Rigetto
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/08/2025, n. 6974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6974 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06974/2025REG.PROV.COLL.
N. 08916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8916 del 2024, proposto da
-OMISSIS- unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valter Biscotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
-OMISSIS- in fallimento, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 23 giugno 2025 con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini;
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale è stata definitivamente dichiarata la “ non accoglibilità del contratto ” di ricerca oggetto di domanda di finanziamento, così negandosi l'accesso alle agevolazioni ex art. 14, comma 1, lett. c), del d.m. n. 593/2000 richieste da -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento: alla relazione tecnico-scientifica del -OMISSIS- allegata al provvedimento di cui al punto che precede; al preavviso di diniego prot. -OMISSIS-e al parere negativo espresso dal Gruppo di Lavoro in data -OMISSIS- del quale si riferisce in detto preavviso;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell’ 8 agosto 2000.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
L’odierna appellante è intervenuta ad ND in primo grado.
In fatto, emerge dagli atti del giudizio di primo grado che -OMISSIS- (poi incorporata tramite fusione in -OMISSIS-) in data -OMISSIS- presentava domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del d.m. n. 593/2000 (relativo al F.A.R. – ‘Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca’).
Con nota prot. -OMISSIS- il Ministero dell'Università e della Ricerca comunicava l'ammissibilità del progetto di ricerca ad una agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta, richiedendo quindi “ ai fini dell'effettivo riconoscimento della predetta agevolazione ” una serie di integrazioni documentali.
-OMISSIS- inviava in data -OMISSIS- il contratto di ricerca stipulato con -OMISSIS-. con oggetto denominato come “ Studi e ricerche di tecniche di automazione industriale per la brevettazione di sistemi fotovoltaici finalizzati al raggiungimento di una migliore efficienza energetica ”.
Con nota del -OMISSIS- il MIUR comunicava la sospensione della valutazione istruttoria delle varie domande di agevolazione a vario titolo connesse con il laboratorio -OMISSIS-, effettuando poi il -OMISSIS- una segnalazione alla Procura della Repubblica in merito ad eventuali illeciti o irregolarità emersi in seguito ad una serie di operazioni ritenute “ sospette ” dal Gruppo di Lavoro incaricato di esaminare l’istruttoria di numerose domande di finanziamento in cui l’istante o il Laboratorio di ricerca -OMISSIS- (ex -OMISSIS-) erano alternativamente soggetto proponente la domanda di finanziamento ovvero laboratorio contraente del contratto di ricerca.
Come emerge dalla sentenza impugnata, i due soggetti presentavano plurime domande di ammissione a finanziamento e si candidavano talvolta come Laboratorio, talvolta come soggetto beneficiario, quindi in alcuni casi la prima affidava commesse alla seconda e in altri viceversa.
Da accertamenti risultava poi che il medesimo -OMISSIS- dal 2010 era stato Presidente del CdA del laboratorio contraente e Amministratore Unico della originaria ricorrente, ed inoltre aveva incarichi sia nell’azienda Commissionaria che nel Laboratorio affidatario, cosi come alcuni suoi familiari.
Il MIUR, con nota prot. -OMISSIS-, preannunciava il rigetto della domanda di agevolazione.
-OMISSIS- presentava le proprie osservazioni il -OMISSIS-, alle quali allegava anche la rendicontazione relativa alle spese del progetto di ricerca per il quale è stata richiesta l'agevolazione di che trattasi, nonché documentazione relativa ai brevetti riconosciuti in riferimento alla stessa attività oggetto di finanziamento.
In data -OMISSIS- seguiva il provvedimento definitivo, con il quale il MIUR comunicava la non accoglibilità dell’istanza di agevolazioni.
-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dell’-OMISSIS- articolando tre motivi di impugnazione.
Evocava la ricorrente di aver ceduto a -OMISSIS-, . con atto di cessione del -OMISSIS-, l’intero ramo di azienda inerente i Servizi di Progettazione di Ingegneria Integrata, con tutti i cespiti occorrenti per lo svolgimento dell’attività aziendale ceduta.
Quindi la cessionaria ha notificato il 23 agosto 2020 e depositato nel giudizio di primo grado il successivo 28 agosto atto di intervento ad ND , precisando che, secondo la prevalente giurisprudenza, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2558 c.c., la cessione del complesso dei beni funzionalmente organizzati per l'esercizio di un'impresa determinerebbe l'automatico subentro del cessionario nella titolarità dei rapporti contrattuali - di carattere non personale - che attengono all'azienda ceduta.
Pertanto la cessionaria sarebbe stata dotata di legittimazione ad intervenire nel giudizio in quanto titolare nei confronti del MIUR del diritto di credito al finanziamento oggetto del giudizio.
Nel frattempo era emerso che il Sig. -OMISSIS-, legale rappresentante di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, in concorso con altri soggetti tra cui il figlio -OMISSIS-, era stato rinviato a giudizio avanti al Tribunale di -OMISSIS- per il reato di cui all’ 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) integrato mediante presentazione di domande di finanziamenti per attività di ricerca in concreto mai svolta nonché emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado risultava che nel -OMISSIS- il predetto procedimento si trovava nella fase dell’udienza preliminare.
Con sentenza n.-OMISSIS- il Tribunale di -OMISSIS- ha dichiarato il fallimento della originaria ricorrente, evento poi dichiarato nel giudizio di primo grado con memoria del 21 settembre 2020.
Il TAR, con sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato l’interruzione del processo con decorrenza dalla data in cui la parte ha fatto detta dichiarazione nella memoria.
Tanto premesso in fatto, ha argomentato il primo giudice in diritto deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalla difesa erariale sul presupposto che, essendo il contributo disciplinato direttamente dalla legge, all’Amministrazione è demandato esclusivamente il compito di accertare la sussistenza dei presupposti specificamente indicati dalla normativa, senza spendita di alcun potere discrezionale.
Nel caso de quo, ha argomentato il TAR, è oggetto di contenzioso il provvedimento con cui si dichiarava la “ non accoglibilità del contratto ” ovvero in buona sostanza la non meritevolezza del progetto, principalmente perché l’attività oggetto del contratto di ricerca non era stata ritenuta di ricerca industriale, bensì di mero sviluppo industriale, oltre alle perplessità circa l’effettivo svolgimento dell’attività.
Si trattava, espone la sentenza impugnata, di valutazione di merito, svolta dalla Commissione di esperti istituita con Decreto del MIUR n. -OMISSIS-, che quindi valutava il contenuto del progetto in maniera approfondita facendo uso anche di discrezionalità tecnica.
Il TAR confermava quindi la propria giurisdizione, trovandosi la società ricorrente in posizione di interesse legittimo rispetto all’erogazione di un contributo la cui attribuzione dipende da provvedimenti discrezionali.
Quanto alla questione della legittimazione dell’interveniente a riassumere il processo interrotto, rilevava il giudice di prime cure che -OMISSIS- non vantava un interesse indiretto all’accoglimento del ricorso, né rivestiva una posizione diversa ma collegata alla ricorrente principale, bensì precisamente il medesimo interesse di quest’ultima, in quanto l’aspettativa ad ottenere il diritto di credito è stata trasferita unitamente agli altri rapporti attivi e passivi non aventi carattere personale.
L’interveniente, secondo il primo giudice, poteva qualificarsi quale cointeressata all’impugnazione principale, sebbene in via solamente successiva, poiché quale potenziale destinataria del finanziamento in seguito alla cessione di azienda si trovava nell’identica posizione della ricorrente, ma non era onerata dell’impugnativa del provvedimento nei termini, perché essendo stata operata la cessione solo successivamente, la società non era allora portatrice di alcun interesse neppure di mero fatto all’impugnazione.
Il TAR ha dunque dichiarato la legittimazione di -OMISSIS- ad intervenire nel processo quale successore a titolo particolare di -OMISSIS-, ed in virtù di tale interesse qualificata all’annullamento del provvedimento impugnato era senz’altro legittimata a riassumere il processo interrotto perché abilitata alle medesime facoltà spettanti alle altre parti processuali.
Nel merito, il TAR ha ritenuto tuttavia il ricorso integralmente infondato.
In particolare, secondo il giudice di prime cure:
-non può essere condiviso il primo gruppo di censure, incentrato sulla presunta obliterazione delle garanzie procedimentali correlate al preavviso di rigetto, unitamente all’asserita omessa valutazione delle osservazioni della parte privata con riguardo al contenuto del provvedimento finale;
-non è meritevole di positiva valutazione neppure il secondo motivo di ricorso laddove pretende di trarre dalla normativa applicabile argomenti a favore dell’esercizio da parte del Gruppo di lavoro di un controllo non previsto dalla lex specialis che aveva portato all’esclusione del progetto della ricorrente in seguito ad una valutazione sul contenuto del contratto di ricerca, mentre secondo la ricorrente l’ammissibilità del progetto avrebbe dovuto essere riconosciuta solo sulla base delle mere dichiarazioni rese, o comunque della comprova dell’avvenuta stipulazione del contratto senza poterne valutare i contenuti;
-anche il terzo motivo, secondo il TAR, deve essere respinto. Non solo le attività di ricerca industriale devono sussistere, ma devono essere altresì preponderanti, perché le eventuali attività di sviluppo precompetitivo devono avere valenza strettamente ancillare rispetto alla ricerca industriale.
Già da tale considerazione discenderebbe il rigetto di tale motivo di censura, dato che non è controverso che la ricerca industriale non fosse preponderante nel progetto in esame, ma il Gruppo di esperti ha ritenuto completamente assente tale attività dal contratto di ricerca, che involgerebbe al più attività di sviluppo industriale. Peraltro rispetto a tale valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi al riscontro di eventuali elementi sintomatici di illogicità, irragionevolezza, travisamento, che appaiono palesemente assenti nel caso de quo e non sono stati neppure enunciati in maniera specifica dalla ricorrente.
Avverso la sentenza impugnata in data 20 novembre 2024 è stato depositato ricorso in appello da parte di -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca che in data 29 gennaio 2025 ha depositato ricorso incidentale.
In data 6 marzo 2025 ha depositato memoria il Ministero dell’Università e della Ricerca.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
Difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della l. 241/90; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, macroscopica illogicità ed errore in iudicando
Secondo l’appellante:
-la motivazione di rigetto del ricorso di che trattasi non sarebbe condivisibile;
-in ottemperanza a quanto previsto dal d.m. n. 593/2000, fra le due società, committente e laboratorio di ricerca commissionario, non sussisteva nessuna partecipazione qualificata dell’una o dell’altra società nell’una e nell’altra;
-la ragione motivazionale che ha condotto i giudici di prime cure al mancato riconoscimento del credito d'imposta per il contratto di ricerca in esame sarebbe infondata per difetto di motivazione.
Si chiede conclusivamente la riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, l'accoglimento del ricorso di primo grado e l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
In data 29 gennaio 2025 è stato depositato ricorso incidentale da parte del MUR, deducendo l’interesse del Ministero a far valere l’erroneità della sentenza gravata che, sebbene integralmente favorevole nel merito, tuttavia apparirebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto di rigettare l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire dell’interveniente ad ND , odierna appellante.
In particolare:
Erroneità della pronuncia – violazione e falsa applicazione dell’articolo 28 c.p.a. - Sul difetto di legittimazione della odierna appellante
Argomenta il ricorrente incidentale che sul diritto di intervenire di -OMISSIS-, in sostanza, il giudice di prime cure, pur evidenziando come l’odierna appellante principale vanti una situazione di sostanziale cointeresse all’impugnazione, ha ritenuto che tale interesse sia sorto successivamente alla cessione d’azienda, ed ha di fatto ritenuto che la -OMISSIS- abbia effettuato un intervento in giudizio quale successore a titolo particolare di -OMISSIS-
Tale statuizione sarebbe errata.
Sarebbe stata, infatti, la stessa appellante principale a qualificare il proprio atto di intervento in giudizio quale “ atto di intervento ad ND ”.
Tale intervento sarebbe inammissibile, contrariamente a quanto evidenziato dal primo giudice.
L’art. 28, co. 2, c.p.a. subordina l'intervento alla titolarità di un qualsiasi interesse, purché non di mero fatto, alla conservazione (intervento ad opponendum ) o alla rimozione (intervento ad ND ) di un provvedimento impugnato.
L'intervento ad ND o ad opponendum può essere proposto, secondo l’appellante incidentale, soltanto dal titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente principale.
Nel processo amministrativo, l'intervento previsto dall’art. 28, co. 2 c.p.a. è di tipo adesivo dipendente, proposto a sostegno delle ragioni dell’una o dell’altra parte, e consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento amministrativo.
In relazione a quanto sopra osservato, l’intervento spiegato in giudizio dalla -OMISSIS- avrebbe dovuto, secondo l’appellante incidentale, essere dichiarato inammissibile/ improcedibile.
La -OMISSIS- ha affermato, infatti, di essere cessionaria di ramo di azienda e di agire in tale qualità - ad ND - rispetto al ricorso principale proposto da -OMISSIS-.
In linea generale, nella cessione di azienda o ramo di azienda un aspetto sicuramente di primaria importanza sarebbe il trasferimento dei crediti e dei debiti dal cedente al cessionario perché gli stessi crediti e debiti influiscono direttamente sul valore dell’azienda.
Il trasferimento dei crediti dal cedente al cessionario è demandato alla volontà delle parti, potendo queste scegliere in libertà di cedere o meno i debitori senza che questi ultimi possano influenzare la scelta.
Infatti, in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, i creditori possono opporsi al trasferimento del proprio credito vantato nei confronti di un soggetto piuttosto che di un altro: il creditore può ritenere il proprio credito maggiormente esigibile in capo al cedente piuttosto che in capo al cessionario di azienda.
Per i debitori invece non sarebbe così, perché assolvere al proprio debito nei confronti di un soggetto piuttosto che nei confronti di un altro non penalizzerebbe il debitore.
Nella prospettazione errata, secondo l’appellante incidentale, offerta dall’interveniente, la cessione di ramo comprenderebbe il diritto di credito rappresentato dalle agevolazioni ministeriali cui si riferisce il provvedimento impugnato.
Invero, è agevole osservare, da un lato, che la cessione di ramo è stata stipulata (-OMISSIS-) successivamente al provvedimento impugnato (-OMISSIS-) e quindi non può assumere alcuna rilevanza nell’ambito di questo procedimento.
Inoltre, nessun credito, rappresentato dall’agevolazione di cui trattasi, potrebbe ritenersi trasferito da -OMISSIS- a favore di -OMISSIS-, per la semplice considerazione che il detto credito non si è mai perfezionato in capo alla presunta società cedente attese le motivazioni del provvedimento impugnato.
Con nota prot. n.-OMISSIS-, il Ministero, esaminata la documentazione prodotta, verificata la regolarità della stessa ed accertata la disponibilità finanziaria, ha infatti comunicato alla proponente che, con decreto -OMISSIS-, era stata riconosciuta l’ammissibilità alla valutazione della domanda per un’agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d’imposta.
Ai fini dell’effettivo riconoscimento della predetta agevolazione, il Ministero ha quindi richiesto alla Società di trasmettere, a pena di decadenza, la documentazione prevista dalla Circolare n.-OMISSIS-.
Il provvedimento impugnato scaturisce quindi dalla inadeguatezza/insufficienza della documentazione richiesta ai fini dell’effettivo riconoscimento della agevolazione, come chiarito nelle motivazioni dello stesso.
Il provvedimento di rigetto del -OMISSIS- prot. -OMISSIS-prevede, infatti, che “ Esaminate le osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/90, pervenute il -OMISSIS-, prot n.-OMISSIS-, si comunica la non accoglibilità del contratto stipulato con il -OMISSIS-. per le motivazioni espresse nella relazione della Commissione del -OMISSIS- ”, relazione che essendo allegata per intero al provvedimento ne costituisce pertanto parte integrante.
Ciò posto, sarebbe chiaro per l’appellante incidentale che nessuna agevolazione, in via definitiva, è mai stata riconosciuta in favore della ricorrente principale, né essa potrebbe formare oggetto di alcun fenomeno successorio nell’ambito di una cessione di ramo di azienda come preteso erroneamente dall’interveniente.
Inoltre, osserva l’appellante incidentale che, in presenza di cessione di ramo di azienda, il subentro del cessionario va notificato ed è sottoposto a verifica da parte del Ministero, il quale è tenuto a valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità/ammissibilità della cessione di ramo.
Nessun automatico trasferimento di diritti dal cedente a cessionario sarebbe di conseguenza ipotizzabile nella fattispecie in esame, nell’ambito della quale peraltro la cessione di ramo è stata stipulata addirittura successivamente al provvedimento impugnato che, come osservato, ha impedito il perfezionamento dell’agevolazione in capo alla presunta cedente -OMISSIS-.
Da ciò consegue che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l’odierna appellante non poteva qualificarsi quale “ successore a titolo particolare ” della cessionaria del ramo d’azienda.
Ciò solo basterebbe, per l’appellante incidentale, ad inficiare la correttezza del ragionamento del TAR nella sentenza oggetto dell’odierna impugnazione.
Si soggiunge che l’atto di cessione (la cui validità deve essere sottoposta comunque al vaglio ministeriale) deve menzionare esplicitamente l'intervento ceduto e, con apposita istanza, il cessionario deve avanzare il subentro.
Circostanze non possibili in assenza di finanziamento e, comunque, non verificatesi.
Per tutti questi motivi dovrebbe ritenersi inammissibile/improcedibile l’intervento della -OMISSIS-.
La posizione dipendente del cessionario/interveniente, infatti, nel caso di specie non sussiste poiché egli non è titolare di alcun diritto oggetto di fenomeno successorio.
Laddove, al contrario, si dovesse ritenere sussistente un diritto di credito in capo al cessionario dovrebbe comunque escludersi l’ammissibilità dell’intervento, in quanto costui avrebbe dovuto impugnare in proprio l’atto di diniego, trattandosi di posizione autonoma e non dipendente dal cedente.
In tale ipotesi, l’intervento ad ND sarebbe inammissibile poiché proposto da soggetto cointeressato, legittimato come tale a proporre l'impugnazione in via autonoma.
Colui che interviene quale cointeressato sostanziale non fa valere un mero interesse di fatto bensì un interesse personale all'impugnazione di atti immediatamente e direttamente per lui lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di rituale ricorso nelle forme e nei prescritti termini di decadenza.
Sulla infondatezza dell’appello principale.
Ferma restando la proposizione del gravame in via incidentale, argomenta l’appellante che anche l’avverso atto di appello appare infondato e se ne chiede il rigetto.
L’appello principale e l’appello incidentale sono nel merito infondati.
In particolare, quanto all’appello principale, rileva il Collegio che il diniego di ammissione al beneficio a suo tempo opposto alla dante causa -OMISSIS- fosse congruamente motivato, sulla base del parere del gruppo ministeriale di esperti che, alla luce della discrezionalità tecnica propria del consesso all’uopo incaricato, ha esaminato tutti i profili tecnici della richiesta, denegando il proprio assenso.
Emerge da detta motivazione, e non è revocabile in dubbio anche alla luce degli atti di causa, che il progetto proposto al finanziamento non recava interventi di ricerca industriale, non soddisfando, di conseguenza, i requisiti richiesti, essendo carente di conformità agli obiettivi.
Quanto all’appello incidentale, si osserva che questo Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS- ha già statuito la legittimazione della -OMISSIS- a riassumere il giudizio interrotto a seguito del fallimento della -OMISSIS-.
Ne consegue che sarebbe illogico e irragionevole, oltre che giuridicamente infondato, a fronte di tale riconoscimento maturato in sede giurisdizionale, sostenere, come argomenta parte appellante incidentale, che non sussistesse la legittimazione a proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
D’altro canto, non è contestato in atti che la -OMISSIS- sia successore a titolo particolare del diritto controverso, in quanto cessionaria del ramo di azienda, e che quindi sia legittimata ad appellare la relativa sentenza (in tal senso, art. 111, IV c.p.c., applicabile anche al giudizio amministrativo ai sensi de ‘rinvio esterno’ di cui all’art. 39 cod.proc.amm.).
L’appello principale e l’appello incidentale, pertanto, vanno respinti.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Respinge l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.