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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 5363/2024 promossa da:
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 09.12.1987; Parte_1 [...]
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 01.08.1997 in proprio e Controparte_1
unitamente a ata a Teresópolis - RJ, Brasile il 28.02.1993 Controparte_2
entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...]́polis - RJ, Brasile il 19.10.2023; Persona_1 [...]
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 01.11.2003 tutti elettivamente Parte_2 domiciliati in Italia presso lo Studio Legale Avv. Luiz Scarpelli e dell'Avvocato Luiz Gustavo
Scarpelli dos Santos Reis pec: dal quale sono rappresentati e difesi come da Email_1
procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “
1. Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sig.ri
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 09.12.1987, Parte_1 [...]
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 01.08.1997, in proprio e quale Controparte_1 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore: , Persona_1 Controparte_1 nata a [...]́polis - RJ, Brasile il 19.10.2023, in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale anche (non integrante il ricorso) nata Controparte_2 CP_2 a Teresópolis - RJ, Brasile il 28.02.1993, , nato a [...]
Teresópolis - RJ, Brasile il 01.11.2003, sono cittadini italiani dalla nascita;
2. Ordinare al
, in persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Condannare il resistente al pagamento delle spese Controparte_3 di lite. Con espresso avvertimento all'amministrazione resistente che deve costituirsi in giudizio entro il termine assegnato dal Giudice nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che unitamente al ricorso, verrà notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 c.p.c.; con ulteriore espresso avvertimento che in mancanza di costituzione si procederà in sua contumacia.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , cittadino Persona_2
italiano nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 23 – certificato di sbarco), emigrato in Brasile, laddove è deceduto senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince sia nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ Controparte_1 Parte_1
che , fino a presente data, registro di naturalizzazione in nome di Parte_3 Persona_2
o o
[...] Persona_2 Parte_4 Controparte_4
o iglio di e di
[...] Controparte_5 Persona_3 [...]
, naturale dell'Italia, nato il [...].” sia nel certificato rilasciato dal Persona_4
Tribunale Superiore Elettorale nel quale di legge che “secondo ricerca nel Registro Elettorale, con i dati informati dall'interessato, nella presente data, è stato verificato che NON ESISTE registro
d'iscrizione nella Giustizia Elettorale di: Nome: Data di Nascita: Persona_2
03/04/1826 Filiazione: ” (cfr. doc. in Persona_3 Persona_4
atti n. 2 da pag. 13).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_6
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5.06.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dalla relazione sentimentale tra e da nasceva in data Persona_2 Per_5 Per_6
03.04.1884 nel Distretto di Santa Isabel, Domingos Martins – (cfr. Persona_7
Doc. in atti n. 2 da pag. 35), la quale si coniugava con n data Persona_8
6.10.1906 (cfr. doc. n. 2 da pag. 42);
- dalla predetta unione matrimoniale nasceva in data 22.02.1911 (cfr. doc. in Persona_9
atti n. 2 da pag. 46), la quale partoriva in data 17.03.1945 (cfr. doc. in atti n. Persona_10
2 da pag. 55);
- in data 20.09.1961 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 2 da Persona_10 Parte_5
pag. 60) e dalla loro unione nasceva in data 04.07.1962 cfr. doc. in Parte_6
atti n. 2 da pag. 65), il quale, a sua volta, si coniugava con in data 26.12.1989 (cfr. Persona_11
doc. in atti n. 2 da pag. 70)
- dal predetto matrimonio nasceva in data 09.12.1987 il ricorrente Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 76), il quale a seguito di una relazione sentimentale con
[...]
, generava in data 01.08.1997 il ricorrente Persona_12 [...]
(cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 80) e in data 01.11.2003 il ricorrente Controparte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 91); Parte_2 - dall'unione tra e Controparte_1 Persona_13 nasceva in data 19.10.2023 l'ulteriore ricorrente Persona_1
nata (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 87).
Risulta che , cittadino italiano nato a [...] il [...] (cfr. doc. Persona_2
in atti n. 2 da pag. 23), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del
Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di nascita della figlia Persona_2 Per_7
dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia
[...]
generava una figlia in data 3.04.1884 e, quindi, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 35) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_2 legge che fosse nativo dell'Italia, dal certificato di nascita della figlia dal quale si evince che lo stesso fosse morto dopo l'unità nazionale, nonché dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_2
cittadinanza italiana alla figlia la quale, tuttavia, non la trasmetteva alla figlia Persona_7
in quanto nata in [...] antecedente al 01.01.1948. Persona_9
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_2 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_7
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del Persona_7
cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia Persona_2 [...]
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_9 [...]
, , Parte_1 Controparte_1
Persona_1 Parte_2 , determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza
[...]
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
nato in [...] il [...]; nata in [...] il Persona_1 Controparte_1
19.10.2023; nato in [...] il [...] il diritto Parte_2
alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.3.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 5363/2024 promossa da:
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 09.12.1987; Parte_1 [...]
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 01.08.1997 in proprio e Controparte_1
unitamente a ata a Teresópolis - RJ, Brasile il 28.02.1993 Controparte_2
entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...]́polis - RJ, Brasile il 19.10.2023; Persona_1 [...]
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 01.11.2003 tutti elettivamente Parte_2 domiciliati in Italia presso lo Studio Legale Avv. Luiz Scarpelli e dell'Avvocato Luiz Gustavo
Scarpelli dos Santos Reis pec: dal quale sono rappresentati e difesi come da Email_1
procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “
1. Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sig.ri
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 09.12.1987, Parte_1 [...]
, nato a [...]́polis - RJ, Brasile il 01.08.1997, in proprio e quale Controparte_1 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore: , Persona_1 Controparte_1 nata a [...]́polis - RJ, Brasile il 19.10.2023, in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale anche (non integrante il ricorso) nata Controparte_2 CP_2 a Teresópolis - RJ, Brasile il 28.02.1993, , nato a [...]
Teresópolis - RJ, Brasile il 01.11.2003, sono cittadini italiani dalla nascita;
2. Ordinare al
, in persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Condannare il resistente al pagamento delle spese Controparte_3 di lite. Con espresso avvertimento all'amministrazione resistente che deve costituirsi in giudizio entro il termine assegnato dal Giudice nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che unitamente al ricorso, verrà notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 c.p.c.; con ulteriore espresso avvertimento che in mancanza di costituzione si procederà in sua contumacia.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , cittadino Persona_2
italiano nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 23 – certificato di sbarco), emigrato in Brasile, laddove è deceduto senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince sia nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ Controparte_1 Parte_1
che , fino a presente data, registro di naturalizzazione in nome di Parte_3 Persona_2
o o
[...] Persona_2 Parte_4 Controparte_4
o iglio di e di
[...] Controparte_5 Persona_3 [...]
, naturale dell'Italia, nato il [...].” sia nel certificato rilasciato dal Persona_4
Tribunale Superiore Elettorale nel quale di legge che “secondo ricerca nel Registro Elettorale, con i dati informati dall'interessato, nella presente data, è stato verificato che NON ESISTE registro
d'iscrizione nella Giustizia Elettorale di: Nome: Data di Nascita: Persona_2
03/04/1826 Filiazione: ” (cfr. doc. in Persona_3 Persona_4
atti n. 2 da pag. 13).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_6
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5.06.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dalla relazione sentimentale tra e da nasceva in data Persona_2 Per_5 Per_6
03.04.1884 nel Distretto di Santa Isabel, Domingos Martins – (cfr. Persona_7
Doc. in atti n. 2 da pag. 35), la quale si coniugava con n data Persona_8
6.10.1906 (cfr. doc. n. 2 da pag. 42);
- dalla predetta unione matrimoniale nasceva in data 22.02.1911 (cfr. doc. in Persona_9
atti n. 2 da pag. 46), la quale partoriva in data 17.03.1945 (cfr. doc. in atti n. Persona_10
2 da pag. 55);
- in data 20.09.1961 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 2 da Persona_10 Parte_5
pag. 60) e dalla loro unione nasceva in data 04.07.1962 cfr. doc. in Parte_6
atti n. 2 da pag. 65), il quale, a sua volta, si coniugava con in data 26.12.1989 (cfr. Persona_11
doc. in atti n. 2 da pag. 70)
- dal predetto matrimonio nasceva in data 09.12.1987 il ricorrente Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 76), il quale a seguito di una relazione sentimentale con
[...]
, generava in data 01.08.1997 il ricorrente Persona_12 [...]
(cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 80) e in data 01.11.2003 il ricorrente Controparte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 91); Parte_2 - dall'unione tra e Controparte_1 Persona_13 nasceva in data 19.10.2023 l'ulteriore ricorrente Persona_1
nata (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 87).
Risulta che , cittadino italiano nato a [...] il [...] (cfr. doc. Persona_2
in atti n. 2 da pag. 23), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del
Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di nascita della figlia Persona_2 Per_7
dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia
[...]
generava una figlia in data 3.04.1884 e, quindi, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 35) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_2 legge che fosse nativo dell'Italia, dal certificato di nascita della figlia dal quale si evince che lo stesso fosse morto dopo l'unità nazionale, nonché dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_2
cittadinanza italiana alla figlia la quale, tuttavia, non la trasmetteva alla figlia Persona_7
in quanto nata in [...] antecedente al 01.01.1948. Persona_9
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_2 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_7
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del Persona_7
cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia Persona_2 [...]
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_9 [...]
, , Parte_1 Controparte_1
Persona_1 Parte_2 , determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza
[...]
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
nato in [...] il [...]; nata in [...] il Persona_1 Controparte_1
19.10.2023; nato in [...] il [...] il diritto Parte_2
alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.3.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Sara Perlo