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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/07/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR IC Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. RI RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 523/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN CI (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
LARGO PEDRINI, 2 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MA CE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
AL CIMITERO 35 COLORINA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 02.09.2017 in Colorina (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Colorina (SO), atto n. 2, p. I, anno 2017).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025, e Controparte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e Parte_1
domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 14.03.2025.
3. All'udienza del 02.07.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza/il grave pregiudizio all'educazione della prole.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
pagina 2 di 5 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Controparte_1
31.01.1993 e nato a [...] il [...], uniti con Parte_1
matrimonio celebrato il 02.09.2017 a Colorina (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 2, p. I, anno 2017; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Colorina (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- 1) L'abitazione coniugale: L'abitazione coniugale, con tutti gli arredi e le suppellettili, sita in 23010 Colorina (SO), Via Provinciale n. 540, di cui la GNa
pagina 3 di 5 ha la nuda proprietà (il diritto di usufrutto è in capo al padre Controparte_1
della GNa GN , resta nella disponibilità della CP_1 Controparte_2
medesima. Il GN dichiara di aver asportato tutti i propri Parte_1
effetti personali e si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso.
- 2) Regolamentazione rapporti economici fra i coniugi:
2.1) Redditi e patrimoni: il GN presta attività lavorativa, a tempo Parte_1
indeterminato, quale operaio presso la società Tessuti Sondrio – Marzotto Lab
S.r.l.; la GNa presta la propria attività lavorativa in qualità di impiegata CP_1
amministrativa, a tempo indeterminato, presso la società Antica Apicoltura
Scarinzi S.r.l.;
2.2.) Contributo una tantum: le parti concordano che la GNa si CP_1
impegna a versare al GN la somma una tantum di Euro 5.000,00=, Parte_1
ripartita in n. 10 rate mensili dell'importo di Euro 500,00= ciascuna, a titolo di rifusione del contributo prestato dal marito nel corso del matrimonio per gli acquisti effettuati per la casa coniugale. La prima rata verrà versata dalla GNa entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data del deposito del presente CP_1
ricorso. Le rate successive verranno versate dalla GNa entro e non oltre CP_1
il giorno 10 di ogni mese. I versamenti verranno fatti dalla GNa a CP_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente del GN al seguente Parte_1
IBAN [...]. Con l'avvenuto versamento della decima rata, il GN non avrà null'altro da pretendere, a nessun titolo o Parte_1
ragione, dalla GNa CP_1
2.3) Fatta eccezione per quanto espressamente previsto al precedente paragrafo, i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione amichevole di ogni altro bene comune, di godere di redditi propri e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
pagina 4 di 5 2.4) I coniugi danno atto di aver estinto i due conti correnti cointestati tratti rispettivamente sulla Banca Crédit GR (n. rapporto 0000015267521) e sulla
Banca UniCredit (n. rapporto 105011358);
2.5) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi;
2.6) Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.
- 3) Ulteriori accordi: I coniugi concordano che il GN potrà fare Parte_1
visita ai due gatti adottati dalla coppia durante la vita coniugale e rimasti nella custodia della GNa presso la sua abitazione. Il GN potrà CP_1 Parte_1
recarsi 2/3 volte al mese, previo accordo e comunicazione con il padre della GNa GN , a fare visita ai due gatti che saranno CP_1 Controparte_2
all'uopo custoditi dal medesimo presso l'abitazione in cui attualmente lo stesso vive, sita in 23010 Fusine (SO), Via Predane n. 21. Il GN CP_1 Parte_1
si rende disponibile a partecipare alle spese veterinarie ordinarie e alle vaccinazioni dei gatti, mentre gli oneri di eventuali spese veterinarie straordinarie saranno ripartiti in egual misura fra i coniugi. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 07/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
RI RO AR IC
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR IC Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. RI RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 523/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN CI (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
LARGO PEDRINI, 2 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MA CE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
AL CIMITERO 35 COLORINA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 02.09.2017 in Colorina (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Colorina (SO), atto n. 2, p. I, anno 2017).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025, e Controparte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e Parte_1
domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 14.03.2025.
3. All'udienza del 02.07.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza/il grave pregiudizio all'educazione della prole.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
pagina 2 di 5 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Controparte_1
31.01.1993 e nato a [...] il [...], uniti con Parte_1
matrimonio celebrato il 02.09.2017 a Colorina (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 2, p. I, anno 2017; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Colorina (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- 1) L'abitazione coniugale: L'abitazione coniugale, con tutti gli arredi e le suppellettili, sita in 23010 Colorina (SO), Via Provinciale n. 540, di cui la GNa
pagina 3 di 5 ha la nuda proprietà (il diritto di usufrutto è in capo al padre Controparte_1
della GNa GN , resta nella disponibilità della CP_1 Controparte_2
medesima. Il GN dichiara di aver asportato tutti i propri Parte_1
effetti personali e si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso.
- 2) Regolamentazione rapporti economici fra i coniugi:
2.1) Redditi e patrimoni: il GN presta attività lavorativa, a tempo Parte_1
indeterminato, quale operaio presso la società Tessuti Sondrio – Marzotto Lab
S.r.l.; la GNa presta la propria attività lavorativa in qualità di impiegata CP_1
amministrativa, a tempo indeterminato, presso la società Antica Apicoltura
Scarinzi S.r.l.;
2.2.) Contributo una tantum: le parti concordano che la GNa si CP_1
impegna a versare al GN la somma una tantum di Euro 5.000,00=, Parte_1
ripartita in n. 10 rate mensili dell'importo di Euro 500,00= ciascuna, a titolo di rifusione del contributo prestato dal marito nel corso del matrimonio per gli acquisti effettuati per la casa coniugale. La prima rata verrà versata dalla GNa entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data del deposito del presente CP_1
ricorso. Le rate successive verranno versate dalla GNa entro e non oltre CP_1
il giorno 10 di ogni mese. I versamenti verranno fatti dalla GNa a CP_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente del GN al seguente Parte_1
IBAN [...]. Con l'avvenuto versamento della decima rata, il GN non avrà null'altro da pretendere, a nessun titolo o Parte_1
ragione, dalla GNa CP_1
2.3) Fatta eccezione per quanto espressamente previsto al precedente paragrafo, i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione amichevole di ogni altro bene comune, di godere di redditi propri e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
pagina 4 di 5 2.4) I coniugi danno atto di aver estinto i due conti correnti cointestati tratti rispettivamente sulla Banca Crédit GR (n. rapporto 0000015267521) e sulla
Banca UniCredit (n. rapporto 105011358);
2.5) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi;
2.6) Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.
- 3) Ulteriori accordi: I coniugi concordano che il GN potrà fare Parte_1
visita ai due gatti adottati dalla coppia durante la vita coniugale e rimasti nella custodia della GNa presso la sua abitazione. Il GN potrà CP_1 Parte_1
recarsi 2/3 volte al mese, previo accordo e comunicazione con il padre della GNa GN , a fare visita ai due gatti che saranno CP_1 Controparte_2
all'uopo custoditi dal medesimo presso l'abitazione in cui attualmente lo stesso vive, sita in 23010 Fusine (SO), Via Predane n. 21. Il GN CP_1 Parte_1
si rende disponibile a partecipare alle spese veterinarie ordinarie e alle vaccinazioni dei gatti, mentre gli oneri di eventuali spese veterinarie straordinarie saranno ripartiti in egual misura fra i coniugi. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 07/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
RI RO AR IC
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