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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 969/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, avente c.f. ; Parte_1 C.F._1
, avente c.f. Parte_2 C.F._2
-entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LUCA BOLOGNESI GUELFI;
NEI CONFRONTI DI
) con il patrocinio dell'Avv. SIDO BONFATTI;
CP_1 P.IVA_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8041/2016, pubblicata in data 20 maggio 2020, il Tribunale di Modena, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava le domande proposte dal correntista e dal suo fideiussore , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
di seguito trascritte:
[...]
< accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultra legali applicati ai rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 892776 ed ai conti collegati quali sono il conto corrente di transito S.B.F. n. 1119179 e n. 892801;
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117
Testo Unico Bancario, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla opposta in ordine CP_1 alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e dichiarare che nulla parte attrice deve alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico di parte attrice in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto CP_1 disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se Controparte_2 ha applicato a parte opponente sui conti correnti per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla opposta su tali conti alcun interesse con decorrenza CP_1 dalla data che risulterà di giustizia;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinare all'attualità il saldo dei rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 892776 e di conto corrente di transito S.B.F.
n. 1119179 e aperture di credito collegate, ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte
[...] attrice, le somme di cui gli stessi risulteranno creditori all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2 - dichiarare la nullità del contratto di prestito personale cointestato Parte_1
e n. 065/03717066 stipulato il 25/11/2013 per un
[...] Parte_2 importo di € 51.000,00, per carenza di causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
- condannare, infine, Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore
[...] degli attori di tutti i danni che agli stessi sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti CP_1
e patiendi dall'attrice per l'illegittimo comportamento tenuto dalla contrario ai CP_1 generali principi di buona fede e correttezza, e per illegittima segnalazione alla Centrale dei
Rischi di Banca d'Italia, e restrizioni all'impresa di operare liberamente sul mercato;
danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria>.
*
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti attori, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
*
Resisteva reiterando le eccezioni già sollevate in primo grado. Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, l'illustrazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, operata dal primo giudice, come segue:
3 e convenivano in giudizio , Parte_1 Parte_2 CP_1 affinchè, accertata l'applicazione di interessi usurai, in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 892776 ed al contratto di c/c di transito S.B.F. n.1119179, venisse condannata alla restituzione quanto indebitamente percepito, quantificato in euro 45.466,56
o in quella diversa somma che risultasse dovuta;
inoltre, deducevano la nullità del contratto di mutuo di scopo cointestato ad entrambi, avente n. 065/03717066, stipulato in data
25/11/2013 per un importo di € 51.000,00, per carenza di causa, in quanto unicamente finalizzato ad appianare l'esposizione debitoria maturata dalla ditta , correntista Pt_1 presso la stessa banca e consentire a quest'ultima di ottenere ulteriori garanzie personali;
infine, concludevano per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, dai medesimi subiti, per non avere avuto accesso al credito e per essere stati segnalati in modo illegittimo alla Centrale Rischi presso la Banca D'Italia>.
2) Va, poi, richiamata sinteticamente la motivazione del primo giudice, oggetto del primo e terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente.
*
Il primo giudice ha, anzitutto, rilevato come parte attrice, onerata della prova, a fronte di una domanda di ripetizione, non abbia prodotto i contratti e tutta la documentazione necessaria, essendosi limitata <a produrre alcuni estratti scalari, alcune pagine degli conto ed avendone prodotto taluni in formati illeggibili o con mancanti>.
Ha, poi, osservato come la disamina effettuata dal CTU, sulla base di dati obiettivamente parziali, sia risultata incompleta, non essendosi potuta effettuare la ricostruzione integrale dell'andamento dei rapporti bancari oggetto di contestazione.
Ha, anche, osservato, in ordine al thema decidendum, come, in punto di allegazione, la difesa attorea abbia compiutamente articolato le proprie deduzioni solo in relazione al contestato superamento del tasso soglia.
Riguardo a tale specifica contestazione, ha evidenziato come il ctu, in mancanza del contratto di apertura del conto corrente, abbia potuto verificare se fosse stato superato il tasso soglia solo con riferimento ai contratti di affidamento, escludendo tale superamento se non in relazione al fido del 6/10/2003 e ponendo in evidenza, quanto a quest'ultimo, che la banca, in concreto, aveva comunque applicato un tasso inferiore.
Riguardo all'anatocismo, ha osservato quanto segue:
4 <la carenza di una compiuta prospettazione del tema, in punto allegazione, esclude la rilevanza della domanda inserita solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, non avendo la contro parte accettato il contraddittorio così come dichiarato negli atti.
In ogni caso, si registra come il CTU abbia ritenuto correttamente applicata la capitalizzazione trimestrale in relazione al conto corrente ordinario n. 892776 e l'abbia esclusa in ordine al collegato conto corrente di transito n. 1119179, così come Pt_3 effettuato dalla Banca ……>.
Ha, inoltre, osservato quanto segue: <l'omessa compiuta allegazione da parte degli attori in ordine alle cms ed ai tassi di interesse ultralegali porta ugualmente ad escludere la rilevanza di tali questioni al fine della decisione.
In ogni caso, si ritiene – in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, così come già esposti – come gli attori non possano invocare l'applicazione dei criteri sussidiari previsti ex lege ai sensi dell'art. 117 TUB, senza – dapprima – avere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione alla doverosa produzione dei contratti dei rapporti in esame (sia di quelli originari sia di quelli nel tempo intervenuti).
3) Col primo motivo, parte appellante, lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la natura usuraria degli interessi, nonché la nullità delle clausole, che prevedevano l'anatocismo e le c.m.s.
Deduce, specificatamente e solo, quanto segue: In merito ai Capi A), B) e C) della sentenza, qui appellati, si sostiene che il rilievo degli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 cod. civ. o usurari di cui all'articolo 1815 cod. civ. sono rilevabili d'ufficio: così ha deciso la Cassazione Civile, Sezione VI, con la sentenza 5 ottobre 2017 n. 23278.
La giurisprudenza di Cassazione, sempre in tal senso, attesi i sottostanti profili pubblicistici, ritiene che deve essere compiuto d'ufficio (cfr. Cass. 17 novembre 2000 n. 14899, in Giur. dir.
44/2000, 39), anche nei giudizi pendenti, e fino alla comparsa conclusionale (cui seguirà la rimessione in istruttoria per i conteggi), nel giudizio di appello ed anche in cassazione (in ogni stato e grado, secondo Cass. 6 maggio 1977 n.1724, in Giust. civ. 1977, I, 1094).
Il principio processuale della “ragione più liquida” ha consentito al giudice di esaminare nel merito le prospettazioni attoree culminate nella CTU che ha fornito un quadro contabile dei saldi ricalcolati e di compensazione fra debiti e crediti fra le parti>.
5 4)Col terzo motivo, parte appellante nega che ricorresse un difetto di allegazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione. Deduce specificatamente quanto segue: ancor più rigoroso, dettato dalla Cassazione in materia di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum che " … debitamente spiega che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)" (sentenza n. 1681, del 29 gennaio 2015, la
Corte di Cassazione - Sez. IIa civile)>.
4) I motivi in esame sono inammissibili perché generici e comunque formulati senza tenere conto delle specifiche argomentazioni del primo giudice, sopra richiamate, relative, oltre che alla carenza di allegazione, alla carenza documentale ed agli accertamenti del ctu in tema di usura ed in ordine all'applicazione dell'anatocismo.
5) Con un secondo motivo, parte appellante sembra contestare la mancata considerazione da parte del primo giudice del riconteggio del saldo di conto corrente, operato dal ctu.
6)Il motivo in esame è infondato, posto che non occorreva procedere alla rideterminazione del saldo, non avendo il giudice riscontrato alcuna delle contestate nullità.
6 7)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice non abbia riconosciuto la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa, essendo stato imposto dalla banca per ripianare la scopertura del conto corrente per cui è causa.
8)Il motivo va rigettato, già in applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 5841/2025, secondo cui E' valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale>.
9)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice abbia rigettato la proposta domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla centrale Rischi della Banca di Italia, illustrando i patiti danni.
10)Il motivo in esame è infondato, presupponendo l'accoglimento dei precedenti motivi.
11)Con l' ultimo motivo, parte appellante si duole della liquidazione delle spese di lite, operata dal primo giudice, rilevando che doveva applicarsi lo scaglione delle cause di valore inferiore ad € 26.000.
12)Il motivo in esame è palesemente infondato, atteso che la stessa parte attrice già in primo grado ed anche ora in appello ha dedotto il valore indeterminabile della causa, il cui grado di difficoltà deve riconoscersi medio, per come evidente dall'esame dei motivi, che precede.
Per mera esigenza di completezza è appena il caso di evidenziare come, nell'individuazione del valore della controversia, siano del tutto irrilevanti i conteggi del ctu, cui parte appellante sembra fare incongruo riferimento.
13)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
7 14) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 969/2020 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 7.500, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 969/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, avente c.f. ; Parte_1 C.F._1
, avente c.f. Parte_2 C.F._2
-entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LUCA BOLOGNESI GUELFI;
NEI CONFRONTI DI
) con il patrocinio dell'Avv. SIDO BONFATTI;
CP_1 P.IVA_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8041/2016, pubblicata in data 20 maggio 2020, il Tribunale di Modena, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava le domande proposte dal correntista e dal suo fideiussore , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
di seguito trascritte:
[...]
< accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultra legali applicati ai rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 892776 ed ai conti collegati quali sono il conto corrente di transito S.B.F. n. 1119179 e n. 892801;
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117
Testo Unico Bancario, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla opposta in ordine CP_1 alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e dichiarare che nulla parte attrice deve alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico di parte attrice in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto CP_1 disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se Controparte_2 ha applicato a parte opponente sui conti correnti per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla opposta su tali conti alcun interesse con decorrenza CP_1 dalla data che risulterà di giustizia;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinare all'attualità il saldo dei rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 892776 e di conto corrente di transito S.B.F.
n. 1119179 e aperture di credito collegate, ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte
[...] attrice, le somme di cui gli stessi risulteranno creditori all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2 - dichiarare la nullità del contratto di prestito personale cointestato Parte_1
e n. 065/03717066 stipulato il 25/11/2013 per un
[...] Parte_2 importo di € 51.000,00, per carenza di causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
- condannare, infine, Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore
[...] degli attori di tutti i danni che agli stessi sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti CP_1
e patiendi dall'attrice per l'illegittimo comportamento tenuto dalla contrario ai CP_1 generali principi di buona fede e correttezza, e per illegittima segnalazione alla Centrale dei
Rischi di Banca d'Italia, e restrizioni all'impresa di operare liberamente sul mercato;
danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria>.
*
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti attori, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
*
Resisteva reiterando le eccezioni già sollevate in primo grado. Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, l'illustrazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, operata dal primo giudice, come segue:
3 e convenivano in giudizio , Parte_1 Parte_2 CP_1 affinchè, accertata l'applicazione di interessi usurai, in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 892776 ed al contratto di c/c di transito S.B.F. n.1119179, venisse condannata alla restituzione quanto indebitamente percepito, quantificato in euro 45.466,56
o in quella diversa somma che risultasse dovuta;
inoltre, deducevano la nullità del contratto di mutuo di scopo cointestato ad entrambi, avente n. 065/03717066, stipulato in data
25/11/2013 per un importo di € 51.000,00, per carenza di causa, in quanto unicamente finalizzato ad appianare l'esposizione debitoria maturata dalla ditta , correntista Pt_1 presso la stessa banca e consentire a quest'ultima di ottenere ulteriori garanzie personali;
infine, concludevano per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, dai medesimi subiti, per non avere avuto accesso al credito e per essere stati segnalati in modo illegittimo alla Centrale Rischi presso la Banca D'Italia>.
2) Va, poi, richiamata sinteticamente la motivazione del primo giudice, oggetto del primo e terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente.
*
Il primo giudice ha, anzitutto, rilevato come parte attrice, onerata della prova, a fronte di una domanda di ripetizione, non abbia prodotto i contratti e tutta la documentazione necessaria, essendosi limitata <a produrre alcuni estratti scalari, alcune pagine degli conto ed avendone prodotto taluni in formati illeggibili o con mancanti>.
Ha, poi, osservato come la disamina effettuata dal CTU, sulla base di dati obiettivamente parziali, sia risultata incompleta, non essendosi potuta effettuare la ricostruzione integrale dell'andamento dei rapporti bancari oggetto di contestazione.
Ha, anche, osservato, in ordine al thema decidendum, come, in punto di allegazione, la difesa attorea abbia compiutamente articolato le proprie deduzioni solo in relazione al contestato superamento del tasso soglia.
Riguardo a tale specifica contestazione, ha evidenziato come il ctu, in mancanza del contratto di apertura del conto corrente, abbia potuto verificare se fosse stato superato il tasso soglia solo con riferimento ai contratti di affidamento, escludendo tale superamento se non in relazione al fido del 6/10/2003 e ponendo in evidenza, quanto a quest'ultimo, che la banca, in concreto, aveva comunque applicato un tasso inferiore.
Riguardo all'anatocismo, ha osservato quanto segue:
4 <la carenza di una compiuta prospettazione del tema, in punto allegazione, esclude la rilevanza della domanda inserita solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, non avendo la contro parte accettato il contraddittorio così come dichiarato negli atti.
In ogni caso, si registra come il CTU abbia ritenuto correttamente applicata la capitalizzazione trimestrale in relazione al conto corrente ordinario n. 892776 e l'abbia esclusa in ordine al collegato conto corrente di transito n. 1119179, così come Pt_3 effettuato dalla Banca ……>.
Ha, inoltre, osservato quanto segue: <l'omessa compiuta allegazione da parte degli attori in ordine alle cms ed ai tassi di interesse ultralegali porta ugualmente ad escludere la rilevanza di tali questioni al fine della decisione.
In ogni caso, si ritiene – in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, così come già esposti – come gli attori non possano invocare l'applicazione dei criteri sussidiari previsti ex lege ai sensi dell'art. 117 TUB, senza – dapprima – avere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione alla doverosa produzione dei contratti dei rapporti in esame (sia di quelli originari sia di quelli nel tempo intervenuti).
3) Col primo motivo, parte appellante, lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la natura usuraria degli interessi, nonché la nullità delle clausole, che prevedevano l'anatocismo e le c.m.s.
Deduce, specificatamente e solo, quanto segue: In merito ai Capi A), B) e C) della sentenza, qui appellati, si sostiene che il rilievo degli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 cod. civ. o usurari di cui all'articolo 1815 cod. civ. sono rilevabili d'ufficio: così ha deciso la Cassazione Civile, Sezione VI, con la sentenza 5 ottobre 2017 n. 23278.
La giurisprudenza di Cassazione, sempre in tal senso, attesi i sottostanti profili pubblicistici, ritiene che deve essere compiuto d'ufficio (cfr. Cass. 17 novembre 2000 n. 14899, in Giur. dir.
44/2000, 39), anche nei giudizi pendenti, e fino alla comparsa conclusionale (cui seguirà la rimessione in istruttoria per i conteggi), nel giudizio di appello ed anche in cassazione (in ogni stato e grado, secondo Cass. 6 maggio 1977 n.1724, in Giust. civ. 1977, I, 1094).
Il principio processuale della “ragione più liquida” ha consentito al giudice di esaminare nel merito le prospettazioni attoree culminate nella CTU che ha fornito un quadro contabile dei saldi ricalcolati e di compensazione fra debiti e crediti fra le parti>.
5 4)Col terzo motivo, parte appellante nega che ricorresse un difetto di allegazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione. Deduce specificatamente quanto segue: ancor più rigoroso, dettato dalla Cassazione in materia di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum che " … debitamente spiega che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)" (sentenza n. 1681, del 29 gennaio 2015, la
Corte di Cassazione - Sez. IIa civile)>.
4) I motivi in esame sono inammissibili perché generici e comunque formulati senza tenere conto delle specifiche argomentazioni del primo giudice, sopra richiamate, relative, oltre che alla carenza di allegazione, alla carenza documentale ed agli accertamenti del ctu in tema di usura ed in ordine all'applicazione dell'anatocismo.
5) Con un secondo motivo, parte appellante sembra contestare la mancata considerazione da parte del primo giudice del riconteggio del saldo di conto corrente, operato dal ctu.
6)Il motivo in esame è infondato, posto che non occorreva procedere alla rideterminazione del saldo, non avendo il giudice riscontrato alcuna delle contestate nullità.
6 7)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice non abbia riconosciuto la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa, essendo stato imposto dalla banca per ripianare la scopertura del conto corrente per cui è causa.
8)Il motivo va rigettato, già in applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 5841/2025, secondo cui E' valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale>.
9)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice abbia rigettato la proposta domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla centrale Rischi della Banca di Italia, illustrando i patiti danni.
10)Il motivo in esame è infondato, presupponendo l'accoglimento dei precedenti motivi.
11)Con l' ultimo motivo, parte appellante si duole della liquidazione delle spese di lite, operata dal primo giudice, rilevando che doveva applicarsi lo scaglione delle cause di valore inferiore ad € 26.000.
12)Il motivo in esame è palesemente infondato, atteso che la stessa parte attrice già in primo grado ed anche ora in appello ha dedotto il valore indeterminabile della causa, il cui grado di difficoltà deve riconoscersi medio, per come evidente dall'esame dei motivi, che precede.
Per mera esigenza di completezza è appena il caso di evidenziare come, nell'individuazione del valore della controversia, siano del tutto irrilevanti i conteggi del ctu, cui parte appellante sembra fare incongruo riferimento.
13)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
7 14) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 969/2020 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 7.500, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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