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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA Pappalettera all'esito dell'udienza del 04/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14236/2024 promossa da:
nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]Controparte_1 Parte_1 Aromos 659 Departamento 201 La Molina- Lima – Perù;
nata l'[...] in [...] ed ivi residente a Los Aromos Persona_1 Parte_1 659 Departamento 201 La Molina- Lima – Perù; entrambe rappresentate e difese dall'avv. Flavio Trezza e dall'avv. Marianna C.F._1 Morello , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Trezza in Via S. C.F._2 Giorgio a Teggiano (SA),
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 26/11/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 04/12/25:
«considerata la natura interamente documentale della causa, si chiede che venga trattenuta in decisione e si insiste per l'accoglimento della domanda formulando le seguenti conclusioni come da ricorso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che le ricorrenti e sono cittadine italiane Parte_2 Persona_1 Parte_2 per discendenza jure sanguinis;
e per l'effetto ordinare al , in persona del Controparte_2 Ministro p.t. e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente del comune di Ravenna di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti come sopra indicati, provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità consolari competenti»
pagina 1 di 8 MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 14/10/24 le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. cittadino Persona_2 italiano, nato a IA in [...], il [...], dai genitori e Controparte_3
(doc. 4, certificato di battesimo), emigrato in Perù, dove si era sposato e aveva Persona_3 avuto prole, senza mai naturalizzarsi cittadino peruviano (doc. 19 ricorso, CNN).
A sostegno della domanda le ricorrenti hanno allegato che «In data 09.05.1845 nasceva a IA
(RA) il sig. figlio di e , come comprovato dal Persona_2 Controparte_3 Persona_3
Certificato di Battesimo (ALLEGATO n. 004), il quale emigrava in Perù e lì si sposava con Per_4
in data 24.04.1880 come comprovato dal Certificato di Matrimonio originale straniero
[...] munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 005 - Si Noti che a pag. 3 Vi sono le giuste rettifiche riguardanti sia il corretto cognome materno dall'avo ” sia l'età); Da Per_3 tale matrimonio nasceva il loro figlio il 19.03.1895 come comprovato dal Certificato di Persona_5
Battesimo originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 006);
In data 08.09.1897 moriva il sig. come comprovato dal Certificato di Morte originale Persona_2 straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 007); In data 07.11.1931 il figlio si sposava con , come comprovato dal Certificato di CP_4 Controparte_5
Matrimonio originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 008).
Da tale unione nasceva il loro figlio il 08.02.1934 come comprovato dal Controparte_6
Certificato di Nascita originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille
(ALLEGATO n. 009); In data 08.04.1958 nasceva sua figlia, figlia di Persona_6 [...]
e come comprovato dal Certificato di Nascita originale straniero munito di Controparte_6 CP_7 traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 010), la quale si sposava con Persona_7 il 19.01.1976, come comprovato dal Certificato di Matrimonio originale straniero munito di
[...] traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 011); In data 14.09.1976 moriva CP_4 come comprovato dal Certificato di Morte originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 012); In data 17.04.1977 nasceva figlia di Persona_8
e come comprovato dal Certificato di Nascita Persona_6 Persona_7 originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille 013); si sposava Persona_8 poi con il 28.04.2001 come da Certificato di Matrimonio originale Persona_9 straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 014) e da tale unione nascevano le due attuali ricorrenti IA nata il [...] Parte_2
(ALLEGATO n. 015) e nata l'[...] (ALLEGATO n. Persona_1 Parte_1
016). Purtroppo in data 02.12.2003 moriva prematuramente la loro madre Persona_8
(ALLEGATO n. 017) mentre in data 05.09.2022 moriva (ALLEGATO n.
[...] Controparte_6
018). L'avo italiano il sig. sebbene emigrato in Perù, non ha mai rinunciato alla Persona_2
pagina 2 di 8 cittadinanza italiana, come risulta comprovato dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” che si produce in originale anche con ufficiale traduzione giurata e apostille (ALLEGATO n. 019)».
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25, è stata rinviata una prima volta al dì 08/07/25 e poi una seconda volta al 25/11/25. Nelle more, la causa è pervenuta all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal
03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, per cui è stata rinviata un'ultima volta, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 04/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_2 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 12/02/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
In data 12/02/25 sono stati comunicati gli atti al P.M., senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto in data 26/11/2025, quindi nel termine assegnato del 04/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che le ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Perù, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è stato quello di IA (che ora costituisce frazione del Comune di Ravenna).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello pagina 3 di 8 stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
Le ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentate dai difensori nominati con regolari procure, di cui una, quella di è stata rilasciata in Italia, a Parte_2
Modena e autenticata dal difensore, l'altra, quella di risulta Persona_1 Parte_1 rilasciata in Olanda, davanti ad un notaio che ha attestato la presenza personale e l'accertamento dell'identità della conferente. Tale procura è stata prodotta munita di traduzione e apostille.
Merita, infatti, ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, pagina 4 di 8 allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie le ricorrenti vantano una discendenza che da nata il Persona_6 giorno 08/04/1958 è per linea materna ed è noto che per tale eventualità la strada dell'istanza in via amministrativa è preclusa (si veda la Circolare del Ministero dell'Interno K 28 del 1991).
Inoltre, anche per coloro che vantano la discendenza per linea paterna, resta l'ostacolo rappresentato dai tempi di attesa della via consolare;
in effetti, le ricorrenti hanno dimostrato, con la produzione dei documenti dal n. 20 al numero 24, la concreta impossibilità di presentare domanda all'autorità consolare competente, in quanto il sistema denominato “Prenot@ami” del sito del consolato generale d'Italia di Lima in Perù (https://amblima.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino- straniero/cittadinanza ), di utilizzo necessario per la presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, è da tempo bloccato, sicché la domanda, cui dovrebbe poi seguire la convocazione per un appuntamento, non può neppure essere presentata e, quand'anche lo fosse, per i notori tempi di evasione di queste pratiche, il tempo di attesa sarebbe comunque di svariati anni.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta delle ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, secondo il seguente schema di trasmissione.
(nato a [...] il [...]) Persona_2
(nato in [...] il [...]) Persona_5
(nato in [...] il il 08.02.1934) Controparte_6
(nata in [...] il [...]) Persona_6
(nata in [...] il [...]) Persona_8
(02.05.2000) e (11.12.2001) Controparte_1 Parte_1 Persona_1 Parte_1
pagina 5 di 8 Deve anche osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione della Romagna al Regno
d'Italia, avvenuta con i plebisciti dell'11-12 marzo 1860 che sancirono l'annessione delle ex Legazioni pontificie, tra cui il territorio ravennate, al Regno di Sardegna di Persona_10
Va però precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinò, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del
31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Sul punto, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana e, anzi, è stato prodotto proprio per l'avo il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 19 ricorso). Persona_2
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in pagina 6 di 8 Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nelle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. pagina 7 di 8 In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, alle ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal sopracitato capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]Parte_2 Aromos 659 Departamento 201 La Molina- Lima – Perù;
nata l'[...] in [...] ed ivi residente a [...]Persona_1 Parte_1 659 Departamento 201 La Molina- Lima – Perù; ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 08/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa IA Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA Pappalettera all'esito dell'udienza del 04/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14236/2024 promossa da:
nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]Controparte_1 Parte_1 Aromos 659 Departamento 201 La Molina- Lima – Perù;
nata l'[...] in [...] ed ivi residente a Los Aromos Persona_1 Parte_1 659 Departamento 201 La Molina- Lima – Perù; entrambe rappresentate e difese dall'avv. Flavio Trezza e dall'avv. Marianna C.F._1 Morello , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Trezza in Via S. C.F._2 Giorgio a Teggiano (SA),
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 26/11/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 04/12/25:
«considerata la natura interamente documentale della causa, si chiede che venga trattenuta in decisione e si insiste per l'accoglimento della domanda formulando le seguenti conclusioni come da ricorso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che le ricorrenti e sono cittadine italiane Parte_2 Persona_1 Parte_2 per discendenza jure sanguinis;
e per l'effetto ordinare al , in persona del Controparte_2 Ministro p.t. e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente del comune di Ravenna di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti come sopra indicati, provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità consolari competenti»
pagina 1 di 8 MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 14/10/24 le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. cittadino Persona_2 italiano, nato a IA in [...], il [...], dai genitori e Controparte_3
(doc. 4, certificato di battesimo), emigrato in Perù, dove si era sposato e aveva Persona_3 avuto prole, senza mai naturalizzarsi cittadino peruviano (doc. 19 ricorso, CNN).
A sostegno della domanda le ricorrenti hanno allegato che «In data 09.05.1845 nasceva a IA
(RA) il sig. figlio di e , come comprovato dal Persona_2 Controparte_3 Persona_3
Certificato di Battesimo (ALLEGATO n. 004), il quale emigrava in Perù e lì si sposava con Per_4
in data 24.04.1880 come comprovato dal Certificato di Matrimonio originale straniero
[...] munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 005 - Si Noti che a pag. 3 Vi sono le giuste rettifiche riguardanti sia il corretto cognome materno dall'avo ” sia l'età); Da Per_3 tale matrimonio nasceva il loro figlio il 19.03.1895 come comprovato dal Certificato di Persona_5
Battesimo originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 006);
In data 08.09.1897 moriva il sig. come comprovato dal Certificato di Morte originale Persona_2 straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 007); In data 07.11.1931 il figlio si sposava con , come comprovato dal Certificato di CP_4 Controparte_5
Matrimonio originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 008).
Da tale unione nasceva il loro figlio il 08.02.1934 come comprovato dal Controparte_6
Certificato di Nascita originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille
(ALLEGATO n. 009); In data 08.04.1958 nasceva sua figlia, figlia di Persona_6 [...]
e come comprovato dal Certificato di Nascita originale straniero munito di Controparte_6 CP_7 traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 010), la quale si sposava con Persona_7 il 19.01.1976, come comprovato dal Certificato di Matrimonio originale straniero munito di
[...] traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 011); In data 14.09.1976 moriva CP_4 come comprovato dal Certificato di Morte originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 012); In data 17.04.1977 nasceva figlia di Persona_8
e come comprovato dal Certificato di Nascita Persona_6 Persona_7 originale straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille 013); si sposava Persona_8 poi con il 28.04.2001 come da Certificato di Matrimonio originale Persona_9 straniero munito di traduzione ufficiale giurata e apostille (ALLEGATO n. 014) e da tale unione nascevano le due attuali ricorrenti IA nata il [...] Parte_2
(ALLEGATO n. 015) e nata l'[...] (ALLEGATO n. Persona_1 Parte_1
016). Purtroppo in data 02.12.2003 moriva prematuramente la loro madre Persona_8
(ALLEGATO n. 017) mentre in data 05.09.2022 moriva (ALLEGATO n.
[...] Controparte_6
018). L'avo italiano il sig. sebbene emigrato in Perù, non ha mai rinunciato alla Persona_2
pagina 2 di 8 cittadinanza italiana, come risulta comprovato dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” che si produce in originale anche con ufficiale traduzione giurata e apostille (ALLEGATO n. 019)».
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25, è stata rinviata una prima volta al dì 08/07/25 e poi una seconda volta al 25/11/25. Nelle more, la causa è pervenuta all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal
03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, per cui è stata rinviata un'ultima volta, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 04/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_2 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 12/02/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
In data 12/02/25 sono stati comunicati gli atti al P.M., senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto in data 26/11/2025, quindi nel termine assegnato del 04/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che le ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Perù, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è stato quello di IA (che ora costituisce frazione del Comune di Ravenna).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello pagina 3 di 8 stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
Le ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentate dai difensori nominati con regolari procure, di cui una, quella di è stata rilasciata in Italia, a Parte_2
Modena e autenticata dal difensore, l'altra, quella di risulta Persona_1 Parte_1 rilasciata in Olanda, davanti ad un notaio che ha attestato la presenza personale e l'accertamento dell'identità della conferente. Tale procura è stata prodotta munita di traduzione e apostille.
Merita, infatti, ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, pagina 4 di 8 allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie le ricorrenti vantano una discendenza che da nata il Persona_6 giorno 08/04/1958 è per linea materna ed è noto che per tale eventualità la strada dell'istanza in via amministrativa è preclusa (si veda la Circolare del Ministero dell'Interno K 28 del 1991).
Inoltre, anche per coloro che vantano la discendenza per linea paterna, resta l'ostacolo rappresentato dai tempi di attesa della via consolare;
in effetti, le ricorrenti hanno dimostrato, con la produzione dei documenti dal n. 20 al numero 24, la concreta impossibilità di presentare domanda all'autorità consolare competente, in quanto il sistema denominato “Prenot@ami” del sito del consolato generale d'Italia di Lima in Perù (https://amblima.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino- straniero/cittadinanza ), di utilizzo necessario per la presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, è da tempo bloccato, sicché la domanda, cui dovrebbe poi seguire la convocazione per un appuntamento, non può neppure essere presentata e, quand'anche lo fosse, per i notori tempi di evasione di queste pratiche, il tempo di attesa sarebbe comunque di svariati anni.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta delle ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, secondo il seguente schema di trasmissione.
(nato a [...] il [...]) Persona_2
(nato in [...] il [...]) Persona_5
(nato in [...] il il 08.02.1934) Controparte_6
(nata in [...] il [...]) Persona_6
(nata in [...] il [...]) Persona_8
(02.05.2000) e (11.12.2001) Controparte_1 Parte_1 Persona_1 Parte_1
pagina 5 di 8 Deve anche osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione della Romagna al Regno
d'Italia, avvenuta con i plebisciti dell'11-12 marzo 1860 che sancirono l'annessione delle ex Legazioni pontificie, tra cui il territorio ravennate, al Regno di Sardegna di Persona_10
Va però precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinò, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del
31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Sul punto, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana e, anzi, è stato prodotto proprio per l'avo il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 19 ricorso). Persona_2
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in pagina 6 di 8 Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nelle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. pagina 7 di 8 In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, alle ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal sopracitato capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]Parte_2 Aromos 659 Departamento 201 La Molina- Lima – Perù;
nata l'[...] in [...] ed ivi residente a [...]Persona_1 Parte_1 659 Departamento 201 La Molina- Lima – Perù; ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 08/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa IA Pappalettera
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