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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 743 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
Parte_1 elett.me dom.ta in Roma, via Gerolamo Belloni n. 88,
[...]
'avv. Daniela Dal Bo che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Rimini, Corso D'Augusto n. 134, Controparte_1 vv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 9440/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 25.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia con Controparte_1 decorrenza dal 1 gennaio 2005, quantificazione, in senso peggiorativo, della quota reddituale, per le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, in
1 applicazione dei criteri di calcolo di cui al Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 con violazione C.F._1 del principio del pro rata, con ricorso depositato il 17/10/2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 rassegnan
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di GENOVA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. del 14 luglio CP_2
2004, relativamente al calcol a pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di GENOVA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la è tenuta a corrispondere al ricorrente la CP_2 quota retributiva della pensione di VECCHIAIA nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa. In conseguenza CONDANNARE la alla corresponsione a favore del Dottor della CP_2 Controparte_1 pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2004. Quindi, condannare la a corrispondere in favore del dottore il CP_2 trattamento pensionisti a quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2004 sulla base della normativa vigente più favorevole. Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso. Dichiarata nulla la delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata. Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza alla applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sezioni Unite del 2015 citata nella narrativa ut supra”.
1.2. Con ulteriore ricorso depositato nella stessa data, , Controparte_1 premesso di aver altresì subito un prelievo operato in detrazione a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione di vecchiaia da lui percepiti, ha convenuto in giudizio la Parte_1 rassegna
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale di ROMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. CP_1
2 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE CP_1
ENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della CP_2
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministr i il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il Pt_1 quinquennio 2019- 2023. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di ROMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei è tenuta a Parte_1 Parte_1 la pensione se ontributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La Controparte_3 all
[...] titolo nel limite della prescrizione decennale e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse”.
1.3. Nella resistenza in entrambi i giudizi della , previa Parte_2 riunione dei procedimenti, il Tribunale di Roma ha così disposto: a) dichiara il diritto di alla rideterminazione della quota Controparte_1 retributiva della pensione in godimento nella misura risultante dall'applicazione del regime previgente a quello introdotto dal Regolamento di disciplina del regime previdenziale applicato approvato con D.I. 14.7.2014 e condanna la al Parte_1 pagamento delle conseguenti differenze, oltre interessi legali, a decorrere dal 28.2.2013, da computarsi calcolando la quota di pensione, riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003, sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore del nuovo Regolamento sopra citato e cioè ex art. 2 e 15 L. n. 21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15, l. n. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1.75% per le anzianità contributive successive;
b) dichiara il diritto di a conseguire la pensione di vecchiaia Controparte_1 senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà; c) condanna la a Favore dei Parte_1 [...]
e operate a t Parte_1 Controparte_1 contributo di solidarietà sui ratei di pensione corrisposti allo stesso ricorrente a far tempo dal 28.2.2018; d) condanna la al Parte_1 pagamento dell ti, Controparte_1 liquidate per l'intero in € 3.290,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge”.
3 1.4. Il primo giudice: i) ha preliminarmente disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c. precisando che il previo esperimento della procedura amministrativa costituisce condizione di procedibilità soltanto ove tale procedimento sia prescritto da leggi speciali, condizione che non sussisteva nel caso in esame;
ii) ha escluso la violazione del principio di infrazionabilità della domanda considerata la diversa natura dei diritti oggetto dei due distinti procedimenti, fondati su diversi presupposti di fatto, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 659/2019); iii) richiamando un precedente del medesimo Tribunale, ha respinto l'eccezione di nullità del ricorso sia perché l'esame complessivo dell'atto consentiva di comprendere agevolmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda e il contenuto della stessa, sia perché sussisteva l'interesse ad agire del ricorrente per avere questi dedotto un pregiudizio conseguente alla lamentata applicazione dei criteri di calcolo fissati dal Regolamento del 2014; iv) quanto al merito del primo ricorso e, in particolare, al criterio di calcolo applicato alla pensione di vecchiaia con riguardo alla quota relativa al periodo antecedente la riforma della disciplina previdenziale della , attuata con il nuovo Pt_1
Regolamento approvato con D.I. del 14.07.2004, ha richiamato ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. la sentenza n. 1753 del 23.02.2021 del medesimo Tribunale e condividendone le argomentazioni ha affermato, anche sulla scorta dei dati normativi e regolamentari e di precedenti di legittimità, disattese le diverse argomentazioni della , che la disposizione di cui all'art. 1, comma 488 Pt_1 cit, non ha il contenu rendere efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (ed in special modo quella del 28.06.97 applicabile al caso di specie), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06 n. 296. Per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della 1. n. 335 del 1995 nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006. Ove l'assicurato abbia invece il diritto a pensione prima dell'1.1.2007, “risultano irrilevanti tanto la modifica apportata all'art. 3, c. 12, della legge 335 dall'art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006 e, più che mai, l'interpretazione data dall'art. 1, c. 488 della legge n. 147 del 2013” ( v. Cass, Sez. un., n. 17742/2015)>; avendo la pensione del ricorrente decorrenza anteriore all'1/1/2007, per la determinazione della quota A doveva trovare applicazione la disciplina normativa e regolamentare anteriore al Regolamento del 2014; iv.i) sempre con riguardo alla prima domanda, ha osservato che L'art. 3 (richiamato dall'art.
5.4 relativo alla pensione di anzianità) del previgente Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della – i cui criteri di calcolo, per quanto esposto, devono Pt_1
4 trovare applicazione ai fini della determinazione della quota retributiva della pensione della ricorrente - fa riferimento alla media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni di contribuzione “anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”. Si tratta, dunque, di “dizione inequivocabile nel proprio riferirsi al momento del sorgere del diritto a pensione e non al momento di cessazione del calcolo della pensione (anche) con metodo retributivo” (v. Cass. 21.1.2019 n. 1498, pronunciatasi sulle analoghe disposizioni regolamentari adottate dalla Parte_3
a Favore
[...] Parte_4 calcolare, sulla scorta di quanto esposto, la quota di pensione, riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003, sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore del regolamento approvato con D.I. del 14.7.2004, cioè ex art. 2 e 15 l. n. 21/86 e 3 del reg. delle funzioni previdenziali previgente, prendendo in considerazione come reddito di riferimento, la media del 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15, l. n. 21/86, applicando suddetto reddito rivalutato l'aliquota del 2 % per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2021 e l'aliquota del 1,75 % per le anzianità contributive successive>; iv.ii) sempre con riguardo alla medesima domanda e in punto di prescrizione, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine decennale, escludendo quello quinquennale sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17742/2015), termine da computare a ritroso dalla notifica del ricorso intervenuta il 9/12/2020; v) ha parimenti accolto la seconda domanda, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non Parte_1 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore “ (Cass., sez. L, sent. n. 31875 del 10.12.2018; cfr.: Cass.,, sez. L. sent. n. 423 del 10.1.2019; Cass.,, sez. L, sent. n. 29292 del 12.11.2019; Cass., sez. L, sent. n. 5249 del 17.2.2022; Cass., sez. L, sent. n. 6160 del 24.2.2022 ed altre successive)>; v.i) sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto applicabile alla domanda di pagamento e non di restituzione la prescrizione quinquennale da computare a ritroso dalla notifica del ricorso intervenuta il 28/2/2023.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la lamentando CP_2 in sintesi: A.I) l'erroneità della decisione laddove il prim ha ritenuto illegittimo, per asserita violazione del principio del pro rata, il calcolo della quota A della pensione di vecchiaia di in applicazione del Regolamento Controparte_1 di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004; ha lamentato, dunque, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 della L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e
5 degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della A.II) in Parte_1 subordine, l'erroneità della decisione nell udice ha condannato la al ricalcolo della pensione sulla base della media dei redditi Pt_1 risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni anteriori alla data del pensionamento (2005); ha lamentato, dunque, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 12, L. 335/1995, degli artt. 2, 3, 4 e 5 L. 21/1986, così come recepiti dall'art. 10 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale e dell'art. 25 del Regolamento Unitario della . A.III) in Pt_1 subordine, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha rigett cezione di prescrizione quinquennale;
ha lamentato, quindi, la violazione o falsa applicazione dell'art. 19, co. 3, l. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4, c.c., dell'art. 47 bis d.p.r. n. 639/1947 nonché degli artt. 3 e 38 della Costituzione. A.IV) l'erroneità della decisione nella parte in cui, in ordine al numero dei redditi da includere nella base pensionabile per la determinazione della quota retributiva della pensione, ha rinvenuto la disciplina applicabile, previgente al Regolamento del 2004, negli “artt. 2 e 15 L. n. 21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza” del 1990. A.V) l'erroneità della decisione in merito ai coefficienti di rivalutazione da applicare al ricalcolo del trattamento pensionistico;
B.VI) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà in virtù delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017; ha lamentato, dunque, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3, 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto dei Commercialisti. La ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1 in incipale: respingere integralmente le domande proposte con i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado dal Dott. , poiché infondate in fatto CP_1 ed in diritto, con conseguente diritto della a ripetere le Parte_1 somme eventualmente al medesimo corrisposte in esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
in via subordinata: a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse illegittimo il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004 in merito al calcolo della quota A di pensione del Dott. , CP_1 accertare e dichiarare che tale quota di pensione vada calcolata considerando un periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile non inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, così come previsto dall'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, norme recepite altresì dalla Delibera del C.d.A. della dell'8-9.5.1997 e, in ogni Pt_1 caso, considerando a tal fine gli ultimi reddit iori al 31.12.2003, quindi senza includere per la determinazione della media dei redditi quelli dichiarati successivamente. Pertanto, accertare e dichiarare che la quota A di pensione del Dott. vada calcolata, ai sensi della Delibera del C.d.A. della dell'8- CP_1 Pt_1
9.05. comunque dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, pre come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dal professionista negli anni anteriori al 31.12.2003; b) accertare e dichiarare prescritte le somme eventualmente dovute a titolo di arretrati per il ricalcolo del trattamento
6 pensionistico del Dott. per il periodo precedente al 23.02.2018; in ogni CP_1 caso, con vittoria di sp petenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. Si è costituito tardivamente in giudizio resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è integralmente infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare va osservato che non è stato attinto da censura l'accertamento con il quale il primo Giudice ha ritenuto procedibile la domanda del , ha ritenuto non violato il principio di infrazionabilità dell'azione CP_1 giu ha ritenuto maturata, con riguardo alla domanda di condanna al pagamento delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, la prescrizione quinquennale per il periodo antecedente al 28.2.2018.
5. Passando all'esame delle critiche del gravame (da A.I ad A.V), da trattarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, vanno disattesi gli argomenti con cui l'appellante torna a invocare la legittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con Parte_1
D.I. 14.07.2004 e, dunque, l'applicazione dello stesso al calcolo della quota A della pensione di vecchiaia dell'appellato maturata a decorrere dal 1°.
1.2005. In sintesi, la ritiene applicabile al caso di specie il predetto Regolamento Pt_1 sull'assunt necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio di lungo periodo, garantendo l'erogazione anche futura dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, nel rispetto dell'art. 38 Cost. e nella necessità, nel passaggio da un sistema di tipo mutualistico ad uno di tipo solidaristico, di coniugare il principio di solidarietà con quello di equità e di gradualità tra le generazioni nel pieno rispetto dei principi sanciti dagli artt. 2 e 3 Cost. Tali obiettivi, quindi, sarebbero stati perseguiti dal nuovo Regolamento di disciplina dell'Ente che ha introdotto, in luogo del calcolo retributivo, il metodo di calcolo contributivo delle pensioni con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente al 01.01.2004 e il progressivo aumento, da 15 a 25, delle annualità da considerare ai fini della determinazione della base pensionabile. L'appellante censura, altresì, la gravata sentenza per avere applicato il termine di prescrizione decennale e non quinquennale e per avere disposto il ricalcolo della pensione dell'appellato sulla base della media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni anteriori alla data del pensionamento.
5.1. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che da ultimo ha anche ritenuto meramente defatigatoria, fonte di lungaggini processuali la resistenza della in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative Pt_1 entazioni (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 29600/2024 e in precedenza Cass n. 24450/2023, n. 25385/2023), giurisprudenza cui sono conformi gli orientamenti interpretativi già espressi da questa Corte (cfr. C.d.A. Roma n. 1030/2024, n. 1085/2024, n. 4141/2023, n. 3243/2023) e che anche in questa sede il gravame non confuta adeguatamente, ripetendo in sostanza, nonostante il lungo argomentare, quanto già ritenuto infondato dai giudici di merito e
7 legittimità. 5.2. È allora sufficiente, anche ex art. 118 disp att cpc, richiamare la più recente pronuncia di legittimità sopra citata dove si legge che “già nell'imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le Sezioni Unite, investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati Parte_5
avevano affermato (sent. 17742/15) l'operatività attenuata
[...]
o rata a seguito della modifica dell'art.3 co.12 L.335/95 in virtù dell'art.1 co.763 della L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di quest'ultima per coloro che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c., non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare;
in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma, ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell'art. 3 co.12 L. 335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali il principio del pro-rata non è rispettato in modo assoluto dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell'art.1 co.488 L.147/13 e l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU. In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti dell'organo deliberativo dell'ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall'originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.
5. A ciò si aggiunga che nel rispetto del rigoroso principio del pro rata, secondo la formulazione dell'art. 3 co.12 L.335/95 antevigente alla modifica del 2006, le Casse privatizzate potevano adottare “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” e che la tematica in oggetto non riguarda la legittimità dell'introduzione di una disciplina di modifica del previgente criterio di calcolo in quota retributiva, né la delimitazione del potere di autonomia normativa rimesso alle Casse in forza della disciplina di cui all'art 2 del D.Lgs. 509/1994, bensì l'adozione di un diverso criterio di calcolo per le quote contributive antecedenti alla entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. 14/7/04 affinché possa verificarsi se tale provvedimento di variazione abbia rispettato il principio del pro rata “in relazione alle anzianità già maturate” in epoca antecedente alla modifica.
6. Si osservi che ai sensi dell'art. 2 della Legge n.21/1986, introduttiva della normativa di riforma della CNPADC, “la pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi
8 quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, e che in attuazione di tale disposizione normativa, l'art.
3 -punto 5- dell'antevigente Regolamento di disciplina della ne richiamava Pt_1 integralmente il contenuto prevedendo che l'ammontare della pensione spettante fosse pari all'importo ottenuto dall'applicazione della percentuale, corrispondente al prodotto del coefficiente 1,75 per il numero di anni di effettiva iscrizione, alla media dei più elevati 10 redditi annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto a pensione. La riformulazione del criterio determinativo introdotto nel 2004, per le anzianità contributive maturate successivamente a tale anno, prevede un mutato metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche stabilendo, all'art. 10 punto 8, che la pensione per gli associati iscritti prima del 2004 “è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art. 3.7-bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella , prodotti fino all'anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell'art. 27 della L. 21/86 …”; la Tabella B, individua in 18 anni la media reddituale per il periodo di riferimento determinativo della quota di pensione relativa all'anzianità maturata in epoca antecedente al 1/1/2004, ed è un periodo di anni ivi previsto in graduale aumento (fino a 25) dal 2004 al 2009 (si contemplano sei aumenti diversi per sei anni consecutivi di inizio decorrenza).
7. Nel caso di specie (analogo a quello in esame n.d.e.), per il pensionato in trattamento dal luglio 2005, il periodo di riferimento per la media reddituale antecedente al 1/1/04 è stato calcolato su 18 annualità secondo la nuova tabella del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, piuttosto che sui più elevati dieci redditi annuali professionali, rivalutati in base all'indice ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni. La variazione della modalità di calcolo del medesimo criterio reddituale non è indifferente per il professionista entrato in regime pensionistico dal luglio 2005 (nella specie nel gennaio 2005 n.d.e.): un conto è individuare come base di calcolo la media dei migliori 10 redditi prodotti negli ultimi 15 anni (sono i redditi più elevati), altro è individuare la base di calcolo sulla media degli ultimi 18 anni reddituali (nella media reddituale vi rientra quindi un maggior numero di annualità ancorché produttive di redditi meno elevati). È evidente che, su base aritmetica, la riforma introdotta nel 2004 comporti un calcolo peggiorativo, e ciò confligge con la rigorosa applicazione del criterio del pro-rata, obbligatorio e inderogabile, rimasto immutato per i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente al 2007 come precisato dalla sentenza delle S.U. n.17742/15. Peraltro, il metodo di calcolo introdotto all'art. 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale del 2004 vale “per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004”, come precisato in esordio al primo comma, quale misura di pensione così determinata per gli iscritti alla entro il 31/12/2003 che Pt_1 abbiano fatto domanda al conseguimento dell'anzianità anagrafica e di iscrizione
9 contributiva (come riporta il successivo art. 12)…… E vanno anche richiamati tutti i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, rammentando non soltanto la pronuncia a Sezioni Unite n.17742/2015, ma anche tante altre conformi a seguire, fra le quali la sentenza n.9746/19 in cui sono condensati tutti i principi regolatori della materia (sulla linea di demarcazione dell'esercizio dei poteri della e più in generale il rispetto del principio di autonomia Pt_1 riconosciuto agli revidenziali privati in relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione, sulla realizzazione del fine pubblico imposto dall'art. 38 Cost. e la fissazione di parametri legali sulle cifre e calcoli riconosciuti agli assicurati, sulla non configurazione ai regolamenti delle Casse emanati ex lege 509/94 della natura di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400/1988, art. 17 co. 2, in mancanza di esplicita disposizione che assegni alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario, sull'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio, sulla garanzia del rispetto del principio del pro rata, sostituito in forma attenuata dall'art. 1 co.763 d.lgs. 296/06, sull'eventuale pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbe da misure di contenimento della spesa pensionistica in modo che le nuove misure non contrastino con il principio di eguaglianza)>.
5.3. La richiamata pronuncia di legittimità ha confermato così la decisione del giudice di merito identica a quella qui in contestazione in base alla quale le pensioni con decorrenza anteriore all'1/1/2007 vanno calcolate, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale (approvato con D.I. del 14 luglio 2004) e, cioè, secondo i criteri ex artt. 2 e 15 legge n. 21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto alla pensione, rivalutati ex art. 15 della legge n.21/86, sicché non appare necessario aggiungere altro per respingere la tesi dell'appellante attesa la conformità della gravata sentenza ai richiamati princìpi.
5.4. La medesima pronuncia di legittimità ha anche ribadito l'infondatezza della tesi della in punto di prescrizione, osservando che “Si richiami la Pt_1 giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (decurtato nel caso di specie dalla inesatta applicazione di una riduzione regolamentare derivante da un nuovo criterio di calcolo), soggetto all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall'art. 2948, n.4, c.c. -come dall'art. 129 del R.D.L. n.1827/1935-. Si rammentino le pronunce n.31527/22 in tema di decurtazioni derivanti dall'introduzione di un contributo di solidarietà, n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”, e la sentenza n.17742/15 in cui è stato precisato che in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti
10 previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. -come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di mancato pagamento di ratei, non già l'indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (si veda anche Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo Pt_1 che si è sovrappos diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»). Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati e pensionati di Casse CP_4 professionali privatizzate, ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo contributivo”.
5.5. In conclusione, tutti i motivi di gravame articolati sub A) vanno disattesi perché in contrasto con i richiamati principi interpretativi senza neppure confrontarsi adeguatamente con gli stessi, princìpi ai quali invece ha dato corretta applicazione la gravata sentenza.
6. Con il secondo motivo di gravame articolato sub B) l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà e in particolare per non aver rilevato il carattere normativo anziché amministrativo della fonte e per non aver dato rilevanza allo scopo del c.d. contributo di solidarietà di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario;
assume, altresì, che il contributo in questione dovrebbe essere ritenuto legittimo quantomeno a partire dal 2011 in ragione della normativa indicata e quantomeno per gli anni 2012-2013. 6.1. Anche questo motivo è infondato alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha totalmente disatteso le medesime doglianze mosse in questo grado dalla Pt_1 appellante (ex plurimis Cass. ord. 31616/2024, Cass. ord. 31713/2024, C 4348/2023, Cass. ord. n. 3093/2023, Cass. n. 3088/2023, Cass n. 2453/2023, Cass n. 36560/2022 e numerose altre precedenti).
6.2. Così come affermato dalla S.C. le argomentazioni dell'appellante non apportano ragioni idonee a modificare “il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n. 31875
11 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
6.3. La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp atti cpc, alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del gravame.
6.4. La gravata sentenza sul punto ha già applicato la prescrizione quinquennale, sicché sono ultronee le ragioni esposte al riguardo nel gravame
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la appellante a rifondere all'appellato le spese del grado Pt_1 liquidate in co ivi € 3.473,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarre;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma il 13.02.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
12
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 743 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
Parte_1 elett.me dom.ta in Roma, via Gerolamo Belloni n. 88,
[...]
'avv. Daniela Dal Bo che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Rimini, Corso D'Augusto n. 134, Controparte_1 vv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 9440/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 25.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia con Controparte_1 decorrenza dal 1 gennaio 2005, quantificazione, in senso peggiorativo, della quota reddituale, per le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, in
1 applicazione dei criteri di calcolo di cui al Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 con violazione C.F._1 del principio del pro rata, con ricorso depositato il 17/10/2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 rassegnan
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di GENOVA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. del 14 luglio CP_2
2004, relativamente al calcol a pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di GENOVA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la è tenuta a corrispondere al ricorrente la CP_2 quota retributiva della pensione di VECCHIAIA nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa. In conseguenza CONDANNARE la alla corresponsione a favore del Dottor della CP_2 Controparte_1 pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2004. Quindi, condannare la a corrispondere in favore del dottore il CP_2 trattamento pensionisti a quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2004 sulla base della normativa vigente più favorevole. Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso. Dichiarata nulla la delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata. Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza alla applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sezioni Unite del 2015 citata nella narrativa ut supra”.
1.2. Con ulteriore ricorso depositato nella stessa data, , Controparte_1 premesso di aver altresì subito un prelievo operato in detrazione a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione di vecchiaia da lui percepiti, ha convenuto in giudizio la Parte_1 rassegna
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale di ROMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. CP_1
2 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE CP_1
ENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della CP_2
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministr i il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il Pt_1 quinquennio 2019- 2023. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di ROMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei è tenuta a Parte_1 Parte_1 la pensione se ontributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La Controparte_3 all
[...] titolo nel limite della prescrizione decennale e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse”.
1.3. Nella resistenza in entrambi i giudizi della , previa Parte_2 riunione dei procedimenti, il Tribunale di Roma ha così disposto: a) dichiara il diritto di alla rideterminazione della quota Controparte_1 retributiva della pensione in godimento nella misura risultante dall'applicazione del regime previgente a quello introdotto dal Regolamento di disciplina del regime previdenziale applicato approvato con D.I. 14.7.2014 e condanna la al Parte_1 pagamento delle conseguenti differenze, oltre interessi legali, a decorrere dal 28.2.2013, da computarsi calcolando la quota di pensione, riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003, sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore del nuovo Regolamento sopra citato e cioè ex art. 2 e 15 L. n. 21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15, l. n. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1.75% per le anzianità contributive successive;
b) dichiara il diritto di a conseguire la pensione di vecchiaia Controparte_1 senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà; c) condanna la a Favore dei Parte_1 [...]
e operate a t Parte_1 Controparte_1 contributo di solidarietà sui ratei di pensione corrisposti allo stesso ricorrente a far tempo dal 28.2.2018; d) condanna la al Parte_1 pagamento dell ti, Controparte_1 liquidate per l'intero in € 3.290,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge”.
3 1.4. Il primo giudice: i) ha preliminarmente disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c. precisando che il previo esperimento della procedura amministrativa costituisce condizione di procedibilità soltanto ove tale procedimento sia prescritto da leggi speciali, condizione che non sussisteva nel caso in esame;
ii) ha escluso la violazione del principio di infrazionabilità della domanda considerata la diversa natura dei diritti oggetto dei due distinti procedimenti, fondati su diversi presupposti di fatto, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 659/2019); iii) richiamando un precedente del medesimo Tribunale, ha respinto l'eccezione di nullità del ricorso sia perché l'esame complessivo dell'atto consentiva di comprendere agevolmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda e il contenuto della stessa, sia perché sussisteva l'interesse ad agire del ricorrente per avere questi dedotto un pregiudizio conseguente alla lamentata applicazione dei criteri di calcolo fissati dal Regolamento del 2014; iv) quanto al merito del primo ricorso e, in particolare, al criterio di calcolo applicato alla pensione di vecchiaia con riguardo alla quota relativa al periodo antecedente la riforma della disciplina previdenziale della , attuata con il nuovo Pt_1
Regolamento approvato con D.I. del 14.07.2004, ha richiamato ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. la sentenza n. 1753 del 23.02.2021 del medesimo Tribunale e condividendone le argomentazioni ha affermato, anche sulla scorta dei dati normativi e regolamentari e di precedenti di legittimità, disattese le diverse argomentazioni della , che la disposizione di cui all'art. 1, comma 488 Pt_1 cit, non ha il contenu rendere efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (ed in special modo quella del 28.06.97 applicabile al caso di specie), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06 n. 296. Per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della 1. n. 335 del 1995 nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006. Ove l'assicurato abbia invece il diritto a pensione prima dell'1.1.2007, “risultano irrilevanti tanto la modifica apportata all'art. 3, c. 12, della legge 335 dall'art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006 e, più che mai, l'interpretazione data dall'art. 1, c. 488 della legge n. 147 del 2013” ( v. Cass, Sez. un., n. 17742/2015)>; avendo la pensione del ricorrente decorrenza anteriore all'1/1/2007, per la determinazione della quota A doveva trovare applicazione la disciplina normativa e regolamentare anteriore al Regolamento del 2014; iv.i) sempre con riguardo alla prima domanda, ha osservato che L'art. 3 (richiamato dall'art.
5.4 relativo alla pensione di anzianità) del previgente Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della – i cui criteri di calcolo, per quanto esposto, devono Pt_1
4 trovare applicazione ai fini della determinazione della quota retributiva della pensione della ricorrente - fa riferimento alla media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni di contribuzione “anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”. Si tratta, dunque, di “dizione inequivocabile nel proprio riferirsi al momento del sorgere del diritto a pensione e non al momento di cessazione del calcolo della pensione (anche) con metodo retributivo” (v. Cass. 21.1.2019 n. 1498, pronunciatasi sulle analoghe disposizioni regolamentari adottate dalla Parte_3
a Favore
[...] Parte_4 calcolare, sulla scorta di quanto esposto, la quota di pensione, riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003, sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore del regolamento approvato con D.I. del 14.7.2004, cioè ex art. 2 e 15 l. n. 21/86 e 3 del reg. delle funzioni previdenziali previgente, prendendo in considerazione come reddito di riferimento, la media del 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15, l. n. 21/86, applicando suddetto reddito rivalutato l'aliquota del 2 % per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2021 e l'aliquota del 1,75 % per le anzianità contributive successive>; iv.ii) sempre con riguardo alla medesima domanda e in punto di prescrizione, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine decennale, escludendo quello quinquennale sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17742/2015), termine da computare a ritroso dalla notifica del ricorso intervenuta il 9/12/2020; v) ha parimenti accolto la seconda domanda, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non Parte_1 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore “ (Cass., sez. L, sent. n. 31875 del 10.12.2018; cfr.: Cass.,, sez. L. sent. n. 423 del 10.1.2019; Cass.,, sez. L, sent. n. 29292 del 12.11.2019; Cass., sez. L, sent. n. 5249 del 17.2.2022; Cass., sez. L, sent. n. 6160 del 24.2.2022 ed altre successive)>; v.i) sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto applicabile alla domanda di pagamento e non di restituzione la prescrizione quinquennale da computare a ritroso dalla notifica del ricorso intervenuta il 28/2/2023.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la lamentando CP_2 in sintesi: A.I) l'erroneità della decisione laddove il prim ha ritenuto illegittimo, per asserita violazione del principio del pro rata, il calcolo della quota A della pensione di vecchiaia di in applicazione del Regolamento Controparte_1 di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004; ha lamentato, dunque, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 della L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e
5 degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della A.II) in Parte_1 subordine, l'erroneità della decisione nell udice ha condannato la al ricalcolo della pensione sulla base della media dei redditi Pt_1 risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni anteriori alla data del pensionamento (2005); ha lamentato, dunque, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 12, L. 335/1995, degli artt. 2, 3, 4 e 5 L. 21/1986, così come recepiti dall'art. 10 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale e dell'art. 25 del Regolamento Unitario della . A.III) in Pt_1 subordine, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha rigett cezione di prescrizione quinquennale;
ha lamentato, quindi, la violazione o falsa applicazione dell'art. 19, co. 3, l. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4, c.c., dell'art. 47 bis d.p.r. n. 639/1947 nonché degli artt. 3 e 38 della Costituzione. A.IV) l'erroneità della decisione nella parte in cui, in ordine al numero dei redditi da includere nella base pensionabile per la determinazione della quota retributiva della pensione, ha rinvenuto la disciplina applicabile, previgente al Regolamento del 2004, negli “artt. 2 e 15 L. n. 21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza” del 1990. A.V) l'erroneità della decisione in merito ai coefficienti di rivalutazione da applicare al ricalcolo del trattamento pensionistico;
B.VI) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà in virtù delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017; ha lamentato, dunque, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3, 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto dei Commercialisti. La ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1 in incipale: respingere integralmente le domande proposte con i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado dal Dott. , poiché infondate in fatto CP_1 ed in diritto, con conseguente diritto della a ripetere le Parte_1 somme eventualmente al medesimo corrisposte in esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
in via subordinata: a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse illegittimo il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004 in merito al calcolo della quota A di pensione del Dott. , CP_1 accertare e dichiarare che tale quota di pensione vada calcolata considerando un periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile non inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, così come previsto dall'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, norme recepite altresì dalla Delibera del C.d.A. della dell'8-9.5.1997 e, in ogni Pt_1 caso, considerando a tal fine gli ultimi reddit iori al 31.12.2003, quindi senza includere per la determinazione della media dei redditi quelli dichiarati successivamente. Pertanto, accertare e dichiarare che la quota A di pensione del Dott. vada calcolata, ai sensi della Delibera del C.d.A. della dell'8- CP_1 Pt_1
9.05. comunque dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, pre come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dal professionista negli anni anteriori al 31.12.2003; b) accertare e dichiarare prescritte le somme eventualmente dovute a titolo di arretrati per il ricalcolo del trattamento
6 pensionistico del Dott. per il periodo precedente al 23.02.2018; in ogni CP_1 caso, con vittoria di sp petenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. Si è costituito tardivamente in giudizio resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è integralmente infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare va osservato che non è stato attinto da censura l'accertamento con il quale il primo Giudice ha ritenuto procedibile la domanda del , ha ritenuto non violato il principio di infrazionabilità dell'azione CP_1 giu ha ritenuto maturata, con riguardo alla domanda di condanna al pagamento delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, la prescrizione quinquennale per il periodo antecedente al 28.2.2018.
5. Passando all'esame delle critiche del gravame (da A.I ad A.V), da trattarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, vanno disattesi gli argomenti con cui l'appellante torna a invocare la legittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con Parte_1
D.I. 14.07.2004 e, dunque, l'applicazione dello stesso al calcolo della quota A della pensione di vecchiaia dell'appellato maturata a decorrere dal 1°.
1.2005. In sintesi, la ritiene applicabile al caso di specie il predetto Regolamento Pt_1 sull'assunt necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio di lungo periodo, garantendo l'erogazione anche futura dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, nel rispetto dell'art. 38 Cost. e nella necessità, nel passaggio da un sistema di tipo mutualistico ad uno di tipo solidaristico, di coniugare il principio di solidarietà con quello di equità e di gradualità tra le generazioni nel pieno rispetto dei principi sanciti dagli artt. 2 e 3 Cost. Tali obiettivi, quindi, sarebbero stati perseguiti dal nuovo Regolamento di disciplina dell'Ente che ha introdotto, in luogo del calcolo retributivo, il metodo di calcolo contributivo delle pensioni con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente al 01.01.2004 e il progressivo aumento, da 15 a 25, delle annualità da considerare ai fini della determinazione della base pensionabile. L'appellante censura, altresì, la gravata sentenza per avere applicato il termine di prescrizione decennale e non quinquennale e per avere disposto il ricalcolo della pensione dell'appellato sulla base della media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni anteriori alla data del pensionamento.
5.1. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che da ultimo ha anche ritenuto meramente defatigatoria, fonte di lungaggini processuali la resistenza della in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative Pt_1 entazioni (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 29600/2024 e in precedenza Cass n. 24450/2023, n. 25385/2023), giurisprudenza cui sono conformi gli orientamenti interpretativi già espressi da questa Corte (cfr. C.d.A. Roma n. 1030/2024, n. 1085/2024, n. 4141/2023, n. 3243/2023) e che anche in questa sede il gravame non confuta adeguatamente, ripetendo in sostanza, nonostante il lungo argomentare, quanto già ritenuto infondato dai giudici di merito e
7 legittimità. 5.2. È allora sufficiente, anche ex art. 118 disp att cpc, richiamare la più recente pronuncia di legittimità sopra citata dove si legge che “già nell'imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le Sezioni Unite, investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati Parte_5
avevano affermato (sent. 17742/15) l'operatività attenuata
[...]
o rata a seguito della modifica dell'art.3 co.12 L.335/95 in virtù dell'art.1 co.763 della L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di quest'ultima per coloro che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c., non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare;
in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma, ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell'art. 3 co.12 L. 335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali il principio del pro-rata non è rispettato in modo assoluto dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell'art.1 co.488 L.147/13 e l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU. In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti dell'organo deliberativo dell'ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall'originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.
5. A ciò si aggiunga che nel rispetto del rigoroso principio del pro rata, secondo la formulazione dell'art. 3 co.12 L.335/95 antevigente alla modifica del 2006, le Casse privatizzate potevano adottare “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” e che la tematica in oggetto non riguarda la legittimità dell'introduzione di una disciplina di modifica del previgente criterio di calcolo in quota retributiva, né la delimitazione del potere di autonomia normativa rimesso alle Casse in forza della disciplina di cui all'art 2 del D.Lgs. 509/1994, bensì l'adozione di un diverso criterio di calcolo per le quote contributive antecedenti alla entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. 14/7/04 affinché possa verificarsi se tale provvedimento di variazione abbia rispettato il principio del pro rata “in relazione alle anzianità già maturate” in epoca antecedente alla modifica.
6. Si osservi che ai sensi dell'art. 2 della Legge n.21/1986, introduttiva della normativa di riforma della CNPADC, “la pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi
8 quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, e che in attuazione di tale disposizione normativa, l'art.
3 -punto 5- dell'antevigente Regolamento di disciplina della ne richiamava Pt_1 integralmente il contenuto prevedendo che l'ammontare della pensione spettante fosse pari all'importo ottenuto dall'applicazione della percentuale, corrispondente al prodotto del coefficiente 1,75 per il numero di anni di effettiva iscrizione, alla media dei più elevati 10 redditi annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto a pensione. La riformulazione del criterio determinativo introdotto nel 2004, per le anzianità contributive maturate successivamente a tale anno, prevede un mutato metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche stabilendo, all'art. 10 punto 8, che la pensione per gli associati iscritti prima del 2004 “è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art. 3.7-bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella , prodotti fino all'anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell'art. 27 della L. 21/86 …”; la Tabella B, individua in 18 anni la media reddituale per il periodo di riferimento determinativo della quota di pensione relativa all'anzianità maturata in epoca antecedente al 1/1/2004, ed è un periodo di anni ivi previsto in graduale aumento (fino a 25) dal 2004 al 2009 (si contemplano sei aumenti diversi per sei anni consecutivi di inizio decorrenza).
7. Nel caso di specie (analogo a quello in esame n.d.e.), per il pensionato in trattamento dal luglio 2005, il periodo di riferimento per la media reddituale antecedente al 1/1/04 è stato calcolato su 18 annualità secondo la nuova tabella del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, piuttosto che sui più elevati dieci redditi annuali professionali, rivalutati in base all'indice ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni. La variazione della modalità di calcolo del medesimo criterio reddituale non è indifferente per il professionista entrato in regime pensionistico dal luglio 2005 (nella specie nel gennaio 2005 n.d.e.): un conto è individuare come base di calcolo la media dei migliori 10 redditi prodotti negli ultimi 15 anni (sono i redditi più elevati), altro è individuare la base di calcolo sulla media degli ultimi 18 anni reddituali (nella media reddituale vi rientra quindi un maggior numero di annualità ancorché produttive di redditi meno elevati). È evidente che, su base aritmetica, la riforma introdotta nel 2004 comporti un calcolo peggiorativo, e ciò confligge con la rigorosa applicazione del criterio del pro-rata, obbligatorio e inderogabile, rimasto immutato per i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente al 2007 come precisato dalla sentenza delle S.U. n.17742/15. Peraltro, il metodo di calcolo introdotto all'art. 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale del 2004 vale “per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004”, come precisato in esordio al primo comma, quale misura di pensione così determinata per gli iscritti alla entro il 31/12/2003 che Pt_1 abbiano fatto domanda al conseguimento dell'anzianità anagrafica e di iscrizione
9 contributiva (come riporta il successivo art. 12)…… E vanno anche richiamati tutti i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, rammentando non soltanto la pronuncia a Sezioni Unite n.17742/2015, ma anche tante altre conformi a seguire, fra le quali la sentenza n.9746/19 in cui sono condensati tutti i principi regolatori della materia (sulla linea di demarcazione dell'esercizio dei poteri della e più in generale il rispetto del principio di autonomia Pt_1 riconosciuto agli revidenziali privati in relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione, sulla realizzazione del fine pubblico imposto dall'art. 38 Cost. e la fissazione di parametri legali sulle cifre e calcoli riconosciuti agli assicurati, sulla non configurazione ai regolamenti delle Casse emanati ex lege 509/94 della natura di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400/1988, art. 17 co. 2, in mancanza di esplicita disposizione che assegni alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario, sull'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio, sulla garanzia del rispetto del principio del pro rata, sostituito in forma attenuata dall'art. 1 co.763 d.lgs. 296/06, sull'eventuale pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbe da misure di contenimento della spesa pensionistica in modo che le nuove misure non contrastino con il principio di eguaglianza)>.
5.3. La richiamata pronuncia di legittimità ha confermato così la decisione del giudice di merito identica a quella qui in contestazione in base alla quale le pensioni con decorrenza anteriore all'1/1/2007 vanno calcolate, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale (approvato con D.I. del 14 luglio 2004) e, cioè, secondo i criteri ex artt. 2 e 15 legge n. 21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto alla pensione, rivalutati ex art. 15 della legge n.21/86, sicché non appare necessario aggiungere altro per respingere la tesi dell'appellante attesa la conformità della gravata sentenza ai richiamati princìpi.
5.4. La medesima pronuncia di legittimità ha anche ribadito l'infondatezza della tesi della in punto di prescrizione, osservando che “Si richiami la Pt_1 giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (decurtato nel caso di specie dalla inesatta applicazione di una riduzione regolamentare derivante da un nuovo criterio di calcolo), soggetto all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall'art. 2948, n.4, c.c. -come dall'art. 129 del R.D.L. n.1827/1935-. Si rammentino le pronunce n.31527/22 in tema di decurtazioni derivanti dall'introduzione di un contributo di solidarietà, n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”, e la sentenza n.17742/15 in cui è stato precisato che in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti
10 previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. -come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di mancato pagamento di ratei, non già l'indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (si veda anche Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo Pt_1 che si è sovrappos diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»). Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati e pensionati di Casse CP_4 professionali privatizzate, ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo contributivo”.
5.5. In conclusione, tutti i motivi di gravame articolati sub A) vanno disattesi perché in contrasto con i richiamati principi interpretativi senza neppure confrontarsi adeguatamente con gli stessi, princìpi ai quali invece ha dato corretta applicazione la gravata sentenza.
6. Con il secondo motivo di gravame articolato sub B) l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà e in particolare per non aver rilevato il carattere normativo anziché amministrativo della fonte e per non aver dato rilevanza allo scopo del c.d. contributo di solidarietà di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario;
assume, altresì, che il contributo in questione dovrebbe essere ritenuto legittimo quantomeno a partire dal 2011 in ragione della normativa indicata e quantomeno per gli anni 2012-2013. 6.1. Anche questo motivo è infondato alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha totalmente disatteso le medesime doglianze mosse in questo grado dalla Pt_1 appellante (ex plurimis Cass. ord. 31616/2024, Cass. ord. 31713/2024, C 4348/2023, Cass. ord. n. 3093/2023, Cass. n. 3088/2023, Cass n. 2453/2023, Cass n. 36560/2022 e numerose altre precedenti).
6.2. Così come affermato dalla S.C. le argomentazioni dell'appellante non apportano ragioni idonee a modificare “il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n. 31875
11 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
6.3. La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp atti cpc, alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del gravame.
6.4. La gravata sentenza sul punto ha già applicato la prescrizione quinquennale, sicché sono ultronee le ragioni esposte al riguardo nel gravame
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la appellante a rifondere all'appellato le spese del grado Pt_1 liquidate in co ivi € 3.473,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarre;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma il 13.02.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
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