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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 576/2024 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
in via Vocabolo Boschetto n.17 (C.F. ), rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1
in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Cinzia Frappini, presso il cui studio, sito in UA AD (PG), via R. Guerrieri s/n, ha eletto domicilio;
-Appellante=
nei confronti di
, in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_1
con sede in Perugia, via Pietro Tuzi n. 7 (C.F. ) rappresentata e difesa, in P.IVA_1
forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Michele
Cancellieri, presso il quale è elettivamente domiciliata;
- Appellata=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L. n.689/1981. pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alla citazione in appello e cioè: “Piaccia all'Ill.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva
della sentenza impugnata per quanto esposto in narrativa;
sospendere il presente
giudizio d'appello in attesa dell'esito del ricorso al Commissariato agli usi civici per il
Lazio, l' e la Toscana. Nel merito: In accoglimento del proposto appello, CP_1
riformare la sentenza n.251/2024 del Tribunale di Spoleto, emessa il 5.3.2024,
pubblicata il 6.3.2024, R.G.N. 51891/2024 non notificata e, per l'effetto: dichiarare
nulla e/o annullabile e/o inefficace l'Ordinanza n.242 del 27.7.2023m emessa
dall' , in quanto illegittima per i motivi di cui in Controparte_1
narrativa, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento a carico del
Sig. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, si chiede Parte_1
l'applicazione della sanzione nella misura minima (art. 11 L.689/1981). In ogni caso:
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”;
Per parte appellata come da comparsa di costituzione in appello, e cioè: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, previo rigetto delle istanze di sospensione del
giudizio e/o dell'efficacia della sentenza impugnata, dichiarare l'appello inammissibile
ovvero, in subordine, rigettarlo nel merito poiché totalmente infondato in fatto e diritto,
confermando la sentenza del Tribunale di Spoleto n.251/2024, depositata il 6.3.2023. In
ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.251/2024, pubblicata il 6.3.2024, il Tribunale di Spoleto respingeva l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
pagina 2 di 4 n.242/2023, con cui l' gli ingiungeva il Controparte_1
pagamento dell'importo di €.436,56, a titolo di sanzione per violazione degli artt. 11 e
33 del regolamento regionale n.7/2002 in materia di governo dei boschi.
Avverso tale sentenza proponeva appello , notificando in data Parte_1
4.10.2024 un atto di citazione a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia in data 22.1.2025 all' L'appello veniva quindi Controparte_1
depositato e iscritto a ruolo in data 11.10.2024.
In data 23.12.2024 si costitutiva in giudizio l' la quale, oltre a ribadire la piena CP_1
legittimità della sentenza impugnata e della sanzione disposta con l'ordinanza-
ingiunzione, evidenziava la tardività e, dunque, inammissibilità dell'appello.
Il Collegio, dopo aver disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c.,
all'udienza del 18.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte, si riservava la decisione.
*****
In via del tutto preliminare questa Corte rileva che l'appello proposto è inammissibile.
Considerato, infatti, che pacificamente l'appello doveva essere proposto con ricorso anziché con citazione, deve farsi applicazione del principio, di origine giurisprudenziale,
secondo cui “quando l'atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con
atto di citazione, al fine della valutazione del rispetto del termine per appellare, deve
aversi riguardo, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento
dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato,
perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali
richieste dalla legge” (ex multis Cass. n.19754/2024).
Nel caso di specie l'atto di appello, pur essendo stato notificato in data 4.10.2024, è stato depositato e iscritto a ruolo in data 11.10.2024, oltre il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 6.3.2024) previsto dall'art. 327 c.p.c. pagina 3 di 4 L'appello è dunque tardivo.
*****
Dalle esposte considerazioni consegue che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Si rileva che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 327 c.p.c. dichiara inammissibile l'appello per tardività;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €.673,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 18 settembre 2025
Sentenza redatta in minuta dalla M.O.T. dottoressa Martina Sforna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 576/2024 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
in via Vocabolo Boschetto n.17 (C.F. ), rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1
in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Cinzia Frappini, presso il cui studio, sito in UA AD (PG), via R. Guerrieri s/n, ha eletto domicilio;
-Appellante=
nei confronti di
, in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_1
con sede in Perugia, via Pietro Tuzi n. 7 (C.F. ) rappresentata e difesa, in P.IVA_1
forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Michele
Cancellieri, presso il quale è elettivamente domiciliata;
- Appellata=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L. n.689/1981. pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alla citazione in appello e cioè: “Piaccia all'Ill.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva
della sentenza impugnata per quanto esposto in narrativa;
sospendere il presente
giudizio d'appello in attesa dell'esito del ricorso al Commissariato agli usi civici per il
Lazio, l' e la Toscana. Nel merito: In accoglimento del proposto appello, CP_1
riformare la sentenza n.251/2024 del Tribunale di Spoleto, emessa il 5.3.2024,
pubblicata il 6.3.2024, R.G.N. 51891/2024 non notificata e, per l'effetto: dichiarare
nulla e/o annullabile e/o inefficace l'Ordinanza n.242 del 27.7.2023m emessa
dall' , in quanto illegittima per i motivi di cui in Controparte_1
narrativa, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento a carico del
Sig. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, si chiede Parte_1
l'applicazione della sanzione nella misura minima (art. 11 L.689/1981). In ogni caso:
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”;
Per parte appellata come da comparsa di costituzione in appello, e cioè: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, previo rigetto delle istanze di sospensione del
giudizio e/o dell'efficacia della sentenza impugnata, dichiarare l'appello inammissibile
ovvero, in subordine, rigettarlo nel merito poiché totalmente infondato in fatto e diritto,
confermando la sentenza del Tribunale di Spoleto n.251/2024, depositata il 6.3.2023. In
ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.251/2024, pubblicata il 6.3.2024, il Tribunale di Spoleto respingeva l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
pagina 2 di 4 n.242/2023, con cui l' gli ingiungeva il Controparte_1
pagamento dell'importo di €.436,56, a titolo di sanzione per violazione degli artt. 11 e
33 del regolamento regionale n.7/2002 in materia di governo dei boschi.
Avverso tale sentenza proponeva appello , notificando in data Parte_1
4.10.2024 un atto di citazione a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia in data 22.1.2025 all' L'appello veniva quindi Controparte_1
depositato e iscritto a ruolo in data 11.10.2024.
In data 23.12.2024 si costitutiva in giudizio l' la quale, oltre a ribadire la piena CP_1
legittimità della sentenza impugnata e della sanzione disposta con l'ordinanza-
ingiunzione, evidenziava la tardività e, dunque, inammissibilità dell'appello.
Il Collegio, dopo aver disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c.,
all'udienza del 18.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte, si riservava la decisione.
*****
In via del tutto preliminare questa Corte rileva che l'appello proposto è inammissibile.
Considerato, infatti, che pacificamente l'appello doveva essere proposto con ricorso anziché con citazione, deve farsi applicazione del principio, di origine giurisprudenziale,
secondo cui “quando l'atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con
atto di citazione, al fine della valutazione del rispetto del termine per appellare, deve
aversi riguardo, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento
dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato,
perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali
richieste dalla legge” (ex multis Cass. n.19754/2024).
Nel caso di specie l'atto di appello, pur essendo stato notificato in data 4.10.2024, è stato depositato e iscritto a ruolo in data 11.10.2024, oltre il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 6.3.2024) previsto dall'art. 327 c.p.c. pagina 3 di 4 L'appello è dunque tardivo.
*****
Dalle esposte considerazioni consegue che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Si rileva che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 327 c.p.c. dichiara inammissibile l'appello per tardività;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €.673,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 18 settembre 2025
Sentenza redatta in minuta dalla M.O.T. dottoressa Martina Sforna
pagina 4 di 4