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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/06/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Parte_1
6-1/2025 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 6-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. , nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
n.1/N, rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetto Piarulli e Savino De Toma, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20.01.2025 e , rappresentando una debitoria Parte_2 Parte_3
di € 236.333,79 (comprensiva dei costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di
€ 80.311,49 in dieci anni e due mesi con rate mensili da € 650,00. Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati (Regione Puglia), del 80,41 % del creditore ipotecario
(Banca Intesa San Paolo spa.), del 5% di tutti i crediti chirografari.
I ricorrenti hanno rappresentato che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare è quella che percepisce pari ad € 2.176,00, derivante dall'attività di collaboratore scolastico e Parte_2 dall'assegno di invalidità, atteso che la ricorrente non è produttrice di reddito. Parte_3
Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Corato, al Viale Adige n. 7/C, in catasto al foglio 41, p.lla 870, sub. 51, cat. A/3 e del box auto, sito nel Comune di Corato, alla Via Don Minzoni n. 237, in catasto al foglio 41, p.lla 870, sub. 11, cat. C/6; il ricorrente è anche titolare di autovettura Fiat Punto 1.3. Multijet targata CV340WR, oltre che di conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo, recante giacenza di € 127,31.
1 Gli OCC, dott. e avv. Giuseppe Monterisi, hanno espresso parere favorevole circa la Persona_1
completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
A seguito di invito della giudice delegata i ricorrenti hanno depositato le comunicazioni a tutti i creditori della proposta e del piano pubblicati.
Nel presente procedimento non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione degli OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti
è ascrivibile principalmente alla sottoscrizione di mutuo fondiario e alla necessità di ricorrere a finanziamenti per sostenere la gestione ordinaria e straordinaria della famiglia, con particolare riferimento ai problemi di salute del fratello del ricorrente, alle spese universitarie della figlia, all'acquisto di un box auto destinato al parcheggio custodito dell'autovettura del ricorrente.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto,
l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
2 Con riferimento al compenso dovuto agli OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_2
e (C.F. ; C.F._1 Parte_3 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 5 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Parte_1
6-1/2025 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 6-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. , nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
n.1/N, rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetto Piarulli e Savino De Toma, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20.01.2025 e , rappresentando una debitoria Parte_2 Parte_3
di € 236.333,79 (comprensiva dei costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di
€ 80.311,49 in dieci anni e due mesi con rate mensili da € 650,00. Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati (Regione Puglia), del 80,41 % del creditore ipotecario
(Banca Intesa San Paolo spa.), del 5% di tutti i crediti chirografari.
I ricorrenti hanno rappresentato che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare è quella che percepisce pari ad € 2.176,00, derivante dall'attività di collaboratore scolastico e Parte_2 dall'assegno di invalidità, atteso che la ricorrente non è produttrice di reddito. Parte_3
Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Corato, al Viale Adige n. 7/C, in catasto al foglio 41, p.lla 870, sub. 51, cat. A/3 e del box auto, sito nel Comune di Corato, alla Via Don Minzoni n. 237, in catasto al foglio 41, p.lla 870, sub. 11, cat. C/6; il ricorrente è anche titolare di autovettura Fiat Punto 1.3. Multijet targata CV340WR, oltre che di conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo, recante giacenza di € 127,31.
1 Gli OCC, dott. e avv. Giuseppe Monterisi, hanno espresso parere favorevole circa la Persona_1
completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
A seguito di invito della giudice delegata i ricorrenti hanno depositato le comunicazioni a tutti i creditori della proposta e del piano pubblicati.
Nel presente procedimento non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione degli OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti
è ascrivibile principalmente alla sottoscrizione di mutuo fondiario e alla necessità di ricorrere a finanziamenti per sostenere la gestione ordinaria e straordinaria della famiglia, con particolare riferimento ai problemi di salute del fratello del ricorrente, alle spese universitarie della figlia, all'acquisto di un box auto destinato al parcheggio custodito dell'autovettura del ricorrente.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto,
l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
2 Con riferimento al compenso dovuto agli OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_2
e (C.F. ; C.F._1 Parte_3 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 5 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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