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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2023,
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
promossa da
(C.F. ), RT C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Zamfir, come da procura allegata al ricorso, ricorrente contro
Controparte_1 resistente posta in decisione sulle conclusioni formulate in ricorso:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “1) disporre l'affidamento del figlio minore
[...] congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre in Trento, _1
Via della Villa di Baselga n. 33; 2) la sig.ra verserà al sig. , a titolo Controparte_1 Pt_1 di assegno di mantenimento per il figlio (soltanto perché previsto come obbligo dalla legge, visto che il padre ritiene di poter provvedere autonomamente a tutte le esigenze del figlio), la somma di
€ 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare qualora superiori ad euro
100,00; 3) disporre che la madre abbia il diritto di vedere il figlio, qualora la stessa si trovasse in
Italia, per almeno 2 week-end non consecutivi al mese e due pomeriggi a settimana;
4) disporre il diritto in capo alla madre di mantenere rapporti con il minore a mezzo di telefonate e videochiamate, ed il corrispondente obbligo in capo al padre di facilitare tali comunicazioni;
Con vittoria di spese in caso di costituzione della controparte.”
per i seguenti motivi
FATTO E DIRITTO
Il signor , con ricorso notificato il 04.12.2023, ha esposto di aver AR contratto matrimonio con la GN , in data 9 luglio 2016 in Romania e Controparte_1 che dalla loro unione è nato in [...], in data [...], il figlio _1
.
[...]
Il ricorrente ha, inoltre, esposto di aver successivamente ottenuto lo scioglimento del matrimonio per effetto della sentenza di divorzio pronunciata in data 18 luglio 2022 dal Tribunale di Mizil
(Romania), la quale ha altresì disposto l'affidamento condiviso del figlio in capo ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Secondo quanto rappresentato dal ricorrente, tuttavia, pochi mesi dopo la sentenza di divorzio, la convenuta avrebbe affidato il figlio alla GN sorella di _2 RT
, affermando di non essere più in grado di prendersene cura e chiedendo
[...] successivamente al ricorrente, medio tempore trasferitosi in Italia per ragioni di lavoro, di assumersi l'affidamento del figlio, preparando altresì a tal fine i documenti necessari al minore per l'espatrio. A seguito di tali eventi, pertanto, , in data 5 ottobre 2022, si AR sarebbe recato in Romania per prendere il figlio e lo avrebbe portato con sé in Italia.
Da tale data, dunque, il minore risiede abitualmente insieme al padre e alla nonna paterna a Trento, dove peraltro attualmente frequenta la Scuola dell'infanzia di Sopramonte.
A fronte di quanto sopra esposto, il ricorrente ha instaurato il presente giudizio al fine di richiedere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite dal Tribunale di Mizil (Romania), con sentenza del 18 luglio 2022, in modo da disporre, fermo l'esercizio congiunto tra i genitori della responsabilità genitoriale, la collocazione prevalente del figlio presso l'abitazione del padre, sita in Trento, modificando di conseguenza anche il regime del diritto di visita, nonché l'obbligo in capo alla madre di versamento di un assegno di mantenimento per il figlio pari all'importo mensile di euro 100,00.
Nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato in data 4 dicembre 2023, la convenuta non si
è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
In corso di causa il Giudice ha richiesto al servizio sociale competente una relazione sulle condizioni di vita e di lavoro dei genitori, nonché sui rapporti tra i genitori e tra il minore e i genitori. All'udienza del 10 ottobre 2024, esaurita la fase istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, alla luce degli elementi di transnazionalità che caratterizzano l'oggetto del presente giudizio, posto che sia le parti in giudizio, sia il minore _1 hanno nazionalità rumena, è opportuno verificare la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del Tribunale di Trento.
Il Regolamento UE 2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, all'art. 7 dispone espressamente che “le autorità giurisdizionali di uno
Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Il criterio della residenza abituale del minore al fine del riparto di giurisdizione tra l'Autorità giudiziaria italiana e quella straniera con riguardo alle domande relative alla responsabilità genitoriale è espressamente richiamato anche dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, applicabile in forza dell'art. 42 (Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori) della L. 218/1995.
La suddetta Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori), che ha sostituito la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (richiamata dal citato art. 42), detta norme uniformi di diritto internazionale privato con finalità protettiva dei minori.
L'art. 1 della Convenzione dell'Aja 1996 individua tra i fini della convenzione quelli di “a) di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
b) di determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
c) di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
(…)”.
Il criterio di riparto della giurisdizione è individuato nel Capitolo II (Competenza), prevedendosi all'art. 5 che “
1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona
o dei suoi beni.
2. Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza”.
La legge applicabile è individuata all'art. 15, a tenore del quale “1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.”.
Passando al caso di specie, ritiene il Collegio che, risultando provato che il minore, dal mese di ottobre 2022 risiede abitualmente in Italia, ed in particolare a Trento – come emerge non solo dalle deduzioni di parte ricorrente ma anche dalla relazione del servizio sociale depositata in atti –, va affermata la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Trento, con applicazione della legge italiana.
Ciò posto, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio formulata dal ricorrente nel presente giudizio è da ritenersi fondata e deve, dunque, essere accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è fondata la domanda di affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente il padre.
Secondo quanto rappresentato nella relazione del Servizio sociale, infatti, “Il signor si sta Pt_1
Per_ occupando in modo accurato e attento di , assieme alla nonna paterna. E' collaborativo con la rete dei servizi e si sta adoperando affinché il figlio raggiunga un buon equilibrio emotivo. Sono già stati osservati dei miglioramenti da parte dei familiari dal suo arrivo ad oggi. E' attivo un Per_ buon progetto di aiuto, importante per sostenere una crescita equilibrata di .” (cfr. pag. 5, relazione Servizio sociale).
Allo stato, dunque, fermo restando l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, risulta maggiormente corrispondente al preminente interesse del minore disporre la collocazione prevalente del medesimo presso il padre.
Un tanto, a maggior ragione, se si considera che nei confronti del minore sono già attivi sia il servizio di Neuropsichiatria Infantile, sia un progetto di socializzazione suggerito dalla scuola attualmente frequentata dal minore, servizi certamente propedeutici a favorire l'ambientamento del minore nel contesto italiano.
In questa prospettiva merita, altresì, accoglimento la domanda relativa al regime del diritto di visita formulato dal ricorrente nell'atto introduttivo, trattandosi di regolamentazione che non solo consente alla madre di vedere il figlio nelle occasioni in cui la medesima si trovasse in Italia, ma che prevede altresì il mantenimento dei rapporti con la stessa “a distanza”, mediante telefonate e videochiamate, con impegno in capo al padre di facilitare tali comunicazioni.
Infine, va accolta la domanda formulata da parte ricorrente con riferimento all'obbligo in capo alla madre di contribuire al mantenimento del figlio, mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di euro 100,00, mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare qualora superiori ad euro 100,00.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Tale disposizione, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, stabilisce il diritto di tutti i figli ad essere mantenuti dai genitori sino al momento della raggiunta autosufficienza economica. Nessuno dei genitori, pertanto, può essere esonerato dal mantenimento del figlio. La somma richiesta dal ricorrente a tale titolo, pari ad euro 100,00 mensili, risulta peraltro attestarsi su un importo che può considerarsi come il minimo necessario a soddisfare le esigenze di vita attuali del minore.
Le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e in ossequio al principio della soccombenza, devono essere integralmente poste a carico di parte convenuta (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Mizil (Romania) n.
818/2022 di data 18 luglio 2022, così provvede:
1) dispone l'affidamento del figlio minore congiuntamente ad _1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre a Trento, Via della Villa di
Baselga n. 33;
2) pone in capo a l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1 AR
, a titolo di assegno di mantenimento ordinario per il figlio, la somma di € 100,00
[...] mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi qualora superiori ad euro 100,00;
3) dispone che la madre abbia il diritto di vedere il figlio, qualora la stessa si trovasse in Italia, per almeno due fine settimana non consecutivi al mese e due pomeriggi a settimana, con diritto per la stessa di mantenere rapporti con il minore a mezzo di telefonate e videochiamate;
4) condanna a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 RT
liquidate in complessivi euro 2.906,00 oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Alessandro Scifo, MOT.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2023,
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
promossa da
(C.F. ), RT C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Zamfir, come da procura allegata al ricorso, ricorrente contro
Controparte_1 resistente posta in decisione sulle conclusioni formulate in ricorso:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “1) disporre l'affidamento del figlio minore
[...] congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre in Trento, _1
Via della Villa di Baselga n. 33; 2) la sig.ra verserà al sig. , a titolo Controparte_1 Pt_1 di assegno di mantenimento per il figlio (soltanto perché previsto come obbligo dalla legge, visto che il padre ritiene di poter provvedere autonomamente a tutte le esigenze del figlio), la somma di
€ 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare qualora superiori ad euro
100,00; 3) disporre che la madre abbia il diritto di vedere il figlio, qualora la stessa si trovasse in
Italia, per almeno 2 week-end non consecutivi al mese e due pomeriggi a settimana;
4) disporre il diritto in capo alla madre di mantenere rapporti con il minore a mezzo di telefonate e videochiamate, ed il corrispondente obbligo in capo al padre di facilitare tali comunicazioni;
Con vittoria di spese in caso di costituzione della controparte.”
per i seguenti motivi
FATTO E DIRITTO
Il signor , con ricorso notificato il 04.12.2023, ha esposto di aver AR contratto matrimonio con la GN , in data 9 luglio 2016 in Romania e Controparte_1 che dalla loro unione è nato in [...], in data [...], il figlio _1
.
[...]
Il ricorrente ha, inoltre, esposto di aver successivamente ottenuto lo scioglimento del matrimonio per effetto della sentenza di divorzio pronunciata in data 18 luglio 2022 dal Tribunale di Mizil
(Romania), la quale ha altresì disposto l'affidamento condiviso del figlio in capo ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Secondo quanto rappresentato dal ricorrente, tuttavia, pochi mesi dopo la sentenza di divorzio, la convenuta avrebbe affidato il figlio alla GN sorella di _2 RT
, affermando di non essere più in grado di prendersene cura e chiedendo
[...] successivamente al ricorrente, medio tempore trasferitosi in Italia per ragioni di lavoro, di assumersi l'affidamento del figlio, preparando altresì a tal fine i documenti necessari al minore per l'espatrio. A seguito di tali eventi, pertanto, , in data 5 ottobre 2022, si AR sarebbe recato in Romania per prendere il figlio e lo avrebbe portato con sé in Italia.
Da tale data, dunque, il minore risiede abitualmente insieme al padre e alla nonna paterna a Trento, dove peraltro attualmente frequenta la Scuola dell'infanzia di Sopramonte.
A fronte di quanto sopra esposto, il ricorrente ha instaurato il presente giudizio al fine di richiedere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite dal Tribunale di Mizil (Romania), con sentenza del 18 luglio 2022, in modo da disporre, fermo l'esercizio congiunto tra i genitori della responsabilità genitoriale, la collocazione prevalente del figlio presso l'abitazione del padre, sita in Trento, modificando di conseguenza anche il regime del diritto di visita, nonché l'obbligo in capo alla madre di versamento di un assegno di mantenimento per il figlio pari all'importo mensile di euro 100,00.
Nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato in data 4 dicembre 2023, la convenuta non si
è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
In corso di causa il Giudice ha richiesto al servizio sociale competente una relazione sulle condizioni di vita e di lavoro dei genitori, nonché sui rapporti tra i genitori e tra il minore e i genitori. All'udienza del 10 ottobre 2024, esaurita la fase istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, alla luce degli elementi di transnazionalità che caratterizzano l'oggetto del presente giudizio, posto che sia le parti in giudizio, sia il minore _1 hanno nazionalità rumena, è opportuno verificare la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del Tribunale di Trento.
Il Regolamento UE 2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, all'art. 7 dispone espressamente che “le autorità giurisdizionali di uno
Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Il criterio della residenza abituale del minore al fine del riparto di giurisdizione tra l'Autorità giudiziaria italiana e quella straniera con riguardo alle domande relative alla responsabilità genitoriale è espressamente richiamato anche dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, applicabile in forza dell'art. 42 (Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori) della L. 218/1995.
La suddetta Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori), che ha sostituito la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (richiamata dal citato art. 42), detta norme uniformi di diritto internazionale privato con finalità protettiva dei minori.
L'art. 1 della Convenzione dell'Aja 1996 individua tra i fini della convenzione quelli di “a) di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
b) di determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
c) di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
(…)”.
Il criterio di riparto della giurisdizione è individuato nel Capitolo II (Competenza), prevedendosi all'art. 5 che “
1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona
o dei suoi beni.
2. Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza”.
La legge applicabile è individuata all'art. 15, a tenore del quale “1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.”.
Passando al caso di specie, ritiene il Collegio che, risultando provato che il minore, dal mese di ottobre 2022 risiede abitualmente in Italia, ed in particolare a Trento – come emerge non solo dalle deduzioni di parte ricorrente ma anche dalla relazione del servizio sociale depositata in atti –, va affermata la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Trento, con applicazione della legge italiana.
Ciò posto, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio formulata dal ricorrente nel presente giudizio è da ritenersi fondata e deve, dunque, essere accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è fondata la domanda di affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente il padre.
Secondo quanto rappresentato nella relazione del Servizio sociale, infatti, “Il signor si sta Pt_1
Per_ occupando in modo accurato e attento di , assieme alla nonna paterna. E' collaborativo con la rete dei servizi e si sta adoperando affinché il figlio raggiunga un buon equilibrio emotivo. Sono già stati osservati dei miglioramenti da parte dei familiari dal suo arrivo ad oggi. E' attivo un Per_ buon progetto di aiuto, importante per sostenere una crescita equilibrata di .” (cfr. pag. 5, relazione Servizio sociale).
Allo stato, dunque, fermo restando l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, risulta maggiormente corrispondente al preminente interesse del minore disporre la collocazione prevalente del medesimo presso il padre.
Un tanto, a maggior ragione, se si considera che nei confronti del minore sono già attivi sia il servizio di Neuropsichiatria Infantile, sia un progetto di socializzazione suggerito dalla scuola attualmente frequentata dal minore, servizi certamente propedeutici a favorire l'ambientamento del minore nel contesto italiano.
In questa prospettiva merita, altresì, accoglimento la domanda relativa al regime del diritto di visita formulato dal ricorrente nell'atto introduttivo, trattandosi di regolamentazione che non solo consente alla madre di vedere il figlio nelle occasioni in cui la medesima si trovasse in Italia, ma che prevede altresì il mantenimento dei rapporti con la stessa “a distanza”, mediante telefonate e videochiamate, con impegno in capo al padre di facilitare tali comunicazioni.
Infine, va accolta la domanda formulata da parte ricorrente con riferimento all'obbligo in capo alla madre di contribuire al mantenimento del figlio, mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di euro 100,00, mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare qualora superiori ad euro 100,00.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Tale disposizione, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, stabilisce il diritto di tutti i figli ad essere mantenuti dai genitori sino al momento della raggiunta autosufficienza economica. Nessuno dei genitori, pertanto, può essere esonerato dal mantenimento del figlio. La somma richiesta dal ricorrente a tale titolo, pari ad euro 100,00 mensili, risulta peraltro attestarsi su un importo che può considerarsi come il minimo necessario a soddisfare le esigenze di vita attuali del minore.
Le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e in ossequio al principio della soccombenza, devono essere integralmente poste a carico di parte convenuta (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Mizil (Romania) n.
818/2022 di data 18 luglio 2022, così provvede:
1) dispone l'affidamento del figlio minore congiuntamente ad _1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre a Trento, Via della Villa di
Baselga n. 33;
2) pone in capo a l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1 AR
, a titolo di assegno di mantenimento ordinario per il figlio, la somma di € 100,00
[...] mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi qualora superiori ad euro 100,00;
3) dispone che la madre abbia il diritto di vedere il figlio, qualora la stessa si trovasse in Italia, per almeno due fine settimana non consecutivi al mese e due pomeriggi a settimana, con diritto per la stessa di mantenere rapporti con il minore a mezzo di telefonate e videochiamate;
4) condanna a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 RT
liquidate in complessivi euro 2.906,00 oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Alessandro Scifo, MOT.