Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8027
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Sentenza 5 novembre 2025

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Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dalla società Parte_1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Rossi, la quale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2024 emesso da questo Ufficio in data 15.03.2024. Con tale decreto, era stato ingiunto alla società Parte_1 di pagare in favore del Sig. Controparte_1 la somma complessiva di € 4.102,00 oltre interessi, rivalutazione e spese, a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 01.03.2013 al 28.02.2019. L'opponente eccepiva l'intervenuta estinzione del diritto di credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale, deducendo altresì la mancanza di prova del credito vantato. La parte opposta, il Sig. Controparte_1, non si costituiva in giudizio.

L'opposizione è stata accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Il Giudice ha ritenuto che il credito oggetto di ingiunzione fosse prescritto, richiamando l'art. 2948 del Codice Civile, secondo cui le somme non erogate con periodicità annuale o infrannuale e le indennità per cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono in cinque anni. Il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 del Codice Civile, decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, attesa la cessazione del rapporto di lavoro in data 28.02.2019, il diritto del dipendente di riscuotere le somme si è prescritto in data 28.02.2024, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato solo il 12.03.2024. Inoltre, la mancata costituzione della parte opposta ha comportato l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Di conseguenza, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 390/2024 e condannato l'opposto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.312,00 oltre IVA e CPA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8027
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 8027
    Data del deposito : 5 novembre 2025

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