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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2094/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2472/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 02/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L900904 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L900904 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L900904 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 2472/12/2022 del 14.10.2022 depositata il 2.11.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TYX01L900904 che, in relazione all'anno d'imposta 2016, rilevava l'omessa dichiarazione nel modello Unico PF2017 (rettificandolo) dei canoni relativi al contratto di locazione ad uso commerciale registrato a Taormina in data 21.03.2006 avente ad oggetto l'immobile sito in Taormina, Indirizzo_1
, di cui lo Ricorrente_1 è proprietario per la quota del 50%.
I giudici di prime cure rigettavano in particolare il motivo di ricorso concernente l'asserita omessa validità della sottoscrizione dell'avviso, nonché quello relativo all'omessa notifica del prodromico p.v. di constatazione al ricorrente;
osservavano che i redditi fondiari avrebbero dovuto essere dichiarati, anche se non percepiti,
e comunque i canoni risultavano versati, mentre il contribuente non aveva dimostrato di aver consentito al fratello di percepire anche il proprio 50% dei canoni attraverso la produzione di qualche forma di contratto che lo liberasse dalla propria posizione rispetto all'immobile. Rigettavano altresì la richiesta del ricorrente di annullare le sanzioni, non ravvisandosi elementi idonei ad escludere la colpa, nonché la richiesta di annullare gli interessi maturati dopo il 31.12.2020, perché non comprensibile.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza della Corte di primo grado, per i seguenti motivi:
1) i giudici di prime cure avevano errato nel non ritenere la nullità e/o l'inesistenza dell'atto impugnato per la carenza del potere di chi aveva sottoscritto l'atto impugnato e per la mancanza dimostrazione da parte dell'Ufficio della sua appartenenza alla carriera direttiva (ex nona qualifica funzionale): solo tre giorni liberi prima dell'udienza di trattazione del merito del ricorso, l'Ufficio aveva depositato nel fascicolo di causa l'Atto
Dispositivo n. 56/2021 ed il relativo allegato C, senza depositare alcuna prova in ordine alla appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva così come prescritto dall'art. 42 citato;
2) i Giudici di prime cure avevano ritenuto fondato l'avviso di accertamento, senza che l'Ufficio avesse prodotto in giudizio il Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Taormina nei confronti del sig. Ricorrente_1 e della società Società_1 s.a.s., richiamati nella parte motiva dell'atto impositivo de quo;
3) la sentenza impugnata era illegittima ed erronea nella parte in cui il Ente_Religioso_1 di prime cure aveva rigettato l'eccezione di nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per mancanza di motivazione: la documentazione richiamata nella parte motiva dell'avviso (in particolare, quella concernente le operazioni di verifica eseguite dalla Guardia di Finanza di Taormina nei confronti della società Sicilia Souvenir s.r.l.), sconosciuta al contribuente, non era mai stata ad esso allegata né era mai stata depositata in atti dall'Ufficio;
4) la sentenza impugnata era illegittima ed erronea nella parte in cui il Ente_Religioso_1 di prime cure aveva ritenuto legittima e fondata la pretesa erariale contenuta nell'avviso di accertamento: poiché ad avviso del contribuente era stata data la prova che i canoni di locazione erano stati in toto percepiti dal fratello, che aveva pagato le relative imposte, ai sensi dell'art. 163 TUIR la stessa imposta non poteva essere applicata anche nei suoi confronti, pena la duplicazione;
5) i giudici di prime cure avevano infine errato a condannare il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio, controdeducendo ai motivi di appello.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato e non può essere accolto, posto che appare del tutto condivisibile la valutazione e motivazione dei giudici di prime cure.
Pretestuosa appare la doglianza dell'appellante concernente l'asserita mancata dimostrazione, da parte dell'Ufficio, della appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva (ex nona qualifica funzionale): dall'atto dispositivo n. 56/2021 e dall'allegato C, in cui si riportano anche i nominativi dei soggetti delegati, individuandone il ruolo nell'ambito della struttura organizzativa della Direzione Provinciale di
Messina dell'Agenzia delle Entrate, si evince l'appartenenza alla terza area funzionale (equiparata alla carriera direttiva) della sottoscrittrice. L'avviso di accertamento impugnato risulta invero sottoscritto, a seguito di delega del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate (delega prodotta in atti, che comunque avrebbe potuto essere depositata anche in questo grado stante la lettura del novellato disposto dell'art. 58 d.lgs n.
546/1992 fatta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, trattandosi, nella specie, di giudizio introdotto, nel primo grado, prima del 4.1.2024), dalla dott.ssa Nominativo_1, Capo Team 2 dell'Ufficio Controlli, appartenente -secondo quanto riportato nello stesso allegato C all'atto dispositivo n. 56/2021- alla terza area funzionale (equivalente alla vecchia carriera direttiva).
Si consideri, ad abundantiam, che la giurisprudenza, pronunciatasi addirittura in casi –diversi dal presente- in cui vi era stato un annullamento della nomina del dirigente o del funzionario delegato, è pacifica nell'affermare che è irrilevante verso i terzi (dunque anche verso il contribuente) il rapporto tra la P.A. e la persona fisica che agisce in nome dell'ente. In buona sostanza, deve trovare applicazione la teoria della conservazione degli effetti giuridici degli atti posti in essere e della continuità dell'azione amministrativa, di talché anche nei casi-limite di annullamento della nomina, in sede giurisdizionale, del titolare dell'ufficio della p.a., non vi sono conseguenze sugli effetti degli atti emanati (ex pluribus: Cons. di Stato, sent. 2407/2008;
T.A.R. Lombardia, sent. 402/2011; T.A.R. Lazio, sent. 1073/2006; T.A.R. Abruzzo, sent. 333/2012; Cons. di
Stato, sent. 3812/2012).
Da ultimo, si ritiene che la censura mossa dall'appellante, peraltro formulata senza che ne abbia fatto discendere una qualche lesione dei diritti del contribuente, non sia sufficiente a tradursi in una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato.
Non colgono nel segno neppure il secondo e terzo motivo di appello, con cui si insiste sulla mancata idonea motivazione dell'avviso, per mancata allegazione e produzione in giudizio del Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Taormina nei confronti del sig. Ricorrente_1 e della società Società_1 s.a.s., richiamati nella parte motiva dell'atto impositivo de quo, e più in generale della documentazione -anch'essa richiamata nella parte motiva dell'avviso- concernente le operazioni di verifica eseguite dalla Guardia di Finanza di Taormina nei confronti della società Sicilia Souvenir s.r.l., a dire dell'appellante sconosciuta al contribuente. Non sussiste infatti alcun vizio di motivazione. In linea generale –
è un principio valido per gli avvisi emessi in relazione alle diverse tipologie di imposte–, l'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum, sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Cass. n.
9008/17). Necessario e sufficiente è che l'ufficio, rendendo palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata, abbia messo il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e di contestarne la fondatezza (Cass. n. 14566/01). È legittima anche la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, senza che, in tal caso, l'ufficio sia tenuto ad allegare un atto o un documento nello stesso richiamato, quando sia legalmente conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente, quale ad esempio un processo verbale di constatazione redatto da agenti della Guardia di Finanza o anche un altro avviso di accertamento, correlato con quello contestato (Cass. n. 32957/18; Cass.
n. 29002/17; Cass. n. 25296/14). Inoltre, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi acquisiti, in quanto la conoscenza o la conoscibilità degli elementi stessi da parte del contribuente esclude che il contraddittorio subisca limitazioni (Cass. n. 32957/18). L'atto impugnato, del resto, reca chiaramente l'indicazione degli elementi assunti dall'Ufficio sia per determinare il fatto rilevante ai fini dell'imposizione fiscale, sia per determinare la sanzione. La motivazione -anche per relationem- dell'avviso era in sostanza del tutto idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa alla contribuente, che infatti nel ricorso ha argomentato pure nel merito le proprie tesi.
Passando, appunto, al merito dell'avviso (quarto motivo di appello), l'Ufficio ha fatto corretta applicazione dell'art. 26 TUIR. Come ineccepibilmente esplicato dai giudici di prime cure, “la labiale affermazione del ricorrente secondo cui il canone è interamente corrisposto al fratello non può avere valenza perché, seppur questi lo abbia dichiarato ai suoi fini IRPEF, la metà spettava al germano. Si vuol dire in altri termini che la dichiarazione fatta da SC SA per l'intero non prova, ex se, la mancata percezione del 50% da parte dello Ricorrente_1, il quale, se ha redditi maggiori ha tutto l'interesse a non far calcolare la sua parte di canone ai fini IRPEF, preferendo farla dichiarare tutta al fratello, in modo da ridurre il proprio onere. Ed è questa la ratio dell'art. 26 citato. Lo SC SA, in presenza dei presupposti di legge potrà chiedere il rimborso. Lo Ricorrente_1 doveva, invece, ricorrere a qualche forma negoziale o contrattuale che lo liberava dalla sua posizione rispetto all'immobile. Non avendo provveduto in tale senso era onerato a dichiarare la propria quota di canone”. In tal modo, peraltro, non viene in alcun modo violato l'art. 163 TUIR, atteso che semmai spetta al fratello Nominativo_2, che aveva pagato sua sponte le relative imposte sull'intero dei canoni (anche quelli di spettanza del fratello Ricorrente_1) senza alcun fondamento contrattuale, chiedere il relativo rimborso.
Correttamente, alla luce dell'esito del giudizio di primo grado, il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sebbene quest'ultima si sia difesa attraverso i propri funzionari. Come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, nel processo tributario,
l'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, ha diritto al rimborso delle spese processuali, che devono essere liquidate sulla base dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti
(V. Cass. Civ., Sez. V, ordinanza n. 1019 del 10.1.2024; n. 20590 del 19.7.2021; n. 27634 dell'11.10.2021;
n. 23055 del 17.9.2019).
Sempre in base al principio di soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Ufficio anche le spese del presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, Sezione Terza, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado, che si liquidano in € 850,00 oltre spese generali ed altri oneri accessori di legge. Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2026. IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2094/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2472/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 02/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L900904 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L900904 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L900904 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 2472/12/2022 del 14.10.2022 depositata il 2.11.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TYX01L900904 che, in relazione all'anno d'imposta 2016, rilevava l'omessa dichiarazione nel modello Unico PF2017 (rettificandolo) dei canoni relativi al contratto di locazione ad uso commerciale registrato a Taormina in data 21.03.2006 avente ad oggetto l'immobile sito in Taormina, Indirizzo_1
, di cui lo Ricorrente_1 è proprietario per la quota del 50%.
I giudici di prime cure rigettavano in particolare il motivo di ricorso concernente l'asserita omessa validità della sottoscrizione dell'avviso, nonché quello relativo all'omessa notifica del prodromico p.v. di constatazione al ricorrente;
osservavano che i redditi fondiari avrebbero dovuto essere dichiarati, anche se non percepiti,
e comunque i canoni risultavano versati, mentre il contribuente non aveva dimostrato di aver consentito al fratello di percepire anche il proprio 50% dei canoni attraverso la produzione di qualche forma di contratto che lo liberasse dalla propria posizione rispetto all'immobile. Rigettavano altresì la richiesta del ricorrente di annullare le sanzioni, non ravvisandosi elementi idonei ad escludere la colpa, nonché la richiesta di annullare gli interessi maturati dopo il 31.12.2020, perché non comprensibile.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza della Corte di primo grado, per i seguenti motivi:
1) i giudici di prime cure avevano errato nel non ritenere la nullità e/o l'inesistenza dell'atto impugnato per la carenza del potere di chi aveva sottoscritto l'atto impugnato e per la mancanza dimostrazione da parte dell'Ufficio della sua appartenenza alla carriera direttiva (ex nona qualifica funzionale): solo tre giorni liberi prima dell'udienza di trattazione del merito del ricorso, l'Ufficio aveva depositato nel fascicolo di causa l'Atto
Dispositivo n. 56/2021 ed il relativo allegato C, senza depositare alcuna prova in ordine alla appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva così come prescritto dall'art. 42 citato;
2) i Giudici di prime cure avevano ritenuto fondato l'avviso di accertamento, senza che l'Ufficio avesse prodotto in giudizio il Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Taormina nei confronti del sig. Ricorrente_1 e della società Società_1 s.a.s., richiamati nella parte motiva dell'atto impositivo de quo;
3) la sentenza impugnata era illegittima ed erronea nella parte in cui il Ente_Religioso_1 di prime cure aveva rigettato l'eccezione di nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per mancanza di motivazione: la documentazione richiamata nella parte motiva dell'avviso (in particolare, quella concernente le operazioni di verifica eseguite dalla Guardia di Finanza di Taormina nei confronti della società Sicilia Souvenir s.r.l.), sconosciuta al contribuente, non era mai stata ad esso allegata né era mai stata depositata in atti dall'Ufficio;
4) la sentenza impugnata era illegittima ed erronea nella parte in cui il Ente_Religioso_1 di prime cure aveva ritenuto legittima e fondata la pretesa erariale contenuta nell'avviso di accertamento: poiché ad avviso del contribuente era stata data la prova che i canoni di locazione erano stati in toto percepiti dal fratello, che aveva pagato le relative imposte, ai sensi dell'art. 163 TUIR la stessa imposta non poteva essere applicata anche nei suoi confronti, pena la duplicazione;
5) i giudici di prime cure avevano infine errato a condannare il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio, controdeducendo ai motivi di appello.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato e non può essere accolto, posto che appare del tutto condivisibile la valutazione e motivazione dei giudici di prime cure.
Pretestuosa appare la doglianza dell'appellante concernente l'asserita mancata dimostrazione, da parte dell'Ufficio, della appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva (ex nona qualifica funzionale): dall'atto dispositivo n. 56/2021 e dall'allegato C, in cui si riportano anche i nominativi dei soggetti delegati, individuandone il ruolo nell'ambito della struttura organizzativa della Direzione Provinciale di
Messina dell'Agenzia delle Entrate, si evince l'appartenenza alla terza area funzionale (equiparata alla carriera direttiva) della sottoscrittrice. L'avviso di accertamento impugnato risulta invero sottoscritto, a seguito di delega del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate (delega prodotta in atti, che comunque avrebbe potuto essere depositata anche in questo grado stante la lettura del novellato disposto dell'art. 58 d.lgs n.
546/1992 fatta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, trattandosi, nella specie, di giudizio introdotto, nel primo grado, prima del 4.1.2024), dalla dott.ssa Nominativo_1, Capo Team 2 dell'Ufficio Controlli, appartenente -secondo quanto riportato nello stesso allegato C all'atto dispositivo n. 56/2021- alla terza area funzionale (equivalente alla vecchia carriera direttiva).
Si consideri, ad abundantiam, che la giurisprudenza, pronunciatasi addirittura in casi –diversi dal presente- in cui vi era stato un annullamento della nomina del dirigente o del funzionario delegato, è pacifica nell'affermare che è irrilevante verso i terzi (dunque anche verso il contribuente) il rapporto tra la P.A. e la persona fisica che agisce in nome dell'ente. In buona sostanza, deve trovare applicazione la teoria della conservazione degli effetti giuridici degli atti posti in essere e della continuità dell'azione amministrativa, di talché anche nei casi-limite di annullamento della nomina, in sede giurisdizionale, del titolare dell'ufficio della p.a., non vi sono conseguenze sugli effetti degli atti emanati (ex pluribus: Cons. di Stato, sent. 2407/2008;
T.A.R. Lombardia, sent. 402/2011; T.A.R. Lazio, sent. 1073/2006; T.A.R. Abruzzo, sent. 333/2012; Cons. di
Stato, sent. 3812/2012).
Da ultimo, si ritiene che la censura mossa dall'appellante, peraltro formulata senza che ne abbia fatto discendere una qualche lesione dei diritti del contribuente, non sia sufficiente a tradursi in una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato.
Non colgono nel segno neppure il secondo e terzo motivo di appello, con cui si insiste sulla mancata idonea motivazione dell'avviso, per mancata allegazione e produzione in giudizio del Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Taormina nei confronti del sig. Ricorrente_1 e della società Società_1 s.a.s., richiamati nella parte motiva dell'atto impositivo de quo, e più in generale della documentazione -anch'essa richiamata nella parte motiva dell'avviso- concernente le operazioni di verifica eseguite dalla Guardia di Finanza di Taormina nei confronti della società Sicilia Souvenir s.r.l., a dire dell'appellante sconosciuta al contribuente. Non sussiste infatti alcun vizio di motivazione. In linea generale –
è un principio valido per gli avvisi emessi in relazione alle diverse tipologie di imposte–, l'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum, sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Cass. n.
9008/17). Necessario e sufficiente è che l'ufficio, rendendo palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata, abbia messo il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e di contestarne la fondatezza (Cass. n. 14566/01). È legittima anche la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, senza che, in tal caso, l'ufficio sia tenuto ad allegare un atto o un documento nello stesso richiamato, quando sia legalmente conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente, quale ad esempio un processo verbale di constatazione redatto da agenti della Guardia di Finanza o anche un altro avviso di accertamento, correlato con quello contestato (Cass. n. 32957/18; Cass.
n. 29002/17; Cass. n. 25296/14). Inoltre, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi acquisiti, in quanto la conoscenza o la conoscibilità degli elementi stessi da parte del contribuente esclude che il contraddittorio subisca limitazioni (Cass. n. 32957/18). L'atto impugnato, del resto, reca chiaramente l'indicazione degli elementi assunti dall'Ufficio sia per determinare il fatto rilevante ai fini dell'imposizione fiscale, sia per determinare la sanzione. La motivazione -anche per relationem- dell'avviso era in sostanza del tutto idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa alla contribuente, che infatti nel ricorso ha argomentato pure nel merito le proprie tesi.
Passando, appunto, al merito dell'avviso (quarto motivo di appello), l'Ufficio ha fatto corretta applicazione dell'art. 26 TUIR. Come ineccepibilmente esplicato dai giudici di prime cure, “la labiale affermazione del ricorrente secondo cui il canone è interamente corrisposto al fratello non può avere valenza perché, seppur questi lo abbia dichiarato ai suoi fini IRPEF, la metà spettava al germano. Si vuol dire in altri termini che la dichiarazione fatta da SC SA per l'intero non prova, ex se, la mancata percezione del 50% da parte dello Ricorrente_1, il quale, se ha redditi maggiori ha tutto l'interesse a non far calcolare la sua parte di canone ai fini IRPEF, preferendo farla dichiarare tutta al fratello, in modo da ridurre il proprio onere. Ed è questa la ratio dell'art. 26 citato. Lo SC SA, in presenza dei presupposti di legge potrà chiedere il rimborso. Lo Ricorrente_1 doveva, invece, ricorrere a qualche forma negoziale o contrattuale che lo liberava dalla sua posizione rispetto all'immobile. Non avendo provveduto in tale senso era onerato a dichiarare la propria quota di canone”. In tal modo, peraltro, non viene in alcun modo violato l'art. 163 TUIR, atteso che semmai spetta al fratello Nominativo_2, che aveva pagato sua sponte le relative imposte sull'intero dei canoni (anche quelli di spettanza del fratello Ricorrente_1) senza alcun fondamento contrattuale, chiedere il relativo rimborso.
Correttamente, alla luce dell'esito del giudizio di primo grado, il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sebbene quest'ultima si sia difesa attraverso i propri funzionari. Come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, nel processo tributario,
l'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, ha diritto al rimborso delle spese processuali, che devono essere liquidate sulla base dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti
(V. Cass. Civ., Sez. V, ordinanza n. 1019 del 10.1.2024; n. 20590 del 19.7.2021; n. 27634 dell'11.10.2021;
n. 23055 del 17.9.2019).
Sempre in base al principio di soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Ufficio anche le spese del presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, Sezione Terza, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado, che si liquidano in € 850,00 oltre spese generali ed altri oneri accessori di legge. Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2026. IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo