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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1382/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 23/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SPERATI PIETRO Parte_1
Appellante contro
, CP_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 10588 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
1. Con ricorso ex art. 442 cpc ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere l'accertamento del diritto a percepire i ratei arretrati CP_1 della pensione n. 25771724 categoria SO e la condanna dell' al CP_1 pagamento per il suddetto titolo dell'importo di € 38.527,82.
1.1 Ha dedotto la ricorrente a fondamento della domanda che con lettera del
30.12.2019 l' la informava che era stata accolta la sua richiesta di CP_1 pensione ai superstiti con decorrenza dal 1.5.2019, in quanto vedova del de cuius , per un importo pari ad € 726,94 mensili;
che nonostante Persona_1 il sollecito del 14.7.2020 perpetrava l'inadempimento dell' e che in virtù di CP_1 legge l'importo dei ratei alla stessa spettanti è pari ad € 38.527,82.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, nella contumacia dell' , ha respinto la domanda. CP_2
2.1 Ha evidenziato il primo giudice che benché la ricorrente avesse comprovato il riconoscimento (liquidazione) della pensione SO dal 1.5.2019 nella misura del 60% della prestazione spettante al proprio dante causa , la Persona_1 stessa non aveva allegato l'ulteriore presupposto necessario ai fini della effettiva quantificazione richiesta;
che, infatti, l'ammontare dell'assegno può variare anche in base al reddito del beneficiario - in ragione del superamento dell'importo del trattamento minimo (se superiore a 3, 4 o 5 volte) - e che la ricorrente non aveva allegato e comprovato il requisito reddituale nel tempo rilevante, né effettuato alcun conteggio analitico.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente lamentandone l'erroneità per avere la stessa depositato, unitamente alla proposizione del ricorso, l'autocertificazione attestante gli effettivi redditi percepiti e tenuto conto, altresì, che l' aveva già predisposto il prospetto di liquidazione, CP_2 non avendo mai proposto alcuna eccezione in merito alla propria situazione reddituale.
4. L' , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
2 5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento.
7. Infondata è la doglianza dell'appellante relativa alla avvenuta produzione nel giudizio di primo grado di una autocertificazione attestante gli effettivi redditi dalla stessa riscossi, tenuto conto che in primo grado la stessa ha prodotto una autocertificazione ai soli fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato che non attesta in alcun modo gli effettivi redditi percepiti, bensì che i redditi dichiarati nell'anno 2021, compreso quello dei familiari conviventi, non erano superiori al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR, elevato a € 34.585,23
(v. doc. in atti nel fascicolo di primo grado).
8. Altresì infondata è la censura con la quale la signora deduce che Pt_1
l' aveva già predisposto il prospetto di liquidazione, non essendo la stessa CP_1 idonea a superare i rilievi del primo giudice, che ha evidenziato come la ricorrente non aveva allegato e comprovato il requisito reddituale nel tempo rilevante, quale ulteriore presupposto necessario ai fini della effettiva quantificazione della prestazione richiesta.
8.1 Il prospetto di liquidazione del 30.12.2019, invero, non equivale a riconoscimento della prestazione ivi indicata, ben potendo l' , in CP_2 autotutela, rettificare quanto ivi indicato e/o non procedere al pagamento, in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali, comunque non provati dalla odierna appellante, che neanche si è specificamente confrontata con le argomentazioni svolte al riguardo dal primo giudice.
9. L'appello deve essere, quindi, respinto.
10. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell' appellato. CP_2
3 11. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Nulla per le spese;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 23/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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