Sentenza 17 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16022 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARAMELLI 5, presso lo studio dell'avvocato GIANNI MASSIGNANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 28/01/02 rep. 59199;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 161/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 29/12/00 R.G.N. 140/00;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti per manifesta infondatezza il presente ricorso con le conseguenti pronunce di legge. RITENUTO
che con sentenza del 29 dicembre 2000 la Corte d'appello di Venezia confermava una decisione, emessa dal Pretore di Treviso, di rigetto della domanda proposta da AU PA contro l'Inail ed intesa ad ottenere una rendita per infortunio sul lavoro con postumi permanenti, consistito nel trauma cranico facciale con esplosione del bulbo oculare, causato da un martello proiettatogli sul volto dall'esplosione di una bombola ad aria compressa;
che ad avviso della Corte d'appello mancava la prova dell'origine lavorativa del sinistro, verosimilmente avvenuto mentre il PA si occupava della manutenzione di bombole per attività subacquei per l'associazione Centro sub di Venezia, di cui era presidente e a cui aveva dato in comodato due locali;
che a questa versione dei fatti inducevano a credere sia le deposizioni testimoniali, secondo le quali l'incidente era avvenuto dopo l'orario di lavoro, sia i documenti contabili, da cui non risultava che la datrice di lavoro del PA svolgesse attività di revisione di bombole, quand'anche egli si fosse fatto aiutare talvolta in quell'attività da qualche collega di lavoro;
che contro questa sentenza il PA ricorre per Cassazione, mentre l'Inail resiste con controricorso;
che il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., per manifesta infondatezza.
CONSIDERATO
che con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e vizi di motivazione, sostenendo la verosimiglianza della sua affermazione di avere effettuato prestazioni lavorative fuori orario, non creduta per errata lettura degli atti processuali";
che con tale motivo egli non prospetta in realtà alcun errore di diritto o vizio della motivazione ma sollecita da questa Corte di legittimità un nuovo, impossibile apprezzamento dei fatti;
che, rigettato il motivo per manifesta infondatezza, sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2004