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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro LO H. BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11280.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Paladini
CONTRO
CP_1
avvocatura
CP_2
avvocatura
Controparte_3
Avv. Giroldi
Scci spa Parte ricorrente ha adito, in data 14.10.23, questo Tribunale, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.05976202300002606000 in relazione alle cartelle di pagamento\avvisi di addebito n. 05920220026954827, 05920222003654515, n.35920180005652129, n.35920180005819731, n.35920190002372747, n.35920210001956132, n.35920220001046533, n.35920220004918767 riportati nel dettaglio della intimazione di pagamento n.05920239008574259, chiedendone accertarsi la illegittimità dei crediti di cui alla intimazione di pagamento;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia come la comunicazione preventiva de qua le sia stata notificata in data 30.9.23;
come non siano certi i crediti azionati con atti privi di idonea motivazione;
come sia prescritta la pretesa in relazione ai titoli notificati sino al 2018.
Fissata l'udienza di discussione, si sono costituite parti avverse, eccetto Scci spa, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, hanno evidenziato:
-Inail come la cartella 05920220026954827 sia stata notificata via pec dopo la iscrizione a ruolo del 21.6.22; e quella 05920222003654515 segua un ruolo del 13.12.22 sicchè alcuna prescrizione può ritenersi maturata;
come siano stati notificati regolarmente [Cass.28.5.20 n. 10131; 2.2.21 n.2339] gli avvisi CP_1 di addebito n.35920180005652129 in data 1.3.19; n.35920180005819731 in data “1.3.201” n.35920190002372747 in data 10.8.19; n.35920210001956132 in data12.1.22; n.35920220001046533 in data 11.11.22; , n.35920220004918767 in data 12.1.23;
come la cartella 05920220026954827 sia stata notificata via pec Controparte_3 in data 9.10.22, quella 05920222003654515 in data 16.1.23 e come la prescrizione sia stata interrotta in relazione alle cartelle ed avvisi di addebito per cui è causa.
L'intimazione di pagamento, con idonea motivazione (mediante indicazione dei crediti azionati e della data di relativa notifica) è relativa alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebiti infra individuati e che, dalla documentazione offerta, emerge essere stati notificati nelle date infra indicate:
-n.05920220026954827 in data 9.10.22 ex art.7 quater dl 193.2016 secondo cui, nella formulazione all'epoca vigente: “All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell' . Nelle ipotesi di cui al periodo Controparte_4 precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile"” ,
-n. 05920222003654515 in data 16.1.23 via pec ,
-n.35920180005652129 in data 24.1.19 per compiuta giacenza,
-n.35920180005819731 in data 24.1.19 per compiuta giacenza, -n.35920190002372747 in data 10.8.19 per posta,
-n.35920210001956132 in data 12.1.22 con consegna alla parte personalmente,
-n.35920220001046533 in data 11.11.22 via pec,
-n.35920220004918767 in data 12.1.23 via pec.
Parte ricorrente lamenta come alla data della notifica degli avvisi di addebito 35920180005652129 in data 24.1.19, n.35920180005819731 e n.-n.35920190002372747 fosse residente in c.da Lamia;
eppure, per un verso detta circostanza non risulta provata e peraltro l'ultimo di detti avvisi risulta appunto notificato in via Monte San Michele.
Peraltro, vale ricordare in relazione agli avvisi di addebito notificati per compiuta giacenza secondo le norme del servizio ordinario, quanto segue:“Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che "In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass. n. 10131 del 2020).
La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.” [Cass. civ. Sez. VI
- 5, Ord., (ud. 11/11/2020) 02-02-2021, n. 2339].
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
• opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
• opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc
[anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
• opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.
Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento\avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46\99. La carenza di motivazione della cartella\avviso deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella\avviso (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato,
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali.
Pertanto, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di proporre una opposizione a detti atti, non essendo più sindacabile il credito, ma potendosi al più valutare la eventuale maturazione della prescrizione successivamente alle date suddette di notifica.
In proposito, vale ricordare come gli artt.37 cpv dl 17.3.20 n.18 (conv.) ed art.11 dl 31.12.20 n.183 hanno fissato due periodi di sospensione della prescrizione [23.2.20\30.6.20 (129gg) e 31.12.20\30.6.21 (182gg)].
L'art.68 del D.L. 17/03/2020, n. 18 [Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19] recita “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 [comma novellato dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41],
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da
3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenni parti avverse costituite in misura di euro 1019,00 per competenze in favore di euro 2697,00 per competenze in favore di CP_2 CP_
ed euro 2697,00 per competenze in favore di (con distrazione Controparte_3 in favore della difesa antistataria); il tutto oltre accessori ex lege.
Lecce, 14/10/2025 LO BE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro LO H. BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11280.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Paladini
CONTRO
CP_1
avvocatura
CP_2
avvocatura
Controparte_3
Avv. Giroldi
Scci spa Parte ricorrente ha adito, in data 14.10.23, questo Tribunale, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.05976202300002606000 in relazione alle cartelle di pagamento\avvisi di addebito n. 05920220026954827, 05920222003654515, n.35920180005652129, n.35920180005819731, n.35920190002372747, n.35920210001956132, n.35920220001046533, n.35920220004918767 riportati nel dettaglio della intimazione di pagamento n.05920239008574259, chiedendone accertarsi la illegittimità dei crediti di cui alla intimazione di pagamento;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia come la comunicazione preventiva de qua le sia stata notificata in data 30.9.23;
come non siano certi i crediti azionati con atti privi di idonea motivazione;
come sia prescritta la pretesa in relazione ai titoli notificati sino al 2018.
Fissata l'udienza di discussione, si sono costituite parti avverse, eccetto Scci spa, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, hanno evidenziato:
-Inail come la cartella 05920220026954827 sia stata notificata via pec dopo la iscrizione a ruolo del 21.6.22; e quella 05920222003654515 segua un ruolo del 13.12.22 sicchè alcuna prescrizione può ritenersi maturata;
come siano stati notificati regolarmente [Cass.28.5.20 n. 10131; 2.2.21 n.2339] gli avvisi CP_1 di addebito n.35920180005652129 in data 1.3.19; n.35920180005819731 in data “1.3.201” n.35920190002372747 in data 10.8.19; n.35920210001956132 in data12.1.22; n.35920220001046533 in data 11.11.22; , n.35920220004918767 in data 12.1.23;
come la cartella 05920220026954827 sia stata notificata via pec Controparte_3 in data 9.10.22, quella 05920222003654515 in data 16.1.23 e come la prescrizione sia stata interrotta in relazione alle cartelle ed avvisi di addebito per cui è causa.
L'intimazione di pagamento, con idonea motivazione (mediante indicazione dei crediti azionati e della data di relativa notifica) è relativa alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebiti infra individuati e che, dalla documentazione offerta, emerge essere stati notificati nelle date infra indicate:
-n.05920220026954827 in data 9.10.22 ex art.7 quater dl 193.2016 secondo cui, nella formulazione all'epoca vigente: “All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell' . Nelle ipotesi di cui al periodo Controparte_4 precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile"” ,
-n. 05920222003654515 in data 16.1.23 via pec ,
-n.35920180005652129 in data 24.1.19 per compiuta giacenza,
-n.35920180005819731 in data 24.1.19 per compiuta giacenza, -n.35920190002372747 in data 10.8.19 per posta,
-n.35920210001956132 in data 12.1.22 con consegna alla parte personalmente,
-n.35920220001046533 in data 11.11.22 via pec,
-n.35920220004918767 in data 12.1.23 via pec.
Parte ricorrente lamenta come alla data della notifica degli avvisi di addebito 35920180005652129 in data 24.1.19, n.35920180005819731 e n.-n.35920190002372747 fosse residente in c.da Lamia;
eppure, per un verso detta circostanza non risulta provata e peraltro l'ultimo di detti avvisi risulta appunto notificato in via Monte San Michele.
Peraltro, vale ricordare in relazione agli avvisi di addebito notificati per compiuta giacenza secondo le norme del servizio ordinario, quanto segue:“Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che "In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass. n. 10131 del 2020).
La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.” [Cass. civ. Sez. VI
- 5, Ord., (ud. 11/11/2020) 02-02-2021, n. 2339].
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
• opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
• opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc
[anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
• opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.
Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento\avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46\99. La carenza di motivazione della cartella\avviso deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella\avviso (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato,
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali.
Pertanto, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di proporre una opposizione a detti atti, non essendo più sindacabile il credito, ma potendosi al più valutare la eventuale maturazione della prescrizione successivamente alle date suddette di notifica.
In proposito, vale ricordare come gli artt.37 cpv dl 17.3.20 n.18 (conv.) ed art.11 dl 31.12.20 n.183 hanno fissato due periodi di sospensione della prescrizione [23.2.20\30.6.20 (129gg) e 31.12.20\30.6.21 (182gg)].
L'art.68 del D.L. 17/03/2020, n. 18 [Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19] recita “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 [comma novellato dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41],
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da
3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenni parti avverse costituite in misura di euro 1019,00 per competenze in favore di euro 2697,00 per competenze in favore di CP_2 CP_
ed euro 2697,00 per competenze in favore di (con distrazione Controparte_3 in favore della difesa antistataria); il tutto oltre accessori ex lege.
Lecce, 14/10/2025 LO BE