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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Maria Rossi Presidente Relatore
dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello riassunta in seguito a sentenza della Corte di Cassazione iscritta al n. r.g. 1821/2022 tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
c.f. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DOLCE PANCALDI ARCANGELA GABRIELLA e dell'avv. PANCALDI FRANCESCA, del Foro di BOLOGNA,
APPELLANTI contro
OR , con il patrocinio dell'avv. ROMA MICHELE CP_1 C.F._4 del Foro di Roma
(anche con il patrocinio Controparte_2 CP_3 dell'Avv. Cosmè FRANCESCHI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli appellanti in riassunzione hanno concluso come segue:
pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in conformità al dettato dell'ordinanza n. num. racc. gen. 23788/2022 pubblicata in data 29 Luglio 2022 della Corte Suprema di Cassazione: In via istruttoria: Previa rimessione della causa sul ruolo, -si chiede disporsi CTU medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate sotto il profilo ortopedico, dal dante causa degli odierni appellanti, in conseguenza degli CP_4 interventi chirurgici del 17.03.2000 e 7.04.2000, ed a determinare il grado di invalidità permanente ed il periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, con riserva di nominare il consulente tecnico di parte sino all'inizio delle operazioni peritali Nel merito a) RIFORMARE PARZIALMENTE la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1386/09 di 1° grado b) ACCOGLIERE la domanda di e CP_4 per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te Controparte_5 pro-tempore ed il dr. in via fra loro solidale parziaria o alternativa, all'integrale CP_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali ed extrapatrimoniali, per i titoli dedotti, patiti dal dante causa degli appellanti, , mediante il pagamento in favore di e CP_4 Parte_1 Parte_2 della complessiva somma di € 154.000,00 a cui va detratto l'importo di € 5.463,80 Parte_3 già liquidato dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno cicatriziale, o di quella diversa somma che risulterà di giustizia anche in base all'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di' del fatto al saldo;
c) CONDANNARE l' di Bologna in persona del legale rapp.te pro- CP_3 tempore ed il dr. in via fra loro solidale, parziaria o alternativa alla rifusione delle CP_1 spese di lite del giudizio di appello, di cassazione e del presente giudizio ed il dr. anche alle spese CP_1 di lite del primo grado di giudizio, con distrazione delle stesse.
L'appellato OR ha concluso come segue: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: a) In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità ed estinzione del giudizio per tardiva riassunzione del procedimento a causa dell'omessa notifica al procuratore del OR . CP_1 b) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori e per CP_4 Pt_3 tutte le ragioni sopra esposte;
c) Respingere, comunque, la domanda ex adverso proposta, come formulata ed articolata, inquanto infondata in fatto ed in diritto, confermando le statuizioni dei precedenti gradi del giudizio di merito;
d) Con vittoria di spese, competenze e onorari anche per il giudizio di legittimità.
L'appellata ha concluso come segue: Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
Rigettare integralmente l'avverso appello ed ogni avversa domanda, in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque in quanto inammissibili.
In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto infondata e/o comunque non necessaria, utile o rilevante ai fini della decisione del giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e CPA come per legge e il rimborso spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nel novembre del 2003 nato a [...] il [...], CP_4 convenne in giudizio avanti al Tribunale di Bologna il OR e la CP_1 Controparte_6
per sentirne accertare la responsabilità sanitaria, con conseguente condanna in solido al
[...] risarcimento dei danni patiti dall'attore, patrimoniali e non patrimoniali, maggiorati di interessi e rivalutazione, e vinte le spese.
pagina 2 di 8 Premesso di avere già in precedenza subito il trapianto renale, esponeva di essere stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia dell' il 15 marzo del 2000, per essere sottoposto Controparte_7 all'intervento di protesi dell'anca destra, effettivamente eseguito dal OR il successivo 17 CP_1 marzo.
Nei primi giorni il decorso post operatorio fu regolare, ma in seguito si sviluppò un arrossamento persistente e diffuso della cute, intorno alla cicatrice, con dolore all'anca, e ad aprile, dopo i controlli radiografici, il primario del reparto dispose intervento di revisione, anch'esso eseguito dal OR , CP_1 che riscontrò la presenza in sede della protesi, ma una anomala motilità dell'inserto in polietilene, ruotato anteriormente di 180 gradi;
quindi, ritenuta insufficiente la rimozione e sostituzione del solo inserto, pervenne a sostituire il cotile, con un nuovo cotile di mm 58 anziché 56, fissandolo con due viti.
L'attore espose che dopo l'intervento di revisione venne ricoverato per sospetta colica biliare, e poi ancora in ortopedia per una persistente sintomatologia dolorosa;
sostenne che l'intervento di revisione reso necessario dall'errato impianto della protesi originaria aveva provocato uno stato infettivo cronico, seppure silente, che poneva a rischio il suo già precario stato di salute;
da qui la richiesta di risarcimento del danno.
Si costituì il OR , contestando di avere eseguito il primo intervento, in cui faceva parte della CP_1 equipe, ma come secondo operatore;
ammetteva invece di avere eseguito l'intervento di revisione, escludendo comunque che fosse insorta una patologia in nesso causale con l'operato dei chirurghi, e suo in particolare, affermando che la principale causa dei problemi di salute del era ascrivibile CP_4 alla sua condizione di trapiantato.
Si costituì anche l' affermando che gli interventi erano stati eseguiti Controparte_6 correttamente, e il paziente seguito scrupolosamente nelle fasi post operatorie, mentre all'origine dei problemi di salute del era principalmente la sua condizione di immunodepresso, in quanto CP_4 trapiantato, soggetto a terapie farmacologiche pesanti.
Nel corso del giudizio venne svolta istruttoria orale, per accertare chi avesse materialmente eseguito il primo intervento, ed espletata Ctu;
quindi il Tribunale pronunciò la sentenza 1386 del 2009, con cui respinse la domanda nei confronti del OR , che non aveva direttamente operato nel corso del CP_1 primo intervento, e la accolse, nei confronti della (chiamata a rispondere in solido con chi CP_6 aveva operato, pur estraneo al giudizio) ravvisando i presupposti per porre a suo carico il risarcimento del danno biologico conseguente all'errato posizionamento della protesi, danno che accertava nella misura del 4 % a titolo di invalidità permanente, oltre ad una invalidità temporanea di 21 gg, e al danno morale, liquidando a titolo di risarcimento a favore dell'attore la somma finale di € 5.453,84, oltre interessi successivi.
e rispettivamente figli e coniuge, ed eredi, del Parte_1 Parte_2 Parte_3
(nelle more del giudizio deceduto in data 17.4.2008) impugnavano la sentenza, articolando tre CP_4 motivi.
Si costituiva il OR chiedendo il rigetto dell'appello principale, e si costituiva anche l' CP_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo appello incidentale volto alla Controparte_8 compensazione almeno parziale delle spese di primo grado, atteso l'accoglimento della domanda attorea in misura molto inferiore alla richiesta e l'ingiustificato rifiuto di parte attrice dell'offerta transattiva formulata dall'Ausl.
La Corte di Appello, richiamava il Ctu nominato in primo grado, OR , affidandogli Persona_1 il seguente incarico, integrativo rispetto al primo: “Dica il CTU se la terapia antibiotica ed antidolorifica effettuata dopo l'intervento di riprotesizzazione abbia avuto una qualche incidenza negativa sulle condizioni di salute generali del paziente, in particolare sulle funzioni renali;
dica pagina 3 di 8 altresì il CTU se a seguito dell'intervento di riprotesizzazione sia ravvisabile un periodo di inabilità temporanea maggiore rispetto a quello fisiologico per un ordinario intervento di protesizzazione.”
Quindi decideva nel merito, accogliendo il primo motivo della impugnazione principale estendendo perciò la condanna al OR , ritenendo che anche quale secondo operatore fosse responsabile CP_1 della buona riuscita dell'intervento.
Respingeva invece il secondo e soprattutto, per quanto qui rileva, il terzo motivo dell'appello principale, ritenendo infondata, in esito alla ulteriore consulenza disposta in secondo grado, la richiesta di correggere in aumento la liquidazione del danno operata dal Tribunale, perché doveva escludersi che dall'intervento di revisione, e dalle somministrazioni di farmaci ad esso correlate, fossero derivate conseguenze negative sulle funzioni renali del paziente.
Accoglieva anche l'appello incidentale, compensando per la metà le spese del primo grado, e compensava integralmente quelle del secondo grado
Contro la decisione gli appellanti proponevano ricorso in Cassazione, articolando due motivi:
- con il primo denunciavano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e in relazione all'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulla questione relativa al danno ortopedico rilevando che in sede di gravame la decisione del Tribunale era stata censurata anche sotto tale profilo poiché, all'esito dei due interventi chirurgici all'anca, il paziente ebbe gravi difficoltà deambulatorie che lo costrinsero all'utilizzo di due bastoni per il successivo periodo, purtroppo breve della sua vita;
tuttavia, concludevano i ricorrenti, la Corte territoriale ha pronunciato soltanto sul danno nefrologico e non anche sul danno biologico (permanente e temporaneo) sotto il profilo ortopedico;
- con il secondo motivo i ricorrenti prospettavano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,
c.p.c., la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di c.t.u. ortopedica indispensabile per la soluzione del caso concreto avanzata con l'atto di appello, e ammesso la sola consulenza nefrologica.
Si sono costituiti il OR e l' CP_1 CP_6
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, e assorbito il secondo che “logicamente presuppone che la pretesa risarcitoria sia presa in considerazione, affinché si possa poi procedere a saggiarne probatoriamente la fondatezza giuridica”.
Quindi ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché provveda a pronunciarsi su tutto il terzo motivo dell'originario gravame, comprensivo quindi della doglianza circa il mancato riconoscimento del c.d. danno ortopedico, atteso che l'appellante con tale terzo motivo aveva dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, assumendo che era mancato il riconoscimento e la liquidazione di tale danno.
La Suprema Corte rilevava che l'attore aveva già descritto in citazione le lesioni patite, e poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno biologico, determinando la causa petendi anche attraverso il richiamo alla perizia di parte prodotta in sede di costituzione, che chiariva il quadro già prospettato, facendo specifico riferimento ai gravi problemi di deambulazione, sicché il giudice era tenuto a provvedere alla liquidazione del pregiudizio, considerando la integralità e la totalità del danno realmente subito dalla persona, in relazione alle sue condizioni generali di salute. La Corte demandava al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
I ricorrenti hanno quindi riassunto la causa, avanti alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione;
in sede di rinvio il dott. ha preliminarmente eccepito l'estinzione del giudizio per CP_1 mancata notifica dell'atto di citazione in riassunzione al suo procuratore costituito nel giudizio di pagina 4 di 8 Cassazione.
La causa, senza ulteriore istruttoria, in sede di rinvio è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, e in esito al deposito di conclusionali e repliche.
***
L'eccezione preliminare del OR è infondata perché l'atto di riassunzione, come risulta dalla CP_1 piana lettura dell'art. 392 c.p.c., deve essere notificato personalmente alla parte, a norma degli artt. 137 ss. c.p.c, e non al procuratore costituito.
Quanto al merito, va premesso che nella fase di riassunzione al giudice di rinvio sono attribuiti limiti di valutazione diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, (art.360 n.3 cpc) ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nel caso di specie ricorre la prima ipotesi, perché la cassazione ha accertato che la domanda di ristoro integrale del danno biologico patito dall'originario attore era stata idoneamente proposta in primo grado siccome ricomprensiva del cd danno ortopedico, ed ha rilevato una violazione di legge ex art.112 per l'omessa pronuncia da parte della Corte di Appello, in ordine alla richiesta di riconoscimento del danno ortopedico lamentato, rappresentato anche dalle difficoltà di deambulazione, asseritamente non accolta in primo grado.
A fronte della riassunzione dell'appello, quindi, ed attenendosi alla prescrizione della Corte, che ha cassato la prima decisione, la Corte di Appello deve riesaminare il terzo motivo di appello, con cui gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento del danno ortopedico, e pronunciarsi esplicitamente, in proposito, sul presupposto, già accertato dalla Suprema Corte che la domanda di ristoro integrale del danno biologico patito dall'originario attore era stata idoneamente proposta in primo grado siccome ricomprensiva del cd “danno ortopedico”, in concreto individuato nel pregiudizio alla deambulazione.
Ora, la Corte investita della riassunzione, non ha ritenuto, e non ritiene, necessario disporre una nuova
Ctu: è infatti agli atti la Ctu disposta in primo grado, nell'ottobre del 2005, per accertare tutti i danni conseguenti all'intervento di impianto protesico, in cui si chiese al consulente di valutare se l'intervento di protesi all'anca destra eseguito il 17.3.2000 e l'intervento di revisione in data 7.4.2000 fossero necessari e fossero stati eseguiti con la necessaria perizia, in particolare, ma non solo, con riferimento alla insorgenza di un processo settico locale, chiedendo di accertare se l'attore avesse riportato lesioni, e se vi fossero postumi permanenti.
Che questa consulenza abbia riguardato anche e soprattutto la situazione ortopedica è innegabile: basti considerare che, come si vedrà a breve, il ctu si è avvalso dell'ausilio di uno specialista radiologo, proprio per una più certa lettura delle immagini di controllo prodotte (radiografie e scintigrafie), relative ad un protratto arco temporale.
Riprendendo questa relazione si rileva che il consulente ha in primo luogo affermato che nella originaria esecuzione della artroprotesi la testa protesica non era stata ben centrata, motivo per cui si rese necessaria la revisione, effettuata 20 gg dopo;
a seguito della revisione le indagini radiologiche hanno mostrato la testa protesica centrata, e il cotile, ben posizionato, non più mobilizzato;
le lastre fatte nel successivo mese di novembre, tuttavia, evidenziavano aree di osteolisi della porzione superiore e posteriore del cotile, e a livello dello stelo, quali espressioni di intolleranza;
una grossolana calcificazione a ponte fra il gran trocantere e bacino, e grossolane alterazioni da osteonecrosi alla testa femorale controlaterale.
Così descritta la documentazione clinica, e visitato il il Ctu fin dal primo grado prese atto della CP_4 sintomatologia dolorosa riferita dal paziente, di cui ha direttamente constatato all'esame obbiettivo la andatura claudicante, e la necessità di appoggio su di una canadese, a sinistra.
Quindi, a pag. 12 ss della relazione il Ctu traccia le sue conclusioni, affermando: pagina 5 di 8 - che l'indicazione chirurgica, per artroprotesi era corretta, in presenza di una “necrosi epifisaria femorale”,
- che nel nefropatico trapiantato (quale era il questo intervento presenta possibili complicanze, CP_4 legate all'uso del cortisone e alla conseguente osteopenia, che rende più facile la instabilità dei mezzi protesici;
- che l'intervento di revisione fu corretto, come evidenziato dai controlli radiografici, e nonostante la sospetta flogosi in regione trocanterica destra, trattata con terapia medica, non fu mai diagnosticata con certezza una avvenuta infezione;
- che le immagini successive (radiografie e scintigrafie) fanno ipotizzare una nuova mobilizzazione del cotile, che non può dirsi in nesso di causa effetto con le modalità dell'intervento, ma è piuttosto correlato alla fragilità ossea del soggetto nefropatico trapiantato.
Ottenuto il parere del Prof. sulle immagini radiografiche, il Ctu ne riferisce, alle pagg.13 ss Per_2 della sua relazione: dalla lettura delle immagini radiografiche refertata dal Prof. esce confermato Per_2 che dopo la revisione la protesi era ben posizionata, anche se poi si evidenziavano segni di demineralizzazione, sia a carico delle ossa dell'emibacino destro sia a carico dell'osso femorale che circonda lo stelo, e questo per fenomeni di intolleranza tra metallo e osso;
concomitano segni di calcificazioni, e sia il fenomeno della demineralizzazione che le calcificazioni progressivamente evolvono, nei controlli successivi;
nell'aprile e novembre del 2003 si osserva una progressiva sfumatura della testa femorale sinistra, con perdita della rotondità, e nel gennaio del 2006 una evidente deformazione anche della testa femorale sinistra, in un quadro di coxartrosi soprammessa a un quadro di sofferenza vascolare ischemica.
Acquisito anche tale dato il Ctu ha conclusivamente ritenuto che la complessiva degenerazione ossea positivamente riscontrata fosse riferibile alle patologie di cui il era portatore, e i danni CP_4 ascrivibili a responsabilità dei sanitari fossero assai limitati e derivassero esclusivamente dalla necessità di intervenire in revisione, con un periodo di inabilità temporanea assoluta di 21 giorni, e una lesione della integrità fisica permanente per il reintervento riconducibile a due fattori, entrambi chiaramente descritti nella relazione: un danno alla struttura ossea per le maggiori dimensioni del cotile impiantato e la necessità di fissaggio con due viti, e un danno correlato al nuovo processo di cicatrizzazione;
il ctu ha quantificato il danno permanente nella complessiva misura del 4 %.
Dunque è ben chiaro, dalla piana lettura della relazione del Ctu, che questi ha esaminato anche il danno ortopedico, ed ha quantificato le conseguenze dirette dell'errore commesso nel primo intervento in una invalidità permanente complessiva del 4 %; il Tribunale dal canto suo, in difetto di specificazione della parte di danno riferibile alla maggiore consunzione dell'osso, ovvero al nuovo processo di cicatrizzazione ha comunque riconosciuto la percentuale di invalidità accertata dal Ctu.
Va peraltro rilevato, in applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte, per cui la valutazione medico legale della lesione della salute deve considerare l'integrale e totalità del danno realmente subito dalla persona in relazione alle sue condizioni generali di salute, che con particolare riferimento al danno ortopedico, e alle difficoltà di deambulazione, il Ctu non ha svolto in modo compiuto il suo compito, perché non ha considerato le precedenti condizioni di salute del e il rapporto tra tali CP_4 condizioni e la accertata lesione da responsabilità sanitaria, che di fatto nel caso in esame ha natura incrementale, perché costituisce aggravamento di una condizione patologica preesistente.
In questa sede, quindi, la Corte in primis condivide le conclusioni del Ctu, laddove ha individuato la causa originaria della degenerazione dell'articolazione nella preesistente patologia nefrologica e nelle terapie correlate: l'affermazione è corretta, perché è pacifica (vedi perizia di parte) la preesistenza di un fenomeno necrotico dell'anca destra, che ha reso necessaria la artroprotesi, ed è ampiamente provata la successiva evoluzione della patologia, rilevata dalle immagini radiologiche che hanno evidenziato la progressiva deformazione anche della testa femorale sinistra, estranea all'operato dei sanitari.
pagina 6 di 8 La valutazione del Ctu va tuttavia corretta, perché, pur prendendo atto delle difficoltà deambulatorie e della condizione di oggettiva invalidità descritta (scrive infatti che il camminava claudicando, e CP_4 appoggiandosi ad una stampella) omette di collocare nel contesto la lesione della integrità fisica attribuibile a responsabilità sanitaria, e di tenere conto, secondo l'insegnamento della Corte, del principio per cui la valutazione medico legale della lesione della salute deve considerare l'integrale e totalità del danno realmente subito dalla persona in relazione alle sue pregresse condizioni generali di salute.
Il complesso degli elementi istruttori raccolti, e il principio di diritto esposto dalla Corte di Cassazione, consentono e impongono infatti al Giudice di Appello di provvedere alla liquidazione del danno, già riconosciuto dal primo giudice nella sua oggettiva determinazione, prendendo atto della sua natura incrementale (o differenziale).
Questo è possibile senza ulteriori approfondimenti perché la perizia di parte depositata dall'attore descrive e definisce il complessivo grado di invalidità del per le sue difficoltà di CP_4 deambulazione, nel 35-40 %, e questo dato è attendibile, e può senz'altro essere condiviso, colto prudenzialmente nel suo estremo inferiore (quindi del 35 %) anche perché coerente da una parte, con la descrizione oggettiva della difficile deambulazione del e dall'altra con la valutazione che la CP_4 Società Italiana di Medicina Legale fa della invalidità derivante da protesi d'anca, nei casi statisticamente rilevati in cui essa non presenta un risultato né ottimale né buono, residuando appunto una marcata limitazione della autonomia, e dolore (gradi III e IV).
Dunque, la Corte prende atto che della complessiva invalidità stimata nel 35 % il solo 4 % è riferibile a responsabilità sanitaria, perché come ha chiarito il Ctu, la revisione della protesi ha determinato una maggiore erosione dell'osso, oltre che un secondo processo di cicatrizzazione (quest'ultimo, verosimilmente per la sua natura transitoria incisivo soprattutto nella stima della invalidità temporanea); la Corte considera che tale danno aggiuntivo si pone in rapporto di concorrenza, perché aggrava la fragilità dell'apparato osseo derivante al dalla sua condizione di trapiantato CP_4 immunodepresso, e che, di conseguenza, va riconosciuta la liquidazione “differenziale” del danno: secondo l'insegnamento della Suprema Corte (v.tra le tante Cass. 21261 del 2024) infatti, la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, distinguendo, tra la percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, e quella comunque non imputabile all'errore medico, pervenendo così ad una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico.
Il metodo di liquidazione del danno differenziale impone di partire dalla stima del danno biologico per un uomo di 60 anni, conseguente alla invalidità complessiva del 35 % che, secondo le tabelle del danno alla persona redatte dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano al 1° gennaio del 2024 è di € 207.500,00 (comprensivo del danno morale); quindi detrarre il danno biologico corrispondente alla invalidità, per lo stesso uomo, del 31 %, che è di € 164.723,00 (anche qui comprensivo del danno morale); la differenza di 42.780,00 rappresenta il danno biologico permanente che può essere in astratto riconosciuto al l'importo così riconosciuto risulta inevitabilmente e giustamente superiore a CP_4 quello già calcolato sia perché entrano in gioco tabelle di liquidazioni differenti (il Tribunale aveva infatti utilizzato i criteri di liquidazione delle micro permanenti) sia per la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità.
Per adeguare tuttavia il risarcimento della invalidità permanente al caso concreto occorre tenere conto della effettiva durata della vita del paziente (deceduto in data 17.4.2008 per altra causa); soccorrono sul punto le indicazioni offerte dalla Suprema Corte nella sentenza n.41933 del 2021, per cui può farsi ricorso al criterio della proporzionalità, assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante in astratto a soggetto di quella età e con quella percentuale di invalidità permanente, e diminuendo la somma in proporzione agli anni effettivamente vissuti rispetto alle generali aspettative di vita. Pertanto,
pagina 7 di 8
considerato che
, secondo i dati Istat, nel 2000 l'aspettativa di vita di un uomo di 60 anni era di 23 anni, il risarcimento spettante per il danno biologico, per gli 8 anni di permanenza in vita del va CP_4 liquidato in euro 14.880,00 (euro 42.780,00: 23 x 8).
Tale somma, stimata secondo le tabelle dell'Osservatorio presso il Tribunale di Milano del 2024, va devalutata alla data del fatto, e rivalutata, con applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dal fatto alla data della prima decisione, divenendo così di €.14.034,40; detratto l'importo già liquidato dal Tribunale, e versato dalla e applicati rivalutazione ed interessi CP_3 sulla differenza, si perviene alla somma tuttora dovuta ad oggi agli eredi del di € 13.467,30, CP_4 oltre interessi successivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della condanna come riformata, per tutti i gradi, detratto quanto eventualmente già versato a titolo di rimborso spese nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, nel giudizio riassunto in sede di rinvio ex art.392 cpc a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione 23788 del 2022 (raccolta generale), che ha cassato la sentenza 941/2019 data 19.03.2019 della Corte d'Appello di Bologna, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1386/09:
- dichiara tenuti e condanna l' e il OR in solido tra loro al Controparte_8 CP_1 risarcimento del danno alla salute patito da mediante pagamento in favore degli CP_4 eredi della ulteriore somma di €.13.467,00, oltre interessi legali ex art.1284 1° comma CP_4 cc successivi alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' e il OR a rifondere alla controparte le spese Controparte_8 CP_1 processuali, che liquida, per il primo grado in €.5.000,00; per l'appello, tenendo conto anche della fase di rinvio, in €.8.000,00, e per il giudizio di Cassazione in €.3.500,00 a titolo di compensi, maggiorati di spese generali, Iva e cpa come dovuti, oltre spese vive documentate, anche per i compensi dei Ctu, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Presidente Relatore dott. Anna Maria Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Maria Rossi Presidente Relatore
dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello riassunta in seguito a sentenza della Corte di Cassazione iscritta al n. r.g. 1821/2022 tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
c.f. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DOLCE PANCALDI ARCANGELA GABRIELLA e dell'avv. PANCALDI FRANCESCA, del Foro di BOLOGNA,
APPELLANTI contro
OR , con il patrocinio dell'avv. ROMA MICHELE CP_1 C.F._4 del Foro di Roma
(anche con il patrocinio Controparte_2 CP_3 dell'Avv. Cosmè FRANCESCHI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli appellanti in riassunzione hanno concluso come segue:
pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in conformità al dettato dell'ordinanza n. num. racc. gen. 23788/2022 pubblicata in data 29 Luglio 2022 della Corte Suprema di Cassazione: In via istruttoria: Previa rimessione della causa sul ruolo, -si chiede disporsi CTU medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate sotto il profilo ortopedico, dal dante causa degli odierni appellanti, in conseguenza degli CP_4 interventi chirurgici del 17.03.2000 e 7.04.2000, ed a determinare il grado di invalidità permanente ed il periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, con riserva di nominare il consulente tecnico di parte sino all'inizio delle operazioni peritali Nel merito a) RIFORMARE PARZIALMENTE la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1386/09 di 1° grado b) ACCOGLIERE la domanda di e CP_4 per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te Controparte_5 pro-tempore ed il dr. in via fra loro solidale parziaria o alternativa, all'integrale CP_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali ed extrapatrimoniali, per i titoli dedotti, patiti dal dante causa degli appellanti, , mediante il pagamento in favore di e CP_4 Parte_1 Parte_2 della complessiva somma di € 154.000,00 a cui va detratto l'importo di € 5.463,80 Parte_3 già liquidato dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno cicatriziale, o di quella diversa somma che risulterà di giustizia anche in base all'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di' del fatto al saldo;
c) CONDANNARE l' di Bologna in persona del legale rapp.te pro- CP_3 tempore ed il dr. in via fra loro solidale, parziaria o alternativa alla rifusione delle CP_1 spese di lite del giudizio di appello, di cassazione e del presente giudizio ed il dr. anche alle spese CP_1 di lite del primo grado di giudizio, con distrazione delle stesse.
L'appellato OR ha concluso come segue: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: a) In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità ed estinzione del giudizio per tardiva riassunzione del procedimento a causa dell'omessa notifica al procuratore del OR . CP_1 b) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori e per CP_4 Pt_3 tutte le ragioni sopra esposte;
c) Respingere, comunque, la domanda ex adverso proposta, come formulata ed articolata, inquanto infondata in fatto ed in diritto, confermando le statuizioni dei precedenti gradi del giudizio di merito;
d) Con vittoria di spese, competenze e onorari anche per il giudizio di legittimità.
L'appellata ha concluso come segue: Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
Rigettare integralmente l'avverso appello ed ogni avversa domanda, in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque in quanto inammissibili.
In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto infondata e/o comunque non necessaria, utile o rilevante ai fini della decisione del giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e CPA come per legge e il rimborso spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nel novembre del 2003 nato a [...] il [...], CP_4 convenne in giudizio avanti al Tribunale di Bologna il OR e la CP_1 Controparte_6
per sentirne accertare la responsabilità sanitaria, con conseguente condanna in solido al
[...] risarcimento dei danni patiti dall'attore, patrimoniali e non patrimoniali, maggiorati di interessi e rivalutazione, e vinte le spese.
pagina 2 di 8 Premesso di avere già in precedenza subito il trapianto renale, esponeva di essere stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia dell' il 15 marzo del 2000, per essere sottoposto Controparte_7 all'intervento di protesi dell'anca destra, effettivamente eseguito dal OR il successivo 17 CP_1 marzo.
Nei primi giorni il decorso post operatorio fu regolare, ma in seguito si sviluppò un arrossamento persistente e diffuso della cute, intorno alla cicatrice, con dolore all'anca, e ad aprile, dopo i controlli radiografici, il primario del reparto dispose intervento di revisione, anch'esso eseguito dal OR , CP_1 che riscontrò la presenza in sede della protesi, ma una anomala motilità dell'inserto in polietilene, ruotato anteriormente di 180 gradi;
quindi, ritenuta insufficiente la rimozione e sostituzione del solo inserto, pervenne a sostituire il cotile, con un nuovo cotile di mm 58 anziché 56, fissandolo con due viti.
L'attore espose che dopo l'intervento di revisione venne ricoverato per sospetta colica biliare, e poi ancora in ortopedia per una persistente sintomatologia dolorosa;
sostenne che l'intervento di revisione reso necessario dall'errato impianto della protesi originaria aveva provocato uno stato infettivo cronico, seppure silente, che poneva a rischio il suo già precario stato di salute;
da qui la richiesta di risarcimento del danno.
Si costituì il OR , contestando di avere eseguito il primo intervento, in cui faceva parte della CP_1 equipe, ma come secondo operatore;
ammetteva invece di avere eseguito l'intervento di revisione, escludendo comunque che fosse insorta una patologia in nesso causale con l'operato dei chirurghi, e suo in particolare, affermando che la principale causa dei problemi di salute del era ascrivibile CP_4 alla sua condizione di trapiantato.
Si costituì anche l' affermando che gli interventi erano stati eseguiti Controparte_6 correttamente, e il paziente seguito scrupolosamente nelle fasi post operatorie, mentre all'origine dei problemi di salute del era principalmente la sua condizione di immunodepresso, in quanto CP_4 trapiantato, soggetto a terapie farmacologiche pesanti.
Nel corso del giudizio venne svolta istruttoria orale, per accertare chi avesse materialmente eseguito il primo intervento, ed espletata Ctu;
quindi il Tribunale pronunciò la sentenza 1386 del 2009, con cui respinse la domanda nei confronti del OR , che non aveva direttamente operato nel corso del CP_1 primo intervento, e la accolse, nei confronti della (chiamata a rispondere in solido con chi CP_6 aveva operato, pur estraneo al giudizio) ravvisando i presupposti per porre a suo carico il risarcimento del danno biologico conseguente all'errato posizionamento della protesi, danno che accertava nella misura del 4 % a titolo di invalidità permanente, oltre ad una invalidità temporanea di 21 gg, e al danno morale, liquidando a titolo di risarcimento a favore dell'attore la somma finale di € 5.453,84, oltre interessi successivi.
e rispettivamente figli e coniuge, ed eredi, del Parte_1 Parte_2 Parte_3
(nelle more del giudizio deceduto in data 17.4.2008) impugnavano la sentenza, articolando tre CP_4 motivi.
Si costituiva il OR chiedendo il rigetto dell'appello principale, e si costituiva anche l' CP_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo appello incidentale volto alla Controparte_8 compensazione almeno parziale delle spese di primo grado, atteso l'accoglimento della domanda attorea in misura molto inferiore alla richiesta e l'ingiustificato rifiuto di parte attrice dell'offerta transattiva formulata dall'Ausl.
La Corte di Appello, richiamava il Ctu nominato in primo grado, OR , affidandogli Persona_1 il seguente incarico, integrativo rispetto al primo: “Dica il CTU se la terapia antibiotica ed antidolorifica effettuata dopo l'intervento di riprotesizzazione abbia avuto una qualche incidenza negativa sulle condizioni di salute generali del paziente, in particolare sulle funzioni renali;
dica pagina 3 di 8 altresì il CTU se a seguito dell'intervento di riprotesizzazione sia ravvisabile un periodo di inabilità temporanea maggiore rispetto a quello fisiologico per un ordinario intervento di protesizzazione.”
Quindi decideva nel merito, accogliendo il primo motivo della impugnazione principale estendendo perciò la condanna al OR , ritenendo che anche quale secondo operatore fosse responsabile CP_1 della buona riuscita dell'intervento.
Respingeva invece il secondo e soprattutto, per quanto qui rileva, il terzo motivo dell'appello principale, ritenendo infondata, in esito alla ulteriore consulenza disposta in secondo grado, la richiesta di correggere in aumento la liquidazione del danno operata dal Tribunale, perché doveva escludersi che dall'intervento di revisione, e dalle somministrazioni di farmaci ad esso correlate, fossero derivate conseguenze negative sulle funzioni renali del paziente.
Accoglieva anche l'appello incidentale, compensando per la metà le spese del primo grado, e compensava integralmente quelle del secondo grado
Contro la decisione gli appellanti proponevano ricorso in Cassazione, articolando due motivi:
- con il primo denunciavano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e in relazione all'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulla questione relativa al danno ortopedico rilevando che in sede di gravame la decisione del Tribunale era stata censurata anche sotto tale profilo poiché, all'esito dei due interventi chirurgici all'anca, il paziente ebbe gravi difficoltà deambulatorie che lo costrinsero all'utilizzo di due bastoni per il successivo periodo, purtroppo breve della sua vita;
tuttavia, concludevano i ricorrenti, la Corte territoriale ha pronunciato soltanto sul danno nefrologico e non anche sul danno biologico (permanente e temporaneo) sotto il profilo ortopedico;
- con il secondo motivo i ricorrenti prospettavano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,
c.p.c., la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di c.t.u. ortopedica indispensabile per la soluzione del caso concreto avanzata con l'atto di appello, e ammesso la sola consulenza nefrologica.
Si sono costituiti il OR e l' CP_1 CP_6
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, e assorbito il secondo che “logicamente presuppone che la pretesa risarcitoria sia presa in considerazione, affinché si possa poi procedere a saggiarne probatoriamente la fondatezza giuridica”.
Quindi ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché provveda a pronunciarsi su tutto il terzo motivo dell'originario gravame, comprensivo quindi della doglianza circa il mancato riconoscimento del c.d. danno ortopedico, atteso che l'appellante con tale terzo motivo aveva dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, assumendo che era mancato il riconoscimento e la liquidazione di tale danno.
La Suprema Corte rilevava che l'attore aveva già descritto in citazione le lesioni patite, e poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno biologico, determinando la causa petendi anche attraverso il richiamo alla perizia di parte prodotta in sede di costituzione, che chiariva il quadro già prospettato, facendo specifico riferimento ai gravi problemi di deambulazione, sicché il giudice era tenuto a provvedere alla liquidazione del pregiudizio, considerando la integralità e la totalità del danno realmente subito dalla persona, in relazione alle sue condizioni generali di salute. La Corte demandava al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
I ricorrenti hanno quindi riassunto la causa, avanti alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione;
in sede di rinvio il dott. ha preliminarmente eccepito l'estinzione del giudizio per CP_1 mancata notifica dell'atto di citazione in riassunzione al suo procuratore costituito nel giudizio di pagina 4 di 8 Cassazione.
La causa, senza ulteriore istruttoria, in sede di rinvio è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, e in esito al deposito di conclusionali e repliche.
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L'eccezione preliminare del OR è infondata perché l'atto di riassunzione, come risulta dalla CP_1 piana lettura dell'art. 392 c.p.c., deve essere notificato personalmente alla parte, a norma degli artt. 137 ss. c.p.c, e non al procuratore costituito.
Quanto al merito, va premesso che nella fase di riassunzione al giudice di rinvio sono attribuiti limiti di valutazione diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, (art.360 n.3 cpc) ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nel caso di specie ricorre la prima ipotesi, perché la cassazione ha accertato che la domanda di ristoro integrale del danno biologico patito dall'originario attore era stata idoneamente proposta in primo grado siccome ricomprensiva del cd danno ortopedico, ed ha rilevato una violazione di legge ex art.112 per l'omessa pronuncia da parte della Corte di Appello, in ordine alla richiesta di riconoscimento del danno ortopedico lamentato, rappresentato anche dalle difficoltà di deambulazione, asseritamente non accolta in primo grado.
A fronte della riassunzione dell'appello, quindi, ed attenendosi alla prescrizione della Corte, che ha cassato la prima decisione, la Corte di Appello deve riesaminare il terzo motivo di appello, con cui gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento del danno ortopedico, e pronunciarsi esplicitamente, in proposito, sul presupposto, già accertato dalla Suprema Corte che la domanda di ristoro integrale del danno biologico patito dall'originario attore era stata idoneamente proposta in primo grado siccome ricomprensiva del cd “danno ortopedico”, in concreto individuato nel pregiudizio alla deambulazione.
Ora, la Corte investita della riassunzione, non ha ritenuto, e non ritiene, necessario disporre una nuova
Ctu: è infatti agli atti la Ctu disposta in primo grado, nell'ottobre del 2005, per accertare tutti i danni conseguenti all'intervento di impianto protesico, in cui si chiese al consulente di valutare se l'intervento di protesi all'anca destra eseguito il 17.3.2000 e l'intervento di revisione in data 7.4.2000 fossero necessari e fossero stati eseguiti con la necessaria perizia, in particolare, ma non solo, con riferimento alla insorgenza di un processo settico locale, chiedendo di accertare se l'attore avesse riportato lesioni, e se vi fossero postumi permanenti.
Che questa consulenza abbia riguardato anche e soprattutto la situazione ortopedica è innegabile: basti considerare che, come si vedrà a breve, il ctu si è avvalso dell'ausilio di uno specialista radiologo, proprio per una più certa lettura delle immagini di controllo prodotte (radiografie e scintigrafie), relative ad un protratto arco temporale.
Riprendendo questa relazione si rileva che il consulente ha in primo luogo affermato che nella originaria esecuzione della artroprotesi la testa protesica non era stata ben centrata, motivo per cui si rese necessaria la revisione, effettuata 20 gg dopo;
a seguito della revisione le indagini radiologiche hanno mostrato la testa protesica centrata, e il cotile, ben posizionato, non più mobilizzato;
le lastre fatte nel successivo mese di novembre, tuttavia, evidenziavano aree di osteolisi della porzione superiore e posteriore del cotile, e a livello dello stelo, quali espressioni di intolleranza;
una grossolana calcificazione a ponte fra il gran trocantere e bacino, e grossolane alterazioni da osteonecrosi alla testa femorale controlaterale.
Così descritta la documentazione clinica, e visitato il il Ctu fin dal primo grado prese atto della CP_4 sintomatologia dolorosa riferita dal paziente, di cui ha direttamente constatato all'esame obbiettivo la andatura claudicante, e la necessità di appoggio su di una canadese, a sinistra.
Quindi, a pag. 12 ss della relazione il Ctu traccia le sue conclusioni, affermando: pagina 5 di 8 - che l'indicazione chirurgica, per artroprotesi era corretta, in presenza di una “necrosi epifisaria femorale”,
- che nel nefropatico trapiantato (quale era il questo intervento presenta possibili complicanze, CP_4 legate all'uso del cortisone e alla conseguente osteopenia, che rende più facile la instabilità dei mezzi protesici;
- che l'intervento di revisione fu corretto, come evidenziato dai controlli radiografici, e nonostante la sospetta flogosi in regione trocanterica destra, trattata con terapia medica, non fu mai diagnosticata con certezza una avvenuta infezione;
- che le immagini successive (radiografie e scintigrafie) fanno ipotizzare una nuova mobilizzazione del cotile, che non può dirsi in nesso di causa effetto con le modalità dell'intervento, ma è piuttosto correlato alla fragilità ossea del soggetto nefropatico trapiantato.
Ottenuto il parere del Prof. sulle immagini radiografiche, il Ctu ne riferisce, alle pagg.13 ss Per_2 della sua relazione: dalla lettura delle immagini radiografiche refertata dal Prof. esce confermato Per_2 che dopo la revisione la protesi era ben posizionata, anche se poi si evidenziavano segni di demineralizzazione, sia a carico delle ossa dell'emibacino destro sia a carico dell'osso femorale che circonda lo stelo, e questo per fenomeni di intolleranza tra metallo e osso;
concomitano segni di calcificazioni, e sia il fenomeno della demineralizzazione che le calcificazioni progressivamente evolvono, nei controlli successivi;
nell'aprile e novembre del 2003 si osserva una progressiva sfumatura della testa femorale sinistra, con perdita della rotondità, e nel gennaio del 2006 una evidente deformazione anche della testa femorale sinistra, in un quadro di coxartrosi soprammessa a un quadro di sofferenza vascolare ischemica.
Acquisito anche tale dato il Ctu ha conclusivamente ritenuto che la complessiva degenerazione ossea positivamente riscontrata fosse riferibile alle patologie di cui il era portatore, e i danni CP_4 ascrivibili a responsabilità dei sanitari fossero assai limitati e derivassero esclusivamente dalla necessità di intervenire in revisione, con un periodo di inabilità temporanea assoluta di 21 giorni, e una lesione della integrità fisica permanente per il reintervento riconducibile a due fattori, entrambi chiaramente descritti nella relazione: un danno alla struttura ossea per le maggiori dimensioni del cotile impiantato e la necessità di fissaggio con due viti, e un danno correlato al nuovo processo di cicatrizzazione;
il ctu ha quantificato il danno permanente nella complessiva misura del 4 %.
Dunque è ben chiaro, dalla piana lettura della relazione del Ctu, che questi ha esaminato anche il danno ortopedico, ed ha quantificato le conseguenze dirette dell'errore commesso nel primo intervento in una invalidità permanente complessiva del 4 %; il Tribunale dal canto suo, in difetto di specificazione della parte di danno riferibile alla maggiore consunzione dell'osso, ovvero al nuovo processo di cicatrizzazione ha comunque riconosciuto la percentuale di invalidità accertata dal Ctu.
Va peraltro rilevato, in applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte, per cui la valutazione medico legale della lesione della salute deve considerare l'integrale e totalità del danno realmente subito dalla persona in relazione alle sue condizioni generali di salute, che con particolare riferimento al danno ortopedico, e alle difficoltà di deambulazione, il Ctu non ha svolto in modo compiuto il suo compito, perché non ha considerato le precedenti condizioni di salute del e il rapporto tra tali CP_4 condizioni e la accertata lesione da responsabilità sanitaria, che di fatto nel caso in esame ha natura incrementale, perché costituisce aggravamento di una condizione patologica preesistente.
In questa sede, quindi, la Corte in primis condivide le conclusioni del Ctu, laddove ha individuato la causa originaria della degenerazione dell'articolazione nella preesistente patologia nefrologica e nelle terapie correlate: l'affermazione è corretta, perché è pacifica (vedi perizia di parte) la preesistenza di un fenomeno necrotico dell'anca destra, che ha reso necessaria la artroprotesi, ed è ampiamente provata la successiva evoluzione della patologia, rilevata dalle immagini radiologiche che hanno evidenziato la progressiva deformazione anche della testa femorale sinistra, estranea all'operato dei sanitari.
pagina 6 di 8 La valutazione del Ctu va tuttavia corretta, perché, pur prendendo atto delle difficoltà deambulatorie e della condizione di oggettiva invalidità descritta (scrive infatti che il camminava claudicando, e CP_4 appoggiandosi ad una stampella) omette di collocare nel contesto la lesione della integrità fisica attribuibile a responsabilità sanitaria, e di tenere conto, secondo l'insegnamento della Corte, del principio per cui la valutazione medico legale della lesione della salute deve considerare l'integrale e totalità del danno realmente subito dalla persona in relazione alle sue pregresse condizioni generali di salute.
Il complesso degli elementi istruttori raccolti, e il principio di diritto esposto dalla Corte di Cassazione, consentono e impongono infatti al Giudice di Appello di provvedere alla liquidazione del danno, già riconosciuto dal primo giudice nella sua oggettiva determinazione, prendendo atto della sua natura incrementale (o differenziale).
Questo è possibile senza ulteriori approfondimenti perché la perizia di parte depositata dall'attore descrive e definisce il complessivo grado di invalidità del per le sue difficoltà di CP_4 deambulazione, nel 35-40 %, e questo dato è attendibile, e può senz'altro essere condiviso, colto prudenzialmente nel suo estremo inferiore (quindi del 35 %) anche perché coerente da una parte, con la descrizione oggettiva della difficile deambulazione del e dall'altra con la valutazione che la CP_4 Società Italiana di Medicina Legale fa della invalidità derivante da protesi d'anca, nei casi statisticamente rilevati in cui essa non presenta un risultato né ottimale né buono, residuando appunto una marcata limitazione della autonomia, e dolore (gradi III e IV).
Dunque, la Corte prende atto che della complessiva invalidità stimata nel 35 % il solo 4 % è riferibile a responsabilità sanitaria, perché come ha chiarito il Ctu, la revisione della protesi ha determinato una maggiore erosione dell'osso, oltre che un secondo processo di cicatrizzazione (quest'ultimo, verosimilmente per la sua natura transitoria incisivo soprattutto nella stima della invalidità temporanea); la Corte considera che tale danno aggiuntivo si pone in rapporto di concorrenza, perché aggrava la fragilità dell'apparato osseo derivante al dalla sua condizione di trapiantato CP_4 immunodepresso, e che, di conseguenza, va riconosciuta la liquidazione “differenziale” del danno: secondo l'insegnamento della Suprema Corte (v.tra le tante Cass. 21261 del 2024) infatti, la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, distinguendo, tra la percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, e quella comunque non imputabile all'errore medico, pervenendo così ad una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico.
Il metodo di liquidazione del danno differenziale impone di partire dalla stima del danno biologico per un uomo di 60 anni, conseguente alla invalidità complessiva del 35 % che, secondo le tabelle del danno alla persona redatte dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano al 1° gennaio del 2024 è di € 207.500,00 (comprensivo del danno morale); quindi detrarre il danno biologico corrispondente alla invalidità, per lo stesso uomo, del 31 %, che è di € 164.723,00 (anche qui comprensivo del danno morale); la differenza di 42.780,00 rappresenta il danno biologico permanente che può essere in astratto riconosciuto al l'importo così riconosciuto risulta inevitabilmente e giustamente superiore a CP_4 quello già calcolato sia perché entrano in gioco tabelle di liquidazioni differenti (il Tribunale aveva infatti utilizzato i criteri di liquidazione delle micro permanenti) sia per la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità.
Per adeguare tuttavia il risarcimento della invalidità permanente al caso concreto occorre tenere conto della effettiva durata della vita del paziente (deceduto in data 17.4.2008 per altra causa); soccorrono sul punto le indicazioni offerte dalla Suprema Corte nella sentenza n.41933 del 2021, per cui può farsi ricorso al criterio della proporzionalità, assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante in astratto a soggetto di quella età e con quella percentuale di invalidità permanente, e diminuendo la somma in proporzione agli anni effettivamente vissuti rispetto alle generali aspettative di vita. Pertanto,
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considerato che
, secondo i dati Istat, nel 2000 l'aspettativa di vita di un uomo di 60 anni era di 23 anni, il risarcimento spettante per il danno biologico, per gli 8 anni di permanenza in vita del va CP_4 liquidato in euro 14.880,00 (euro 42.780,00: 23 x 8).
Tale somma, stimata secondo le tabelle dell'Osservatorio presso il Tribunale di Milano del 2024, va devalutata alla data del fatto, e rivalutata, con applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dal fatto alla data della prima decisione, divenendo così di €.14.034,40; detratto l'importo già liquidato dal Tribunale, e versato dalla e applicati rivalutazione ed interessi CP_3 sulla differenza, si perviene alla somma tuttora dovuta ad oggi agli eredi del di € 13.467,30, CP_4 oltre interessi successivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della condanna come riformata, per tutti i gradi, detratto quanto eventualmente già versato a titolo di rimborso spese nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, nel giudizio riassunto in sede di rinvio ex art.392 cpc a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione 23788 del 2022 (raccolta generale), che ha cassato la sentenza 941/2019 data 19.03.2019 della Corte d'Appello di Bologna, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1386/09:
- dichiara tenuti e condanna l' e il OR in solido tra loro al Controparte_8 CP_1 risarcimento del danno alla salute patito da mediante pagamento in favore degli CP_4 eredi della ulteriore somma di €.13.467,00, oltre interessi legali ex art.1284 1° comma CP_4 cc successivi alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' e il OR a rifondere alla controparte le spese Controparte_8 CP_1 processuali, che liquida, per il primo grado in €.5.000,00; per l'appello, tenendo conto anche della fase di rinvio, in €.8.000,00, e per il giudizio di Cassazione in €.3.500,00 a titolo di compensi, maggiorati di spese generali, Iva e cpa come dovuti, oltre spese vive documentate, anche per i compensi dei Ctu, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Presidente Relatore dott. Anna Maria Rossi
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