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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
N.4690/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n.R.G. 4690/2023, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, (C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
E
, (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/07/1961 e residente in [...];
entrambi rapp.ti e difesi daII'Avv. Salvatore Mascolo, presso il quale elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia alla Via S. Maria deII'Orto n.38, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2024 ex art.127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i patti e le condizioni di cui al ricorso come integrati in data 13.05.2024. PM: parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso congiunto depositato in data 12-10-2023 ed Parte_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio contratto in data 06.06.1991 in Portici (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 06.06.1991 in Portici i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione erano nati due figli: (nato il [...]), e R_
, (nata il [...]), entrambi maggiorenni, anche se non autosufficienti Per_2 economicamente;
3. che erano separati sin dal 04.07.2017, allorquando il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 4949/2017, a seguito della comparizione degli stessi in data 24.05.2017 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In sede di ricorso gli istanti allegavano che il figlio (nato il [...]) R_ non era completamente autonomo, in quanto affetto da disturbo Autistico tipo Asperger e Psicosi Paranoidea come da certificazione allegata ed era stato inserito dal 15.09.2020 presso la Comunità Lahuen in località Prodo di Orvieto;
precisavano, altresì, che, come da indicazioni terapeutiche della Comunità, era stato ritenuto indispensabile che il giovane abitasse insieme al padre nel R_ territorio di Orvieto e ciò al fine di consentire il suo graduale e profìcuo reinserimento, ed a tal fine era stato stipulato un contratto di locazione, (cfr contratto depositato in allegato al ricorso), sottoscritto anche dal padre Parte_1
quale garante, e con il quale il figlio coabitava;
che il canone di locazione
[...] nella misura di euro 550,00 mensili era ripartirsi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I ricorrenti allegavano, altresì, di essere il Linterno medico chirurgo in servizio per l'Asl Na 3 Sud, e la , insegnante, deducevano, pertanto di essere Pt_2 entrambi economicamente indipendenti (cfr documentazione reddituale allegata al ricorso), mentre i figli, entrambi maggiorenni, non erano ancora economicamente autonomi.
All'udienza del 10.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che gli accordi di cui al ricorso, andavano integrati in relazione alla suddivisione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nulla essendo stato previsto al riguardo, il giudice delegato rinviava all'udienza del 21.05.2024 al fine di consentire alle parti di integrare le condizioni di divorzio.
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in data 20.05.2024, ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, con modifiche in ordine al regime delle spese straordinarie riguardanti i figli.
2 Con ordinanza del 06.06.2024 emessa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.05.2024, il Giudice delegato, visto il parere favorevole del P.M., pervenuto in data 14.02.2024, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art.1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (24.05.2017) innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione consensuale (dandosi atto della trasformazione in consensuale dell'originario ricorso per separazione giudiziale) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate con note relative all'udienza del 21.05.2024 mediante trattazione scritta ex art. 127 ter, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, con modifica per ciò che concerne il regime delle spese straordinarie per i figli, come da note sottoscritte dalle stesse parti.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 12.10.2023, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Portici in data 06.06.1991 da ed (atto n. 65, parte II, Parte_1 Parte_2 serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Portici, anno 1991) ai seguenti patti e condizioni:
A. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
B. La figlia (nata il [...]), non economicamente Per_2 autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre ed il padre continuerà a versare per il mantenimento della stessa la somma di €. 550,00 mensili, fino a che la stessa non si renderà economicamente indipendente;
C. Il figlio non completamente autonomo, in quanto affetto da R_
3 disturbo Autistico tipo Asperger e Psicosi Paranoidea, abiterà ad Orvieto con il padre in un immobile condotto in locazione;
D. dà atto che le parti concordano che le spese per il pagamento della locazione saranno divise in parti uguali tra i coniugi nella misura di € 550,00 mensili;
per cui la moglie verserà al marito la somma di €. 550,00 mensili a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione del figlio nonché a titolo di contributo per il mantenimento del figlio R_ stesso;
E. Le spese straordinarie, da concordare tra le parti di volta in volta, per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti cederanno a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
F. dà atto che le parti si impegnano a prestare il proprio consenso per il rilascio del passaporto per motivi di lavoro e/o di vacanza.
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.07.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n.R.G. 4690/2023, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, (C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
E
, (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/07/1961 e residente in [...];
entrambi rapp.ti e difesi daII'Avv. Salvatore Mascolo, presso il quale elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia alla Via S. Maria deII'Orto n.38, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2024 ex art.127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i patti e le condizioni di cui al ricorso come integrati in data 13.05.2024. PM: parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso congiunto depositato in data 12-10-2023 ed Parte_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio contratto in data 06.06.1991 in Portici (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 06.06.1991 in Portici i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione erano nati due figli: (nato il [...]), e R_
, (nata il [...]), entrambi maggiorenni, anche se non autosufficienti Per_2 economicamente;
3. che erano separati sin dal 04.07.2017, allorquando il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 4949/2017, a seguito della comparizione degli stessi in data 24.05.2017 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In sede di ricorso gli istanti allegavano che il figlio (nato il [...]) R_ non era completamente autonomo, in quanto affetto da disturbo Autistico tipo Asperger e Psicosi Paranoidea come da certificazione allegata ed era stato inserito dal 15.09.2020 presso la Comunità Lahuen in località Prodo di Orvieto;
precisavano, altresì, che, come da indicazioni terapeutiche della Comunità, era stato ritenuto indispensabile che il giovane abitasse insieme al padre nel R_ territorio di Orvieto e ciò al fine di consentire il suo graduale e profìcuo reinserimento, ed a tal fine era stato stipulato un contratto di locazione, (cfr contratto depositato in allegato al ricorso), sottoscritto anche dal padre Parte_1
quale garante, e con il quale il figlio coabitava;
che il canone di locazione
[...] nella misura di euro 550,00 mensili era ripartirsi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I ricorrenti allegavano, altresì, di essere il Linterno medico chirurgo in servizio per l'Asl Na 3 Sud, e la , insegnante, deducevano, pertanto di essere Pt_2 entrambi economicamente indipendenti (cfr documentazione reddituale allegata al ricorso), mentre i figli, entrambi maggiorenni, non erano ancora economicamente autonomi.
All'udienza del 10.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che gli accordi di cui al ricorso, andavano integrati in relazione alla suddivisione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nulla essendo stato previsto al riguardo, il giudice delegato rinviava all'udienza del 21.05.2024 al fine di consentire alle parti di integrare le condizioni di divorzio.
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in data 20.05.2024, ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, con modifiche in ordine al regime delle spese straordinarie riguardanti i figli.
2 Con ordinanza del 06.06.2024 emessa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.05.2024, il Giudice delegato, visto il parere favorevole del P.M., pervenuto in data 14.02.2024, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art.1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (24.05.2017) innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione consensuale (dandosi atto della trasformazione in consensuale dell'originario ricorso per separazione giudiziale) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate con note relative all'udienza del 21.05.2024 mediante trattazione scritta ex art. 127 ter, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, con modifica per ciò che concerne il regime delle spese straordinarie per i figli, come da note sottoscritte dalle stesse parti.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 12.10.2023, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Portici in data 06.06.1991 da ed (atto n. 65, parte II, Parte_1 Parte_2 serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Portici, anno 1991) ai seguenti patti e condizioni:
A. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
B. La figlia (nata il [...]), non economicamente Per_2 autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre ed il padre continuerà a versare per il mantenimento della stessa la somma di €. 550,00 mensili, fino a che la stessa non si renderà economicamente indipendente;
C. Il figlio non completamente autonomo, in quanto affetto da R_
3 disturbo Autistico tipo Asperger e Psicosi Paranoidea, abiterà ad Orvieto con il padre in un immobile condotto in locazione;
D. dà atto che le parti concordano che le spese per il pagamento della locazione saranno divise in parti uguali tra i coniugi nella misura di € 550,00 mensili;
per cui la moglie verserà al marito la somma di €. 550,00 mensili a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione del figlio nonché a titolo di contributo per il mantenimento del figlio R_ stesso;
E. Le spese straordinarie, da concordare tra le parti di volta in volta, per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti cederanno a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
F. dà atto che le parti si impegnano a prestare il proprio consenso per il rilascio del passaporto per motivi di lavoro e/o di vacanza.
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.07.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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