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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1991 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promosso da:
C.F. , nato in [...] il [...], E_ C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. MACIS SANDRA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti, ricorrente contro
, C.F. , nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI: “Voglia il Tribunale: pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
la figlia minore (16 anni) rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
presso la madre alla quale dovrà conseguentemente essere assegnata la casa coniugale, per vivervi con la minore e con gli altri due figli maggiorenni , _2 Persona_3
economicamente indipendenti, e la figlia maggiorenne;
Persona_4
il padre potrà vedere la figlia minore quando vorrà, tenuto conto della volontà della minore;
il che percepisce una pensione di € 588,00 mensili, rinuncia alla propria quota dell'assegno Pt_1
Cont unico, che continuerà ad essere percepito interamente dalla (300 euro per le due figlie) e
corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente la somma di € 50,00 a titolo di contributo
al mantenimento della minore;
il provvederà direttamente alle necessità della figlia minore e della figlia Pt_1 Persona_4
nel tempo in cui le stesse staranno presso di lui e parteciperà nella misura del 50% alle spese
[...]
straordinarie concordate, come da linee guida del consiglio nazionale forense”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.03.2024, ha domandato la pronuncia della E_
separazione dalla moglie, con la quale aveva contratto matrimonio in data a 9/6/1991. CP_1
Ha precisato che dal matrimonio erano nati i figli (13/12/1988), Persona_5 Persona_3
(26/3/1990), (11/11/1997), (22/11/2005) e _2 Persona_4 Persona_1
(20/8/2008), tutti, tranne la primogenita, conviventi con la madre.
Ha inoltre allegato che e avevano ormai raggiunto l'indipendenza Persona_3 _2
economica.
Ha soggiunto, quanto alle condizioni patrimoniali, di essere invalido al 100% e di percepire una pensione di € 588,00, mentre la resistente lavorava alle dipendenze di una impresa di pulizie percependo una retribuzione mensile di circa € 800,00 e percepiva l'assegno unico nella misura del
100% per le figlie e di circa € 500,00 mensili. Persona_1 Persona_4
Ha dunque domandato l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la madre e con previsione del mantenimento diretto della minore e di , maggiorenne ma non Persona_4
economicamente indipendente.
, non costituitasi in giudizio, è comparsa all'udienza del 18.09.2024 confermando il CP_1
raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di e con Persona_3 _2
lei conviventi.
Le parti hanno dunque domandato l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la madre ed il ricorrente ha rinunciato alla propria quota dell'assegno unico, impegnandosi a corrispondere € 50,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della minore e a provvedere direttamente al mantenimento della figlia minore e della figlia nel tempo di Persona_4
permanenza delle stesse presso la sua abitazione.
La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e E_
. CP_1
Non sussistendo circostanze tali da imporre una deroga alla regola di cui all'art. 337 ter cc, affida la figlia minore ad entrambi i genitori con convivenza presso la madre.
Considerata l'età di , il padre potrà vederla quando vorrà, tenuto conto della volontà Persona_1
della minore.
Tenuto conto della pensione percepita dal ricorrente, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, e della rinuncia da parte dello stesso alla propria quota di assegno unico, dispone,
Cont conformemente a quanto richiesto, che il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, la somma di € 50,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore e provvederà al mantenimento diretto della minore e della figlia maggiorenne nel tempo di permanenza Persona_4
delle stesse presso la sua abitazione.
Le spese straordinarie relativamente a e ad saranno sopportate dalle Persona_1 Persona_4
parti in ragione del 50%.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il E_
14/03/1969 e , nata a [...] il [...], mandando al competente CP_1 Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 310, parte 2, serie A, anno
1991- Comune di Cagliari);
2. affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
Persona_1
3. assegna la casa coniugale a per vivervi con la minore e con gli altri due figli CP_1
maggiorenni economicamente indipendenti, e la figlia _2 Persona_3
maggiorenne ; Persona_4
4. dispone che il padre potrà vedere la figlia minore quando vorrà, tenuto conto della volontà della stessa;
5. il che percepisce una pensione di € 588,00 mensili, rinuncia alla propria quota dell'assegno Pt_1
Cont unico, che continuerà ad essere percepito interamente dalla e corrisponderà alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 50,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore;
il provvederà direttamente alle necessità della figlia minore e della figlia Pt_1 Persona_4
nel tempo in cui le stesse staranno presso di lui e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie;
6. nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti