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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3705/2017 vertente tra
- nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Paladini, CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Messina, Via I° Settembre n. 171 is.
309/A, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
- (C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dagli Avv.ti Fortunata Grasso e Maria Letizia Saccà;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato al il 7 giugno 2017, Controparte_1 [...]
assumeva che, in data 6 giugno 2015, alle ore 9,30 circa, nella Via La Parte_1
Farina di Messina, mentre stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali,
inciampava e rovinava in terra a causa della presenza sul manto stradale di un paletto tagliato, procurandosi delle lesioni personali che documentava.
Deduceva che, sul luogo, era intervenuta, quasi nell'immediatezza, una pattuglia dei Vigili Urbani che constatava l'accaduto, confermando la presenza dell'anomalia segnalata.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità del ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento del danno biologico e morale, da ridotta capacità lavorativa generica e/o specifica, patito a causa del sinistro, nella misura indicata in complessivi euro 12.467,38 o altra maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il che replicava e chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda. Venivano espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio sulla persona della attrice.
All'udienza dell'undici aprile 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56, le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale poneva la causa in decisione.
La domanda è fondata perché, attraverso le concordanti e pertinenti dichiarazioni dei due testimoni -che si trovavano insieme ed accompagnavano la al momento dell'incidente- è stata raccolta, innanzitutto, la prova Pt_1
inconfutabile del nesso di causalità tra la cosa (la parte della strada in cui si trovava infissa la residua porzione di palo della segnaletica stradale) ed il danno subito dalla attrice, non ravvisandosi alcuna condotta colposa della stessa che potesse configurare il caso fortuito e così configurandosi la responsabilità del CP_1
convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., applicabile alla fattispecie in esame, in conformità alla consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità di cui si dirà.
In particolare, mediante la prova testimoniale, l'odierna attrice ha dimostrato l'esatta dinamica del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui si è verificato l'evento lesivo che, poi, sono state ulteriormente comprovate dalla analitica descrizione dell'evento risultante dal rapporto della Polizia Municipale, corredato dalla documentazione fotografica.
Pertanto, da tali elementi istruttori, emerge, con evidenza, che il manto stradale sul quale camminava la donna era dissestato -così hanno precisato gli stessi Vigili Urbani nel rapporto- e che la caduta è stata causata dalla residua porzione del palo della segnaletica su cui la stessa è inciampata.
Non si trattava, peraltro, di semplice “anomalia” della strada facilmente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, anche perché, notoriamente, è
assolutamente improbabile ed imprevedibile che quel tipo di insidia si trovi nelle strisce pedonali, che normalmente vengono superate dal pedone con passo spedito e con una naturale, minore, attenzione alle condizioni del terreno, sul cui buono stato si fa precipuo affidamento.
Dalle risultanze istruttorie e documentali sopra evidenziate, è certa, quindi,
la sussistenza del nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e la caduta (con le conseguenti lesioni subite) sicché il Controparte_1
-quale ente pubblico proprietario e custode della strada posta all'interno del centro abitato- va ritenuto responsabile dei danni subiti dalla attrice sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., il quale sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
Sul punto, autorevole e recente giurisprudenza di legittimità ha enucleato una serie di regole e di principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. che questo decidente condivide pienamente: “ il custode deve comunque predisporre
quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita;
il caso
fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato
soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato
della cosa...è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno
essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo è prevedibile
e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è
l'efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a
interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno ovvero a espungere la
responsabilità del custode...la responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode,
presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato
comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di
adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a
terzi...il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante
dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di
custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità
ed eccezionalità” (Cass. 13729 e 10188/2022).
Da ultimo, in materia, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (ordinanza del
30.06.2022 n. 20943) ha ribadito alcuni fondamentali principi, anch'essi pienamente condivisibili e pertinenti alla fattispecie in esame, secondo i quali:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento
dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche
intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di
criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie
dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo
stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova
del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e
della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura
della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col
trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche
condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato
dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la
condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata
tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione
di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione
da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico
tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché
astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Con specifico riferimento al tema che qui viene in rilievo e cioè quello della
rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di
diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della
responsabilità, il precedente appena ricordato ha ritenuto di chiarire che
"...prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed
evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante
ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.".
Principi, quelli appena qui riassunti, che si sono stabilizzati nella giurisprudenza
della terza sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate
sentenze nn. 2480 e la n. 2481 -, come è agevole constatare attraverso le indagini
ricostruttive, rilevanti ai fini che qui interessano, svolte da Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022 - in particolare a p.6 e relativi richiami”.
Applicando tali condivisibili principi giurisprudenziali, deve rilevarsi che non è stato provato che la -residente in altro Comune- conoscesse i luoghi Pt_1
e/o li frequentasse spesso, nè è stata dimostrata la sussistenza di alcuna concorrente responsabilità in capo all'attrice che, a differenza di quanto genericamente dedotto dalla difesa del convenuto, non ha tenuto alcun comportamento colposo CP_1
e/o non diligente.
Ciò detto, per l'accertamento della natura ed entità delle lesioni subite dalla attrice e per la relativa quantificazione del relativo danno, è stata espletata una c.t.u. che, rispondendo compiutamente e adeguatamente ai quesiti posti dal
Tribunale, previo attento esame della documentazione medico – sanitaria in atti, ha così concluso:
“In relazione all'obiettività clinica ed alla documentazione medica prodotta ed allegata agli atti, possiamo affermare che la SI , in Parte_1
seguito alla caduta verificatasi in data 6.06.2015, ha riportato: Trauma cranico e facciale con ferita lacero e contusa dell'arcata orbitaria sinistra. Contusione
escoriata del fronto-zigomatico sx, del ginocchio dx e sx, abrasione del dorso del polso destro e del dorso della mano sx, del dorso della mano dx e del braccio dx.
Lesione ossea del margine posteriore del piatto tibiale mediale destro con discontinuità del profilo corticale. Per tali lesioni è da riconoscersi alla perizianda: • INVALIDITA'
TEMPORANEA ASSOLUTA: è da considerare, a giudizio dello scrivente,
compatibile con invalidità temporanea assoluta il periodo temporale in cui la perizianda è stata a riposo, come da prognosi del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Piemonte, per un totale di giorni 10 (dieci). • INVALIDITA' TEMPORANEA
RELATIVA : l'arco di tempo necessario al ripristino di una buona funzionalità
articolare a livello del ginocchio destro, per un totale di giorni 50 di cui 10 al 75%,
20 al 50% e 20 al 25%. • DANNO BIOLOGICO: in atto permangono postumi stabilizzati caratterizzati da: “Lieve sindrome algica ginocchio destro da pregressa lesione ossea del margine posteriore del piatto tibiale mediale, in assenza di deficit della escursione articolare;
cicatrice lineare arcata sopraccigliare sinistra a lieve pregiudizio estetico”. I suddetti postumi risultano invalidanti nella misura totale del
5 %…Più in particolare, a livello del ginocchio destro, a fronte di una assenza di deficit della escursione articolare, si è evidenziata una leggera dolenzia nei movimenti contro resistenza e nella riassunzione della posizione eretta dopo accosciamento. La dolenzia al ginocchio destro dopo deambulazione prolungata e nel salire le scale, così come riferito in anamnesi dalla perizianda, è compatibile con la lesione ossea riportata. Gli esiti cicatriziali all'arcata sopraccigliare sinistra sono stati valutati secondo parametri inerenti al colore, al rilievo, all'estensione, alla sede ed all'orientamento della cicatrice stessa e per tale motivo sono stati giudicati di lieve entità in quanto non turbano l'armonia dei lineamenti, né compromettono le qualità estetiche della perizianda in relazione alla sua capacità mimico-espressiva ed alle sue doti di comunicazione e relazioni interpersonali. Non sono state documentate spese sanitarie”.
Questo Tribunale condivide pienamente le attente ed approfondite considerazioni medico – legali svolte dal CTU, che sono state solo genericamente contestate dalla parte convenuta. Conseguentemente, spetta all'odierna attrice, il risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost., che sarà appresso liquidato in via equitativa, trattandosi di lesioni non derivanti da circolazione stradale, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano
del 2024 (per il danno non patrimoniale), che tengono conto, seppure con separata quantificazione, sia del danno biologico/dinamico-relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore (Cass. 27380/2022 e 4509/2022).
Pertanto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità
temporanea, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni sessantatrè alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da , in Parte_1
occasione del sinistro in questione, va determinato in complessivi euro 9.746,50 di cui:
- euro 6.009,00 per il danno da invalidità permanente al 5% (dinamico –
relazionale); - euro 3.737,50 per il danno da invalidità temporanea (reputandosi equo utilizzare un parametro giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità
totale, proporzionalmente ridotto per quelli di inabilità parziale, in difetto di allegate e comprovate peculiarità) di cui:
i) euro 1.150 per n. 10 giorni di invalidità temporanea assoluta;
ii) euro 862,50 per n. 10 giorni di invalidità temporanea al 75%;
iii) euro 1.150 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 50%;
iv) euro 575 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 25%;
Nessun danno di natura “morale” può essere riconosciuto all'attrice, atteso che,
come chiarito dalla Corte di Cassazione a partire dal 2018 (cfr. Cass., ord. "decalogo"
n. 7513/2018), "in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di
risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento
dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base
organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di
invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il
dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)... ove sia
correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata
valutazione e liquidazione". (v. anche successivamente Cass. 25164/2020 e
28989/2019). Ebbene, nel caso in esame, all'attrice, non può essere riconosciuto e liquidato alcun danno da sofferenza interiore, in relazione al danno da invalidità temporanea e/o permanente, atteso che l'attrice nulla ha specificamente dedotto e argomentato sulle eventuali sofferenze psico-fisiche patite in conseguenza del sinistro, non potendosi desumere tale specifico e ulteriore danno esclusivamente dalla produzione in giudizio dei referti medici e radiografici e della certificazione di visite specialistiche.
Peraltro, la sussistenza di un danno morale, concorrente con quello dinamico -
relazionale, non può nella specie ritenersi accertato neppure alla luce delle risultanze della richiamata consulenza, atteso che il consulente nulla ha dedotto sul punto.
Va riconosciuta, invece, la personalizzazione del danno biologico, col conseguente aumento nella misura del 10 %, in considerazione degli esiti cicatriziali all'arcata sopraccigliare sinistra giudicati, comunque, di lieve entità.
Il danno non patrimoniale spettante alla ammonta, pertanto, a Pt_1
complessivi euro 10.721,15; quale debito di valore, devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali che decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma, come sopra liquidata, devalutata all'epoca del sinistro (6 giugno 2015) e poi progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, fino alla presente sentenza. Dalla pubblicazione al saldo competeranno sulla somma complessiva derivante dal cumulo di capitale e rivalutazione i soli interessi legali e ciò per evitare fenomeni di anatocismo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, secondo il minimo tariffario, non avendo presentato la controversia particolari profili di complessità.
Le spese della c.t.u., già liquidate, vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, responsabile del sinistro occorso in data 6 giugno
2015 a e lo condanna a pagare alla predetta la somma di Parte_1
complessivi euro 10.721,15 a titolo di risarcimento dei relativi danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria come precisati in motivazione.
Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
della che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali Pt_1
nella misura del 15%.
Pone definitivamente a carico del le spese della c.t.u., già Controparte_1
liquidate.
Messina, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3705/2017 vertente tra
- nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Paladini, CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Messina, Via I° Settembre n. 171 is.
309/A, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
- (C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dagli Avv.ti Fortunata Grasso e Maria Letizia Saccà;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato al il 7 giugno 2017, Controparte_1 [...]
assumeva che, in data 6 giugno 2015, alle ore 9,30 circa, nella Via La Parte_1
Farina di Messina, mentre stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali,
inciampava e rovinava in terra a causa della presenza sul manto stradale di un paletto tagliato, procurandosi delle lesioni personali che documentava.
Deduceva che, sul luogo, era intervenuta, quasi nell'immediatezza, una pattuglia dei Vigili Urbani che constatava l'accaduto, confermando la presenza dell'anomalia segnalata.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità del ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento del danno biologico e morale, da ridotta capacità lavorativa generica e/o specifica, patito a causa del sinistro, nella misura indicata in complessivi euro 12.467,38 o altra maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il che replicava e chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda. Venivano espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio sulla persona della attrice.
All'udienza dell'undici aprile 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56, le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale poneva la causa in decisione.
La domanda è fondata perché, attraverso le concordanti e pertinenti dichiarazioni dei due testimoni -che si trovavano insieme ed accompagnavano la al momento dell'incidente- è stata raccolta, innanzitutto, la prova Pt_1
inconfutabile del nesso di causalità tra la cosa (la parte della strada in cui si trovava infissa la residua porzione di palo della segnaletica stradale) ed il danno subito dalla attrice, non ravvisandosi alcuna condotta colposa della stessa che potesse configurare il caso fortuito e così configurandosi la responsabilità del CP_1
convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., applicabile alla fattispecie in esame, in conformità alla consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità di cui si dirà.
In particolare, mediante la prova testimoniale, l'odierna attrice ha dimostrato l'esatta dinamica del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui si è verificato l'evento lesivo che, poi, sono state ulteriormente comprovate dalla analitica descrizione dell'evento risultante dal rapporto della Polizia Municipale, corredato dalla documentazione fotografica.
Pertanto, da tali elementi istruttori, emerge, con evidenza, che il manto stradale sul quale camminava la donna era dissestato -così hanno precisato gli stessi Vigili Urbani nel rapporto- e che la caduta è stata causata dalla residua porzione del palo della segnaletica su cui la stessa è inciampata.
Non si trattava, peraltro, di semplice “anomalia” della strada facilmente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, anche perché, notoriamente, è
assolutamente improbabile ed imprevedibile che quel tipo di insidia si trovi nelle strisce pedonali, che normalmente vengono superate dal pedone con passo spedito e con una naturale, minore, attenzione alle condizioni del terreno, sul cui buono stato si fa precipuo affidamento.
Dalle risultanze istruttorie e documentali sopra evidenziate, è certa, quindi,
la sussistenza del nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e la caduta (con le conseguenti lesioni subite) sicché il Controparte_1
-quale ente pubblico proprietario e custode della strada posta all'interno del centro abitato- va ritenuto responsabile dei danni subiti dalla attrice sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., il quale sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
Sul punto, autorevole e recente giurisprudenza di legittimità ha enucleato una serie di regole e di principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. che questo decidente condivide pienamente: “ il custode deve comunque predisporre
quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita;
il caso
fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato
soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato
della cosa...è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno
essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo è prevedibile
e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è
l'efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a
interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno ovvero a espungere la
responsabilità del custode...la responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode,
presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato
comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di
adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a
terzi...il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante
dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di
custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità
ed eccezionalità” (Cass. 13729 e 10188/2022).
Da ultimo, in materia, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (ordinanza del
30.06.2022 n. 20943) ha ribadito alcuni fondamentali principi, anch'essi pienamente condivisibili e pertinenti alla fattispecie in esame, secondo i quali:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento
dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche
intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di
criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie
dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo
stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova
del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e
della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura
della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col
trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche
condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato
dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la
condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata
tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione
di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione
da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico
tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché
astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Con specifico riferimento al tema che qui viene in rilievo e cioè quello della
rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di
diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della
responsabilità, il precedente appena ricordato ha ritenuto di chiarire che
"...prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed
evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante
ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.".
Principi, quelli appena qui riassunti, che si sono stabilizzati nella giurisprudenza
della terza sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate
sentenze nn. 2480 e la n. 2481 -, come è agevole constatare attraverso le indagini
ricostruttive, rilevanti ai fini che qui interessano, svolte da Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022 - in particolare a p.6 e relativi richiami”.
Applicando tali condivisibili principi giurisprudenziali, deve rilevarsi che non è stato provato che la -residente in altro Comune- conoscesse i luoghi Pt_1
e/o li frequentasse spesso, nè è stata dimostrata la sussistenza di alcuna concorrente responsabilità in capo all'attrice che, a differenza di quanto genericamente dedotto dalla difesa del convenuto, non ha tenuto alcun comportamento colposo CP_1
e/o non diligente.
Ciò detto, per l'accertamento della natura ed entità delle lesioni subite dalla attrice e per la relativa quantificazione del relativo danno, è stata espletata una c.t.u. che, rispondendo compiutamente e adeguatamente ai quesiti posti dal
Tribunale, previo attento esame della documentazione medico – sanitaria in atti, ha così concluso:
“In relazione all'obiettività clinica ed alla documentazione medica prodotta ed allegata agli atti, possiamo affermare che la SI , in Parte_1
seguito alla caduta verificatasi in data 6.06.2015, ha riportato: Trauma cranico e facciale con ferita lacero e contusa dell'arcata orbitaria sinistra. Contusione
escoriata del fronto-zigomatico sx, del ginocchio dx e sx, abrasione del dorso del polso destro e del dorso della mano sx, del dorso della mano dx e del braccio dx.
Lesione ossea del margine posteriore del piatto tibiale mediale destro con discontinuità del profilo corticale. Per tali lesioni è da riconoscersi alla perizianda: • INVALIDITA'
TEMPORANEA ASSOLUTA: è da considerare, a giudizio dello scrivente,
compatibile con invalidità temporanea assoluta il periodo temporale in cui la perizianda è stata a riposo, come da prognosi del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Piemonte, per un totale di giorni 10 (dieci). • INVALIDITA' TEMPORANEA
RELATIVA : l'arco di tempo necessario al ripristino di una buona funzionalità
articolare a livello del ginocchio destro, per un totale di giorni 50 di cui 10 al 75%,
20 al 50% e 20 al 25%. • DANNO BIOLOGICO: in atto permangono postumi stabilizzati caratterizzati da: “Lieve sindrome algica ginocchio destro da pregressa lesione ossea del margine posteriore del piatto tibiale mediale, in assenza di deficit della escursione articolare;
cicatrice lineare arcata sopraccigliare sinistra a lieve pregiudizio estetico”. I suddetti postumi risultano invalidanti nella misura totale del
5 %…Più in particolare, a livello del ginocchio destro, a fronte di una assenza di deficit della escursione articolare, si è evidenziata una leggera dolenzia nei movimenti contro resistenza e nella riassunzione della posizione eretta dopo accosciamento. La dolenzia al ginocchio destro dopo deambulazione prolungata e nel salire le scale, così come riferito in anamnesi dalla perizianda, è compatibile con la lesione ossea riportata. Gli esiti cicatriziali all'arcata sopraccigliare sinistra sono stati valutati secondo parametri inerenti al colore, al rilievo, all'estensione, alla sede ed all'orientamento della cicatrice stessa e per tale motivo sono stati giudicati di lieve entità in quanto non turbano l'armonia dei lineamenti, né compromettono le qualità estetiche della perizianda in relazione alla sua capacità mimico-espressiva ed alle sue doti di comunicazione e relazioni interpersonali. Non sono state documentate spese sanitarie”.
Questo Tribunale condivide pienamente le attente ed approfondite considerazioni medico – legali svolte dal CTU, che sono state solo genericamente contestate dalla parte convenuta. Conseguentemente, spetta all'odierna attrice, il risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost., che sarà appresso liquidato in via equitativa, trattandosi di lesioni non derivanti da circolazione stradale, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano
del 2024 (per il danno non patrimoniale), che tengono conto, seppure con separata quantificazione, sia del danno biologico/dinamico-relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore (Cass. 27380/2022 e 4509/2022).
Pertanto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità
temporanea, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni sessantatrè alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da , in Parte_1
occasione del sinistro in questione, va determinato in complessivi euro 9.746,50 di cui:
- euro 6.009,00 per il danno da invalidità permanente al 5% (dinamico –
relazionale); - euro 3.737,50 per il danno da invalidità temporanea (reputandosi equo utilizzare un parametro giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità
totale, proporzionalmente ridotto per quelli di inabilità parziale, in difetto di allegate e comprovate peculiarità) di cui:
i) euro 1.150 per n. 10 giorni di invalidità temporanea assoluta;
ii) euro 862,50 per n. 10 giorni di invalidità temporanea al 75%;
iii) euro 1.150 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 50%;
iv) euro 575 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 25%;
Nessun danno di natura “morale” può essere riconosciuto all'attrice, atteso che,
come chiarito dalla Corte di Cassazione a partire dal 2018 (cfr. Cass., ord. "decalogo"
n. 7513/2018), "in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di
risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento
dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base
organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di
invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il
dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)... ove sia
correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata
valutazione e liquidazione". (v. anche successivamente Cass. 25164/2020 e
28989/2019). Ebbene, nel caso in esame, all'attrice, non può essere riconosciuto e liquidato alcun danno da sofferenza interiore, in relazione al danno da invalidità temporanea e/o permanente, atteso che l'attrice nulla ha specificamente dedotto e argomentato sulle eventuali sofferenze psico-fisiche patite in conseguenza del sinistro, non potendosi desumere tale specifico e ulteriore danno esclusivamente dalla produzione in giudizio dei referti medici e radiografici e della certificazione di visite specialistiche.
Peraltro, la sussistenza di un danno morale, concorrente con quello dinamico -
relazionale, non può nella specie ritenersi accertato neppure alla luce delle risultanze della richiamata consulenza, atteso che il consulente nulla ha dedotto sul punto.
Va riconosciuta, invece, la personalizzazione del danno biologico, col conseguente aumento nella misura del 10 %, in considerazione degli esiti cicatriziali all'arcata sopraccigliare sinistra giudicati, comunque, di lieve entità.
Il danno non patrimoniale spettante alla ammonta, pertanto, a Pt_1
complessivi euro 10.721,15; quale debito di valore, devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali che decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma, come sopra liquidata, devalutata all'epoca del sinistro (6 giugno 2015) e poi progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, fino alla presente sentenza. Dalla pubblicazione al saldo competeranno sulla somma complessiva derivante dal cumulo di capitale e rivalutazione i soli interessi legali e ciò per evitare fenomeni di anatocismo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, secondo il minimo tariffario, non avendo presentato la controversia particolari profili di complessità.
Le spese della c.t.u., già liquidate, vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, responsabile del sinistro occorso in data 6 giugno
2015 a e lo condanna a pagare alla predetta la somma di Parte_1
complessivi euro 10.721,15 a titolo di risarcimento dei relativi danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria come precisati in motivazione.
Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
della che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali Pt_1
nella misura del 15%.
Pone definitivamente a carico del le spese della c.t.u., già Controparte_1
liquidate.
Messina, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo