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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/09/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) Ciardo Sebastiana Consigliera;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1526/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Pizzi, CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Viale Angelico n. 39 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante, e nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Siragusa, C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Trapani, Corso Italia n. 98 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. Federica Pizzi per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: in via principale 1. Dichiarare sussistente la responsabilità dell'Avv. per violazione degli Controparte_1 artt. 1176 e 1218 cc, per aver predisposto una procura priva dei requisiti richiesti dalla legge, a causa del quale errore l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli artt. 314 e seg. c.p.p. veniva dichiarata inammissibile dalla Corte D'Appello di Palermo con ordinanza n. 36/18 pubblicata in data 27.09.2018; 2. per l'effetto condannare l'Avv. al risarcimento a favore del sig. Controparte_1 [...]
della somma di €248.516,55 e/o quella somma maggiore e/o minore che si Parte_1 riterrà di giustizia, alla luce delle acquisende risultanze istruttorie, come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in totale riforma della sentenza n. 567/2022; 3. si richiede la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. a causa delle gravi e precarie condizioni economiche in cui versa attualmente il Parte_1
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore perché antistatario.”.
- Avv. Marco Siragusa per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
• dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di appello a mente dell'art. 348-bis cod. proc. civ., poiché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;
• in subordine, dichiarare comunque infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 567/2022, resa dal tribunale di Marsala Parte_1 nel procedimento RG n. 2814/2019 e, per l'effetto, confermare integralmente la detta sentenza.
2 • rigettare comunque la domanda di parte appellante e (sin d'ora) tutte quelle eventualmente formulate contro l'avv. perché inammissibili, infondate, in fatto ed in diritto, carenti CP_1 di prova e/o con qualsivoglia diversa statuizione porle nel nulla.
• In subordine, per la denegata non affatto temuta ipotesi di accoglimento, liquidare il pregiudizio secondo i criteri legislativi e giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione e cioè nei limiti indicati nella narrativa della memoria n. 1) depositata da questa difesa nel primo grado del giudizio e richiamata nella narrativa del presente atto.
• In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del grado oltre spese forfettarie, cpa ed iva, anche per l'ipotesi di accoglimento delle conclusioni subordinate, giusta il sostanziale rigetto della domanda attorea.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 567/2022, dell'08 luglio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2814/2019 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 dicembre 2022, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala nei Parte_1 confronti dell'avv. , esponendo che: Controparte_1
- il GIP di Marsala, con ordinanza del 07.10.2010, emessa nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 465/2010 R.G.N.R. – nel quale l'attore era indagato per i reati p. e p. dagli artt. 81 comma II, 110, 348, 443, 572, 591, 605, 629 c.p. e 71, 72, 95 e 193 del Dpr 380/01 – aveva applicato
3 nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, alla quale era rimasto sottoposto fino al 18.05.2011 (rectius, 24 febbraio 2011);
- con sentenza n. 1166/2014, il Tribunale di Marsala lo aveva assolto da tutti i reati ascrittigli, con la formula “per non aver commesso il fatto” per i reati di cui ai capi A, B, C, F, G, H, I e con la formula “perché il fatto non sussiste” per quelli di cui ai capi D ed E;
- divenuta definitiva la suindicata pronuncia, aveva conferito mandato all'avv. al fine di promuovere azione per il conseguimento CP_1 della riparazione da ingiusta detenzione;
- con ricorso ex artt. 314 ss. c.p.p., l'avv. aveva chiesto alla CP_1
Corte di appello di Palermo (proc. n. 78/2017 RID) la riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal proprio assistito, quantificata nella somma complessiva di €248.477,16, così calcolata: €27.361,57 per danno biologico del 15%, €89.568,00 per lucro cessante, €32.955,84 a titolo di danno patrimoniale futuro scaturente dal collocamento a riposo forzato,
€36.471,55 a titolo di danno da ingiusta detenzione ed €62.119,29 per danni morali;
- la Corte di appello di Palermo, con ordinanza n. 36 del 27 settembre 2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso rilevando il “difetto di una valida procura speciale, richiesta dal combinato disposto degli artt. 315 e 645 c.p.p., atteso che quella prodotta, apposta su un foglio separato spillato al ricorso, quest'ultimo sottoscritto solo dal legale, risulta priva del requisito di determinatezza richiesto dalla legge”.
Imputando la pronuncia di inammissibilità ad errori non scusabili commessi dal legale nell'espletamento del mandato difensivo, l'attore domandava la condanna del professionista al risarcimento dei danni, quantificandoli in €248.516,55.
All'esito del giudizio, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Marsala rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha rilevato la carenza di colpa nell'operato dell'operato dell'avv.
ed evidenziato come il rifiutando di proporre ricorso in CP_1 Pt_1
4 Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello, abbia determinato l'interruzione del nesso causale fra la condotta del difensore ed il danno patito.
Ha, altresì, evidenziato come lo stesso non abbia argomentato nulla in Pt_1 ordine alla sussistenza del nesso causale, non deducendo alcunchè riguardo al ricorrere dei requisiti per il conseguimento dell'indennizzo, e richiesto voci di danno non pacificamente riconoscibili.
*****
Proponendo impugnazione, deduce che, come da Parte_1 giurisprudenza della Suprema Corte, quello in cui è incorso l'avv. CP_1 nella redazione della procura speciale è un errore insanabile che non attiene al vaglio delle differenti opzioni difensive.
Afferma che la proposizione del ricorso in Cassazione sarebbe risultata inutile e costosa, non avendo controparte provato che l'esito dello stesso sarebbe stato positivo.
Deduce che, in ogni caso, il danno patito è costituito dalla perdita di chance, ossia dalla perduta possibilità di conservare la probabilità di ottenere un esito favorevole dal procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione.
Infine, evidenzia che l'importo richiesto coincide con quello indicato dallo stesso nel ricorso proposto alla Corte di Appello. CP_1
L'appello è infondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
La Corte condivide il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all'assenza di una condotta, tenuta dall'avv. connotata da imperizia o negligenza CP_1
e posta in essere in violazione di chiari ed univoci precetti legislativi, tale da risultare fonte di responsabilità, secondo una valutazione da eseguirsi ex ante.
La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 314 c.p.p. predisposta dall'odierno convenuto aderendo ad una pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta alcuni mesi prima (sez. IV, n. 16115/2018), evidenziando l'assenza del riferimento nell'atto al procedimento cui la richiesta si riferiva.
5 Non si imputa, pertanto, all'avv. di avere palesemente disatteso il CP_1 risalente insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la domanda in questione va proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p..
La procura redatta dal legale, infatti, risultava estremamente chiara nell'indicare, sia nella rubrica che nel contenuto, che nominava l'avv. Parte_1 suo “procuratore speciale “ai sensi dell'art. 122 c.p.p., conferendo CP_1 allo stesso, tra gli altri, anche, espressamente, “il potere di proporre istanza di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.”.
Dunque, la sola omessa indicazione del procedimento penale cui la domanda si riferiva (peraltro in relazione ad un soggetto non sottoposto ad altre misure restrittive della libertà personale), nell'ambito di una procura, sia pure riguardante anche ulteriori prerogative difensive, congiunta all'istanza e rilasciata solo meno di tre mesi prima della presentazione della domanda (circostanza che concorreva a scongiurare ogni eventuale dubbio sulla reale volontà dell'interessato di perseguire la via dell'indennizzo), non appare qui censurabile.
Ciò tanto più in presenza del preesistente, segnalato, orientamento della Suprema Corte, indubbiamente meno restrittivo, secondo cui “in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dell'interessato nel mandato “ad litem” apposto a margine dell'istanza” (Cass. Pen., IV, n. 40293/2008; si veda anche sez. IV, n. 48571/2013, per la quale: “in tema di riparazione per ingiusta detenzione, devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali”).
Sotto altro aspetto, va qui ribadito che l'attore non ha in alcun modo allegato ed argomentato, se non in termini del tutto generici, ancor prima che provato, come era in questa sede suo onere, la sussistenza dei presupposti affinchè la domanda di riparazione, se pure ritenuta ammissibile dal giudice penale, potesse essere accolta nel merito (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 8494/2020).
6 Nulla, infatti, ha esposto in ordine alla circostanza, presupposto essenziale per la accoglibilità della richiesta, di non aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, essendosi limitato a produrre copia dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare e delle pronunce di primo e secondo grado, demandando così in toto al giudice adito lo studio e la valutazione di tali atti.
In proposito, va evidenziato che nell'atto introduttivo del giudizio non si fa alcun riferimento ad un pregiudizio “da perdita di chance”, invece tardivamente evocato in sede di impugnazione.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto dell'impugnazione, l'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.600,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.600,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito
7 che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 567/2022, dell'08 luglio Parte_1
2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2814/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in
[...] complessivi €6.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 05 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) Ciardo Sebastiana Consigliera;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1526/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Pizzi, CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Viale Angelico n. 39 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante, e nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Siragusa, C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Trapani, Corso Italia n. 98 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. Federica Pizzi per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: in via principale 1. Dichiarare sussistente la responsabilità dell'Avv. per violazione degli Controparte_1 artt. 1176 e 1218 cc, per aver predisposto una procura priva dei requisiti richiesti dalla legge, a causa del quale errore l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli artt. 314 e seg. c.p.p. veniva dichiarata inammissibile dalla Corte D'Appello di Palermo con ordinanza n. 36/18 pubblicata in data 27.09.2018; 2. per l'effetto condannare l'Avv. al risarcimento a favore del sig. Controparte_1 [...]
della somma di €248.516,55 e/o quella somma maggiore e/o minore che si Parte_1 riterrà di giustizia, alla luce delle acquisende risultanze istruttorie, come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in totale riforma della sentenza n. 567/2022; 3. si richiede la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. a causa delle gravi e precarie condizioni economiche in cui versa attualmente il Parte_1
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore perché antistatario.”.
- Avv. Marco Siragusa per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
• dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di appello a mente dell'art. 348-bis cod. proc. civ., poiché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;
• in subordine, dichiarare comunque infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 567/2022, resa dal tribunale di Marsala Parte_1 nel procedimento RG n. 2814/2019 e, per l'effetto, confermare integralmente la detta sentenza.
2 • rigettare comunque la domanda di parte appellante e (sin d'ora) tutte quelle eventualmente formulate contro l'avv. perché inammissibili, infondate, in fatto ed in diritto, carenti CP_1 di prova e/o con qualsivoglia diversa statuizione porle nel nulla.
• In subordine, per la denegata non affatto temuta ipotesi di accoglimento, liquidare il pregiudizio secondo i criteri legislativi e giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione e cioè nei limiti indicati nella narrativa della memoria n. 1) depositata da questa difesa nel primo grado del giudizio e richiamata nella narrativa del presente atto.
• In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del grado oltre spese forfettarie, cpa ed iva, anche per l'ipotesi di accoglimento delle conclusioni subordinate, giusta il sostanziale rigetto della domanda attorea.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 567/2022, dell'08 luglio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2814/2019 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 dicembre 2022, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala nei Parte_1 confronti dell'avv. , esponendo che: Controparte_1
- il GIP di Marsala, con ordinanza del 07.10.2010, emessa nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 465/2010 R.G.N.R. – nel quale l'attore era indagato per i reati p. e p. dagli artt. 81 comma II, 110, 348, 443, 572, 591, 605, 629 c.p. e 71, 72, 95 e 193 del Dpr 380/01 – aveva applicato
3 nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, alla quale era rimasto sottoposto fino al 18.05.2011 (rectius, 24 febbraio 2011);
- con sentenza n. 1166/2014, il Tribunale di Marsala lo aveva assolto da tutti i reati ascrittigli, con la formula “per non aver commesso il fatto” per i reati di cui ai capi A, B, C, F, G, H, I e con la formula “perché il fatto non sussiste” per quelli di cui ai capi D ed E;
- divenuta definitiva la suindicata pronuncia, aveva conferito mandato all'avv. al fine di promuovere azione per il conseguimento CP_1 della riparazione da ingiusta detenzione;
- con ricorso ex artt. 314 ss. c.p.p., l'avv. aveva chiesto alla CP_1
Corte di appello di Palermo (proc. n. 78/2017 RID) la riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal proprio assistito, quantificata nella somma complessiva di €248.477,16, così calcolata: €27.361,57 per danno biologico del 15%, €89.568,00 per lucro cessante, €32.955,84 a titolo di danno patrimoniale futuro scaturente dal collocamento a riposo forzato,
€36.471,55 a titolo di danno da ingiusta detenzione ed €62.119,29 per danni morali;
- la Corte di appello di Palermo, con ordinanza n. 36 del 27 settembre 2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso rilevando il “difetto di una valida procura speciale, richiesta dal combinato disposto degli artt. 315 e 645 c.p.p., atteso che quella prodotta, apposta su un foglio separato spillato al ricorso, quest'ultimo sottoscritto solo dal legale, risulta priva del requisito di determinatezza richiesto dalla legge”.
Imputando la pronuncia di inammissibilità ad errori non scusabili commessi dal legale nell'espletamento del mandato difensivo, l'attore domandava la condanna del professionista al risarcimento dei danni, quantificandoli in €248.516,55.
All'esito del giudizio, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Marsala rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha rilevato la carenza di colpa nell'operato dell'operato dell'avv.
ed evidenziato come il rifiutando di proporre ricorso in CP_1 Pt_1
4 Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello, abbia determinato l'interruzione del nesso causale fra la condotta del difensore ed il danno patito.
Ha, altresì, evidenziato come lo stesso non abbia argomentato nulla in Pt_1 ordine alla sussistenza del nesso causale, non deducendo alcunchè riguardo al ricorrere dei requisiti per il conseguimento dell'indennizzo, e richiesto voci di danno non pacificamente riconoscibili.
*****
Proponendo impugnazione, deduce che, come da Parte_1 giurisprudenza della Suprema Corte, quello in cui è incorso l'avv. CP_1 nella redazione della procura speciale è un errore insanabile che non attiene al vaglio delle differenti opzioni difensive.
Afferma che la proposizione del ricorso in Cassazione sarebbe risultata inutile e costosa, non avendo controparte provato che l'esito dello stesso sarebbe stato positivo.
Deduce che, in ogni caso, il danno patito è costituito dalla perdita di chance, ossia dalla perduta possibilità di conservare la probabilità di ottenere un esito favorevole dal procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione.
Infine, evidenzia che l'importo richiesto coincide con quello indicato dallo stesso nel ricorso proposto alla Corte di Appello. CP_1
L'appello è infondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
La Corte condivide il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all'assenza di una condotta, tenuta dall'avv. connotata da imperizia o negligenza CP_1
e posta in essere in violazione di chiari ed univoci precetti legislativi, tale da risultare fonte di responsabilità, secondo una valutazione da eseguirsi ex ante.
La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 314 c.p.p. predisposta dall'odierno convenuto aderendo ad una pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta alcuni mesi prima (sez. IV, n. 16115/2018), evidenziando l'assenza del riferimento nell'atto al procedimento cui la richiesta si riferiva.
5 Non si imputa, pertanto, all'avv. di avere palesemente disatteso il CP_1 risalente insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la domanda in questione va proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p..
La procura redatta dal legale, infatti, risultava estremamente chiara nell'indicare, sia nella rubrica che nel contenuto, che nominava l'avv. Parte_1 suo “procuratore speciale “ai sensi dell'art. 122 c.p.p., conferendo CP_1 allo stesso, tra gli altri, anche, espressamente, “il potere di proporre istanza di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.”.
Dunque, la sola omessa indicazione del procedimento penale cui la domanda si riferiva (peraltro in relazione ad un soggetto non sottoposto ad altre misure restrittive della libertà personale), nell'ambito di una procura, sia pure riguardante anche ulteriori prerogative difensive, congiunta all'istanza e rilasciata solo meno di tre mesi prima della presentazione della domanda (circostanza che concorreva a scongiurare ogni eventuale dubbio sulla reale volontà dell'interessato di perseguire la via dell'indennizzo), non appare qui censurabile.
Ciò tanto più in presenza del preesistente, segnalato, orientamento della Suprema Corte, indubbiamente meno restrittivo, secondo cui “in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dell'interessato nel mandato “ad litem” apposto a margine dell'istanza” (Cass. Pen., IV, n. 40293/2008; si veda anche sez. IV, n. 48571/2013, per la quale: “in tema di riparazione per ingiusta detenzione, devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali”).
Sotto altro aspetto, va qui ribadito che l'attore non ha in alcun modo allegato ed argomentato, se non in termini del tutto generici, ancor prima che provato, come era in questa sede suo onere, la sussistenza dei presupposti affinchè la domanda di riparazione, se pure ritenuta ammissibile dal giudice penale, potesse essere accolta nel merito (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 8494/2020).
6 Nulla, infatti, ha esposto in ordine alla circostanza, presupposto essenziale per la accoglibilità della richiesta, di non aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, essendosi limitato a produrre copia dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare e delle pronunce di primo e secondo grado, demandando così in toto al giudice adito lo studio e la valutazione di tali atti.
In proposito, va evidenziato che nell'atto introduttivo del giudizio non si fa alcun riferimento ad un pregiudizio “da perdita di chance”, invece tardivamente evocato in sede di impugnazione.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
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In conseguenza del rigetto dell'impugnazione, l'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.600,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.600,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito
7 che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 567/2022, dell'08 luglio Parte_1
2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2814/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in
[...] complessivi €6.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 05 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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