Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 06/05/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
IC MARINARO Presidente Francesco TARGIA Consigliere NA ZANELLA Referendario-relatore nel giudizio iscritto al n. 2619 del registro di segreteria sul conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie della COMUNITA’ COMPRENSORIALE VALLE ISARCO, per l’esercizio finanziario 2022, reso dal Direttore della società ECO CENTER s.p.a.,
CO MI;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario NA NE, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;
F A T T O e D I R I T T O 1. Con relazione n. 02/2026 il magistrato designato all’esame del conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie della Comunità Comprensoriale Valle Isarco reso, per l’esercizio 2022, dal Direttore della società Eco Center s.p.a., Marco Palmitano e iscritto al n. 2619 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi
degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso.
Al riguardo, ha preliminarmente proposto di dichiarare improcedibile il conto in esame, in ragione dell’omessa resa da parte del consegnatario delle partecipazioni societarie, ossia dal presidente della Comunità comprensoriale o dal dirigente delegato dall’Ente.
Ha rilevato che, fermo il summenzionato profilo di improcedibilità, il conto non può essere considerato regolare per i seguenti motivi: i) esposizione del valore delle partecipazioni secondo il valore nominale, anziché secondo il criterio del patrimonio netto o, in alternativa, del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore, che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli; ii) omesso deposito della delibera di approvazione della Giunta comprensoriale del conto giudiziale; iii) omessa stesura della relazione annuale del consegnatario relativa alle variazioni delle partecipazioni societarie; iv) mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicate nel conto e l’elenco completo delle partecipazioni di cui alla delibera di razionalizzazione del Consiglio comprensoriale n. 33 del 13.12.2024; v) utilizzo del modello 16 anziché del modello 22 di cui al d.P.R.
n. 194/1996.
Ha rilevato che il deposito di un nuovo conto giudiziale relativo alla medesima gestione comporta comunque la dichiarazione di improcedibilità del conto originariamente depositato, precisando, inoltre, che il conto depositato successivamente non risulta essere stato approvato dalla Giunta comprensoriale, evidenzia alcune variazioni in diminuzione in relazione ai valori delle partecipazioni nella società Mattatoio Valle Isarco s.r.l. e presenta alcuni profili di irregolarità già rilevati in sede di esame del conto depositato ab initio.
2. La Procura regionale, in sede di conclusioni, condividendo le argomentazioni svolte dal Giudice istruttore, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del conto, nonostante la presentazione di un nuovo conto rettificato.
In relazione a quest’ultimo, ha precisato che è necessario depositare anche la relazione prevista dall’art. 139, comma secondo, c.g.c., che il principio contabile 4/3, al paragrafo 6.1.3. disciplina sia le partecipazioni azionarie sia quelle non azionarie e che il valore delle partecipazioni avrebbe dovuto essere indicato secondo il criterio patrimoniale o, in via subordinata, secondo il metodo recentemente adottato dalla Sezione giurisdizionale di Bolzano per le partecipazioni inferiori al 20% (sentenze n. 72, 73, 74 del 25/09/2025 e n. 84, 85 del 13/10/2025).
3. L’agente contabile e l’Amministrazione non hanno depositato alcuna memoria in relazione al conto di cui all’oggetto nei termini di legge.
4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, preliminarmente, sulla procedibilità di un conto giudiziale reso dal direttore generale della stessa società partecipata.
Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana, n. 349 del 2023, n.
127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017;
sez. Molise, n. 64 del 2017).
La giurisprudenza ha anche chiarito che “in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”
(sez. Toscana, n. 127 del 2020).
Infatti, l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez.
Veneto, n. 99 del 2019).
Nel caso di specie, la circostanza che il conto giudiziale in esame sia stato presentato da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’Ente è pacifico, tant’è che il Comune stesso in risposta alla nota istruttoria del Magistrato istruttore ha trasmesso un nuovo conto per il medesimo esercizio finanziario sottoscritto, questa volta, dal presidente della Comunità comprensoriale.
5. Fermo quanto sopra, la Sezione, pur prendendo favorevolmente atto della circostanza che l’Amministrazione si è immediatamente attivata per sanare le criticità riscontrate, deve evidenziare che oggetto del presente giudizio è il conto in epigrafe indicato e che alcuna rilevanza può avere nel presente giudizio un diverso conto presentato successivamente (sez. di Bolzano, n.
110/2025; Id., n. 125/2025; sez. Emilia-Romagna, n. 102/2024).
5.1. Ad ogni buon conto, in un’ottica funzionale, giova sin d’ora precisare che tutti i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale dell’amministrazione per garantire l’integrità e la coerenza della ricostruzione contabile e devono essere approvati dall’organo competente
(art. 2 del regolamento sulla contabilità della Comunità Comprensoriale Valle Isarco).
La predetta approvazione dovrà naturalmente essere successiva alla sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e alla parificazione.
Con riferimento poi al modello da utilizzare, si evidenzia, da un punto di vista strettamente giuridico-formale, che l’art. 19, comma secondo, l.r. n. 10 del 23 ottobre 1998 prevede(va) che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, approva(va) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili (lett. h).
In ragione della predetta previsione, ribadita dall’art. 48 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 28 maggio 1999, è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 gennaio 2000 che all’art. 1 così dispone: «Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente decreto e facenti parte integrante dello stesso: (…) r) il modello n. 16, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni dei comuni, degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni;».
Ebbene, l’art. 337 della l.r. n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) ha disposto espressamente l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, travolgendo, quindi, l’addentellato normativo su cui poggiavano i predetti decreti del Presidente della Giunta regionale.
Fermo quanto sopra, adottando un approccio più sostanzialistico, occorre, tuttavia, rilevare che i due modelli, a prescindere dal numero ad essi attribuito (16 o 22), hanno il medesimo contenuto, con l’unica precisazione che il modello 16 è bilingue.
Proprio in ragione della peculiarità del territorio di competenza, ove la lingua tedesca è parificata a quella italiana (d.P.R. n. 574/1988), questa Sezione ritiene che, ferma la necessaria corretta rappresentazione del valore delle partecipazioni (v. infra), le Amministrazioni e gli agenti contabili interessati possano usare, nella compilazione del modulo, la lingua che preferiscono.
Il conto giudiziale, che in ottemperanza al disposto dell’art. 139, secondo comma, c.g.c. verrà depositato unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, dovrà, poi, secondo quanto indicato da questa Sezione nella sentenza n. 72/2025, «riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune (essendo irrilevante l’intitolazione del modello 22 del dPR n. 194 del 1996, ove si fa riferimento al consegnatario di azioni), essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come correttamente evidenziato dall’Ente sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.».
Da ultimo, si richiama l’attenzione allo scrupoloso monitoraggio delle quote di partecipazione, il cui esito dovrà risultare dalla relazione annuale del consegnatario relativa alle variazioni delle partecipazioni azionarie.
6. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie della Comunità Comprensoriale Valle Isarco reso, per l’esercizio 2022, dal Direttore della società Eco Center s.p.a., Marco Palmitano 7. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’estensore Il presidente
NA NE IC IN
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno