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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/09/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2342/2023 avente ad oggetto: ripetizione di indebito ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Pietro Sciusco e Ruggiero Balzano, presso il cui studio in
Barletta, alla via Mons. Dimiccoli n. 28, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza a tale modalità di trattazione del procedimento e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 30.03.2023, ha agito in giudizio al Parte_1 fine di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 3.919,95 di cui l' ha prospettato l'indebita percezione sulla pensione INVCIV numero CP_1
07774953 per il periodo dal 01.08.2021 al 31.05.2022 con provvedimento comunicato il 6.05.2022.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: che con verbale di commissione medica del 13.07.2020 era stato riconosciuto invalido civile al 100% e gli erano state riconosciute le relative maggiorazioni sociali;
che, a seguito di visita di revisione del 29.07.2021, la percentuale di invalidità era stata ridotta all'80%, determinando secondo l' la revoca delle maggiorazioni;
che però il verbale di CP_1 revisione era impugnato giudizialmente e con decreto di omologa del 10.06.2022, notificato all' il 01.07.2022, gli era riconosciuta la pensione di inabilità (100%) CP_1
a far data dalla revoca;
che, quindi, la richiesta di restituzione è infondata poiché il ricorrente non ha mai perso il diritto alle maggiorazioni, avendo ottenuto giudizialmente il riconoscimento del 100% di invalidità con effetto dalla data della revoca;
che, nonostante la diffida inviata a mezzo pec il 01.08.2022, l' con nota CP_1 del 24.02.2023 ha insistito per il pagamento dell'indebito, proponendo una rateizzazione in 46 rate.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il suo diritto a percepire le maggiorazioni nel periodo contestato e in subordine annulli la nota di indebito del 6.05.2022 dichiarando non dovute le somme pretese dall' ; con CP_1 vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda. CP_1
Più specificamente, ha eccepito: che il ricorrente era titolare di pensione di inabilità dal 1.7.2020 con maggiorazione sociale riconosciuta in virtù della dichiarazione di
"reddito zero" nel mod. AP70 del 30.07.2020; che, a seguito della visita di revisione del 29.07.2021 (80% di invalidità), l' ha ricostruito la pensione eliminando la CP_1 maggiorazione sociale;
che, in particolare, da successive verifiche è emerso che il ricorrente aveva dichiarato all'Agenzia delle Entrate per il 2020 un reddito complessivo di € 4.637,00, reddito che comportava il diritto a una maggiorazione sociale di soli € 4,01 mensili, anziché l'importo pieno precedentemente erogato;
che
2 nel 2021 la situazione è rimasta invariata e nel 2022 la maggiorazione risulta azzerata per superamento dei limiti reddituali (reddito 2021 di € 8.157,00); che con provvedimento dell'8.6.2023 è stato effettuato il cambio fascia da assegno mensile
a pensione di inabilità ed è stato riconosciuto un credito di € 1.584,93 per indennità di accompagnamento, posto in compensazione con l'indebito iniziale;
che, quindi, il ricorrente resta debitore dell'importo di € 2.335,02 (residuo del primo indebito) più €
4.866,84 (secondo indebito da ricostituzione del 26.12.2022).
Ciò posto, ha eccepito la sostanziale irrilevanza del ripristino della pensione di invalidità civile alla luce di quanto evidenziato e l'impossibilità di invocare
l'affidamento da parte del ricorrente, avendo dichiarato zero redditi, il che è incompatibile con quanto emerso e denota un comportamento che configura dolo o colpa grave ed esclude che possa invocarsi il legittimo affidamento.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è infondata e va rigettata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
Con più specifico riferimento alla prestazione oggetto di causa (maggiorazione sociale su pensione di invalidità civile), deve osservarsi che essa va considerata nel novero delle prestazioni di natura assistenziale in quanto essa, non attingendo ad alcuna provvista contributiva, grava sulla fiscalità generale (Cass.
n. 16088 del 2020).
Da ciò consegue, sulla scorta del più recente orientamento espresso affermato dal
Giudice di Legittimità con la sentenza del 20.05.2021 n. 13917, che non può farsi applicazione, con riguardo all'assegno sociale, della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla legge n. 88 del 1989, art. 52 e dalla legge n. 412 del
1991, art. 13, trattandosi di disposizioni volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, rispetto alle quali non sembra possibile adottare un'interpretazione analogica,
3 ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni in esame, non applicabili ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.
28771 e 5059 del 2018).
A ciò si aggiunga che, mentre la ratio dell'assimilazione poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989, in quanto la pensione sociale istituita dall'art. 26 della legge n. 153/1969 costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del CP_1
, attualmente il quadro complessivo è mutato, in quanto CP_2 Parte_2
l' è soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì CP_1 di quelle assistenziali: con la logica conseguenza che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52 della legge n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella menzionata disposizione, non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto a quello riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute.
1.2 Sempre con la citata decisione n. 1317/2021, la Corte di Cassazione ha dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Tale assimilazione comporta, quindi l'applicazione di principi di diritto che possono così sintetizzarsi:
- nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla legge n. 335/1995, art. 3, comma
6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
- in tema di ripetibilità della prestazione indebitamente erogata per mancanza del
4 requisito reddituale, trovano applicazione, quindi, il d.l. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in legge n. 29/1977, il d.l. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291/1988.
Da ciò consegue, quindi, che, qualora venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
E con l'ulteriore conseguenza che, qualora l'indebito risulta essersi determinato in conseguenza dei maggiori redditi percepiti, ostativi all'assegno sociale erogato ex lege n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, in conformità con quanto affermato da Cass. n. 16088/2020, Cass. n. 26036/2019 e Cass. n. 28771/2018, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
2.1 Ciò posto in termini di disciplina generale, nel caso di specie il ricorrente ha chiesto che si accerti e dichiari l'insussistenza del diritto dell alla ripetizione CP_1 della somma oggetto di causa, indebitamente corrisposta da agosto 2021 a maggio 2022 sulla prestazione erogata (maggiorazione sociale ex art. 38 legge n.
448/2001), per assenza del dolo e contestando la legittimità dell'indebito perché generico;
ciò in particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, perché la revoca della maggiorazione sarebbe scaturita dal fatto che in occasione della visita di revisione del luglio 2021 la pensione di invalidità civile era revocata con riconoscimento del solo assegno di invalidità civile, con la conseguenza che, essendo stata la prima prestazione ripristinata con decreto di omologa del
10.06.2022, da ciò sarebbe scaturito il diritto a conseguire la maggiorazione sociale di cui si chiede la ripetizione.
In realtà deve osservarsi che l' nella memoria difensiva ha puntualmente CP_1 eccepito che l'indebito è scaturito dal fatto che sono risultati dei redditi del ricorrente, non comunicati all'Istituto, risultati incompatibili con la maggiorazione sociale;
con riferimento a tale diversa ricostruzione dell' , suffragata da CP_1
5 copiosa documentazione allegata alla memoria difensiva (dichiarazioni reddituali, modelli TE08), nulla ha controdedotto parte ricorrente che, sia a verbale d'udienza del 13.12.2023, sia nelle successive note autorizzate, non ha sollevato alcuna contestazione a quanto eccepito dall' , né ha dedotto alcunché sul CP_1 punto.
Con riferimento, poi, al profilo concernente la sussistenza o meno di una condizione di legittimo affidamento della parte ricorrente nel periodo in cui la prestazione percepita non era dovuta per venir meno delle condizioni reddituali, tale condizione deve escludersi perché, come osserva l' , in realtà il ricorrente CP_1 nel modello AP70 ha comunicato di non possedere alcun reddito (cfr. pag. 3 modello AP70), e a tale iniziale comunicazione non ha fatto poi seguito alcuna comunicazione successiva all' della variazione reddituale, a cui, di fatto, è CP_1 stato ricondotto il venir meno del diritto a conservare la maggiorazione sociale percepita nel periodo in contestazione.
Ciò esclude, quindi, la sussistenza in capo al ricorrente di una condizione di legittimo affidamento tutelabile e rende legittima la richiesta di ripetizione dell' che, una volta acquisita la notizia della percezione del suddetto CP_1 reddito, ha proceduto a ricostruire l'entità della prestazione dovuta, revocando quindi le maggiorazioni sociali di cui ha chiesto la ripetizione.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio)” (cfr. Cass. n.
28771/2018).
Nel caso di specie, l'incremento reddituale, di oltre € 6.000,00 considerando il solo reddito da lavoro, risulta certamente rilevante e, come tale, avrebbe dovuto essere comunicato specificamente all' . CP_1
Ne consegue, quindi, che la domanda va rigettata atteso che l'indebito e la richiesta di ripetizione risultano legittimi.
6 Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo il ricorrente depositato dichiarazione per l'esenzione delle spese in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2342/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Trani, 24.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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