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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2024, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1815/2023
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2024 ore 12:00
Presidente Relatore Giulia Spadaro Consigliere Sandro Venarubea
Consigliere Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. SCARPATI LOREDANA avv Fioravanti in sost.
Appellato/i
Controparte_2
Avv. DE STASIO BERNARDO avv Troisi in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel dott. Sandro Venarubea Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 9.7.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1815 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata in Napoli alla via Reggia di Portici n. 69, presso lo CP_1 P.IVA_1
studio degli Avv.ti SCARPATI LOREDANA (c.f. e GIANLUCA MAZZA C.F._1
(c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
APPELLANTE
E
c.f. ), domiciliata presso lo studio dell'Avv. DE STASIO Controparte_2 P.IVA_2
BERNARDO (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — La già conveniva innanzi al Tribunale di Roma Controparte_1 Parte_1
la Società opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_2 Controparte_2 per l'importo di € 25.159,64 oltre accessori.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4183/2023 pubblicata il 09/03/2023 così statuiva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre
IVA, CAP, rimborso spese generali”.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4183/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile
XVII, Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 61327/2021, depositata in cancelleria in data 09/03/2023, mai notificata, dichiarare l'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis, art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 e revocare il decreto ingiuntivo n. 11577/2021 emesso dal Tribunale di Roma R.G. 23709/2021 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”. nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “In via Controparte_2 preliminare/pregiudiziale, per quanto indicato in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c e con condanna alle spese di lite del presente giudizio
2. In via principale e di merito, respingere in ogni caso il gravame ex adverso promosso in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 4183/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile XVII, Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 61327/2021, depositata in cancelleria in data 09/03/2023, non notificata,
3. Con condanna altresì della per lite temeraria ex art. 96 cpc per i motivi indicati CP_1
in atti nonché per aver - in assenza dei presupposti - avanzato altresì illegittima richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
4. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con ordinanza del 12.10.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensiva.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
3 primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
§ 3. — L'appello è articolato in un unico motivo con cui viene censurata la sentenza viene censurata per “violazione dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 29/2010 relativo alla procedura di mediazione obbligatoria”. Rileva l'appellante come il giudice di prime cure avrebbe, stante la mancata richiesta di avvio della procedura di mediazione a cura e a carico della soc. dovuto CP_2 dichiarare l'improcedibilità del giudizio e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo d'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del Dlgs. n. 28/2010 (nel testo in vigore al momento dell'instaurazione del giudizio) “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 , e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si
è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non
4 si applica alle azioni previste dagli articoli 37 , 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni”.
L'art. 5 bis comma 1 statuisce che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Pertanto l'improcedibilità della domanda presuppone la tempestiva eccezione di parte o il rilievo d'ufficio (cfr. anche Cass. n. 28695/2023, n. 12896/2021).
Nel caso di specie parte appellante nell'atto di opposizione non ha eccepito il mancato esperimento della mediazione né lo ha fatto alla prima udienza. Il giudice poi non l'ha rilevato. Ne consegue che qualsiasi questione rimane preclusa. In tal senso la S.C. ha osservato come “Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga - e va rimarcato che nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. n. 12896/2021).
In definitiva l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000: tabella 12, scaglione terzo, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione limitata alla sospensiva).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza Controparte_1
n. 4183/2023 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
5 condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che Controparte_1 Controparte_2 liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Controparte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 9.7.2024
Il presidente est.
Giulia Spadaro
6
Sezione VI civile
R.G. 1815/2023
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2024 ore 12:00
Presidente Relatore Giulia Spadaro Consigliere Sandro Venarubea
Consigliere Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. SCARPATI LOREDANA avv Fioravanti in sost.
Appellato/i
Controparte_2
Avv. DE STASIO BERNARDO avv Troisi in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel dott. Sandro Venarubea Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 9.7.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1815 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata in Napoli alla via Reggia di Portici n. 69, presso lo CP_1 P.IVA_1
studio degli Avv.ti SCARPATI LOREDANA (c.f. e GIANLUCA MAZZA C.F._1
(c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
APPELLANTE
E
c.f. ), domiciliata presso lo studio dell'Avv. DE STASIO Controparte_2 P.IVA_2
BERNARDO (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — La già conveniva innanzi al Tribunale di Roma Controparte_1 Parte_1
la Società opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_2 Controparte_2 per l'importo di € 25.159,64 oltre accessori.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4183/2023 pubblicata il 09/03/2023 così statuiva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre
IVA, CAP, rimborso spese generali”.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4183/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile
XVII, Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 61327/2021, depositata in cancelleria in data 09/03/2023, mai notificata, dichiarare l'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis, art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 e revocare il decreto ingiuntivo n. 11577/2021 emesso dal Tribunale di Roma R.G. 23709/2021 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”. nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “In via Controparte_2 preliminare/pregiudiziale, per quanto indicato in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c e con condanna alle spese di lite del presente giudizio
2. In via principale e di merito, respingere in ogni caso il gravame ex adverso promosso in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 4183/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile XVII, Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 61327/2021, depositata in cancelleria in data 09/03/2023, non notificata,
3. Con condanna altresì della per lite temeraria ex art. 96 cpc per i motivi indicati CP_1
in atti nonché per aver - in assenza dei presupposti - avanzato altresì illegittima richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
4. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con ordinanza del 12.10.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensiva.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
3 primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
§ 3. — L'appello è articolato in un unico motivo con cui viene censurata la sentenza viene censurata per “violazione dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 29/2010 relativo alla procedura di mediazione obbligatoria”. Rileva l'appellante come il giudice di prime cure avrebbe, stante la mancata richiesta di avvio della procedura di mediazione a cura e a carico della soc. dovuto CP_2 dichiarare l'improcedibilità del giudizio e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo d'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del Dlgs. n. 28/2010 (nel testo in vigore al momento dell'instaurazione del giudizio) “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 , e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si
è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non
4 si applica alle azioni previste dagli articoli 37 , 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni”.
L'art. 5 bis comma 1 statuisce che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Pertanto l'improcedibilità della domanda presuppone la tempestiva eccezione di parte o il rilievo d'ufficio (cfr. anche Cass. n. 28695/2023, n. 12896/2021).
Nel caso di specie parte appellante nell'atto di opposizione non ha eccepito il mancato esperimento della mediazione né lo ha fatto alla prima udienza. Il giudice poi non l'ha rilevato. Ne consegue che qualsiasi questione rimane preclusa. In tal senso la S.C. ha osservato come “Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga - e va rimarcato che nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. n. 12896/2021).
In definitiva l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000: tabella 12, scaglione terzo, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione limitata alla sospensiva).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza Controparte_1
n. 4183/2023 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
5 condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che Controparte_1 Controparte_2 liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Controparte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 9.7.2024
Il presidente est.
Giulia Spadaro
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