TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8027 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9559/2024 R.G. promossa da:
, in persona del legale rapp.te sig. Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Rossi
CONTRO
:
, (rappresentato e difeso , nel ricorso monitorio dall'Avv. Controparte_1
OL DO, presso il cui studio sito in Cariati, Via Gullo snc, è elettivamente domiciliato, con domicilio digitale pec: ) , non costituito Email_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.4.2024 la proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n° Pt_1
390/2024, emesso, in data 15.03.2024 da questo Ufficio con il quale veniva ingiunto alla di pagare in favore del Sig. la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 4.102,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese di procedimento monitorio liquidate in complessivi €473,00, a titolo di Tfr, in virtù ri rapporto lavorativo tra le parti dal 01.03.2013 al 28.02.2019 .Eccepiva l' intervenuta estinzione del diritto di credito vantato, per decorso del termine di prescrizione quinquennale Nel merito deduceva la mancanza di prova del credito
L' opposto non si costituiva
L'opposizione va accolta. Il credito oggetto di ingiunzione è prescritto
Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, infatti, le somme non erogate dal datore di lavoro al lavoratore, con periodicità annuale o infrannuale (buste paga, straordinari, ecc..) e le indennità per cessazione del rapporto di lavoro (Tfr), se non richieste nel termine di 5 anni si prescrivono. Il termine di 5 anni, ai sensi dell'art. 2935 del Codice civile, decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (quindi, solo teoricamente da quando matura ed è esigibile il credito). Nel caso de quo, attesa la cessazione del rapporto, avvenuta in data 28.02.2019, il diritto del dipendente di riscuotere le somme si è prescritto in data 28.02.2024, mentre il ricorso monitorio è stato depositato il 12.3.2024
Inoltre parte opposta, non costituendosi, non ha fornito alcun elemento probatorio al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per cui ha chiesto l'ingiunzione
Pertanto il Decreto Ingiuntivo N. n. 390/2024 va revocato. Spese alla soccombenza
PQM
Accoglie l' opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo N. n. 390/2024
Condanna l 'opposto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1312,00, oltre iva e cpa con attribuzione
Così deciso in data 05/11/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9559/2024 R.G. promossa da:
, in persona del legale rapp.te sig. Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Rossi
CONTRO
:
, (rappresentato e difeso , nel ricorso monitorio dall'Avv. Controparte_1
OL DO, presso il cui studio sito in Cariati, Via Gullo snc, è elettivamente domiciliato, con domicilio digitale pec: ) , non costituito Email_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.4.2024 la proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n° Pt_1
390/2024, emesso, in data 15.03.2024 da questo Ufficio con il quale veniva ingiunto alla di pagare in favore del Sig. la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 4.102,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese di procedimento monitorio liquidate in complessivi €473,00, a titolo di Tfr, in virtù ri rapporto lavorativo tra le parti dal 01.03.2013 al 28.02.2019 .Eccepiva l' intervenuta estinzione del diritto di credito vantato, per decorso del termine di prescrizione quinquennale Nel merito deduceva la mancanza di prova del credito
L' opposto non si costituiva
L'opposizione va accolta. Il credito oggetto di ingiunzione è prescritto
Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, infatti, le somme non erogate dal datore di lavoro al lavoratore, con periodicità annuale o infrannuale (buste paga, straordinari, ecc..) e le indennità per cessazione del rapporto di lavoro (Tfr), se non richieste nel termine di 5 anni si prescrivono. Il termine di 5 anni, ai sensi dell'art. 2935 del Codice civile, decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (quindi, solo teoricamente da quando matura ed è esigibile il credito). Nel caso de quo, attesa la cessazione del rapporto, avvenuta in data 28.02.2019, il diritto del dipendente di riscuotere le somme si è prescritto in data 28.02.2024, mentre il ricorso monitorio è stato depositato il 12.3.2024
Inoltre parte opposta, non costituendosi, non ha fornito alcun elemento probatorio al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per cui ha chiesto l'ingiunzione
Pertanto il Decreto Ingiuntivo N. n. 390/2024 va revocato. Spese alla soccombenza
PQM
Accoglie l' opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo N. n. 390/2024
Condanna l 'opposto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1312,00, oltre iva e cpa con attribuzione
Così deciso in data 05/11/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio