Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 4338/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/4/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. GIOVANNI LONGO per delega dell'avv.
VALERIA CAPRIOTTI;
Per la parte opposta è comparsa l'avv. FEDERICA ANZALONE per delega dell'avv.
ANDREA ORNATI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. Anzalone chiede al Giudice di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti;
L'avv. Longo precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITNO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4338 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALERIA CAPRIOTTI per procura in atti opponente
E
(P.I. ), soggetta ad attività di direzione e CP_1 P.IVA_1 coordinamento da parte di RU IT s.a. (C.F. ), in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA ORNATI e dall'avv. RAFFAELE ZURLO per procura in atti opposta
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 8 Con atto di citazione notificato il 25.3.2021 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 154/2021, emesso da questo Tribunale in data 08.01.2021, notificato in data 22.02.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 42.727,48, oltre interessi e spese della procedura, in favore di quale Controparte_1
residuo credito derivante dal contratto di finanziamento pratica n. 20110507355713 del
31.01.2008 concluso con DO NC S.p.A., in virtù del quale il si era Pt_1
obbligato a restituire alla suddetta società la complessiva somma di € 44.562,00 in n. 84 rate mensili di € 530,50 a partire dal mese di giugno 2008.
L'opponente eccepiva, innanzitutto, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, per la mancata prova della cessione del credito ex art. 58 TUB, nonché la prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Escludeva la prova scritta del credito ex art 50 TUB, lamentava l'applicazione di interessi usurari e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, chiedeva dichiararsi l'estinzione di qualsiasi pretesa creditoria per l'intervenuta prescrizione totale e/o parziale del diritto. In via ulteriormente gradata chiedeva di dichiarare la nullità del contratto di finanziamento in quanto concluso in violazione di norme imperative.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione; chiedeva la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 30.11.2021 – sostituita dal deposito di note – veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e all'opposta veniva assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione. All'udienza del 29.03.2022 – sostituita dal deposito di note – venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e all'udienza del
27.06.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20.03.2023.
Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
pagina 3 di 8 Infine, all'udienza del 10.07.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.4.2025, alla quale viene decisa.
*****
L'opposizione è infondata.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito dell'opposta, per la mancata prova della cessione del credito ex art. 58 TUB.
Orbene, l'art. 58, cc. 1, 2, 4, 7, TUB prevede: "1. La NC d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della NC d'Italia. 2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La NC
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. […] 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile. […] 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”.
È noto che l'onere della prova della cessione del credito incombe sul cessionario.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. civ.
Sez. III 6 febbraio 2024, n. 3405).
Ai fini della prova della titolarità del credito occorre, dunque, valutare gli elementi complessivi per individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, n. 31188/2017) ed evitare conflitti tra legittimati. pagina 4 di 8 L'opposta ha dimostrato l'inclusione del credito azionato tra quelli indicati nell'operazione di cessione avvenuta tra DO NC S.p.A. e Controparte_1 depositando l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda, n. 117, del 06 ottobre 2018, il contratto di cessione del 14 settembre 2018, e l'elenco crediti omissato, onde consentire l'individuazione specifica dei crediti ceduti (cfr. docc. nn.1-8-9 fascicolo monitorio depositato con comparsa di costituzione).
Dunque è possibile ritenere la titolarità del credito in capo all'opposta.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione - totale o parziale - del credito ingiunto.
Tale eccezione è parimenti infondata.
Innanzitutto, è oltremodo pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, il principio per cui “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 17798/2011; Cass. Civ., n. 2301/2004; Trib. Nola Sez. II,
n. 1313/2020; Trib. Bolzano Sez. I, sent. del 13.02.2019).
Tale orientamento è stato confermato da Cass. Civ. Sez. VI, n. 6482/2021: “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, […] dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo stesso” (Cass. Civ.
n. 19291/2010).
Quanto alla eccepita prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., va escluso che gli interessi in questione rientrino nell'alveo di applicazione della disposizione indicata, sulla base del seguente, condiviso, principio di diritto: “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori,
pagina 5 di 8 neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art.
2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. C. Cass., Sez. I, n. 18951/2013).
Ciò premesso, nel caso di specie, come si evince dal contratto di finanziamento, il rimborso della sorte capitale sarebbe dovuta avvenire tramite il pagamento di 84 rate, con scadenza prevista per il 5.03.2015, come da contratto (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio depositato con comparsa di costituzione).
Né alla data di introduzione del presente giudizio risulta maturata la prescrizione decennale, il cui termine risulta essere stato interrotto dalla notifica dell'avviso di cessione e contestuale messa in mora, inviato il 9.11.2018 e ricevuto in data 17.11.2018 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione), ritenuti idonei all'interruzione del termine ex art. 2946 c.c..
È, del pari, infondata l'eccezione di usurarietà degli interessi.
Tale motivo di opposizione oblitera poi del tutto il principio fissato dalla stessa giurisprudenza in tema di onere della prova, secondo cui, appunto, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, quell'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (C. Cass., SS.UU., n. 19597/2020).
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione è priva di qualsiasi effetto” (C. Cass., n. 21176/15).
La censura in esame risulta formulata genericamente e, in ogni caso, è infondata.
pagina 6 di 8 Ai fini del superamento del limite oltre il quale gli interessi corrispettivi risultano usurari, si tiene conto del tasso medio (c.d. T.E.G.M), aumentato della metà, in relazione agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo le rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame.
Ebbene, dall'esame del d.m. di riferimento si evince il tasso soglia applicabile (18,57 %), conseguentemente, il TAEG applicato al contratto (7,83%) e la misura degli interessi di mora (11,00%) non superano il predetto tasso soglia.
Né la parte opponente, sulla scorta di quanto chiarito, ha provato la c.d. manifesta eccessività dei tassi moratori. Sul punto è stato affermato che “secondo un consolidato orientamento di questa Corte il potere di riduzione ad equità è stato attribuito al giudice a tutela di un interesse generale dell'ordinamento e può essere esercitato d'ufficio, subordinatamente all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale che dovrebbe risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (C. Cass., n. 21646/2010; Cass. n. 2431/2015).
Va, infine esclusa la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: “ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della l.n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi;
- pertanto, ove, come nel caso in esame, si assuma che l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori convenuti comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ.; - laddove, infatti, si affermasse che alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori segua la non debenza(anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all'irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio
pagina 7 di 8 generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.; - da quanto precede discende che la questione prospettata dal ricorrente non è concludente ai fini dell'esame della domanda proposta dinanzi al giudice di merito, in quanto l'allegata usurarietà dei tassi moratori pattuiti - quand'anche sussistente - non è idonea a far sorgere il diritto di credito vantato alla restituzione degli interessi corrispettivi versati o, comunque, a determinare la non debenza di tali interessi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 novembre 2023, n.
30581).
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, conseguentemente l'opponente va condannato al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia
(scaglione fino a € 52.000,00) nel seguente modo: € 1.700,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4338/2021 R.G, vertente tra (opponente) e Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore (opposta), disattesa ogni diversa
[...]
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 154/2021, emesso da questo Tribunale in data 08.01.2021;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
legali, che liquida in € 5.600,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 16/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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