Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 60/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 60/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CLAUDIA PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA
PAPINI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. CLAUDIA PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA
PAPINI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._3 CLAUDIA PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA
PAPINI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4 C.F._4 CLAUDIA PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA PAPINI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 C.F._5 CLAUDIA PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA
PAPINI PAOLA GISSI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA C.F._6 PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA PAPINI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_6 C.F._7 dall'avv. CLAUDIA PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA
PAPINI
PAPINI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_7 C.F._9 CLAUDIA PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA
PAPINI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_8 C.F._10 CLAUDIA PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA
PAPINI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_9 C.F._11 dall'avv. CLAUDIA PAPINI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA PAPINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._12 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe contesta i decreti ricostruttivi della carriera elaborati dalle scuole di appartenenza, e ne chiede la sostituzione con altro decreto che preveda il riconoscimento giuridico, economico e previdenziale dell'anno 2013 ai fini della progressione economica.
Rileva in particolare quanto segue:
-) nel corso della carriera ha maturato i diritti economici e giuridici legati agli scatti di anzianità, conformemente al Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro (CCNL) di appartenenza;
2 -) il blocco delle posizioni stipendiali e degli incrementi retributivi per gli anni 2010, 2011 e 2012, inizialmente previsto dal D. L. n. 78/2010 conv. in
Legge n. 122 del 2020, è stato eliminato con il Decreto 14 gennaio 2011, con il
CCNL del 13.03.2013 il CCNL e con il CCNL del 07.08.2014;
-) successivamente l'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013 ha disposto che “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”, così estendendo il cd. “blocco” anche all'anno 2013, senza che ad oggi sia intervenuto alcun meccanismo di salvaguardia, come per gli anni 2010, 2011, 2012.
-) pertanto, come emerge dal decreto di ricostruzione della carriera e dalle buste paga allegate, al ricorrente non è stato riconosciuto l'anno 2013 ai fini delle progressioni economiche. Tuttavia, includendo l'anno 2013 nel calcolo dell'anzianità di servizio, il ricorrente doveva essere inquadrato nella attuale fascia stipendiale 28 decorso il 31.10.2022, con conseguente diritto alle differenze retributive per tale fascia nei limiti della prescrizione quinquennale.
Inoltre, il riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2013 avrebbe consentito a parte ricorrente di anticipare gli scatti stipendiali e la progressione della carriera, con evidenti riflessi non solo sul trattamento economico complessivo, ma anche sulla pensione.
-) con sentenza n. 178/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sospensione della contrattazione collettiva di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo, del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 (di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98 del
6.7.2011 convertito in legge 157. 2011 n. 11), disapplicando di riflesso anche il blocco delle progressioni economiche del personale delle pubbliche amministrazioni, operato dal 2011 al 31 dicembre del 2014.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
3 Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_2
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene discussa – e contestualmente decisa – all'udienza odierna
Il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento.
La questione oggetto della controversia è stata recentemente affrontata dalla Corte di Appello di Firenze sezione lavoro, sentenza del 26.3.2024 n.
32104, la cui motivazione in diritto è qui integralmente richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non rinvenendo questo giudicante ragioni per discostarsene:
“La questione dedotta nel presente giudizio non verte sulla legittimità costituzionale delle norme (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che avevano disposto il blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013, bensì esclusivamente di come tali norme vadano interpretate per quanto riguarda il contenuto e gli effetti del medesimo blocco.
In proposito, le prospettazioni delle parti si contrappongono radicalmente.
Da un lato, secondo il ricorrente era corretto il decreto di ricostruzione della carriera ottenuto dall'appellante dopo la propria immissione in ruolo nel
2015 che non aveva considerato utile nel servizio di pre ruolo prestato l'anno
2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) del DPR 122/2013. In sostanza, seppur l'appellante aveva lavorato anche nel 2013, nel decreto di ricostruzione della carriera non doveva considerarsi tale anno, alla luce della normativa sul “blocco” stipendiale che era passata indenne dall'esame della Corte Costituzionale.
Dall'altro lato, secondo l'appellante, il blocco normativo delle progressioni economiche era legittimo, e come tale era stato ritenuto anche dalla
Corte Costituzionale in plurime sentenze, solo se produceva effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco;
per contro, non era possibile vanificare ogni effetto,
4 non solo economico ma anche giuridico, dello stesso servizio 2013 come se per quel medesimo arco di tempo l'appellante avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni.
Il Collegio concorda con l'appellante quanto al riconoscimento dell'anno
2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. In proposito, la motivazione del Tribunale si limitava ad osservare che, poiché il blocco normativo precludeva ogni utilità economica per l'anno 2013 ed in tal senso era stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, non era possibile rivendicare alcuna utilità economica riflessa sulla carriera successiva all'anno 2013, intendendo nella sostanza che anche questi ultimi effetti sarebbero stati preclusi dal medesimo blocco.
A fronte degli argomenti dell'appellante su come interpretare la normativa in esame, sembra al Collegio che le difese dell'appellato per lo più ribadiscano la legittimità costituzionale della disciplina in sé, senza affrontare in modo più specifico e più approfondito la questione dirimente ai fini del presente giudizio sulla legittimità o meno del decreto di ricostruzione impugnato dalla appellante, nel quale l'anno 2013 era stato vanificato ad ogni fine anche per la futura carriera.
Per quanto riguarda i precedenti di questa Corte, la sentenza n. 683/2021 del 14 ottobre 2021 (seppur resa su oggetto diverso, relativo al riconoscimento del servizio di ruolo prestato in scuola materna/elementare in favore di docente di scuola superiore), affermava in modo chiaro che il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo. In tale senso, la pag. 6 della motivazione secondo la quale, per il servizio prestato nell'anno 2013, la docente aveva diritto al pieno riconoscimento dell'anzianità maturata poiché il blocco normativo era disposto “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (art. 9
5 comma 23 DL 78/10 conv. in L. 122/10), e non anche ai fini del riconoscimento della complessiva anzianità di servizio.
Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL
78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo.
Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13,
154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del dipendente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
6 Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro, coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo. Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dall'appellante sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio, oltre relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa, oltre interessi legali.
Quanto alla questione sulla prescrizione eccepita dal , si osserva come la questione non era nemmeno controversa perché lo stesso appellante aveva chiesto di riconoscere le eventuali differenze, che risulteranno in un separato giudizio, solo per i cinque anni a ritroso avuto riguardo alla notifica della diffida al .
Quest'ultimo ha rilevato che deve aversi riguardo quale atto interruttivo della prescrizione alla notifica del ricorso di primo grado, dal momento che la diffida depositata da parte ricorrente non consentiva affatto di individuare la data di effettiva spedizione e ricezione della stessa da parte dell'appellato , oltre ad una sua inidoneità a fini interruttivi in ragione del contenuto alquanto generico.
Ritiene il Collegio che debba farsi riferimento alla diffida inviata con
PEC del 11.6.2018 e ricevuta dall'appellato , come da ricevuta di consegna in atti: diffida in cui si contestava il decreto di ricostruzione della carriera, contestazione da ritenersi comprensiva anche del mancato inserimento dell'anno
2013”.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere accolto.
La presenza di oscillazioni giurisprudenziali in argomento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
7 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, con obbligo per il di includere l'anno 2013 nel calcolo Controparte_2
dell'anzianità di servizio utile per il passaggio alle fasce stipendiali successive;
2. CONDANNA parte resistente alla rettifica dell'inquadramento del ricorrente, includendo l'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio solo ai fini della progressione economica e al pagamento delle differenze retributive, per un importo determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate del CCNL
Comparto Istruzione e Ricerca applicabili nei periodi di riferimento, comprensivo di interessi legali, nei limiti della prescrizione quinquennale;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 26/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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