CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27/11/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9458/2024 pubblicata il 31/10/2024
TRA
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Fumagalli e Francesco M. Loi Davide, presso il cui studio in Milano, Via San Vittore n. 40, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-APPELLANTE
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimino Lo Conte, presso il cui studio in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO:Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9458/2024, pubblicata il 31/10/2024, in materia di “factoring”.
CONCLUSIONI:
per : Parte_1
pagina 1 di 8 “Voglia la Corte di Appello di Milano
In parziale riforma della sentenza n. 9458/2024 del Tribunale di Milano,
- in via principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, condannare comunque la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 285.700,00, ovvero il diverso importo ritenuto dovuto, oltre agli interessi pari alla media mensile dell'Euribor a 6 mesi + 2.85 punti percentuali dal 3.8.2019 al saldo;
- rigettare l'impugnazione incidentale proposta dalla in quanto infondate Controparte_1 in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via preliminare, dichiarare inammissibili i motivi di appello proposti da ex art. 348 Pt_1 bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare i motivi di appello proposti da in quanto contraddittori e infondati Pt_1 per tutte le ragioni esposte nei capitoli A), B) e C) della memoria di costituzione, anche in ragione della specifica riproposizione delle eccezioni ex art.346 c.p.c.;
- in via incidentale, in riforma parziale della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Milano, recante n. 9458/2024, pubblicata in data 31.10.2024 ed in accoglimento dell'appello Co incidentale proposto da , condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo di € 10.708,09 Controparte_1 oltre interessi dal 31.3.2017, nonché quelli ex art.1284 c.c. dalla data della domanda proposta in primo grado sino al soddisfo, confermando per il resto la Sentenza;
- con vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio. ”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/04/2023 la società Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4352/2023 emesso dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento in favore della società della somma di € Parte_1
285.700,00 oltre interessi e spese. pagina 2 di 8 La vicenda trae origine dalla stipula di un contratto di factoring tra la società CP_1
(cedente) e la società (Factor) avente ad oggetto “la disciplina delle future cessioni Pt_1 verso corrispettivo dei crediti del fornitore nei confronti dei propri debitori”. L'accordo contrattuale prevedeva il pagamento anticipato del corrispettivo a favore della cedente e l'assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti in capo al Factor. In forza di detto contratto, poi, ra tenuta a garantire, al momento di ogni cessione, che i crediti CP_1 ceduti fossero certi liquidi od esigibili, o che lo sarebbero stati a scadenza in caso di crediti futuri (art 3 del contratto). In caso di inadempimento del debitore, il fornitore “che sia garante della solvenza del debitore” sarebbe stato tenuto, anche per i crediti non ancora scaduti, a restituire al Factor quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo (art. 10). Inoltre, ai sensi dell'art. 19.1 la garanzia del Factor sarebbe stata da intendersi ex tunc inefficace
– tra l'altro – “per ciascun credito relativamente al quale venga meno una delle garanzie del Fornitore di cui all'art. 3.”. Infine, la medesima garanzia sarebbe stata da intendersi sospesa limitatamente ai crediti per i quali il debitore avesse eccepito: “inadempienze contrattuali del fornitore;
- contestazioni sulle forniture e/o servizi;
- compensazioni con crediti nei confronti del fornitore” (art.19.2). Il verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 19 avrebbe comportato altresì l'applicazione dell'art. 10 relativamente alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo (art. 19.3).
In esecuzione del contratto, R&C APPALTI cedeva a crediti nei confronti delle Pt_1 [...]
e per l'importo complessivo in linea capitale di € 461.400,00, verso Pt_2 Parte_3 corrispettivo di € 433.935,06.
La società esponeva di aver avanzato richiesta di pagamento nei confronti delle Asl Pt_1 debitrici cedute, le quali negavano la sussistenza di alcun rapporto contrattuale con
[...] sostenendo di aver stipulato un appalto con la società AR (cfr. doc 6 e 7 fasc. CP_1 monitorio), in rapporto di subappalto con dichiarata fallita nel 2017. Proprio CP_1 Parte in ragione dell'intervenuto fallimento, le contestavano che il pagamento diretto al subappaltatore avrebbe comportato un pagamento preferenziale vietato dalla legge fallimentare.
Con comunicazione del 22.2.2022 (cfr. doc.8 fasc. primo grado parte opposta) Pt_1 assumendo che la garanzia fosse da ritenersi sospesa ai sensi dell'art. 19.2 del Contratto dal momento che le debitrici cedute avevano negato la sussistenza di un debito, chiedeva la restituzione del corrispettivo versato anticipatamente per € 285.700,00 (avendo già riscosso dalle medesime debitrici € 175.700,00).
A fronte del mancato pagamento di detta cifra da parte della cedente, intentava un'azione Pt_1 monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. 4352/2023. R&C APPALTI promuoveva, pertanto, opposizione.
Nel merito, l'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa alla restituzione delle anticipazioni per impossibilità di ricondurre le eccezioni sollevate dalle debitrici tra quelle contemplate dall'art. 19.2, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di inadempimento o eccezione in ordine alle forniture rese e nemmeno la compensazione con controcrediti del fornitore. Deduceva, inoltre l'insussistenza del diritto di controparte alla restituzione ex artt. 10 e 3 del contratto in quanto alla data di scadenza i crediti ceduti erano certi liquidi ed esigibili. pagina 3 di 8 Parte opponente sosteneva ancora che avrebbe agito giudizialmente con ritardo e solo Pt_1 Parte dopo l'ammissione di CA alla procedura impedendo così alle di effettuare il pagamento. Contr L'opposta avrebbe poi indebitamente segnalato la posizione di alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e ciò avrebbe comportato danni ulteriori all'opponente. Evidenziava altresì di aver infruttuosamente richiesto in data 17.4.2019 il saldo del corrispettivo delle cessioni per l'importo complessivi di € 12.346,00 (doc 2).
R&C APPALTI dunque chiedeva al Tribunale:
-nel merito, di dichiarare nullo e/o annullare e, comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 4352/2023;
-in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento della società e, per l'effetto, Pt_1 condannarla al pagamento dell'importo di € 12.346,00, oltre interessi;
-in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento della società anche ai sensi degli Pt_1 artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento alla segnalazione di alla Centrale dei Controparte_1 rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno;
-in via riconvenzionale e subordinata, accertare l'inadempimento della società Parte_1 con riferimento alla negligenza nell'attività di recupero dei crediti ceduti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio ontestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo Parte_1 il rigetto dell'opposizione. In via subordinata, chiedeva comunque la condanna di controparte al pagamento di € 285.700,00, ovvero il diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 9458/2024 del 31/10/2024 riteneva l'opposizione fondata. Preliminarmente il giudice riteneva di non esaminare la domanda con cui l'opposta Pt_1 deduceva l'inefficacia ai sensi dell'art. 3 del contratto della garanzia del factor per il venir meno della certezza del credito ceduto, essendo stata proposta per la prima volta nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione. Ciò posto, il Tribunale affermava non sussistere nel caso di specie i presupposti legittimanti la sospensione della garanzia di cui all'art. 19.2 del contratto e, di conseguenza, nemmeno l'obbligo per la cedente di restituire gli anticipi ricevuti ai sensi dell'art. 10. In particolare, il giudice evidenziava come i debitori ceduti non avessero rifiutato i pagamenti delle eccependo “inadempienze contrattuali” di R&C APPALTI o
“contestazioni sulle forniture e il servizio” resi o, ancora, “compensazioni con crediti” nei confronti dell'altra parte. Il giudice di primo grado poi, facendo riferimento a una sentenza resa in un caso analogo dalla Corte d'Appello di Milano, rilevava come alla data di scadenza delle fatture - data rilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza delle garanzie ex art.
3- il credito dell'opponente nei confronti delle debitrici cedute fosse esistente, liquido ed esigibile, Parte essendo divenuto inesigibile nei confronti delle solo dal 9/05/2017, data del ricorso della società CA per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Infine, il Tribunale giudicava infondate le due domande riconvenzionali svolte da ritendo che CP_1
avesse già pagato i corrispettivi dovuti in forza del contratto e, quanto alla Pt_1 segnalazione alla Centrale Rischi, che questa fosse di mera inadempienza probabile e non già a sofferenza. In considerazione della soccombenza reciproca, il Tribunale disponeva la pagina 4 di 8 compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e condannava, pertanto, la società a rimborsare alla società la restante parte liquidata nella Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.423,00.
Il giudizio di appello:
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con atto di citazione notificato in data 27/11/2024 proponeva appello la contestando: Parte_1
- violazione delle norme che regolano l'interpretazione del contratto, in particolare gli artt. 1362 e 1363 c.c., ove il giudice ha ritenuto non sussistere i presupposti per la sospensione della garanzia pro soluto di cui all'art. 19.2 dell'accordo. Le ragioni addotte dalle debitrici cedute sarebbero, invece da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 19.2 ed in particolare in quella delle “contestazioni sulle forniture, avendo il debitore negato di aver ricevuto alcunché da
[...]
. Inoltre la sentenza sarebbe errata dal momento che il giudice avrebbe fondato la sua CP_1 decisione su un'altra pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Milano del 23/02/2023.
- omesso esame della domanda sull'inefficacia della garanzia pro soluto ex art. 19.1 del contratto. Ed invero, la domanda svolta da non sarebbe nuova, presentando gli stessi Pt_1 elementi costitutivi della domanda monitoria. In ogni caso, essa sarebbe da considerarsi come una reconventio reconventionis dal momento che sarebbe stata determinata dall'eccezione con cui R&C APPALTI nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe affermato di aver Part ceduto i debiti non già verso le bensì' verso CA, così riconoscendo l'inesistenza dei crediti ceduti.
In via subordinata, nel medesimo atto di appello riproponeva le eccezioni svolte in Pt_1 primo grado ai sensi dell'art. 345 c.p.c., chiedendo di condannare comunque CP_1 pagare l'importo di € 285.700, 00.
Si è costituita in giudizio R&C APPALTI contestando quanto dedotto da parte appellante e chiedendo preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 9458/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
L'appellata ha altresì proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di al pagamento di € Pt_1
12.346,00, poi limitato a € 10.708,09 a titolo di inadempimento contrattuale (cioè la differenza tra l'ammontare dei crediti e i versamenti effettuati da oltre interessi). Secondo Pt_1
l'appellata/appellante incidentale “il giudice di primo grado non ha considerato che ai fini di una eventuale compensazione dei rapporti di dare/avere era necessaria la sussistenza di un Co debito della che, contrariamente, lo stesso Giudice ha accertato come inesistente e pertanto, alla data del 4.6.2019, nessuna compensazione poteva essere effettuata non sussistendo alcun debito della RC, bensì soltanto un debito di , peraltro, oggetto di espresso Pt_1 riconoscimento”.
***
pagina 5 di 8 Preliminarmente, la Corte respinge l'eccezione d'inammissibilità sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. atteso che, in base ad un giudizio prognostico altamente probabilistico e ad una valutazione sommaria, l'appello non è apparso alla Corte “a prima vista” infondato alla luce dell'oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un approfondito esame di merito.
***
L'appello principale è infondato e va pertanto integralmente rigettato.
Con riferimento al primo motivo di appello, la Corte ritiene che la valutazione operata dal primo giudice circa ricorrenza o meno nel caso di specie di una delle cause di sospensione della garanzia del factor prevista dall'art. 19.2 non risulta affetta da alcun vizio. Ed invero, costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il criterio interpretativo da eleggersi primariamente è quello letterale. Afferma sul punto la Corte di Cassazione che
“nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c., e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c., all'art. 1371 c.c” (Cass. Civ., sez. sesta, 20 maggio 2022, n. 16351) Qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cfr: Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2019, n. 21576; Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2020, n. 4189). Pertanto, solo se il risultato ottenuto tramite un'interpretazione letterale non consenta di pervenire a soluzioni certe, è consentito l'utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione (Cfr: Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27564; Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2014, n. 5595).
Ebbene, nel caso di specie la lettera del regolamento contrattuale – peraltro mai contestato – è chiara nel far riferimento esclusivamente a tre distinte fattispecie che possono dar luogo alla sospensione della garanzia. Tra queste, l'eccezione circa le forniture, evocando vizi o comunque inesattezza delle prestazioni con riguardo all'oggetto del contratto, non può ritenersi Part comprendere anche le contestazioni mosse dalle he attenevano invece un'impossibilità di pagamento ricollegata ai rapporti soggettivi intercorrenti tra le parti dell'operazione negoziale di subappalto/cessione dei crediti, nonché l'intervenuto fallimento di CA.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere un'accezione più ampia dei casi contemplati dall'art 19.2, l'assenza di un qualche inadempimento da parte del cedente sarebbe comunque dimostrata dalla circostanza – mai contestata – che fosse a conoscenza che i crediti ceduti erano Pt_1 collocati nell'ambito di un rapporto di subappalto, ove era subappaltrice e CP_1
CA la subappaltata. Tanto che le fatture cedute indicavano “Subappaltarore della CA s.p.a. Quota parte (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo primo grado . CP_1 Pt_1
Quanto al secondo motivo di gravame riguardante la domanda di accertamento della inefficacia della garanzia pro soluto ai sensi dell'art. 19.1 del contratto (con conseguente restituzione del corrispettivo già versato), la Corte ritiene di doverne confermare l'inammissibilità in quanto costituente domanda nuova, mai proposta nel giudizio monitorio. Dall'esame degli atti, infatti, pagina 6 di 8 risulta come nel caso di specie la domanda in questione non sia scaturita da alcuna eccezione svolta dalla controparte, quanto piuttosto da eccezioni sollevate nell'ambito di una diversa controversia da soggetti terzi rispetto alle parti del presente giudizio. Così, non può dirsi negato Contr il diritto di difesa nei confronti di APPALTI. La società opponente, contrariamente Pt_1
a quanto sostenuto da affermando che prima dell'apertura della procedura di concordato Pt_1 in capo alla CA, le stesse avevano pagato fatture cedute per ben € 175.700,00, Parte_4 solamente ribadiva l'esistenza dei crediti ceduti non ampliando in alcun modo il thema decidendum. Di converso, è proprio la domanda proposta da a tendere ad ampliare il Pt_1 thema decidendum richiedendo l'accertamento non solo dei presupposti legittimanti la sospensione della garanzia ai sensi del punto 2 dell'art. 19, ma anche di quelli idonei a dar luogo alla inefficacia della suddetta garanzia ai sensi del punto 1 dell'art. 19.
***
Anche l'appello incidentale è infondato e va rigettato.
La Corte ritiene che il motivo di appello incidentale sia inconferente rispetto al capo impugnato dalla sentenza ove il giudice statuisce che “con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 12.346,00, oltre interessi, di cui alla missiva in data 15.5.19 (v. doc. n. 3 opponente), in cui l'opposta riconosce come dovuto l'importo minore di euro 10.708,09, risulta che lo stesso è stato accreditato dall'opposta in data 4.6.2019 (v. doc. n. 25 opposta); e difatti nell'ambito del rapporto di factoring le poste di dare ed avere tra le parti sono annotate nell'apposito conto corrente improprio acceso a nome del cedente ai sensi dell'art. 24 del contratto di factoring (“tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza del rapporto di factoring saranno annotate dal in apposito conto …“) CP_2 all'esito delle quale si addiviene ad un saldo.” L'appellante incidentale, invero, ritiene erroneamente che il giudice abbia compiuto una compensazione. Tuttavia, non ricorre nel caso di specie una fattispecie di compensazione, intesa quale causa di estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1241. Quella operata dal giudice, a giudizio della Corte, rappresenta piuttosto una mera operazione contabile tra le poste del conto corrente. Peraltro, la somma pretesa risulta pagata da (cfr. doc 3, fasc. primo grado parte opponente) e il relativo pagamento non è Pt_1 stato contestato.
***
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata con rigetto di tutti i motivi d'appello principale e di quelli svolti con l'appello incidentale.
Stante la reciproca soccombenza delle parti su tutte le questioni dedotte, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Alla pronuncia consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da vverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 9458/2024, pubblicata il 31/10/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello b) rigetta l'appello incidentale;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti (principale ed incidentale) dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il Consigliere rel.est. Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27/11/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9458/2024 pubblicata il 31/10/2024
TRA
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Fumagalli e Francesco M. Loi Davide, presso il cui studio in Milano, Via San Vittore n. 40, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-APPELLANTE
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimino Lo Conte, presso il cui studio in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO:Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9458/2024, pubblicata il 31/10/2024, in materia di “factoring”.
CONCLUSIONI:
per : Parte_1
pagina 1 di 8 “Voglia la Corte di Appello di Milano
In parziale riforma della sentenza n. 9458/2024 del Tribunale di Milano,
- in via principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, condannare comunque la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 285.700,00, ovvero il diverso importo ritenuto dovuto, oltre agli interessi pari alla media mensile dell'Euribor a 6 mesi + 2.85 punti percentuali dal 3.8.2019 al saldo;
- rigettare l'impugnazione incidentale proposta dalla in quanto infondate Controparte_1 in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via preliminare, dichiarare inammissibili i motivi di appello proposti da ex art. 348 Pt_1 bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare i motivi di appello proposti da in quanto contraddittori e infondati Pt_1 per tutte le ragioni esposte nei capitoli A), B) e C) della memoria di costituzione, anche in ragione della specifica riproposizione delle eccezioni ex art.346 c.p.c.;
- in via incidentale, in riforma parziale della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Milano, recante n. 9458/2024, pubblicata in data 31.10.2024 ed in accoglimento dell'appello Co incidentale proposto da , condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo di € 10.708,09 Controparte_1 oltre interessi dal 31.3.2017, nonché quelli ex art.1284 c.c. dalla data della domanda proposta in primo grado sino al soddisfo, confermando per il resto la Sentenza;
- con vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio. ”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/04/2023 la società Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4352/2023 emesso dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento in favore della società della somma di € Parte_1
285.700,00 oltre interessi e spese. pagina 2 di 8 La vicenda trae origine dalla stipula di un contratto di factoring tra la società CP_1
(cedente) e la società (Factor) avente ad oggetto “la disciplina delle future cessioni Pt_1 verso corrispettivo dei crediti del fornitore nei confronti dei propri debitori”. L'accordo contrattuale prevedeva il pagamento anticipato del corrispettivo a favore della cedente e l'assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti in capo al Factor. In forza di detto contratto, poi, ra tenuta a garantire, al momento di ogni cessione, che i crediti CP_1 ceduti fossero certi liquidi od esigibili, o che lo sarebbero stati a scadenza in caso di crediti futuri (art 3 del contratto). In caso di inadempimento del debitore, il fornitore “che sia garante della solvenza del debitore” sarebbe stato tenuto, anche per i crediti non ancora scaduti, a restituire al Factor quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo (art. 10). Inoltre, ai sensi dell'art. 19.1 la garanzia del Factor sarebbe stata da intendersi ex tunc inefficace
– tra l'altro – “per ciascun credito relativamente al quale venga meno una delle garanzie del Fornitore di cui all'art. 3.”. Infine, la medesima garanzia sarebbe stata da intendersi sospesa limitatamente ai crediti per i quali il debitore avesse eccepito: “inadempienze contrattuali del fornitore;
- contestazioni sulle forniture e/o servizi;
- compensazioni con crediti nei confronti del fornitore” (art.19.2). Il verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 19 avrebbe comportato altresì l'applicazione dell'art. 10 relativamente alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo (art. 19.3).
In esecuzione del contratto, R&C APPALTI cedeva a crediti nei confronti delle Pt_1 [...]
e per l'importo complessivo in linea capitale di € 461.400,00, verso Pt_2 Parte_3 corrispettivo di € 433.935,06.
La società esponeva di aver avanzato richiesta di pagamento nei confronti delle Asl Pt_1 debitrici cedute, le quali negavano la sussistenza di alcun rapporto contrattuale con
[...] sostenendo di aver stipulato un appalto con la società AR (cfr. doc 6 e 7 fasc. CP_1 monitorio), in rapporto di subappalto con dichiarata fallita nel 2017. Proprio CP_1 Parte in ragione dell'intervenuto fallimento, le contestavano che il pagamento diretto al subappaltatore avrebbe comportato un pagamento preferenziale vietato dalla legge fallimentare.
Con comunicazione del 22.2.2022 (cfr. doc.8 fasc. primo grado parte opposta) Pt_1 assumendo che la garanzia fosse da ritenersi sospesa ai sensi dell'art. 19.2 del Contratto dal momento che le debitrici cedute avevano negato la sussistenza di un debito, chiedeva la restituzione del corrispettivo versato anticipatamente per € 285.700,00 (avendo già riscosso dalle medesime debitrici € 175.700,00).
A fronte del mancato pagamento di detta cifra da parte della cedente, intentava un'azione Pt_1 monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. 4352/2023. R&C APPALTI promuoveva, pertanto, opposizione.
Nel merito, l'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa alla restituzione delle anticipazioni per impossibilità di ricondurre le eccezioni sollevate dalle debitrici tra quelle contemplate dall'art. 19.2, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di inadempimento o eccezione in ordine alle forniture rese e nemmeno la compensazione con controcrediti del fornitore. Deduceva, inoltre l'insussistenza del diritto di controparte alla restituzione ex artt. 10 e 3 del contratto in quanto alla data di scadenza i crediti ceduti erano certi liquidi ed esigibili. pagina 3 di 8 Parte opponente sosteneva ancora che avrebbe agito giudizialmente con ritardo e solo Pt_1 Parte dopo l'ammissione di CA alla procedura impedendo così alle di effettuare il pagamento. Contr L'opposta avrebbe poi indebitamente segnalato la posizione di alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e ciò avrebbe comportato danni ulteriori all'opponente. Evidenziava altresì di aver infruttuosamente richiesto in data 17.4.2019 il saldo del corrispettivo delle cessioni per l'importo complessivi di € 12.346,00 (doc 2).
R&C APPALTI dunque chiedeva al Tribunale:
-nel merito, di dichiarare nullo e/o annullare e, comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 4352/2023;
-in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento della società e, per l'effetto, Pt_1 condannarla al pagamento dell'importo di € 12.346,00, oltre interessi;
-in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento della società anche ai sensi degli Pt_1 artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento alla segnalazione di alla Centrale dei Controparte_1 rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno;
-in via riconvenzionale e subordinata, accertare l'inadempimento della società Parte_1 con riferimento alla negligenza nell'attività di recupero dei crediti ceduti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio ontestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo Parte_1 il rigetto dell'opposizione. In via subordinata, chiedeva comunque la condanna di controparte al pagamento di € 285.700,00, ovvero il diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 9458/2024 del 31/10/2024 riteneva l'opposizione fondata. Preliminarmente il giudice riteneva di non esaminare la domanda con cui l'opposta Pt_1 deduceva l'inefficacia ai sensi dell'art. 3 del contratto della garanzia del factor per il venir meno della certezza del credito ceduto, essendo stata proposta per la prima volta nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione. Ciò posto, il Tribunale affermava non sussistere nel caso di specie i presupposti legittimanti la sospensione della garanzia di cui all'art. 19.2 del contratto e, di conseguenza, nemmeno l'obbligo per la cedente di restituire gli anticipi ricevuti ai sensi dell'art. 10. In particolare, il giudice evidenziava come i debitori ceduti non avessero rifiutato i pagamenti delle eccependo “inadempienze contrattuali” di R&C APPALTI o
“contestazioni sulle forniture e il servizio” resi o, ancora, “compensazioni con crediti” nei confronti dell'altra parte. Il giudice di primo grado poi, facendo riferimento a una sentenza resa in un caso analogo dalla Corte d'Appello di Milano, rilevava come alla data di scadenza delle fatture - data rilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza delle garanzie ex art.
3- il credito dell'opponente nei confronti delle debitrici cedute fosse esistente, liquido ed esigibile, Parte essendo divenuto inesigibile nei confronti delle solo dal 9/05/2017, data del ricorso della società CA per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Infine, il Tribunale giudicava infondate le due domande riconvenzionali svolte da ritendo che CP_1
avesse già pagato i corrispettivi dovuti in forza del contratto e, quanto alla Pt_1 segnalazione alla Centrale Rischi, che questa fosse di mera inadempienza probabile e non già a sofferenza. In considerazione della soccombenza reciproca, il Tribunale disponeva la pagina 4 di 8 compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e condannava, pertanto, la società a rimborsare alla società la restante parte liquidata nella Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.423,00.
Il giudizio di appello:
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con atto di citazione notificato in data 27/11/2024 proponeva appello la contestando: Parte_1
- violazione delle norme che regolano l'interpretazione del contratto, in particolare gli artt. 1362 e 1363 c.c., ove il giudice ha ritenuto non sussistere i presupposti per la sospensione della garanzia pro soluto di cui all'art. 19.2 dell'accordo. Le ragioni addotte dalle debitrici cedute sarebbero, invece da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 19.2 ed in particolare in quella delle “contestazioni sulle forniture, avendo il debitore negato di aver ricevuto alcunché da
[...]
. Inoltre la sentenza sarebbe errata dal momento che il giudice avrebbe fondato la sua CP_1 decisione su un'altra pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Milano del 23/02/2023.
- omesso esame della domanda sull'inefficacia della garanzia pro soluto ex art. 19.1 del contratto. Ed invero, la domanda svolta da non sarebbe nuova, presentando gli stessi Pt_1 elementi costitutivi della domanda monitoria. In ogni caso, essa sarebbe da considerarsi come una reconventio reconventionis dal momento che sarebbe stata determinata dall'eccezione con cui R&C APPALTI nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe affermato di aver Part ceduto i debiti non già verso le bensì' verso CA, così riconoscendo l'inesistenza dei crediti ceduti.
In via subordinata, nel medesimo atto di appello riproponeva le eccezioni svolte in Pt_1 primo grado ai sensi dell'art. 345 c.p.c., chiedendo di condannare comunque CP_1 pagare l'importo di € 285.700, 00.
Si è costituita in giudizio R&C APPALTI contestando quanto dedotto da parte appellante e chiedendo preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 9458/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
L'appellata ha altresì proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di al pagamento di € Pt_1
12.346,00, poi limitato a € 10.708,09 a titolo di inadempimento contrattuale (cioè la differenza tra l'ammontare dei crediti e i versamenti effettuati da oltre interessi). Secondo Pt_1
l'appellata/appellante incidentale “il giudice di primo grado non ha considerato che ai fini di una eventuale compensazione dei rapporti di dare/avere era necessaria la sussistenza di un Co debito della che, contrariamente, lo stesso Giudice ha accertato come inesistente e pertanto, alla data del 4.6.2019, nessuna compensazione poteva essere effettuata non sussistendo alcun debito della RC, bensì soltanto un debito di , peraltro, oggetto di espresso Pt_1 riconoscimento”.
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pagina 5 di 8 Preliminarmente, la Corte respinge l'eccezione d'inammissibilità sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. atteso che, in base ad un giudizio prognostico altamente probabilistico e ad una valutazione sommaria, l'appello non è apparso alla Corte “a prima vista” infondato alla luce dell'oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un approfondito esame di merito.
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L'appello principale è infondato e va pertanto integralmente rigettato.
Con riferimento al primo motivo di appello, la Corte ritiene che la valutazione operata dal primo giudice circa ricorrenza o meno nel caso di specie di una delle cause di sospensione della garanzia del factor prevista dall'art. 19.2 non risulta affetta da alcun vizio. Ed invero, costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il criterio interpretativo da eleggersi primariamente è quello letterale. Afferma sul punto la Corte di Cassazione che
“nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c., e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c., all'art. 1371 c.c” (Cass. Civ., sez. sesta, 20 maggio 2022, n. 16351) Qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cfr: Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2019, n. 21576; Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2020, n. 4189). Pertanto, solo se il risultato ottenuto tramite un'interpretazione letterale non consenta di pervenire a soluzioni certe, è consentito l'utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione (Cfr: Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27564; Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2014, n. 5595).
Ebbene, nel caso di specie la lettera del regolamento contrattuale – peraltro mai contestato – è chiara nel far riferimento esclusivamente a tre distinte fattispecie che possono dar luogo alla sospensione della garanzia. Tra queste, l'eccezione circa le forniture, evocando vizi o comunque inesattezza delle prestazioni con riguardo all'oggetto del contratto, non può ritenersi Part comprendere anche le contestazioni mosse dalle he attenevano invece un'impossibilità di pagamento ricollegata ai rapporti soggettivi intercorrenti tra le parti dell'operazione negoziale di subappalto/cessione dei crediti, nonché l'intervenuto fallimento di CA.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere un'accezione più ampia dei casi contemplati dall'art 19.2, l'assenza di un qualche inadempimento da parte del cedente sarebbe comunque dimostrata dalla circostanza – mai contestata – che fosse a conoscenza che i crediti ceduti erano Pt_1 collocati nell'ambito di un rapporto di subappalto, ove era subappaltrice e CP_1
CA la subappaltata. Tanto che le fatture cedute indicavano “Subappaltarore della CA s.p.a. Quota parte (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo primo grado . CP_1 Pt_1
Quanto al secondo motivo di gravame riguardante la domanda di accertamento della inefficacia della garanzia pro soluto ai sensi dell'art. 19.1 del contratto (con conseguente restituzione del corrispettivo già versato), la Corte ritiene di doverne confermare l'inammissibilità in quanto costituente domanda nuova, mai proposta nel giudizio monitorio. Dall'esame degli atti, infatti, pagina 6 di 8 risulta come nel caso di specie la domanda in questione non sia scaturita da alcuna eccezione svolta dalla controparte, quanto piuttosto da eccezioni sollevate nell'ambito di una diversa controversia da soggetti terzi rispetto alle parti del presente giudizio. Così, non può dirsi negato Contr il diritto di difesa nei confronti di APPALTI. La società opponente, contrariamente Pt_1
a quanto sostenuto da affermando che prima dell'apertura della procedura di concordato Pt_1 in capo alla CA, le stesse avevano pagato fatture cedute per ben € 175.700,00, Parte_4 solamente ribadiva l'esistenza dei crediti ceduti non ampliando in alcun modo il thema decidendum. Di converso, è proprio la domanda proposta da a tendere ad ampliare il Pt_1 thema decidendum richiedendo l'accertamento non solo dei presupposti legittimanti la sospensione della garanzia ai sensi del punto 2 dell'art. 19, ma anche di quelli idonei a dar luogo alla inefficacia della suddetta garanzia ai sensi del punto 1 dell'art. 19.
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Anche l'appello incidentale è infondato e va rigettato.
La Corte ritiene che il motivo di appello incidentale sia inconferente rispetto al capo impugnato dalla sentenza ove il giudice statuisce che “con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 12.346,00, oltre interessi, di cui alla missiva in data 15.5.19 (v. doc. n. 3 opponente), in cui l'opposta riconosce come dovuto l'importo minore di euro 10.708,09, risulta che lo stesso è stato accreditato dall'opposta in data 4.6.2019 (v. doc. n. 25 opposta); e difatti nell'ambito del rapporto di factoring le poste di dare ed avere tra le parti sono annotate nell'apposito conto corrente improprio acceso a nome del cedente ai sensi dell'art. 24 del contratto di factoring (“tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza del rapporto di factoring saranno annotate dal in apposito conto …“) CP_2 all'esito delle quale si addiviene ad un saldo.” L'appellante incidentale, invero, ritiene erroneamente che il giudice abbia compiuto una compensazione. Tuttavia, non ricorre nel caso di specie una fattispecie di compensazione, intesa quale causa di estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1241. Quella operata dal giudice, a giudizio della Corte, rappresenta piuttosto una mera operazione contabile tra le poste del conto corrente. Peraltro, la somma pretesa risulta pagata da (cfr. doc 3, fasc. primo grado parte opponente) e il relativo pagamento non è Pt_1 stato contestato.
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Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata con rigetto di tutti i motivi d'appello principale e di quelli svolti con l'appello incidentale.
Stante la reciproca soccombenza delle parti su tutte le questioni dedotte, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Alla pronuncia consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da vverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 9458/2024, pubblicata il 31/10/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello b) rigetta l'appello incidentale;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti (principale ed incidentale) dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il Consigliere rel.est. Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Maria Grazia Federici
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