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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1212/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4652/2022 depositato il 27/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013258159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato ad Agenzia Entrate Riscossione in data 27.9.2022 e depositato in pari data
,il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il Data nascita_ , residente a [...] ,c.f. CF_Ricorrente_1,ha impugnato la cartella esattoriale in epigrafe indicata, notificata in data 14.7.2022, recante iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 519,85,comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2016 in relazione ai veicoli in essa indicati;
tanto sulla scorta di un avviso di accertamento a mezzo lettera raccomandata ricevuta in data 10.7.2019.
Ha eccepito il ricorrente :- la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
-la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine triennale di legge.Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio,da distrarsi.
Si è costituita in giudizio in data 13.7.2023 Agenzia Entrate Riscossione, deducendo che parte ricorrente aveva presentato in data 28/04/2023 istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 253, della
Legge n. 197/2022 (Prot. 22 W-2023042806445718) e chiedeva la sospensione del procedimento sino all'effettivo perfezionamento dell'agevolazione invocata dal contribuente ed alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ha rilevato,inoltre, che la proposizione dell'istanza in questione doveva intendersi come riconoscimento del debito e rinuncia alle eccezioni formulate nel ricorso
, determinando quindi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente.
*Con ordinanza del 21.2.2024 il giudizio veniva sospeso.
*In data 30.1.2026 il difensore del ricorrente depositava lettera di comunicazione della rinuncia al mandato con prova di ricezione in data 17.12.24 da parte del ricorrente, che non ha inteso nominare altro difensore né costituirsi personalmente ,come pure avrebbe potuto, stante il valore della pretesa azionata dall'agente della riscossione.
*In mancanza di produzioni o richieste inerenti la eventuale definizione della pendenza, frattanto era stata rifissata udienza di trattazione del ricorso per il giorno 11 febbraio 2026, nella quale, assenti le parti, la causa
è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero la presentazione della domanda di definizione agevolata ex art. 1 comma 231 e seguenti della legge
197/2022 ( cd.rottamazione quater), comportando anche l'impegno a rinunciare al contenzioso pendente, ben può essere equiparata ad un riconoscimento del debito;
d'altra parte la dichiarazione del debitore di avvalersi della rottamazione determina una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Di talchè, non essendovi prova in atti della avvenuta ed effettiva definizione , il ricorso va rigettato.
*Sussistono giusti motivi, stante anche l'esiguo ammontare della pretesa e l' incertezza in ordine ad una eventuale definizione per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.1 rigetta il ricorso.Compensa le spese. Il Presidente estensore
ET IA IL
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4652/2022 depositato il 27/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013258159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato ad Agenzia Entrate Riscossione in data 27.9.2022 e depositato in pari data
,il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il Data nascita_ , residente a [...] ,c.f. CF_Ricorrente_1,ha impugnato la cartella esattoriale in epigrafe indicata, notificata in data 14.7.2022, recante iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 519,85,comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2016 in relazione ai veicoli in essa indicati;
tanto sulla scorta di un avviso di accertamento a mezzo lettera raccomandata ricevuta in data 10.7.2019.
Ha eccepito il ricorrente :- la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
-la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine triennale di legge.Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio,da distrarsi.
Si è costituita in giudizio in data 13.7.2023 Agenzia Entrate Riscossione, deducendo che parte ricorrente aveva presentato in data 28/04/2023 istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 253, della
Legge n. 197/2022 (Prot. 22 W-2023042806445718) e chiedeva la sospensione del procedimento sino all'effettivo perfezionamento dell'agevolazione invocata dal contribuente ed alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ha rilevato,inoltre, che la proposizione dell'istanza in questione doveva intendersi come riconoscimento del debito e rinuncia alle eccezioni formulate nel ricorso
, determinando quindi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente.
*Con ordinanza del 21.2.2024 il giudizio veniva sospeso.
*In data 30.1.2026 il difensore del ricorrente depositava lettera di comunicazione della rinuncia al mandato con prova di ricezione in data 17.12.24 da parte del ricorrente, che non ha inteso nominare altro difensore né costituirsi personalmente ,come pure avrebbe potuto, stante il valore della pretesa azionata dall'agente della riscossione.
*In mancanza di produzioni o richieste inerenti la eventuale definizione della pendenza, frattanto era stata rifissata udienza di trattazione del ricorso per il giorno 11 febbraio 2026, nella quale, assenti le parti, la causa
è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero la presentazione della domanda di definizione agevolata ex art. 1 comma 231 e seguenti della legge
197/2022 ( cd.rottamazione quater), comportando anche l'impegno a rinunciare al contenzioso pendente, ben può essere equiparata ad un riconoscimento del debito;
d'altra parte la dichiarazione del debitore di avvalersi della rottamazione determina una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Di talchè, non essendovi prova in atti della avvenuta ed effettiva definizione , il ricorso va rigettato.
*Sussistono giusti motivi, stante anche l'esiguo ammontare della pretesa e l' incertezza in ordine ad una eventuale definizione per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.1 rigetta il ricorso.Compensa le spese. Il Presidente estensore
ET IA IL