Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6909/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6052 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da c.f. , residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zotti, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, opponente contro
p.i. , in persona del rappresentante legale, con sede in Nuoro ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Macciotta e Giovanni
Macciotta che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, opposta
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale, contrariis rejectis in via principale: - In forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata la domanda di parte opponente e per l'effetto rigettarla integralmente condannando la medesima al pagamento delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento opposta;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in corso di causa la sussistenza di un minor credito vantato da in ragione del titolo opposto, previa CP_1 revoca parziale dell'atto di ingiunzione di pagamento n.6052/2017, condannare l'odierna opponente al pagamento della somma dovuta, come accertata;
in ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Nell'interesse dell'opposta: voglia il Tribunale, contrariis reiectis: In via principale: - In forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata la domanda di parte opponente e per l'effetto rigettarla integralmente condannando la medesima al pagamento delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento opposta;
In via subordinata: -nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in corso di causa la sussistenza di un minor credito vantato da in ragione del titolo opposto, previa revoca CP_1 parziale dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 6052/2017, condannare l'odierna opponente al pagamento della somma dovuta, come accertata;
In ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari del giudizio e di CTU
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente il signor ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 6052/2017, notificata il 6 giugno 2017, con la quale la società OR del servizio idrico integrato, gli ha ingiunto il pagamento di € 6.744,75 CP_1 quale corrispettivo della fornitura idrica, oltre € 11.80 per spese postali.
L'opponente ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria relativa ai consumi anteriori al 6 giugno 2012, esponendo di non avere ricevuto le fatture oggetto di ingiunzione;
ha eccepito il contributo causale del OR nella formazione di una morosità spropositata, per non avere effettuato le letture del contatore e le fatturazioni con la periodicità prescritta;
ha contestato il funzionamento non regolare del contatore, in seguito del tutto bloccato;
ha chiesto il ricalcolo dei consumi sulla base di quelli rilevati dal nuovo contatore installato.
pagina 2 di 6 La società opposta si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione di pagamento. L'esame dell'eccezione di inesistenza dei presupposti per l'ingiunzione di pagamento è superfluo: il giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento si atteggia, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ad accertamento sulla fondatezza della pretesa creditoria dell'ingiungente, che viene trattata come un'ordinaria domanda di condanna. Nel caso in esame, l'ingiunzione deve comunque essere annullata, per i motivi che verranno esposti nel proseguo, e l'importo dovuto alla società deve essere ricalcolato, di talché risulta CP_1 superfluo soffermarsi sulla prima questione rilevata dall'opponente.
2)Eccezione di prescrizione. Il credito del OR per il corrispettivo del servizio idrico è sottoposto alla prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2984, n. 4, c.c., per i crediti che devono essere pagati periodicamente ad anno o in termini più brevi, come, appunto, le bollette dell'acqua.
Occorre stabilire da quando decorre il termine di prescrizione.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
È bene precisare che, ai fini del decorso della prescrizione, rileva la possibilità legale di esercizio del diritto e non invece quella di fatto;
risultano quindi irrilevanti eventuali impedimenti di fatto.
Nel caso delle fatture, deve aversi riguardo alla scadenza prevista per il pagamento.
In base all'art. 1184 c.c., si presume che il termine per il pagamento sia fissato nell'interesse del debitore.
Ne deriva che il creditore non può far valere il proprio diritto prima che sia scaduto il termine assegnato per il pagamento.
Questo vale anche per le fatture emesse per il pagamento dei consumi idrici: il OR non può esigere il pagamento, e quindi non può far valere il suo diritto, prima della scadenza della fattura.
Il decorso del termine quinquennale inizia quindi dalla data di scadenza della fattura e può essere interrotto o sospeso come è previsto dalle regole generali in materia di prescrizione.
pagina 3 di 6 Di seguito, si riporta l'elenco delle fatture azionate con l'ingiunzione di pagamento, con le relative date di scadenza del pagamento e le date delle diffide interruttive della prescrizione, con avviso di ricevimento sottoscritto dal signor depositate dalla società opposta nel presente giudizio: Pt_1
n. fattura Data scadenza Data diffide
2006/291211 7/8/2006 10/10/2011 -1/8/2015
2006/291211 12/12/2006 10/10/2011-1/8/2015
2007/291211 7/9/2007 10/10/2011-1/8/2015
2007/291211 12/1/2008 10/10/2011-1/8/2015
2008/291211 27/3/2008 10/10/2011-1/8/2015
2009/902380388 23/3/2009 10/6/2013-1/8/2015
2009/23299253 12/6/2009 10/6/2013-1/8/2015
2010/2912500 11/6/2010 10/6/2013-1/8/2015
2010/23127280 4/2/2011 2/7/2012-1/8/2015
2011/11023649 11/4/2011 21/11/2011-1/8/2015
2011/102956720 5/7/2011 21/11/2011-1/8/2015
2011/29133601 22/3/2012 4/11/2012-1/8/2015
L'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 6 giugno 2017.
È prescritta la fattura n. 2006/291211 per la quale, alla data in cui l'utente aveva ricevuto la prima diffida, era già decorso il termine di cinque anni dalla scadenza (7/8/2006-10/10/2011);
Per le fatture successive, dal 2013 in poi quindi la prescrizione è stata interrotta nel 2017 con la notifica dell'ordinanza ingiunzione.
pagina 4 di 6 L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere accolta limitatamente alla fattura n. 2006/291211 dell'importo di € 343,20.
L'ingiunzione di pagamento n. 6052/2017 deve, pertanto, essere annullata.
3)Funzionamento del contatore. È provato documentalmente che, in data 8 gennaio 2015, i tecnici incaricati dalla società avevano sottoposto a verifica il contatore su richiesta dell'utente; in CP_1
tale circostanza, avevano accertato che il contatore era fermo e avevano provveduto alla sostituzione.
L'utente ha contestato i consumi a far data dal 2010 (si veda la domanda di adesione alla procedura di conciliazione prodotta come doc. 3 dove sono contestati i consumi per il periodo compreso tra il 2010 e il 2013)
Il c.t.u. incaricato del ricalcolo ha evidenziato che dall'analisi della tabella dello storico dei consumi non risultano picchi di consumo e, pertanto, ha calcolato i consumi medi dell'utente basandosi su tutte le letture precedenti a far data dal 31 dicembre 2006.
Ha quindi calcolato i consumi per il periodo che intercorre dal 30 settembre 2010 al 31 agosto 2014 nell'importo di € 4.491,50 comprensivo dell'I.V.A. di legge al 10% (per il dettaglio del calcolo si veda l'allegato 3 alla relazione di c.t.u. depositata dal c.t.u. Ing. il 6 settembre 2023). Persona_1
Su istanza dell'opponente, il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo anche sulla base di un altro criterio: ha utilizzato i consumi rilevati dal nuovo contatore installato dalla società dopo la rimozione del CP_1
contatore non funzionante.
Il calcolo ha dato un esito diverso: per il periodo considerato, l'importo dovuto sarebbe pari a €
2.757,11 comprensivo dell'I.V.A. di legge (il c.t.u. ha allegato anche la tabella relativa a questo secondo conteggio).
La società opposta ha contestato il secondo conteggio per il fatto che il c.t.u. ha applicato un criterio di ricalcolo differente da quello indicato dal giudice dei consumi storici e per il fatto che ha utilizzato un dato, la lettura del nuovo contatore, non ritualmente acquisito al processo.
Le parti convengono sul fatto che non è certa la data in cui il contatore ha smesso di funzionare.
Le fatture elaborate dalla società per il periodo dal 30 settembre 2010 al 31 agosto 2014 CP_1 ammontano complessivamente a € 3.003,93, un importo che non si discosta molto dal secondo importo calcolato dal c.t.u., di € 2.757,11.
pagina 5 di 6 Ora, dato che non è nota la data precisa in cui il contatore ha smesso di funzionare (si può sapere con certezza solo che l'8 gennaio 2015 sicuramente non funzionava), che i consumi rilevati nel periodo in contestazione sono in linea con quelli rilevati dal nuovo contatore e che dall'estratto delle letture il c.t.u. ha rilevato l'assenza di picchi, può ragionevolmente presumersi che il vecchio contatore abbia cessato di funzionare in prossimità della data in cui è stato rinvenuto fermo.
Non sono state proprio rilevate anomalie nei consumi che possano far pensare a un mal funzionamento del contatore in data anteriore a quella del fermo.
Da ultimo, deve rilevarsi che non risulta che si sia accumulata una morosità spropositata;
deve infatti ribadirsi che i consumi sono costanti nel tempo, come dimostrato dal calcolo effettuato in base al nuovo contatore e dall'assenza di picchi di consumo nell'estratto delle letture, cosicché, anche se la società non aveva effettuato le letture e le fatturazioni con la periodicità prescritta, all'utente non ne è CP_1
derivato un pregiudizio.
Ritiene quindi il giudicante che l'opposizione debba essere accolta limitatamente alla fattura n.
2006/291211 dell'importo di € 343,20 che il signor debba essere condannato al Parte_1 pagamento in favore della società delle restanti fatture, per un totale di € 6.401,55. CP_1
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, devono essere suddivise al cinquanta per cento tra le parti, ferma restando la solidarietà nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Annulla l'ingiunzione di pagamento n. 6052/2017;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della società di € 6.401,55; CP_1
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
4) Pone le spese di c.t.u., già liquidate, al cinquanta per cento a carico di ciascuna parte.
Cagliari, 18/06/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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