TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA- R.G. n.17016 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 -minorenne- Persona_1
4 Persona_2 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 25.03.2025 alle ore 16,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità . Si riporta al Parte_2 Pt_5 ricorso e ne chiede l'accoglimento. IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 17016/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 17016 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 RC OV EL LIA
2 Parte_3
3 -minorenne- Persona_1
4 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 20.11.2023
I. 1) cittadina brasiliana nata il [...] a [...], Santa Parte_1
Catarina, Brasile ed ivi residente in [...], 382-E, Appartamento 402, Residencial
Nereu Ramos, a Chapecó/SC- CEP 89801-020,
2) cittadina brasiliana nata il [...] a [...], Santa Parte_3
Catarina, Brasile ed ivi residente in nome proprio ed insieme al sig. _3
2
[...]
nato a [...]/SC (Brasile) il 21.12.1983 – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale - anche in nome e per conto del proprio figlio minore
3) nato il [...] a [...], Santa Catarina, Brasile Persona_1 tutti residenti in [...], n. 131, Bairro Palmital, na cidade de Chapecó/SC - Cep
89814-240,
4) cittadino brasiliano nato il [...] a Controparte_2
Chapecó, Santa Catarina, Brasile e ivi residente in [...], 382-E, Apartamento 402, Residencial Nereu Ramos, na cidade de Chapecó/SC- CEP 020 C.F._1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni sopra esposte che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordinare, per l'effetto, al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti e dei relativi certificati di nascita e di matrimonio provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Con il favore delle spese di lite
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] Persona_3
a ON RE (Vicenza) figlio di e emigrato Persona_4 Persona_5 successivamente in Brasile ed ivi sposatosi con il 30 novembre 1908 a Controparte_4 Muçum, Rio Grande do Sul, il quale non aveva mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
- in costanza di matrimonio aveva avuto una figlia femmina:
• nata il [...] a [...] che Persona_6 si sposava con il 17 maggio 1947 a Mucum. Dal predetto Persona_7 matrimonio nasceva la mamma delle odierne ricorrenti:
➢ il 9 novembre 1957 a Guatambú Santa Catarina che si Persona_8 sposava con il 5 giugno 1976 a Chapecó, Santa Persona_9 Catarina, Brasile. Dal predetto matrimonio erano nate le ricorrenti:
✓ nata il [...] a [...], Santa Parte_1 Catarina, Brasile mamma dell'altro ricorrente:
❖ nato a [...], Controparte_2
Santa Catarina, Brasile il 2 maggio 2001
✓ nata il [...] a [...], Santa Parte_3
Catarina, Brasile. Dall'unione naturale con Persona_10
nasceva il ricorrente:
[...] nato il [...] a Persona_11
Chapecó, Santa Catarina, Brasile dall'unione naturale con
_3
.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 3
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha, di fatto, preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_3 nato il [...] a [...] figlio di e Persona_4 [...]
Persona_12
, altresì, dedotto che:
[...]
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Dott. Giovanni Calasso 4
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 25.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5