TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5222/23
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Oreste Cardillo e Francesco Masi
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
Giovanni Sallustri
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 27.04.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto in data 5.06.1997 dalla società ha dedotto le seguenti Controparte_1 circostanze: di aver svolto le mansioni di “addetto al montaggio”; di essere stato inquadrato contrattualmente, dal giugno 1997, nel livello 4° del CCNL Metalmeccanici Industria;
di essere stato adibito, a partire da marzo 2018, senza necessità di sostituire altro dipendente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, alle mansioni di “operatore di manutenzione”; di aver espletato tali mansioni con continuità fino a settembre 2019; di essere stato nuovamente assegnato alle mansioni di “addetto al settore montaggio” da settembre 2019; di non aver ottenuto il riconoscimento del livello superiore a far data da marzo 2018.
Ha pertanto chiesto accertarsi il diritto al formale inquadramento contrattuale nel livello 5° del CCNL “Metalmeccanici Industria” - oggi categoria C/3- del CCNL, a far data dal marzo 2018; per l'effetto, condannare la resistente, dalla data del marzo 2018 ovvero da quella diversa stabilita dal giudicante, all'inquadramento nella superiore categoria e qualifica, nonché al pagamento delle relative differenze retributive, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La regolarmente costituitasi in Controparte_1 giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto perché infondato, contestando lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Espletata attività istruttoria e lette le note di parte autorizzate, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Nella fattispecie in esame parte ricorrente, inquadrata nel livello
4°del CCNL di categoria, ha sostenuto di aver svolto, nel periodo da marzo 2018 a settembre 2019, mansioni superiori riconducibili nel livello 5°.
In ordine alla domanda avanzata dal ricorrente occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (cfr. sent. Cass. n. 8025/03).
In particolare, ai fini dell'accertamento in esame, occorre che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Al fine, dunque, di verificare le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, è stata espletata attività istruttoria.
Il teste di parte ricorrente dipendente della Tes_1 CP_1
dal 1995 con le mansioni operaio addetto alle linee di
[...] produzione, ha dichiarato che il sig. ad inizio 2018, aveva Pt_1 mutato mansioni ed era stato addetto all'interno dell'officina quale membro della squadra che si occupa della manutenzione. In particolare, il ricorrente si era occupato della manutenzione ordinaria e dello sblocco sulla linea automatica;
aveva anche provveduto ad alcune modifiche su tali linee. Per manutenzione ordinaria – ha chiarito il teste - si intende riparazione dei banchi di linea, intervento di sblocco, riparazione delle cinte di linea, pittura di protezione per evidenziare il passaggio, pulizia di linea.
Inizialmente il sig. era stato affiancato dai dipendenti più Pt_1 esperti per imparare a svolgere le mansioni di manutentore;
in seguito, aveva espletato le medesime mansioni svolte dagli altri dipendenti addetti a tale squadra.
Il teste di parte ricorrente dipendente della Testimone_2
resistente dal 2006 con le mansioni di operaio di produzione, CP_2 ha ricordato che il sig. dall'inizio del 2018 fino alla Pt_1 fine del 2019, era stato addetto al settore manutenzione. In qualità di manutentore il ricorrente si era occupato di interventi in tutti i reparti. In particolare, il sig. , nel reparto produzione, Pt_1 era intervenuto per un episodio di blocco del macchinario non risolvibile nell'immediato dall'operatore. Inoltre, il ricorrente si era occupato anche di sostituire i mollettoni delle palette del macchinario da lui utilizzato. Il teste ha poi chiarito che, al di fuori del reparto in cui lavorava, aveva visto il ricorrente impegnato anche in altre mansioni come, ad esempio, assemblare i banchi da lavoro nonché verniciare i paletti di sicurezza. Infine, il teste ha ricordato che il ricorrente, in qualità di manutentore, si era occupato anche della pulizia delle macchine.
Il teste di parte resistente dipendente della Testimone_3
da aprile 2001 con le mansioni di responsabile del settore CP_1 efficienze energetiche e responsabile del reparto manutenzione nel periodo da ottobre 2018 fino alle fine del 2020, ha riferito che il ricorrente era stato addetto al reparto manutenzione nel 2018 ma non ha ricordato con precisione in quale mese. Al reparto manutenzione il ricorrente aveva svolto mansioni di base ossia piccole lavorazioni come sistemazione dei pali di emergenza, assemblaggio di banchi di lavoro, sistemazione di pareti ammalorate, pulizia di attrezzatura.
Il ricorrente, in particolare, si era occupato di rinfrescare le strisce che delimitavano le aree di lavoro che col tempo si erano usurate. Per questo tipo di attività, trattandosi di mansioni molto semplici, non vi era stato bisogno di un addestramento. Il ricorrente aveva di solito svolto il secondo turno, dalle ore 14 alle ore 22. Il teste ha poi precisato che il sig. non aveva mai svolto Pt_1 attività di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva non avendo una adeguata formazione;
non era dunque mai intervenuto in caso di rottura o blocco delle macchine. Il ricorrente si era invece occupato di implementare le azioni tecniche delle safety talk legati soprattutto ad esigenze di sicurezza. Nel settembre 2019 il ricorrente era stato nuovamente addetto al reparto produzione;
all'esito del periodo di adibizione al settore manutenzione il sig.
aveva infatti ottenuto una valutazione con punteggio basso Pt_1 per cui era tornato al reparto di provenienza. Il teste ha poi chiarito che il sig. ed il collega erano Pt_1 Testimone_4 stati scelti dal direttore all'epoca in carica per passare al settore manutenzione. La squadra di manutenzione era composta da sei dipendenti storici ai quali si erano dunque aggiunti il sig. Pt_1 ed l sig. . Tes_4
Nel caso esaminato il ricorrente risulta formalmente inquadrato nel
4° livello del CCNL settore Metalmeccanici – industria, nel quale rientrano i lavoratori che “eseguono sulla base di indicazioni, disegni, schemi equivalenti lavori di elevata precisione e di natura complessa eo per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti…Montatore meccanico”.
Il ricorrente ha chiesto invece l'inquadramento nel 5° livello del
CCNL di categoria, al quale appartengono i lavoratori che “…oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nell'alinea della 4° categoria, compiono con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati e attrezzatura complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologica specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi…..manutentore”.
Il ricorrente ha in particolare sostenuto di aver svolto, per oltre un anno, le mansioni di manutentore, le quali richiedono conoscenze tecniche più elevate rispetto a quelle di mero addetto al montaggio. In ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni espletate dal ricorrente, all'esito dell'attività istruttoria svolta, può ritenersi che il sig. , nel periodo da marzo 2018 sino a settembre Pt_1
2019, sia stato effettivamente addetto al ruolo di manutentore, occupandosi della manutenzione ordinaria (riparazione dei banchi di linea, intervento di sblocco, riparazione delle cinte di linea, pittura di protezione per evidenziare il passaggio, pulizia di linea, sostituzione dei mollettoni delle palette del macchinario) ed eseguendo quindi sia interventi di manutenzione elementare che operazioni di maggiori complessità (ad esempio riparazione dei macchinari).
D'altronde, l'attribuzione al ricorrente delle funzioni di manutentore risulta anche dalla documentazione allegata agli atti (si veda in particolare le comunicazioni del 1.10.2018 e del 2.10.2018).
Con riguardo poi al periodo in cui il ricorrente aveva cominciato a svolgere le mansioni rivendicate, i testi e hanno Tes_1 Tes_2 fatto riferimento all'inizio dell'anno 2018, mentre il teste Tes_3 non ha ricordato il mese in cui il ricorrente aveva cominciato tale attività.
Tali mansioni, dunque, devono ritenersi ascrivibili alla figura professionale indicata nell'ambito del 5° livello, come sopra riportata.
L'espletamento delle superiori mansioni a decorrere dal marzo 2018 comporta dunque il diritto alle relative differenze retributive sin dal momento iniziale dell'assegnazione alle superiori mansioni.
Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto all'inquadramento nel
5° livello (oggi categoria C/3) del CCNL di categoria con la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate che saranno quantificate in separato giudizio.
Sulle relative somme dovute a titolo di differenze retributive da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429,
3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio
2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento, per quanto riguarda le differenze retributive in generale, e dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello- oggi categoria C/3- del CCNL del settore Metalmeccanici Industria a decorrere da marzo 2018.
Condanna la al pagamento, Controparte_1 in favore di delle differenze retributive Parte_1 spettanti, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna la al pagamento Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre
15% per spese forfetarie, oltre Iva e cpa con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa 9.05.2025
IL GIUDICE