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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
12041 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 12041/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.429 cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che in data 25 agosto 2021 la signora veniva ricoverata presso Parte_1
l'ospedale San Raffaele di Milano per complicazioni cardiache sopravvenute a seguito di contagio da virus Covid-19, e ivi decedeva pochi giorni dopo, in data 3 settembre 2021;
rilevato che successivamente, in data 9 settembre 2021, la salma della signora giungeva Pt_1
a NO (in provincia di Brescia), ove essa risedeva con il marito signor e i CP_1
due figli minori ed e nel corso della stessa giornata veniva Per_1 Persona_2
pubblicato sulla prima pagina del Giornale di Brescia un articolo dal titolo “Muore mamma No
1 vax, grave la nonna”, cui seguiva a pagina 7 un approfondimento dal titolo “Non aveva voluto il
vaccino: 39enne muore di Covid, grave la madre” a firma di cui seguivano nei Persona_3
giorni successivi altri articoli dello stesso tenore (cfr. documenti 11-14 di parte ricorrente);
rilevato che, secondo le deduzioni dei ricorrenti, gli articoli facevano riferimento alla contrarietà
della signora al vaccino, sottolineando come essa avesse consapevolmente e Pt_1
volontariamente scelto di non vaccinarsi, e contenevano informazioni e dati personali, quali il luogo di residenza, il nome di battesimo dei genitori e del marito e l'età dei figli della defunta,
tali da consentire una facile identificazione della di lei famiglia, tant'è che nei giorni successivi giornalisti di varie testate, anche nazionali, stazionavano fuori dall'abitazione della famiglia
CP_1
rilevato che la famiglia sosteneva la natura diffamatoria degli articoli di cui Controparte_2
sopra in quanto caratterizzati da contenuto non veritiero, atteso che la signora mai Pt_1
aveva manifestato apertamente e pubblicamente la propria contrarietà al vaccino, e comunque in quanto privi di pubblica rilevanza, lamentando altresì la conseguente lesione del diritto alla privacy della vittima, dei figli minori e degli altri familiari;
rilevato dunque che il signor in proprio e quale esercente la responsabilità CP_1
genitoriale sui figli minori ed nonché il signor fratello Per_1 Per_2 Controparte_3
della signora e il di lei padre signor instauravano con ricorso ex Controparte_4 CP_5
art.702bis cpc il giudizio n.2923/2022 R.G. nei confronti della
[...]
, del signor nonché nei confronti della signora Controparte_6 Persona_3
quale direttore responsabile del , chiedendo che fossero Parte_2 Controparte_6
condannati, disgiuntamente e in solido, al risarcimento dei danni da diffamazione e da
2 violazione della riservatezza da essi subiti a seguito delle pubblicazioni di cui sopra, da quantificarsi nell'importo complessivo di euro 60.000,00;
rilevato che si costituivano la società , il signor e la Controparte_6 Persona_3
signora e successivamente, nel corso della prima udienza, il giudice con ordinanza Parte_2
19 ottobre 2022, cui si rimanda, disponeva la separazione dal procedimento originario per diffamazione dal giudizio relativo alle domande risarcitorie per violazione della privacy con contestuale mutamento del rito in quello del “lavoro” ai sensi dell'articolo 152 del d.lgs.
n.196/2003;
rilevato che a seguito del sopra citato provvedimento veniva quindi costituito il presente fascicolo cui veniva assegnato il numero di ruolo n.12041/2002 avente appunto ad oggetto la domanda relativa al risarcimento per violazione della privacy ed in detto procedimento il signor quale rappresentante dei figli minori depositava memoria ex artt. 420 e 426 cpc CP_1
domandando che le parti resistenti fossero condannate al risarcimento del danno da violazione del diritto alla privacy, da quantificarsi nella somma di euro 20.000,00, nonché alla pubblicazione riparatoria sul Giornale di Brescia dell'avvenuta violazione della privacy;
rilevato che nel corso del giudizio le parti si rimettevano alle rispettive istanze e conclusioni e il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, si riservava il deposito della sentenza;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la causa può ben essere decisa sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, senza bisogno di ulteriore istruzione trattandosi di causa documentale;
rilevato a questo riguardo che in questa sede relativa al giudizio per violazione della privacy, ha agito solo l'attore come si legge nella memoria ex artt. 420 e 426 cpc, non in CP_1
3 proprio ma quale genitore esercente la responsabilità sui minori e Persona_4 Per_2
[...]
rilevato perciò che trattandosi della tutela di minori, correttamente le parti fanno riferimento alla Carta di Treviso che costituisce il documento deontologico fondamentale per i rapporti tra informazione e infanzia in Italia trattandosi di un protocollo sottoscritto dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione della stampa, il cui articolo n. 2 stabilisce che “va garantito
l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi
della sua personalità” e l'articolo n. 3 che “va evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che
possano con facilità portare all'identificazione del minore, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo
dell'abitazione e della residenza, la scuola, la parrocchia, o il sodalizio frequentati;
rilevato che nel caso di specie costituisce circostanza incontestabile che gli articoli oggetto del presente giudizio riportavano una serie di dati ed informazioni personali riferiti ai membri della famiglia quali il luogo di residenza della famiglia (il comune di NO, il Controparte_2
cimitero di Cogno, citati negli articoli del 9 e 10 settembre), la professione del nonno materno
(riportato sempre nell'articolo del 9 settembre), l'età dei figli minori della defunta (citata negli articoli del 9 e dell'11 settembre), nonché il nome di battesimo del padre, del nonno e della zia
(riportati nell'articolo dell'11 settembre);
ritenuto che la pubblicazione di tali informazioni personali permetteva effettivamente l'identificazione della famiglia, considerate anche le dimensioni della località cui si faceva riferimento, ad un numero indistinto di lettori del giornale, presumibilmente ampio attesa la tiratura del giornale con riferimento alla provincia di Brescia, come dimostra il fatto che nei giorni successivi alla pubblicazione degli articoli vari giornalisti sarebbero stati presenti fuori
4 dall'abitazione della famiglia circostanza questa mai oggetto di contestazione da parte CP_1
dei resistenti;
ritenuto a questo riguardo che è poi irrilevante che la famiglia avesse fatto affiggere in paese un manifesto funebre recante i nomi della defunta e dei di lei famigliari, in quanto tale manifesto relegava appunto la morte della signora alla dimensione del Comune di NO e non Pt_1
conteneva alcuna indicazione sulla causa della morte, mentre la pubblicazione della notizia sul quotidiano locale con l'espressa indicazione della causa della morte rendeva la vicenda di pubblico dominio ben oltre i confini del paese di residenza della famiglia e rispondeva ad una finalità diversa rispetto al manifesto funebre, dato che dava notizia al pubblico indistinto dei lettori della morte per Covid-19 di una giovane madre non vaccinata per libera scelta;
ritenuto che ciò integri violazione delle regole deontologiche previste dalla Carta di Treviso a tutela della privacy dei minori cui va sempre e comunque garantito un effettivo anonimato,
come previsto dal citato art.3, anche quando i fatti indicati non siano direttamente lesivi della personalità del minore;
rilevato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice “il danno
non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur
determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli
artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e
della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di
solidarietà ex art. 2 Cost… sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera
violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in
modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al
giudice di merito” (cfr. Cass. n.17383/2020);
5
ritenuto che
nel caso di specie il fatto non è particolarmente grave posto che non vengono indicati o addebitati fatti riprovevoli o risultati falsi (tant'è che la domanda parallela relativa alla diffamazione, con sentenza in data odierna è stata pure rigettata) ma semplicemente sono stati pubblicati una serie di dati che consentono l'individuazione dei minori e ciò costituisce appunto nel caso di minore, comunque violazione della privacy;
ritenuto che ugualmente va tenuto conto della pubblicazione della notizia anche su altri giornali, come dedotto dai resistenti, il che logicamente attenua la gravità del caso in esame;
ritenuto di conseguenza che quale autore degli articoli, la società Persona_3 [...]
quale editrice del “ ” su cui sono stati pubblicati gli articoli e CP_6 Controparte_6
in qualità di direttore responsabile del “ ” vanno condannati, Parte_2 Controparte_6
in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno da violazione della privacy al signor quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed CP_1 Per_1
la somma complessiva di euro 10.000,00 (di cui euro 5.000,00 per la minore Persona_2
ed euro 5.000,00 per il minore somma così determinata in Persona_4 Persona_2
via equitativa ad oggi, tenuto conto di quanto sopra illustrato, con gli interessi legali da oggi,
data della pronuncia, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alla domanda di pubblicazione della presente sentenza che nel caso di specie trattandosi di violazione della privacy, la sua pubblicazione avrebbe l'effetto di pubblicizzare nuovamente queste notizie a distanza di anni e paradossalmente non avrebbe in concreto nessun effetto risarcitorio ma piuttosto l'effetto contrario, per cui essa va rigettata;
6 rilevato infine quanto alle spese di causa che esse seguono la soccombenza e pertanto le parti resistenti vanno condannate in solido a rimborsarle a parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) ritenuta sussistente la violazione della privacy nei confronti dei minori Per_4
ed condanna in solido la
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_6
quale editrice del “ ” e in qualità di
[...] Controparte_6 Parte_2
direttore responsabile del “ ” a pagare a titolo di risarcimento del Controparte_6
danno a quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori CP_1
ed la somma complessiva di euro 10.000,00 (di cui euro Per_1 Persona_2
5.000,00 per la minore ed euro 5.000,00 per il minore Persona_4 Per_2
con gli interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
[...]
b) condanna in solido i suddetti la e Persona_3 Controparte_6
in qualità di direttore responsabile del “ ” a rimborsare Parte_2 Controparte_6
a quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed CP_1 Per_1
le spese legali che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Persona_2
professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 28 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 12041/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.429 cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che in data 25 agosto 2021 la signora veniva ricoverata presso Parte_1
l'ospedale San Raffaele di Milano per complicazioni cardiache sopravvenute a seguito di contagio da virus Covid-19, e ivi decedeva pochi giorni dopo, in data 3 settembre 2021;
rilevato che successivamente, in data 9 settembre 2021, la salma della signora giungeva Pt_1
a NO (in provincia di Brescia), ove essa risedeva con il marito signor e i CP_1
due figli minori ed e nel corso della stessa giornata veniva Per_1 Persona_2
pubblicato sulla prima pagina del Giornale di Brescia un articolo dal titolo “Muore mamma No
1 vax, grave la nonna”, cui seguiva a pagina 7 un approfondimento dal titolo “Non aveva voluto il
vaccino: 39enne muore di Covid, grave la madre” a firma di cui seguivano nei Persona_3
giorni successivi altri articoli dello stesso tenore (cfr. documenti 11-14 di parte ricorrente);
rilevato che, secondo le deduzioni dei ricorrenti, gli articoli facevano riferimento alla contrarietà
della signora al vaccino, sottolineando come essa avesse consapevolmente e Pt_1
volontariamente scelto di non vaccinarsi, e contenevano informazioni e dati personali, quali il luogo di residenza, il nome di battesimo dei genitori e del marito e l'età dei figli della defunta,
tali da consentire una facile identificazione della di lei famiglia, tant'è che nei giorni successivi giornalisti di varie testate, anche nazionali, stazionavano fuori dall'abitazione della famiglia
CP_1
rilevato che la famiglia sosteneva la natura diffamatoria degli articoli di cui Controparte_2
sopra in quanto caratterizzati da contenuto non veritiero, atteso che la signora mai Pt_1
aveva manifestato apertamente e pubblicamente la propria contrarietà al vaccino, e comunque in quanto privi di pubblica rilevanza, lamentando altresì la conseguente lesione del diritto alla privacy della vittima, dei figli minori e degli altri familiari;
rilevato dunque che il signor in proprio e quale esercente la responsabilità CP_1
genitoriale sui figli minori ed nonché il signor fratello Per_1 Per_2 Controparte_3
della signora e il di lei padre signor instauravano con ricorso ex Controparte_4 CP_5
art.702bis cpc il giudizio n.2923/2022 R.G. nei confronti della
[...]
, del signor nonché nei confronti della signora Controparte_6 Persona_3
quale direttore responsabile del , chiedendo che fossero Parte_2 Controparte_6
condannati, disgiuntamente e in solido, al risarcimento dei danni da diffamazione e da
2 violazione della riservatezza da essi subiti a seguito delle pubblicazioni di cui sopra, da quantificarsi nell'importo complessivo di euro 60.000,00;
rilevato che si costituivano la società , il signor e la Controparte_6 Persona_3
signora e successivamente, nel corso della prima udienza, il giudice con ordinanza Parte_2
19 ottobre 2022, cui si rimanda, disponeva la separazione dal procedimento originario per diffamazione dal giudizio relativo alle domande risarcitorie per violazione della privacy con contestuale mutamento del rito in quello del “lavoro” ai sensi dell'articolo 152 del d.lgs.
n.196/2003;
rilevato che a seguito del sopra citato provvedimento veniva quindi costituito il presente fascicolo cui veniva assegnato il numero di ruolo n.12041/2002 avente appunto ad oggetto la domanda relativa al risarcimento per violazione della privacy ed in detto procedimento il signor quale rappresentante dei figli minori depositava memoria ex artt. 420 e 426 cpc CP_1
domandando che le parti resistenti fossero condannate al risarcimento del danno da violazione del diritto alla privacy, da quantificarsi nella somma di euro 20.000,00, nonché alla pubblicazione riparatoria sul Giornale di Brescia dell'avvenuta violazione della privacy;
rilevato che nel corso del giudizio le parti si rimettevano alle rispettive istanze e conclusioni e il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, si riservava il deposito della sentenza;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la causa può ben essere decisa sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, senza bisogno di ulteriore istruzione trattandosi di causa documentale;
rilevato a questo riguardo che in questa sede relativa al giudizio per violazione della privacy, ha agito solo l'attore come si legge nella memoria ex artt. 420 e 426 cpc, non in CP_1
3 proprio ma quale genitore esercente la responsabilità sui minori e Persona_4 Per_2
[...]
rilevato perciò che trattandosi della tutela di minori, correttamente le parti fanno riferimento alla Carta di Treviso che costituisce il documento deontologico fondamentale per i rapporti tra informazione e infanzia in Italia trattandosi di un protocollo sottoscritto dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione della stampa, il cui articolo n. 2 stabilisce che “va garantito
l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi
della sua personalità” e l'articolo n. 3 che “va evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che
possano con facilità portare all'identificazione del minore, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo
dell'abitazione e della residenza, la scuola, la parrocchia, o il sodalizio frequentati;
rilevato che nel caso di specie costituisce circostanza incontestabile che gli articoli oggetto del presente giudizio riportavano una serie di dati ed informazioni personali riferiti ai membri della famiglia quali il luogo di residenza della famiglia (il comune di NO, il Controparte_2
cimitero di Cogno, citati negli articoli del 9 e 10 settembre), la professione del nonno materno
(riportato sempre nell'articolo del 9 settembre), l'età dei figli minori della defunta (citata negli articoli del 9 e dell'11 settembre), nonché il nome di battesimo del padre, del nonno e della zia
(riportati nell'articolo dell'11 settembre);
ritenuto che la pubblicazione di tali informazioni personali permetteva effettivamente l'identificazione della famiglia, considerate anche le dimensioni della località cui si faceva riferimento, ad un numero indistinto di lettori del giornale, presumibilmente ampio attesa la tiratura del giornale con riferimento alla provincia di Brescia, come dimostra il fatto che nei giorni successivi alla pubblicazione degli articoli vari giornalisti sarebbero stati presenti fuori
4 dall'abitazione della famiglia circostanza questa mai oggetto di contestazione da parte CP_1
dei resistenti;
ritenuto a questo riguardo che è poi irrilevante che la famiglia avesse fatto affiggere in paese un manifesto funebre recante i nomi della defunta e dei di lei famigliari, in quanto tale manifesto relegava appunto la morte della signora alla dimensione del Comune di NO e non Pt_1
conteneva alcuna indicazione sulla causa della morte, mentre la pubblicazione della notizia sul quotidiano locale con l'espressa indicazione della causa della morte rendeva la vicenda di pubblico dominio ben oltre i confini del paese di residenza della famiglia e rispondeva ad una finalità diversa rispetto al manifesto funebre, dato che dava notizia al pubblico indistinto dei lettori della morte per Covid-19 di una giovane madre non vaccinata per libera scelta;
ritenuto che ciò integri violazione delle regole deontologiche previste dalla Carta di Treviso a tutela della privacy dei minori cui va sempre e comunque garantito un effettivo anonimato,
come previsto dal citato art.3, anche quando i fatti indicati non siano direttamente lesivi della personalità del minore;
rilevato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice “il danno
non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur
determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli
artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e
della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di
solidarietà ex art. 2 Cost… sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera
violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in
modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al
giudice di merito” (cfr. Cass. n.17383/2020);
5
ritenuto che
nel caso di specie il fatto non è particolarmente grave posto che non vengono indicati o addebitati fatti riprovevoli o risultati falsi (tant'è che la domanda parallela relativa alla diffamazione, con sentenza in data odierna è stata pure rigettata) ma semplicemente sono stati pubblicati una serie di dati che consentono l'individuazione dei minori e ciò costituisce appunto nel caso di minore, comunque violazione della privacy;
ritenuto che ugualmente va tenuto conto della pubblicazione della notizia anche su altri giornali, come dedotto dai resistenti, il che logicamente attenua la gravità del caso in esame;
ritenuto di conseguenza che quale autore degli articoli, la società Persona_3 [...]
quale editrice del “ ” su cui sono stati pubblicati gli articoli e CP_6 Controparte_6
in qualità di direttore responsabile del “ ” vanno condannati, Parte_2 Controparte_6
in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno da violazione della privacy al signor quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed CP_1 Per_1
la somma complessiva di euro 10.000,00 (di cui euro 5.000,00 per la minore Persona_2
ed euro 5.000,00 per il minore somma così determinata in Persona_4 Persona_2
via equitativa ad oggi, tenuto conto di quanto sopra illustrato, con gli interessi legali da oggi,
data della pronuncia, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alla domanda di pubblicazione della presente sentenza che nel caso di specie trattandosi di violazione della privacy, la sua pubblicazione avrebbe l'effetto di pubblicizzare nuovamente queste notizie a distanza di anni e paradossalmente non avrebbe in concreto nessun effetto risarcitorio ma piuttosto l'effetto contrario, per cui essa va rigettata;
6 rilevato infine quanto alle spese di causa che esse seguono la soccombenza e pertanto le parti resistenti vanno condannate in solido a rimborsarle a parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) ritenuta sussistente la violazione della privacy nei confronti dei minori Per_4
ed condanna in solido la
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_6
quale editrice del “ ” e in qualità di
[...] Controparte_6 Parte_2
direttore responsabile del “ ” a pagare a titolo di risarcimento del Controparte_6
danno a quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori CP_1
ed la somma complessiva di euro 10.000,00 (di cui euro Per_1 Persona_2
5.000,00 per la minore ed euro 5.000,00 per il minore Persona_4 Per_2
con gli interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
[...]
b) condanna in solido i suddetti la e Persona_3 Controparte_6
in qualità di direttore responsabile del “ ” a rimborsare Parte_2 Controparte_6
a quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed CP_1 Per_1
le spese legali che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Persona_2
professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 28 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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