. Ne consegue che la CP_1
in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna
selvatica arrechi danni a terzi, e responsabile ex articolo 2043 c.c. dei danni
provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia
previsto da specifiche norme e nello stesso senso Corte di cassazione n. 21282 del
2007 e Corte di cassazione n. 467 del 2009).
Individuata, pertanto, in capo alla sola l'astratta titolarità dal Controparte_1
lato passivo dell'obbligo risarcitorio dedotto in giudizio, la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti della deve Parte_1 Controparte_2
essere rigettata.
Alla luce dell'inquadramento per le suesposte ragioni della allegata responsabilità
dell nello schema della responsabilità per colpa di cui all'articolo CP_12
2043 c.c., poi, se si vuole evitare che alla stessa responsabilità vengano applicati i principi generali sulla responsabilità oggettiva, occorre ritenere che affinché possa essere imputata al soggetto obbligato alla vigilanza sulla fauna selvatica l'omissione di una condotta esigibile, individuata secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità e della mancata adozione delle precauzioni idonee a
12 mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato alla presenza sul territorio di animali selvatici, è necessario che il danneggiato che agisce in giudizio nei confronti dell al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio CP_12
arrecatogli da un cinghiale alleghi e provi non soltanto il fatto dannoso, la sua riconducibilità sul piano causale alla presenza di un cinghiale e il danno-
conseguenza verificatosi nella sua sfera giuridica, ma anche il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall e la riconducibilità del CP_12
verificarsi del fatto dannoso alla omissione di tale condotta obbligatoria sulla base dei principi che disciplinano la causalità omissiva nel senso che sulla base del giudizio controfattuale l'evento dannoso è imputabile al soggetto obbligato a tenere la condotta se il comportamento alternativo dovuto sarebbe stato in grado,
secondo il criterio del più probabile che non, di evitare l'evento dannoso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 9276 del 2014 e Corte di cassazione n.
5722 del 2019).
Tanto premesso in tema di regime di distribuzione fra le parti dell'onere della prova e del relativo contenuto e ritornando al caso che ci occupa, in punto di fatto non può ritenersi acquisita al processo la prova della ascrivibilità del fatto dannoso ad una condotta omissiva colposa dell . CP_12
Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio il ha chiesto di provare la Parte_1
dinamica dell'incidente, la sua riconducibilità all'impatto del veicolo con il cinghiale e le conseguenze dannose che ne sono derivate, ma non ha chiesto di provare che nella zona fosse frequente la presenza di animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire pericolo, né che fossero pervenute, nei giorni precedenti al fatto dannoso, segnalazioni della presenza di cinghiali sulla strada sulla quale si è verificato il sinistro, in modo tale che potesse dirsi attivato in capo all' l'obbligo di adottare le cautele necessarie CP_12
ad evitare il verificarsi di fatti dannosi, obbligo alla cui inottemperanza soltanto
13 sarebbe stata riconducibile la responsabilità per colpa prevista dall'articolo 2043
c.c., risultando altrimenti inesigibile, anche in considerazione dello spostamento degli animali selvatici, un controllo così puntuale e diffuso da evitare il verificarsi di fatti dannosi o la recinzione e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi.
Al contrario, il Dirigente Tecnico della viabilità presso la Provincia di CP_2
escusso nel corso del giudizio ha riferito addirittura di non aver mai ricevuto segnalazioni circa la presenza di cinghiali sulla S.S. Basentana nei pressi di agro di LA (si vedano le dichiarazioni rese dal teste ing. Testimone_1
riportate nel verbale di udienza del 4-11-2022).
Ne consegue che, non avendo il assolto all'onere della prova su di esso Parte_1
gravante in ordine alla riconducibilità del fatto dannoso ad una condotta omissiva colposa imputabile all la domanda risarcitoria dallo stesso CP_12
proposta nei confronti della deve essere rigettata. Controparte_1
Nel rigetto della domanda principale proposta dal nei Parte_1
confronti della resta assorbita la domanda proposta dall Controparte_2 [...]
nei confronti del terzo chiamato in causa, individuandolo come CP_13
soggetto tenuto, in quanto gestore della strada su cui si era verificato il sinistro,
alla predisposizione delle misure idonee ad evitare il fatto dannoso, in quanto la stessa domanda è stata formulata dalla soltanto in via subordinata CP_2
rispetto al rigetto della domanda proposta dal nei suoi confronti “per Parte_1
l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea”.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza integrato dal principio di causalità e, pertanto, sia le spese sostenute dalla e dalla che quelle Controparte_1 Controparte_2
sostenute dalla terza chiamata in causa il cui intervento è stato CP_3
14 determinato dalla infondata pretesa azionata dal nei Parte_1
confronti dell chiamante (si vedano in tal senso ex plurimis Corte Controparte_13
di cassazione n. 6144 del 2024 e Corte di cassazione n. 31368 del 2023), devono essere poste a carico dell'attore, che è risultato integralmente soccombente, non rilevando ai fini del regolamento delle spese processuali che le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte vittoriosa siano state disattese (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 18503 del 2014: nel procedimento civile il criterio
della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare
riferimento all'esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui
confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando
che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito).
Le spese del giudizio devono essere attribuite, per quanto riguarda la CP_2
e ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo e devono
[...] CP_3
essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità
della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto
ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di
15 cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 22-9-2016, dal
[...]
nei Parte_1
confronti della e della nonché sulla Controparte_1 CP_2 CP_2
domanda proposta, con atto di citazione per la chiamata in causa di terzo notificato in data 26-5-2017, dalla nei confronti di Controparte_2 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_3
- rigetta la domanda principale;
- dichiara assorbita la domanda proposta in via subordinata dalla CP_2
nei confronti dell
[...] CP_3
- condanna il Parte_1
al pagamento in favore della
[...] [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per CP_1
compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
16 - condanna il Parte_1
al pagamento in favore della
[...] CP_2
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge,
da attribuire all'avv. Antonio Rosario Trocino per dichiarato anticipo;
- condanna il Parte_1
al pagamento in favore di
[...] CP_3
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Dario Bianchini per dichiarato anticipo.
Potenza, 10-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3244/2016 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria e vertente
FRA
Parte_1
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ope legis presso i suoi uffici;
- ATTORE -
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Faustina Demuro in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliata presso l'ufficio legale dell'Ente;
NONCHE'
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Antonio Rosario Trocino in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e in virtù di decreto presidenziale n. 218 del 18-11-2016 e
1 di determinazione n. 1864 del 24-11-2016 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTI -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
Dario Bianchini in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa del terzo e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- TERZO CHIAMATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 22-9-2016 il
[...]
Parte_1
agiva in giudizio nei confronti della e della Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di
[...]
un sinistro causato da un cinghiale presente sulla carreggiata.
In particolare, il allegava a fondamento della domanda che: Parte_1
2 - in data 12-1-2014, alle ore 4,30 circa, mentre i Vigili del Fuoco , CP_4
, e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
facevano ritorno alla sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza a seguito di un intervento di soccorso effettuato nel Comune di a bordo CP_2
dell'automezzo APS Volvo targato VF25624 ed assicurato per la presso la CP_9
erano rimasti coinvolti in un Controparte_10
incidente sulla S.S. 407 Basentana al km 54 in direzione Potenza provocato dalla presenza sulla sede stradale di un cinghiale di grossa taglia;
- in particolare, per evitare lo scontro con il predetto animale, il conducente dell'automezzo, , era stato costretto ad eseguire una brusca manovra a CP_4
seguito della quale aveva perso il controllo del mezzo, il quale, urtando contro il
guardrail opposto, si era ribaltato con un giro su se stesso e si era arrestato con le ruote sul terreno della scarpata sottostante e con il frontale rivolto in direzione
Potenza;
- dopo essersi ripreso dallo shock, il capo squadra aveva Controparte_5
allertato il 115 ed i colleghi che precedevano all'interno dell'automezzo Ford
Ranger targato VF23604, i quali aveva prestato i primi soccorsi;
- sul luogo del sinistro erano sopraggiunti anche la squadra dei Vigili del Fuoco
del Distaccamento di Ferrandina e tre autoambulanze del 118, che avevano trasportato gli infortunati presso l'Ospedale Madonna delle Grazie di CP_2
dove era stato diagnosticato a un “trauma contusivo distorsivo Controparte_5
al ginocchio destro”, a un “trauma distorsivo del rachide cervicale e CP_4
trauma contusivo bacino e tratto prossimale degli arti inferiori”, a CP_6
una “frattura ossa nasali in policontuso”, a una
[...] CP_7
“frattura composta somatica amielica di D12, L2, L3 coprostasi” e a CP_8
una “frattura L4, frattura 8 costa sinistra, policontuso”, con conseguente
[...]
assenza dal servizio dal giorno del sinistro (12-1-2014) rispettivamente fino al 26-
3 3-2014 (74 giorni), al 27-3-2014 (75 giorni), al 13-1-2015 (367 giorni), al 3-9-
2014 (235 giorni) e al 4-5-2014 (112 giorni);
- durante tale periodo di assenza dal servizio, l'Amministrazione, pur non ricevendo alcuna prestazione lavorativa, aveva corrisposto ai propri dipendenti l'importo complessivo di euro 89.667,30 a titolo di retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali;
- a seguito del sinistro, l'automezzo APS Volvo a bordo del quale viaggiavo i predetti Vigili del Fuoco aveva riportato danni materiali per l'importo complessivo di euro 79.300,00, Iva inclusa;
- con raccomandata a/r prot. n. 582 del 21-1-2014 il aveva segnalato Parte_1
l'accaduto alla e con nota prot. n. Controparte_11
8752 del 29-10-2015 aveva invitato la predetta compagnia assicurativa, la e la al risarcimento del danno erariale Controparte_1 Controparte_2
subito per la mancata utilizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti infortunati e per il danneggiamento del veicolo;
- la richiesta di risarcimento era stata successivamente reiterata con nota prot. n.
9624 del 23-11-2015 e riscontrata negativamente dalla , la Controparte_1
quale aveva eccepito la scadenza del termine di decadenza di quindici giorni prescritto dal regolamento n. 2203 del 29-12-2008 di attuazione della legge regionale n. 20 del 2008;
- non rilevava in alcun modo la decadenza eccepita dalla , Controparte_1
poiché la decadenza poteva essere soltanto prevista dalla legge o da un contratto,
non già da un regolamento;
- la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva e solidale alla e alla per la mancata adozione di misure Controparte_1 Controparte_2
idonee ad evitare danni causati agli utenti della strada dalla fauna selvatica.
Alla luce di tali premesse in fatto, il chiedeva che, previa Parte_1
4 disapplicazione del regolamento di attuazione n. 2203 del 29-12-2008 della legge regionale n. 20 del 2008 ed accertata la responsabilità della e Controparte_1
della nella verificazione dell'evento dannoso, le stesse Controparte_2
venissero condannate in solido tra loro al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 168.967,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4-1-2017 si costituiva in giudizio la , la quale in via pregiudiziale eccepiva il difetto Controparte_1
di assoluto di giurisdizione in virtù dell'assenza nel nostro ordinamento giuridico di norme o principi di diritto posti a tutela della posizione giuridica invocata
(danni provocati dalla libera circolazione di fauna selvatica), con conseguente inconfigurabilità in capo all'attore di un diritto o interesse legittimo;
sempre in via pregiudiziale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo. Nel
merito chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'assoluta infondatezza, e allegava l'inammissibilità della richiesta risarcitoria per la componente retributiva e previdenziale, trattandosi di un esborso che non costituiva conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo depositata in data 2-2-2017 si costituiva in giudizio la , la quale in via Controparte_2
pregiudiziale chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di CP_3
quale gestore della strada su cui si era verificato il sinistro, allo scopo di essere garantita e manlevata nella denegata ipotesi di condanna. Sempre in via pregiudiziale eccepiva l'improponibilità della domanda per violazione della procedura risarcitoria di cui al Codice delle assicurazioni, la inammissibilità della domanda sotto il profilo del mancato rispetto del termine di decadenza di quindici giorni per la denuncia del sinistro previsto dal regolamento di attuazione n. 2203
del 29-12-2008 della legge regionale n. 20 del 2008, nonché il proprio difetto di
5 legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea,
deducendone la infondatezza, allegando la mancanza di prova in ordine alla effettiva presenza di un cinghiale sulla sede stradale e alla condotta di guida tenuta dal conducente dell'automezzo incidentato e contestando, altresì, il quantum del risarcimento richiesto.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-7-2017 si costituiva in giudizio che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Esaurita la fase istruttoria nel corso della quale veniva disposto l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalle parti, in data 29-12-2022 il
[...]
dava atto che nelle more del giudizio la Parte_1 [...]
aveva provveduto a corrispondergli l'importo Controparte_11
complessivo di euro 81.464,16 e che, pertanto, la pretesa risarcitoria residua ammontava ad euro 87.503,14.
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 22 Gennaio 2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il agisce in giudizio nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e della al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_2
patrimoniale subito non soltanto a causa del danneggiamento del veicolo di sua proprietà, ma anche a causa della mancata utilizzazione della prestazione lavorativa dei suoi dipendenti rimasti infortunati in seguito ad un incidente verificatosi a causa della presenza sulla carreggiata di un animale selvatico.
La domanda proposta deve essere ricondotta al paradigma della responsabilità da
6 fatto illecito, essendo l'allegazione attorea incentrata sulla riconducibilità sul piano causale di un danno patrimoniale (per il danneggiamento del veicolo di proprietà dell'attore e per la corresponsione della retribuzione ai dipendenti infortunati in difetto della controprestazione) alla presenza sulla carreggiata di un cinghiale (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7063 del 1993 e Corte di cassazione n. 15399 del 2002).
Tanto premesso, nell'ambito della categoria della responsabilità extracontrattuale occorre innanzitutto escludere che il quadro normativo di riferimento possa essere individuato nell'articolo 2052 c.c., che, prevedendo che il proprietario di un
animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni
cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito, salvo che provi il caso fortuito, configura a carico del proprietario dell'animale o di colui che se ne serve, per il tempo in cui lo ha in uso, una responsabilità aggravata da una presunzione relativa di colpa che trova il proprio fondamento nel rapporto di proprietà o di uso intercorrente fra il custode e l'animale e nell'accertato rapporto di causalità fra il comportamento di questo e l'evento dannoso: infatti, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale prevalente che esclude il ricorso alla norma dettata dall'articolo 2052 c.c. ai fini della risarcibilità del danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge n. 968 del 1977 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, sul presupposto che la presunzione relativa di colpa stabilita dall'articolo 2052 c.c. trova la propria ratio nel rapporto di proprietà o di uso e nel conseguente obbligo di custodia che grava sul proprietario dell'animale e, per tale ragione, è inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 9276 del 2014 e Corte di cassazione n. 5722 del
2019).
7 Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato conforto nell'ordinanza n. 4/2001
resa dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2052 c.c. nella parte in cui,
secondo l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità, non si applica ai danni causati dalla fauna selvatica, posto che nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico o in cattività è normale che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi, mentre i danni prodotti da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività costituiscono un evento naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il criterio ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex articolo 2043 c.c.
Pertanto, deve escludersi nel caso di specie la configurabilità di una fattispecie di responsabilità aggravata e la disciplina di riferimento deve essere individuata in quella generale dettata dall'articolo 2043 c.c..
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento e di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta, preliminarmente deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dalla sotto il profilo dell'assenza nel nostro Controparte_1
ordinamento giuridico di norme e principi di diritto posti a tutela della posizione soggettiva invocata e della conseguente non configurabilità di un diritto o interesse legittimo astrattamente tutelabile.
Premesso che il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e non in concreto, da nessun
Giudice, sicché tutti i Giudici sono tenuti ad arretrare rispetto ad una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (si veda Corte di cassazione Sezioni Unite n. 8600 del 2022) ed è ravvisabile ogni qualvolta manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse
8 dedotto in giudizio, sicchè non possa individuarsi alcun Giudice titolare del potere di decidere, attenendo, per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l'idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n.
15601 del 2023, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 6635 del 2005, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 7577 del 2006 e Corte di cassazione Sezioni Unite n.
10375 del 2007), alla luce della riconosciuta riconducibilità in astratto della fattispecie in esame al paradigma della responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 2043 c.c., del tutto infondata appare l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dalla Regione convenuta.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo sollevata dalla , posto che il ha lamentato la violazione da Controparte_1 Parte_1
parte delle amministrazioni convenute del generale principio del “neminem
laedere” sotto il profilo della mancata adozione di misure idonee ad evitare danni causati agli utenti della strada dalla fauna selvatica e secondo l'orientamento consolidato seguito dalla giurisprudenza anche di legittimità l'inosservanza da
parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa
appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza,
può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la
domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno
patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un
"facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi
dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem
laedere” (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 20460 del 2022 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 5926 del 2011).
9 Del pari deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla e Controparte_1
dalla di inammissibilità della domanda per intervenuta Controparte_2
decadenza dal diritto azionato in virtù della mancata denuncia del sinistro all'autorità territorialmente competente entro il termine di quindici giorni previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 55 comma 2 della legge Regionale n.
20 del 2008 approvato con D.G.R. n. 2203 del 2008.
Premesso che la decadenza - che determina la perdita del diritto ove non esercitato in un determinato arco temporale e trova il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare certezza e stabilità nei rapporti giuridici - può avere sia fonte legale che convenzionale e che nel caso della decadenza legale la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto deve essere espressamente prevista dalla legge o può desumersi in via interpretativa, a condizione che sia la legge stessa ad autorizzare tale interpretazione (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3760 del 2024 e Corte di cassazione n. 8680 del 2000), nel caso di specie deve escludersi che al termine di quindici giorni invocato dalla e CP_1
dalla possa essere attribuita natura decadenziale, dal momento che il CP_2
suddetto termine non è previsto né dalla legge regionale n. 20 del 2008 né dal regolamento di attuazione dell'articolo 55 della stessa legge, ma unicamente dalle
“istruzioni per la compilazione del modulo di denuncia del sinistro” allegate al predetto regolamento, mentre il secondo comma dell'articolo 7 del regolamento di attuazione prevede semplicemente che “il proprietario del veicolo coinvolto in un
incidente stradale causato dagli ungulati deve tempestivamente denunciare
l'avvenuto incidente” senza tuttavia individuare un termine perentorio, alla cui inosservanza si ricollega la perdita del diritto.
Anche l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla CP_2
sotto il profilo della disponibilità in capo al danneggiato delle azioni
[...]
risarcitorie previste dal Codice delle assicurazioni deve essere disattesa, posto che
10 il danneggiato poteva agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiavano alcuni dei suoi dipendenti che aveva dovuto retribuire senza ricevere la prestazione lavorativa nel periodo di inabilità assoluta (terzi trasportati sul veicolo), ma l'astratta possibilità di assumere tale iniziativa giudiziaria non gli precludeva comunque l'azione esercitata in questa sede al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni patrimoniali subiti (anche con riferimento alla retribuzione corrisposta al conducente del mezzo e al danneggiamento del veicolo di sua proprietà).
Quanto, invece, alla corretta individuazione del soggetto titolare dell'obbligo risarcitorio dedotto in giudizio, occorre procedere alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento in cui trova la propria disciplina l'obbligazione oggetto del giudizio.
Anche se l'articolo 19 lettera e) del Decreto legislativo n. 267 del 2000 attribuisce alla Provincia la titolarità delle funzioni amministrative in materia di protezione della flora e della fauna selvatica, le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge e dagli Statuti regionali.
L'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 (norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), poi, dopo avere ribadito al primo comma che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, al terzo comma stabilisce che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme
relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica.
Alla luce delle suddette disposizioni di legge occorre ritenere che la ha CP_1
l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e, per tale ragione, è chiamata a rispondere dei danni che si
11 siano eventualmente verificati, provvedendo al relativo risarcimento secondo la regola generale dettata dall'articolo 2043 c.c. (si vedano nel senso del riconoscimento in capo alla della titolarità dal lato passivo del rapporto CP_1
dedotto in giudizio nel caso di azione risarcitoria esercitata dal privato che abbia subito un danno arrecato dalla fauna selvatica Corte di cassazione n. 13907 del
2002: sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato,
la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione
di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica
e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle
Province le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna
ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990. Ne consegue che la CP_1
in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna
selvatica arrechi danni a terzi, e responsabile ex articolo 2043 c.c. dei danni
provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia
previsto da specifiche norme e nello stesso senso Corte di cassazione n. 21282 del
2007 e Corte di cassazione n. 467 del 2009).
Individuata, pertanto, in capo alla sola l'astratta titolarità dal Controparte_1
lato passivo dell'obbligo risarcitorio dedotto in giudizio, la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti della deve Parte_1 Controparte_2
essere rigettata.
Alla luce dell'inquadramento per le suesposte ragioni della allegata responsabilità
dell nello schema della responsabilità per colpa di cui all'articolo CP_12
2043 c.c., poi, se si vuole evitare che alla stessa responsabilità vengano applicati i principi generali sulla responsabilità oggettiva, occorre ritenere che affinché possa essere imputata al soggetto obbligato alla vigilanza sulla fauna selvatica l'omissione di una condotta esigibile, individuata secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità e della mancata adozione delle precauzioni idonee a
12 mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato alla presenza sul territorio di animali selvatici, è necessario che il danneggiato che agisce in giudizio nei confronti dell al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio CP_12
arrecatogli da un cinghiale alleghi e provi non soltanto il fatto dannoso, la sua riconducibilità sul piano causale alla presenza di un cinghiale e il danno-
conseguenza verificatosi nella sua sfera giuridica, ma anche il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall e la riconducibilità del CP_12
verificarsi del fatto dannoso alla omissione di tale condotta obbligatoria sulla base dei principi che disciplinano la causalità omissiva nel senso che sulla base del giudizio controfattuale l'evento dannoso è imputabile al soggetto obbligato a tenere la condotta se il comportamento alternativo dovuto sarebbe stato in grado,
secondo il criterio del più probabile che non, di evitare l'evento dannoso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 9276 del 2014 e Corte di cassazione n.
5722 del 2019).
Tanto premesso in tema di regime di distribuzione fra le parti dell'onere della prova e del relativo contenuto e ritornando al caso che ci occupa, in punto di fatto non può ritenersi acquisita al processo la prova della ascrivibilità del fatto dannoso ad una condotta omissiva colposa dell . CP_12
Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio il ha chiesto di provare la Parte_1
dinamica dell'incidente, la sua riconducibilità all'impatto del veicolo con il cinghiale e le conseguenze dannose che ne sono derivate, ma non ha chiesto di provare che nella zona fosse frequente la presenza di animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire pericolo, né che fossero pervenute, nei giorni precedenti al fatto dannoso, segnalazioni della presenza di cinghiali sulla strada sulla quale si è verificato il sinistro, in modo tale che potesse dirsi attivato in capo all' l'obbligo di adottare le cautele necessarie CP_12
ad evitare il verificarsi di fatti dannosi, obbligo alla cui inottemperanza soltanto
13 sarebbe stata riconducibile la responsabilità per colpa prevista dall'articolo 2043
c.c., risultando altrimenti inesigibile, anche in considerazione dello spostamento degli animali selvatici, un controllo così puntuale e diffuso da evitare il verificarsi di fatti dannosi o la recinzione e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi.
Al contrario, il Dirigente Tecnico della viabilità presso la Provincia di CP_2
escusso nel corso del giudizio ha riferito addirittura di non aver mai ricevuto segnalazioni circa la presenza di cinghiali sulla S.S. Basentana nei pressi di agro di LA (si vedano le dichiarazioni rese dal teste ing. Testimone_1
riportate nel verbale di udienza del 4-11-2022).
Ne consegue che, non avendo il assolto all'onere della prova su di esso Parte_1
gravante in ordine alla riconducibilità del fatto dannoso ad una condotta omissiva colposa imputabile all la domanda risarcitoria dallo stesso CP_12
proposta nei confronti della deve essere rigettata. Controparte_1
Nel rigetto della domanda principale proposta dal nei Parte_1
confronti della resta assorbita la domanda proposta dall Controparte_2 [...]
nei confronti del terzo chiamato in causa, individuandolo come CP_13
soggetto tenuto, in quanto gestore della strada su cui si era verificato il sinistro,
alla predisposizione delle misure idonee ad evitare il fatto dannoso, in quanto la stessa domanda è stata formulata dalla soltanto in via subordinata CP_2
rispetto al rigetto della domanda proposta dal nei suoi confronti “per Parte_1
l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea”.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza integrato dal principio di causalità e, pertanto, sia le spese sostenute dalla e dalla che quelle Controparte_1 Controparte_2
sostenute dalla terza chiamata in causa il cui intervento è stato CP_3
14 determinato dalla infondata pretesa azionata dal nei Parte_1
confronti dell chiamante (si vedano in tal senso ex plurimis Corte Controparte_13
di cassazione n. 6144 del 2024 e Corte di cassazione n. 31368 del 2023), devono essere poste a carico dell'attore, che è risultato integralmente soccombente, non rilevando ai fini del regolamento delle spese processuali che le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte vittoriosa siano state disattese (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 18503 del 2014: nel procedimento civile il criterio
della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare
riferimento all'esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui
confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando
che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito).
Le spese del giudizio devono essere attribuite, per quanto riguarda la CP_2
e ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo e devono
[...] CP_3
essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità
della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto
ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di
15 cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 22-9-2016, dal
[...]
nei Parte_1
confronti della e della nonché sulla Controparte_1 CP_2 CP_2
domanda proposta, con atto di citazione per la chiamata in causa di terzo notificato in data 26-5-2017, dalla nei confronti di Controparte_2 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_3
- rigetta la domanda principale;
- dichiara assorbita la domanda proposta in via subordinata dalla CP_2
nei confronti dell
[...] CP_3
- condanna il Parte_1
al pagamento in favore della
[...] [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per CP_1
compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
16 - condanna il Parte_1
al pagamento in favore della
[...] CP_2
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge,
da attribuire all'avv. Antonio Rosario Trocino per dichiarato anticipo;
- condanna il Parte_1
al pagamento in favore di
[...] CP_3
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Dario Bianchini per dichiarato anticipo.
Potenza, 10-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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