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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/09/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente
dott. Concetta Zappalà Consigliere
dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. all'udienza collegiale del 16 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 475/2024 R.G., vertente tra: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Palermo, via Fra Giovanni Pantaleo,11, rappresentato dall' avv. Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano Marinelli, in
Messina appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1
), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Aurora C.F._1
Notarianni e dall'avv. Maria Grazia Belfiore del Foro di Messina appellato
Oggetto: licenziamento per superamento del comporto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza n.1589/24 del 10/9/2024, il Tribunale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto da dichiarava la nullità del licenziamento Controparte_1 intimatogli in data 13.9.2023 da ed ordinava alla società datrice di lavoro la sua Pt_1 reintegra immediata nel posto di lavoro condannandola altresì al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a alla data di effettiva reintegra nonché al pagamento delle spese di lite In applicazione del criterio della ragione più liquida riteneva il decidente che la patologia di lunga durata dalla quale era affetto il ricorrente - algodistrofia della testa del femore poi culminata nell'intervento finale di sostituzione protesica anca sx - potesse farsi rientrare nella nozione di “handicap” di cui alla direttiva comunitaria Parte 200/78 e che, pertanto la , informata dal ricorrente del suo precario stato di salute - come confermato dalla prova testimoniale e dai principi di prova documentale offerti dall'istante – avesse attuato un comportamento discriminatorio indiretto per non aver adeguatamente valutato la condizione di inabilità del lavoratore al fine di porre in essere i c.d. ragionevoli aggiustamenti volti a consentirgli la conservazione del rapporto di lavoro quali ad esempio comunicare l'imminente decorso del periodo di comporto funzionale all'inoltro di un'istanza di aspettativa o di fruizione delle ferie residue, conformemente a quanto statuito nella sentenza n. 8/2023 dalla Corte d'Appello di
Trento.
Avverso detta pronunzia, con atto dell'11 ottobre 2024, proponeva appello la società soccombente cui resisteva controparte;
indi, disposta l'acquisizione a cura dell'appellato del verbale di visita medica dell'8 marzo 2023 attestante uno stato d'invalidità Pt_2 superiore ai 2/3, all'udienza del 16 settembre 2025, in esito alla discussione orale delle parti, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ricondotto la patologia lamentata dall'appellato - algodistrofia del femore sinistro - nell'alveo della nozione di handicap di cui alla direttiva 2000/78 assumendo di contro che essa non avrebbe determinato nel lavoratore alcuna menomazione fisica e non lo avrebbe ostacolato alla partecipazione alla vita lavorativa al pari degli altri dipendenti. A conferma di ciò deduce che lo stesso appellato avrebbe asserito di essersi recato in azienda per iniziare ad espletare le sue mansioni di GPG “subito al termine del periodo riabilitativo legato all'operazione all'anca e di aver rinunciato, in vista della ripresa dell'attività lavorativa, ad un presunto assegno di invalidità”.
Peraltro, per stessa ammissione del lavoratore, la suddetta patologia avrebbe avuto una durata limitata nel tempo e, segnatamente, di qualche mese;
difetterebbe quindi l'ulteriore condizione prevista dalle fonti internazionali per il riconoscimento della pag. 2/11 situazione di handicap e cioè la lunga durata della limitazione o, meglio, la sua permanenza nel tempo. Non avendo per di più prodotto alcuna documentazione medica attestante la sussistenza di una grave invalidità o una condizione di disabilità, il CP_1 non avrebbe potuto essere considerato ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, un soggetto portatore di handicap.
L'appellato sostiene, invece, che la patologia contratta, comportando una coxalgia, cioè una condizione di dolore localizzato, ed una compromissione dell'articolazione e, dunque, della sua funzione motoria per oltre un anno “dalla sua insorgenza nell'agosto
2022 alla sua remissione post intervento nel settembre 2023”, integri indubbiamente per la portata invalidante, testimoniata dalla nota di accoglimento della domanda di Pt_2 assegno ordinario d'invalidità e la sua regressione solo dopo un lungo periodo, la condizione di disabilità codificata a livello comunitario.
Dal raffronto delle contrapposte tesi risulta evidente che il nodo interpretativo da sciogliere nella presente controversia concerne la qualificazione giuridica dello stato d'invalidità temporanea sofferto dal se sussumibile nella nozione di malattia o CP_1 piuttosto in quella di disabilità ai fini dell'applicazione della tutela sul divieto di discriminazione indiretta.
Ai fini della risoluzione della questione occorre muovere dal quado normativo di riferimento.
La Direttiva 2000/78/CE non contiene una definizione di handicap. La Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che la nozione di handicap di cui alla direttiva deve essere interpretata conformemente alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009. Detta convenzione alla lettera e) del preambolo enuncia che “la disabilità è un concetto in evoluzione e …il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”; ed ancora all'articolo 1 intitolato «Scopo» così recita: “....Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono
pag. 3/11 ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.
In seguito alla ratifica della convenzione dell'ONU da parte dell'Unione, la Corte di
Giustizia ha dichiarato che la nozione di «handicap» ai sensi della direttiva 2000/78 dev'essere intesa nel senso di una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (v. sentenze dell'11 aprile 2013, HK
C 335/11 e C 337/11, EU:C:2013:222, punto 38; del 18 marzo 2014, Z., C Per_1
Pers 363/12, EU:C:2014:159, punto 76, e del 18 dicembre 2014, , C 354/13,
EU:C:2014:2463).
Nella pronuncia C-335/2013 affrontando il caso di una dipendente danese licenziata perché assente dal lavoro a più riprese per dolori cronici a livello della colonna dorso- lombare non trattabile e senza possibilità di un pronostico sulla ripresa del lavoro a tempo pieno la ha così statuito: “Va inoltre aggiunto che, come rilevato CP_2 dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, non risulta che la direttiva 2000/78 miri a coprire unicamente gli handicap congeniti o derivanti da incidenti, escludendo quelli cagionati da una malattia. Infatti, sarebbe in contrasto con la finalità stessa della direttiva in parola, che è quella di realizzare la parità di trattamento, ammettere che essa possa applicarsi in funzione della causa dell'handicap.
41 Pertanto, si deve constatare che, se una malattia, curabile o incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere nella nozione di «handicap» ai sensi della direttiva 2000/78.
42 Per contro, una malattia che non comporti una simile limitazione non rientra nella nozione di «handicap» ai sensi della direttiva 2000/78. Infatti, la malattia in quanto tale non può essere considerata un motivo che si aggiunge a quelli in base ai quali la direttiva 2000/78 vieta qualsiasi discriminazione (v. sentenza cit., punto Persona_3
57). pag. 4/11 43 La circostanza che la persona interessata possa svolgere la propria attività lavorativa solo in modo limitato non configura un ostacolo a che lo stato di salute di tale persona rientri nella nozione di «handicap». Contrariamente a quanto fatto valere dalle società DA e Pro SP, un handicap non implica necessariamente l'esclusione totale dal lavoro o dalla vita professionale…..” giungendo nei passaggi successivi a stabilire che in definitiva per disabilità va intesa la “condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale menomazione sia di lunga durata” (cfr. Corte di Giustizia
Unione europea C-335/11, punto 47).
Quest'ultimo requisito discende da un'interpretazione estensiva del sedicesimo considerando della direttiva 2000/78/CE ove viene previsto che “La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nella lotta alla discriminazione fondata sull'handicap”.
Come chiarito dalla CGUE «l'importanza accordata dal legislatore comunitario alle misure destinate ad adattare il posto di lavoro in funzione dell'handicap dimostra che esso ha previsto ipotesi in cui la partecipazione alla vita professionale è ostacolata per un lungo periodo» (v. sentenza dell'11 luglio 2006, C 13/05, Persona_3
EU:C:2006:456, punto 45).
Per quanto riguarda la definizione del carattere "duraturo" della limitazione, la CGUE ha evidenziato che "tra gli indizi che consentono di considerare "duratura" una limitazione figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, (...), il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona", mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata "sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e
pag. 5/11 scientifici attuali" (CGUE, sentenza, 1.12.2016, cause riunite C 395/2015, Per_4 punti 54-57).
In sostanza la Corte nell'enucleare una nozione di disabilità/handicap coincidente con la sussistenza di condizioni fisiche, mentali o psichiche di natura duratura costituenti un ostacolo per il disabile alla sua partecipazione all'attività lavorativa in modo eguale rispetto agli altri lavoratori, identifica tale condizione con malattie di particolare gravità
e quindi altamente invalidanti, come tali integranti una diversa situazione rispetto ad una ordinaria malattia.
Tanto premesso in punto di diritto e tornando all'esame della fattispecie in oggetto non
è seriamente revocabile in dubbio che la patologa contratta dal incidendo in CP_1 modo severo e progressivo sulla sua mobilità, compromettendo la deambulazione autonoma, abbia prodotto un serio deficit nella conduzione di tutte le attività di vita relazionale (segnatamente quelle più comunemente insorgenti nel corso del rapporto lavorativo) dando luogo ad una menomazione fisica ostativa allo svolgimento dell'attività lavorativa al pari degli altri dipendenti.
Vero è che l'intervento di protesi ha consentito un pieno recupero della funzionalità motoria in tempi ragionevoli ma la guarigione non impedisce di per sé la configurazione di una disabilita poiché secondo la giurisprudenza comunitaria la condizione patologica può scaturire da una malattia diagnosticata anche come curabile assumendo valenza determinante il momento cronologico in cui interviene la sua remissione poiché la valutazione sul carattere duraturo della limitazione va correlato all'epoca di realizzazione del fatto discriminatorio.
A quest'ultimo riguardo va precisato che il particolare svantaggio caratterizzante la discriminazione indiretta non va identificato nella disabilità in sé considerata bensì nella frequenza delle assenze per malattie che da essa possono derivare ed è proprio questa reiterazione ad esporre il lavoratore disabile rispetto agli altri dipendenti ad un rischio maggiore di licenziamento per superamento del comporto per cui un'equiparazione, ai fini del computo delle assenze, della malattia causata da disabilità alla malattia comune costituirebbe violazione del principio di uguaglianza sostanziale. In questi termini si è espressa la CGUE nella sentenza 18 gennaio 2018 in causa C 270\16 ove afferma che
“l'articolo 2.2 bis) della direttiva del consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 deve pag. 6/11 essere interpretato in modo tale da costituire un ostacolo all'applicazione di una disposizione nazionale, secondo la quale il datore di lavoro può licenziare un dipendente per assenza ricorrente dal lavoro, anche quando tale assenza è valida, nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattie e derivanti dall'invalidità del dipendente”.
Dalle superiori considerazioni discende, pertanto, che per fatto discriminatorio deve intendersi l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità secondo il diritto dell'Unione, perché, come efficacemente statuito dal giudice di legittimità (Cass. n.
170/2025) “la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio”.
Così identificato il concetto di fatto discriminatorio al cui compimento agganciare la valutazione prognostica sull'esito incerto o prolungato della malattia grave ed invalidante risulta evidente come rettamente il primo giudice abbia sussunto la condizione del nella nozione di handicap. CP_1
Ed invero alla data di scadenza dei 240 gg di comporto previsto dal I co dell'art 125 del
Ccnl di categoria, norma applicata dall'azienda, come evincibile dal tenore della stessa nota redatta in riscontro all'impugnativa stragiudiziale di licenziamento trasmessale dal lavoratore, quest'ultimo aveva ultimato il ciclo di sedute di terapia iperbarica con scarso miglioramento sintomatologico e stava valutando l'eventualità di un intervento chirurgico di sostituzione di protesi dell'anca sx (v. certificato a firma del dott. Per_5 del 20 aprile) per cui il superamento della menomazione non era prospettabile né come risolvibile nel breve periodo né come certo, tant'è che risale a poco meno di un mese prima (8 marzo 2023) il verbale di visita medica dei sanitari attestante il Pt_2 riconoscimento di un grado invalidante superiore ai 2/3 ai fini dell'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità con revisione ad un anno. A tal proposito v'è da osservare che all'udienza del 16 settembre 2025 in sede di discussione orale il difensore del lavoratore ha altresì offerto di produrre il verbale medico del 19 novembre Pt_2
2024 con cui i medici hanno ribadito il giudizio di invalidità con revisione ad un pag. 7/11 ulteriore anno. Detto documento, tuttavia, non può rilevare ai fini di causa poiché la valutazione ivi espressa sulla attualità della condizione invalidante del risulta CP_1 scaturire da una patologia sopravvenuta (recente intervento artroportesi – 5/2024- anca destra) diversa da quella oggetto di causa (algodistrofia della testa del femore poi culminata nell'intervento finale di sostituzione protesica anca sinistra) sicché non può assurgere a riprova della permanenza della patologia causativa delle assenze oggetto di causa. Cionondimeno le conclusioni sulla illegittima condotta tenuta dal datore non mutano. Non conta infatti che al momento del recesso il lavoratore sia guarito, conta che la regola del comporto abbia inciso in modo iniquo proprio a causa della disabilità pregressa. In sostanza non è la guarigione a sanare la discriminazione perché ciò che rileva è la sproporzione della regola del comporto rispetto alla condizione di disabilità che ha generato l'assenza.
Va in ultimo rilevato che il concetto di disabilità nell'accezione allargata sviluppatosi nella giurisprudenza eurounitaria è da ritenersi scollegato dal riconoscimento formale da parte degli organi competenti dell'invalidità ex l .68/99 o dei benefici della l. n. 104/.92.
Proprio con riguardo al tema della disabilità derivata da una situazione di infermità di lunga durata - tale da non consentire al dipendente di effettuare l'attività lavorativa in condizioni di uguaglianza con gli altri prestatori - il giudice di legittimità ha, infatti affermato: “L'assoluta autonomia del concetto di handicap, quale fattore di discriminazione, rispetto all'accertamento della condizione di handicap grave di cui alla legge 104 del 1992” (cfr. Cass. 27 settembre 2018, n. 23338) per cui l'assunto attoreo circa “la necessità della sussistenza di un riconoscimento della condizione di invalidità grave o di disabilità del lavoratore da parte degli enti preposti quale condizione per godere delle tutele previste a livello comunitario” (pg 10 atto di appello) si appalesa destituito di fondamento.
Restano da esaminare le ulteriori doglianze articolate in gravame. Parte Con altra censura la deduce che, anche a voler dare per scontata l'appartenenza del reclamato alla categoria dei disabili, comunque, non sarebbe configurabile un obbligo per essa società di adottare accomodamenti ragionevoli e ciò sia perché non via sarebbe alcun legame tra la malattia lamentata e l'attività lavorativa svolta sia perché dal concetto di esulerebbe l'adozione di condotte di tipo pag. 8/11 informativo e la pronuncia della Corte di appello di Trento di segno contrario citata in sentenza rappresenterebbe un unicum nel panorama giurisprudenziale non condivisibile in quanto contraria alla lettera ed alla ratio della previsione legislativa.
Con ulteriore rilievo ribadisce di non aver mai ricevuto i documenti di cui agli allegati
10 e 10 bis (certificati medici con diagnosi) inviati via email da controparte, circostanza parimenti confermata dai testi escussi, e di non essere stata, dunque, messa nella condizione di poter verificare la riconducibilità delle assenze per malattia alla patologia asseritamente invalidante.
La tematica della conoscenza o conoscibilità da parte del datore di lavoro della condizione di disabilità e della riferibilità delle assenze per malattia a detta condizione si pone, rispetto a quello della adozione degli accorgimenti ragionevoli, su di un piano logico, in modo immediatamente antecedente per cui va affrontata prioritariamente.
Risulta per tabulas che il ha provveduto ad inoltrare i certificati medici e la CP_1 documentazione sanitaria con la specificazione della diagnosi e, quindi, della natura della patologia sofferta, alla propria sede operativa e cioè all'indirizzo email
L'assunto datoriale secondo cui non era questo l'iter da Email_1 seguire dovendo il lavoratore utilizzare il diverso indirizzo risulta Email_2 contraddetto dalle risultanze probatorie. Ed invero entrambi i testi citati dal CP_1 [...]
, suo collega di lavoro e sindacalista, e impiegato Testimone_1 Testimone_2 amministrativo, hanno confermato che l'indirizzo cui inoltrare le comunicazioni, ivi compresi i certificati medici, era il primo mentre la teste citata dall'azienda, Tes_3
Parte
, addetta all'ufficio del personale, ha negato che l'indirizzo indicato da
[...] fosse quella utilizzato dai lavoratori e pur indicandone un terzo
( ) ha, in ogni caso, precisato che i certificati di malattia Email_3 dovessero essere inviati anche alle e-mail delle centrali operative. L'accertamento probatorio sulla conoscenza in capo alla società della patologia sofferta dal lavoratore risulta, comunque, di scarso rilievo sol che si consideri che grava sul datore, a fronte di un andamento anomalo del congedo per malattia sintomatico di patologia non ordinaria, come nel caso di specie, stante la molteplicità delle certificazioni mediche trasmesse comprese quella di ricovero ospedaliero, “un onere di acquisire informazioni circa pag. 9/11 l'eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità” (cfr. ex multis
Cass 11731/2024).
Quanto all'obbligo datorile di adottare accomodamenti ragionevoli, del tutto irrilevante
è la deduzione circa l'assenza di un nesso causale tra l'invalidità patita dal lavoratore e le mansioni espletate, posto che il vincolo opera indipendentemente dalla natura della situazione di handicap.
L'assunto, poi, secondo cui i ragionevoli accomodamenti riguarderebbero esclusivamente interventi di tipo tecnico-materiale non è suffragato da un dato normativo;
non esiste una specifica previsione sul contenuto di tale adempimento;
trattasi invero di un concetto ampio ed elastico comprensivo di ogni accorgimento di buonsenso funzionale a rimuovere lo svantaggio del lavoratore in situazione di handicap senza comportare oneri eccessivamente gravosi per il datore. In tema la sentenza n.
14316/2024 della Suprema Corte ha precisato che “solo a titolo esemplificativo può ipotizzarsi un allungamento del periodo di comporto ex art. 2110 co 2 c.c. o l'espunzione dal comporto di periodi di malattia connessi allo stato di disabilità ovvero altre misure da scegliere in relazione alla particolarità della fattispecie”.
Orbene, come anche di recente condivisibilmente evidenziato da un precedente della
Corte d'appello di Firenze (sent. del 29 luglio 2025 n. 1763), “dal datore si poteva pretendere una condotta volta alla ricerca di una soluzione per mantenere il rapporto di lavoro suggerendo al dipendente ad es. di usufruire di ferie, di richiedere una aspettativa o comunque di comunicare l'approssimarsi della scadenza del comporto anche se non sussisteva un obbligo in tal senso per CCNL rispondendo tale condotta ai principi di buona fede”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto va disatteso e per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
Tenuto conto della difficolta interpretativa nella distinzione tra malattia ed handicap in ipotesi di invalidità transeunte e, dunque, dell'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico della società appellante la restante quota liquidata come in dispositivo.
pag. 10/11 Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della società appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Pone a carico della società appellante le spese del presente grado in ragione della metà che liquida in favore di in complessivi euro 4995,5 oltre spese Controparte_1 generali Iva e Cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Dichiara compensate tra le parti la restante quota di spese.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della società appellante.
Messina 16.9.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott.ssa A. Santalucia dott. B. Catarsini
pag. 11/11
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente
dott. Concetta Zappalà Consigliere
dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. all'udienza collegiale del 16 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 475/2024 R.G., vertente tra: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Palermo, via Fra Giovanni Pantaleo,11, rappresentato dall' avv. Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano Marinelli, in
Messina appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1
), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Aurora C.F._1
Notarianni e dall'avv. Maria Grazia Belfiore del Foro di Messina appellato
Oggetto: licenziamento per superamento del comporto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza n.1589/24 del 10/9/2024, il Tribunale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto da dichiarava la nullità del licenziamento Controparte_1 intimatogli in data 13.9.2023 da ed ordinava alla società datrice di lavoro la sua Pt_1 reintegra immediata nel posto di lavoro condannandola altresì al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a alla data di effettiva reintegra nonché al pagamento delle spese di lite In applicazione del criterio della ragione più liquida riteneva il decidente che la patologia di lunga durata dalla quale era affetto il ricorrente - algodistrofia della testa del femore poi culminata nell'intervento finale di sostituzione protesica anca sx - potesse farsi rientrare nella nozione di “handicap” di cui alla direttiva comunitaria Parte 200/78 e che, pertanto la , informata dal ricorrente del suo precario stato di salute - come confermato dalla prova testimoniale e dai principi di prova documentale offerti dall'istante – avesse attuato un comportamento discriminatorio indiretto per non aver adeguatamente valutato la condizione di inabilità del lavoratore al fine di porre in essere i c.d. ragionevoli aggiustamenti volti a consentirgli la conservazione del rapporto di lavoro quali ad esempio comunicare l'imminente decorso del periodo di comporto funzionale all'inoltro di un'istanza di aspettativa o di fruizione delle ferie residue, conformemente a quanto statuito nella sentenza n. 8/2023 dalla Corte d'Appello di
Trento.
Avverso detta pronunzia, con atto dell'11 ottobre 2024, proponeva appello la società soccombente cui resisteva controparte;
indi, disposta l'acquisizione a cura dell'appellato del verbale di visita medica dell'8 marzo 2023 attestante uno stato d'invalidità Pt_2 superiore ai 2/3, all'udienza del 16 settembre 2025, in esito alla discussione orale delle parti, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ricondotto la patologia lamentata dall'appellato - algodistrofia del femore sinistro - nell'alveo della nozione di handicap di cui alla direttiva 2000/78 assumendo di contro che essa non avrebbe determinato nel lavoratore alcuna menomazione fisica e non lo avrebbe ostacolato alla partecipazione alla vita lavorativa al pari degli altri dipendenti. A conferma di ciò deduce che lo stesso appellato avrebbe asserito di essersi recato in azienda per iniziare ad espletare le sue mansioni di GPG “subito al termine del periodo riabilitativo legato all'operazione all'anca e di aver rinunciato, in vista della ripresa dell'attività lavorativa, ad un presunto assegno di invalidità”.
Peraltro, per stessa ammissione del lavoratore, la suddetta patologia avrebbe avuto una durata limitata nel tempo e, segnatamente, di qualche mese;
difetterebbe quindi l'ulteriore condizione prevista dalle fonti internazionali per il riconoscimento della pag. 2/11 situazione di handicap e cioè la lunga durata della limitazione o, meglio, la sua permanenza nel tempo. Non avendo per di più prodotto alcuna documentazione medica attestante la sussistenza di una grave invalidità o una condizione di disabilità, il CP_1 non avrebbe potuto essere considerato ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, un soggetto portatore di handicap.
L'appellato sostiene, invece, che la patologia contratta, comportando una coxalgia, cioè una condizione di dolore localizzato, ed una compromissione dell'articolazione e, dunque, della sua funzione motoria per oltre un anno “dalla sua insorgenza nell'agosto
2022 alla sua remissione post intervento nel settembre 2023”, integri indubbiamente per la portata invalidante, testimoniata dalla nota di accoglimento della domanda di Pt_2 assegno ordinario d'invalidità e la sua regressione solo dopo un lungo periodo, la condizione di disabilità codificata a livello comunitario.
Dal raffronto delle contrapposte tesi risulta evidente che il nodo interpretativo da sciogliere nella presente controversia concerne la qualificazione giuridica dello stato d'invalidità temporanea sofferto dal se sussumibile nella nozione di malattia o CP_1 piuttosto in quella di disabilità ai fini dell'applicazione della tutela sul divieto di discriminazione indiretta.
Ai fini della risoluzione della questione occorre muovere dal quado normativo di riferimento.
La Direttiva 2000/78/CE non contiene una definizione di handicap. La Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che la nozione di handicap di cui alla direttiva deve essere interpretata conformemente alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009. Detta convenzione alla lettera e) del preambolo enuncia che “la disabilità è un concetto in evoluzione e …il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”; ed ancora all'articolo 1 intitolato «Scopo» così recita: “....Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono
pag. 3/11 ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.
In seguito alla ratifica della convenzione dell'ONU da parte dell'Unione, la Corte di
Giustizia ha dichiarato che la nozione di «handicap» ai sensi della direttiva 2000/78 dev'essere intesa nel senso di una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (v. sentenze dell'11 aprile 2013, HK
C 335/11 e C 337/11, EU:C:2013:222, punto 38; del 18 marzo 2014, Z., C Per_1
Pers 363/12, EU:C:2014:159, punto 76, e del 18 dicembre 2014, , C 354/13,
EU:C:2014:2463).
Nella pronuncia C-335/2013 affrontando il caso di una dipendente danese licenziata perché assente dal lavoro a più riprese per dolori cronici a livello della colonna dorso- lombare non trattabile e senza possibilità di un pronostico sulla ripresa del lavoro a tempo pieno la ha così statuito: “Va inoltre aggiunto che, come rilevato CP_2 dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, non risulta che la direttiva 2000/78 miri a coprire unicamente gli handicap congeniti o derivanti da incidenti, escludendo quelli cagionati da una malattia. Infatti, sarebbe in contrasto con la finalità stessa della direttiva in parola, che è quella di realizzare la parità di trattamento, ammettere che essa possa applicarsi in funzione della causa dell'handicap.
41 Pertanto, si deve constatare che, se una malattia, curabile o incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere nella nozione di «handicap» ai sensi della direttiva 2000/78.
42 Per contro, una malattia che non comporti una simile limitazione non rientra nella nozione di «handicap» ai sensi della direttiva 2000/78. Infatti, la malattia in quanto tale non può essere considerata un motivo che si aggiunge a quelli in base ai quali la direttiva 2000/78 vieta qualsiasi discriminazione (v. sentenza cit., punto Persona_3
57). pag. 4/11 43 La circostanza che la persona interessata possa svolgere la propria attività lavorativa solo in modo limitato non configura un ostacolo a che lo stato di salute di tale persona rientri nella nozione di «handicap». Contrariamente a quanto fatto valere dalle società DA e Pro SP, un handicap non implica necessariamente l'esclusione totale dal lavoro o dalla vita professionale…..” giungendo nei passaggi successivi a stabilire che in definitiva per disabilità va intesa la “condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale menomazione sia di lunga durata” (cfr. Corte di Giustizia
Unione europea C-335/11, punto 47).
Quest'ultimo requisito discende da un'interpretazione estensiva del sedicesimo considerando della direttiva 2000/78/CE ove viene previsto che “La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nella lotta alla discriminazione fondata sull'handicap”.
Come chiarito dalla CGUE «l'importanza accordata dal legislatore comunitario alle misure destinate ad adattare il posto di lavoro in funzione dell'handicap dimostra che esso ha previsto ipotesi in cui la partecipazione alla vita professionale è ostacolata per un lungo periodo» (v. sentenza dell'11 luglio 2006, C 13/05, Persona_3
EU:C:2006:456, punto 45).
Per quanto riguarda la definizione del carattere "duraturo" della limitazione, la CGUE ha evidenziato che "tra gli indizi che consentono di considerare "duratura" una limitazione figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, (...), il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona", mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata "sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e
pag. 5/11 scientifici attuali" (CGUE, sentenza, 1.12.2016, cause riunite C 395/2015, Per_4 punti 54-57).
In sostanza la Corte nell'enucleare una nozione di disabilità/handicap coincidente con la sussistenza di condizioni fisiche, mentali o psichiche di natura duratura costituenti un ostacolo per il disabile alla sua partecipazione all'attività lavorativa in modo eguale rispetto agli altri lavoratori, identifica tale condizione con malattie di particolare gravità
e quindi altamente invalidanti, come tali integranti una diversa situazione rispetto ad una ordinaria malattia.
Tanto premesso in punto di diritto e tornando all'esame della fattispecie in oggetto non
è seriamente revocabile in dubbio che la patologa contratta dal incidendo in CP_1 modo severo e progressivo sulla sua mobilità, compromettendo la deambulazione autonoma, abbia prodotto un serio deficit nella conduzione di tutte le attività di vita relazionale (segnatamente quelle più comunemente insorgenti nel corso del rapporto lavorativo) dando luogo ad una menomazione fisica ostativa allo svolgimento dell'attività lavorativa al pari degli altri dipendenti.
Vero è che l'intervento di protesi ha consentito un pieno recupero della funzionalità motoria in tempi ragionevoli ma la guarigione non impedisce di per sé la configurazione di una disabilita poiché secondo la giurisprudenza comunitaria la condizione patologica può scaturire da una malattia diagnosticata anche come curabile assumendo valenza determinante il momento cronologico in cui interviene la sua remissione poiché la valutazione sul carattere duraturo della limitazione va correlato all'epoca di realizzazione del fatto discriminatorio.
A quest'ultimo riguardo va precisato che il particolare svantaggio caratterizzante la discriminazione indiretta non va identificato nella disabilità in sé considerata bensì nella frequenza delle assenze per malattie che da essa possono derivare ed è proprio questa reiterazione ad esporre il lavoratore disabile rispetto agli altri dipendenti ad un rischio maggiore di licenziamento per superamento del comporto per cui un'equiparazione, ai fini del computo delle assenze, della malattia causata da disabilità alla malattia comune costituirebbe violazione del principio di uguaglianza sostanziale. In questi termini si è espressa la CGUE nella sentenza 18 gennaio 2018 in causa C 270\16 ove afferma che
“l'articolo 2.2 bis) della direttiva del consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 deve pag. 6/11 essere interpretato in modo tale da costituire un ostacolo all'applicazione di una disposizione nazionale, secondo la quale il datore di lavoro può licenziare un dipendente per assenza ricorrente dal lavoro, anche quando tale assenza è valida, nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattie e derivanti dall'invalidità del dipendente”.
Dalle superiori considerazioni discende, pertanto, che per fatto discriminatorio deve intendersi l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità secondo il diritto dell'Unione, perché, come efficacemente statuito dal giudice di legittimità (Cass. n.
170/2025) “la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio”.
Così identificato il concetto di fatto discriminatorio al cui compimento agganciare la valutazione prognostica sull'esito incerto o prolungato della malattia grave ed invalidante risulta evidente come rettamente il primo giudice abbia sussunto la condizione del nella nozione di handicap. CP_1
Ed invero alla data di scadenza dei 240 gg di comporto previsto dal I co dell'art 125 del
Ccnl di categoria, norma applicata dall'azienda, come evincibile dal tenore della stessa nota redatta in riscontro all'impugnativa stragiudiziale di licenziamento trasmessale dal lavoratore, quest'ultimo aveva ultimato il ciclo di sedute di terapia iperbarica con scarso miglioramento sintomatologico e stava valutando l'eventualità di un intervento chirurgico di sostituzione di protesi dell'anca sx (v. certificato a firma del dott. Per_5 del 20 aprile) per cui il superamento della menomazione non era prospettabile né come risolvibile nel breve periodo né come certo, tant'è che risale a poco meno di un mese prima (8 marzo 2023) il verbale di visita medica dei sanitari attestante il Pt_2 riconoscimento di un grado invalidante superiore ai 2/3 ai fini dell'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità con revisione ad un anno. A tal proposito v'è da osservare che all'udienza del 16 settembre 2025 in sede di discussione orale il difensore del lavoratore ha altresì offerto di produrre il verbale medico del 19 novembre Pt_2
2024 con cui i medici hanno ribadito il giudizio di invalidità con revisione ad un pag. 7/11 ulteriore anno. Detto documento, tuttavia, non può rilevare ai fini di causa poiché la valutazione ivi espressa sulla attualità della condizione invalidante del risulta CP_1 scaturire da una patologia sopravvenuta (recente intervento artroportesi – 5/2024- anca destra) diversa da quella oggetto di causa (algodistrofia della testa del femore poi culminata nell'intervento finale di sostituzione protesica anca sinistra) sicché non può assurgere a riprova della permanenza della patologia causativa delle assenze oggetto di causa. Cionondimeno le conclusioni sulla illegittima condotta tenuta dal datore non mutano. Non conta infatti che al momento del recesso il lavoratore sia guarito, conta che la regola del comporto abbia inciso in modo iniquo proprio a causa della disabilità pregressa. In sostanza non è la guarigione a sanare la discriminazione perché ciò che rileva è la sproporzione della regola del comporto rispetto alla condizione di disabilità che ha generato l'assenza.
Va in ultimo rilevato che il concetto di disabilità nell'accezione allargata sviluppatosi nella giurisprudenza eurounitaria è da ritenersi scollegato dal riconoscimento formale da parte degli organi competenti dell'invalidità ex l .68/99 o dei benefici della l. n. 104/.92.
Proprio con riguardo al tema della disabilità derivata da una situazione di infermità di lunga durata - tale da non consentire al dipendente di effettuare l'attività lavorativa in condizioni di uguaglianza con gli altri prestatori - il giudice di legittimità ha, infatti affermato: “L'assoluta autonomia del concetto di handicap, quale fattore di discriminazione, rispetto all'accertamento della condizione di handicap grave di cui alla legge 104 del 1992” (cfr. Cass. 27 settembre 2018, n. 23338) per cui l'assunto attoreo circa “la necessità della sussistenza di un riconoscimento della condizione di invalidità grave o di disabilità del lavoratore da parte degli enti preposti quale condizione per godere delle tutele previste a livello comunitario” (pg 10 atto di appello) si appalesa destituito di fondamento.
Restano da esaminare le ulteriori doglianze articolate in gravame. Parte Con altra censura la deduce che, anche a voler dare per scontata l'appartenenza del reclamato alla categoria dei disabili, comunque, non sarebbe configurabile un obbligo per essa società di adottare accomodamenti ragionevoli e ciò sia perché non via sarebbe alcun legame tra la malattia lamentata e l'attività lavorativa svolta sia perché dal concetto di esulerebbe l'adozione di condotte di tipo pag. 8/11 informativo e la pronuncia della Corte di appello di Trento di segno contrario citata in sentenza rappresenterebbe un unicum nel panorama giurisprudenziale non condivisibile in quanto contraria alla lettera ed alla ratio della previsione legislativa.
Con ulteriore rilievo ribadisce di non aver mai ricevuto i documenti di cui agli allegati
10 e 10 bis (certificati medici con diagnosi) inviati via email da controparte, circostanza parimenti confermata dai testi escussi, e di non essere stata, dunque, messa nella condizione di poter verificare la riconducibilità delle assenze per malattia alla patologia asseritamente invalidante.
La tematica della conoscenza o conoscibilità da parte del datore di lavoro della condizione di disabilità e della riferibilità delle assenze per malattia a detta condizione si pone, rispetto a quello della adozione degli accorgimenti ragionevoli, su di un piano logico, in modo immediatamente antecedente per cui va affrontata prioritariamente.
Risulta per tabulas che il ha provveduto ad inoltrare i certificati medici e la CP_1 documentazione sanitaria con la specificazione della diagnosi e, quindi, della natura della patologia sofferta, alla propria sede operativa e cioè all'indirizzo email
L'assunto datoriale secondo cui non era questo l'iter da Email_1 seguire dovendo il lavoratore utilizzare il diverso indirizzo risulta Email_2 contraddetto dalle risultanze probatorie. Ed invero entrambi i testi citati dal CP_1 [...]
, suo collega di lavoro e sindacalista, e impiegato Testimone_1 Testimone_2 amministrativo, hanno confermato che l'indirizzo cui inoltrare le comunicazioni, ivi compresi i certificati medici, era il primo mentre la teste citata dall'azienda, Tes_3
Parte
, addetta all'ufficio del personale, ha negato che l'indirizzo indicato da
[...] fosse quella utilizzato dai lavoratori e pur indicandone un terzo
( ) ha, in ogni caso, precisato che i certificati di malattia Email_3 dovessero essere inviati anche alle e-mail delle centrali operative. L'accertamento probatorio sulla conoscenza in capo alla società della patologia sofferta dal lavoratore risulta, comunque, di scarso rilievo sol che si consideri che grava sul datore, a fronte di un andamento anomalo del congedo per malattia sintomatico di patologia non ordinaria, come nel caso di specie, stante la molteplicità delle certificazioni mediche trasmesse comprese quella di ricovero ospedaliero, “un onere di acquisire informazioni circa pag. 9/11 l'eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità” (cfr. ex multis
Cass 11731/2024).
Quanto all'obbligo datorile di adottare accomodamenti ragionevoli, del tutto irrilevante
è la deduzione circa l'assenza di un nesso causale tra l'invalidità patita dal lavoratore e le mansioni espletate, posto che il vincolo opera indipendentemente dalla natura della situazione di handicap.
L'assunto, poi, secondo cui i ragionevoli accomodamenti riguarderebbero esclusivamente interventi di tipo tecnico-materiale non è suffragato da un dato normativo;
non esiste una specifica previsione sul contenuto di tale adempimento;
trattasi invero di un concetto ampio ed elastico comprensivo di ogni accorgimento di buonsenso funzionale a rimuovere lo svantaggio del lavoratore in situazione di handicap senza comportare oneri eccessivamente gravosi per il datore. In tema la sentenza n.
14316/2024 della Suprema Corte ha precisato che “solo a titolo esemplificativo può ipotizzarsi un allungamento del periodo di comporto ex art. 2110 co 2 c.c. o l'espunzione dal comporto di periodi di malattia connessi allo stato di disabilità ovvero altre misure da scegliere in relazione alla particolarità della fattispecie”.
Orbene, come anche di recente condivisibilmente evidenziato da un precedente della
Corte d'appello di Firenze (sent. del 29 luglio 2025 n. 1763), “dal datore si poteva pretendere una condotta volta alla ricerca di una soluzione per mantenere il rapporto di lavoro suggerendo al dipendente ad es. di usufruire di ferie, di richiedere una aspettativa o comunque di comunicare l'approssimarsi della scadenza del comporto anche se non sussisteva un obbligo in tal senso per CCNL rispondendo tale condotta ai principi di buona fede”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto va disatteso e per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
Tenuto conto della difficolta interpretativa nella distinzione tra malattia ed handicap in ipotesi di invalidità transeunte e, dunque, dell'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico della società appellante la restante quota liquidata come in dispositivo.
pag. 10/11 Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della società appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Pone a carico della società appellante le spese del presente grado in ragione della metà che liquida in favore di in complessivi euro 4995,5 oltre spese Controparte_1 generali Iva e Cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Dichiara compensate tra le parti la restante quota di spese.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della società appellante.
Messina 16.9.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott.ssa A. Santalucia dott. B. Catarsini
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