Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1027/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STORTI ALESSANDRO
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FREDDO SANDRO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione, i coniugi permutano l'immobile intestato alla SI.ra sito in Porto AN, viale Partigiani n. 49 (fatta eccezione per: CP_1 lavatrice, tavolino del salotto, attaccapanni, specchio in sala, n. 2 lampadari, armadio in garage, divano, televisione, piatti, stoviglie, biancheria per la casa ed altre suppellettili già di proprietà del SI. ) - Piano T - foglio 9 Parte_2
- part. 1846 sub.
1 - cat. A3 - rendita catastale euro 183,86; Garage Quota proprietà 100% - Porto AN (MN) - Viale Partigiani 49 - piano T - foglio
9 - part. 1846 sub.
2 - cat. C6 - rendita catastale euro 37,18, il tutto per un valore di € 100.000,00, con l'immobile comprensivo di arredi e corredi intestato al SI. Via Torino 56/A - appartamento Piano 1 - foglio 9 - part. 1817 Parte_1 sub.
5 - cat. A3 - rendita catastale euro 183,86; Garage Quota proprietà 100% -
Porto AN (MN) - Via Torino 56/A - piano T - foglio 9 - part. 1817 sub. 6
- cat. C6 - rendita catastale euro 29,75 di pari valore di €. 100.00,00, il tutto senza alcun conguaglio in denaro tra le parti. Gli immobili verranno permutati nello stato di fatto e di diritto noto alle parti, liberi da pesi, gravami e iscrizioni e come pervenuti in forza, rispettivamente: - l'immobile SI.ra di atto a rogito CP_2
Notaio dr. (atto repertorio n. 49465 n. 6120.1/2021 Reparto PI di Persona_1 Mantova in atti dal 01.07.2021); - l'immobile del SI. di atto a rogito CP_3
Notaio dr. (Atto del 23/01/2007 Pubblico ufficiale Sede Porto Persona_2
AN (MN) Repertorio n. 477 - Nota presentata con Modello Unico n. 1225.1/2007 Reparto PI di Mantova in atti dal 05/02/2007) L'atto notarile di permuta verrà stipulato a mezzo del Notaio (scelto dalle parti) con Persona_1 studio in Mantova, C.so Vittorio Emanuele II n. 52 entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di separazione. Le parti concordano che i costi per il suddetto atto notarile (competenze del notaio, tasse, imposte e quant'altro) verranno ripartiti al 50% tra i SI.ri e Tale permuta Pt_1 CP_1 si rende indispensabile al fine di poter addivenire ad una separazione dei coniugi in modo consensuale;
pertanto, quanto sopra verrà effettuato a totale definizione di ogni aspetto della separazione, nonché nell'ambito della regolamentazione di tutti i rapporti scaturiti dalla unione matrimoniale ed a completa estinzione di qualsiasi pregresso rapporto economico/personale tra i coniugi.
3) La casa coniugale sita in Porto AN (MN), Via Torino 56/A già di proprietà della SI.ra resterà assegnata con ogni arredo e corredo CP_1 alla stessa con onere di volturazione da parte della SI.ra delle utenze CP_1 domestiche a suo nome.
4) Gli altri immobili siti in - Porto AN (MN) già di proprietà esclusiva della SI.ra resteranno assegnati a quest'ultima con gli arredi e corredi. CP_1
5) i titoli e conti correnti e polizze personali dei coniugi resteranno assegnati ai rispetti intestatari SI.ri e mentre i conti cointestati n. 314085 CP_1 Pt_1 presso AN con saldo al 12.02.2025 di euro 309,34 e del conto 00010- 0604638 presso Allianz con saldo di euro 176,34, saranno chiusi con liquidazione del saldo residuo con le seguenti modalità: quanto a quello in essere presso
AN al 100% a favore della SI.ra mentre quello in essere CP_2 presso Allianz al 50% tra i SI.ri e . CP_1 Pt_1
6) l'auto Nissan Qashqai targata FF017FD già di proprietà della SI.ra CP_1 resterà a quest'ultima.
7) Porsi a carico del SI. un contributo di euro 300,00 mensili a Parte_1 titolo di mantenimento della moglie SI.ra , importo da versarsi alla CP_1 stessa a decorrere dal 15 del mese successivo al deposito del ricorso per separazione e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'importo mensile dovrà essere corrisposto dal SI. alla SI.ra a mezzo Pt_1 CP_1 bonifico bancario alle coordinate bancarie che la SI.ra indicherà al SI. CP_1
. Pt_1
2 Con 8) Al SI. verrà assegnata la gattina di 3 mesi microchippata ed Pt_1 intestata a quest'ultimo, con diritto di visita da parte della SI.ra previo CP_1 accordo con il SI. . Pt_1
Per_ Per_ 9) Alla SI.ra verranno assegnati gli animali domestici e , , CP_1 Per_4 Pers Pers e con diritto di visita da parte del SI. , previo accordo Per_8 Pt_1 con la SI.ra CP_1
10) Porsi a carico del SI. ed a favore della SI.ra , Parte_1 CP_1 un contributo economico, per il mantenimento degli animali domestici, di euro 300,00 mensili (100,00 euro per ciascuna cagnolina e 25 euro per ciascun gatto)
a far data dal mese successivo a quello del deposito del ricorso per separazione, Per_ Per_ Pers Pers per gli animali e , , e che resteranno assegnati Per_4 Per_8 alla SI.ra oltre al 50% di spese veterinarie, farmaci e altre spese che si CP_1 rendessero necessarie e che dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra le parti. Resta intesa che in caso di decesso degli animali la quota di euro 300,00 sarà rideterminata.
11) Con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver risolto ogni controversia e/o pendenza tra loro in essere derivante dal rapporto di coniugio.
12) Spese di giudizio compensate tra le parti e con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 L. 247/2012. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VILLIMPENTA (MN) in data 18/09/1999 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 1999) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate
3 in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLIMPENTA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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