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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11051 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3587del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto:
sentenza n. 54/2025 resa dal Giudice di Pace di Capri, nel giudizio sub R.G. n.
686/2024, pubblicata il 27.01.2025 e notificata il 28.01.2025., vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., C.F. e P.IVA rappresentata e difesa -giusta P.IVA_1
procura dall'avv. Maria
OS SI (C.F. Fax: 081/2481166), presso il cui C.F._1
studio elegge domicilio in Napoli, alla Via Giosuè Carducci, n. 42;
appellante
CONTRO
(C.F. ), residente a[...] C.F._2
Gramsci, 25 - int.
2 - Livorno (LI), rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Orsini
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Emilio Orsini alla Via Marucella n.
11/a - Capri
appellato contumace
NONCHE'
, Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: , C.F._3
presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia;
appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Capri avverso Controparte_1
la cartella di pagamento n. 06120170006114537000, sostenendo la prescrizione quinquennale della pretesa, non essendoci – a suo dire – atti interruttivi successivi al verbale del 2016.
Si costituirono e , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
entrambe chiedendo il rigetto del ricorso. L' eccepì Parte_1
incompetenza territoriale di Capri per essere competente il giudice di pace di
Livorno; l'insussistenza della prescrizione, avendo notificato la cartella il 21.09.2017
ex art. 140 c.p.c. (con CAD) e la intimazione di pagamento del 27.04.2022.
Il Giudice di Pace di Capri (sent. n. 54/2025) ha accolto il ricorso, dichiarando la propria competenza;
la tempestività dell'opposizione; il difetto di legittimazione passiva di l'inesistenza della prova della regolare notifica, per mancata CP_4
produzione della . Pertanto ha annullato la cartella. L' propone appello avverso tale pronuncia, rilevando Parte_1
l'Incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri, in quanto CP_1
risiede stabilmente a Livorno dal 2001; la tardività dell'opposizione, evidenziando che la contestazione della nullità/omissione della notifica del verbale va proposta ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni dalla notifica della cartella;
l'erronea dichiarazione di prescrizione;
l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'intimazione 2022; il periodo di sospensione della riscossione
2020–2021 determina proroga di 18 mesi, escludendo comunque ogni prescrizione;
l'erronea compensazione delle spese.
Nella contumacia di , si costituisce la , chiedendo Controparte_6 CP_2
l'accoglimento dell'appello.
Va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Capri.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, quando l'opposizione alla cartella di pagamento – emessa per una sanzione amministrativa pecuniaria – ha natura di opposizione preventiva all'esecuzione, la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato.
Ciò in quanto la cartella, assimilabile al precetto, deve contenere l'elezione di domicilio del creditore;
ove tale elezione manchi, opera il criterio di cui agli artt. 27,
comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., che devolve la competenza al giudice del luogo di notifica (Cass. civ., sez. III, 14.11.2024, n. 29388).
Parimenti, è principio consolidato che, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella, il giudice competente è quello “davanti al quale si svolge l'esecuzione”, da individuarsi nel giudice del luogo di notificazione della cartella, a prescindere dal luogo in cui fu accertata l'infrazione (Cass. civ., sez. VI, 4.4.2018, n. 8402; Trib. Bari,
11.2.2019, n. 618; Trib. Torre Annunziata, 24.5.2018, n. 1264). Il Giudice di Pace di Capri, ritenendo sufficiente la dichiarazione di “domicilio” del ricorrente presso lo studio del proprio difensore in Capri, ha quindi confuso tale elemento con la diversa elezione di domicilio che il creditore intimante deve effettuare nell'atto di precetto (o, per analogia, nella cartella).
È invece pacifico che in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore, la competenza per l'opposizione spetti inderogabilmente al giudice del luogo in cui il titolo è stato notificato (Cass. civ., sez. VI, 28.09.2020, n.
20356; Cass. 6234/1986; Cass. 13219/2010).
Pertanto, in corretta applicazione dell'art. 27 c.p.c. – il quale esclude che il domicilio dichiarato dal debitore possa rilevare ai fini della competenza – deve dichiararsi l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri e riconoscersi la competenza del
Giudice di Pace di Livorno, luogo in cui la cartella è stata notificata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
come Giudice d'appello, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri in favore del
Giudice di Pace di Livorno e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
2. fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Livorno;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1
favore di e Parte_1 Controparte_7 che liquida per ciascuna parte in € 852,00, oltre rimborso
[...]
forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3587del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto:
sentenza n. 54/2025 resa dal Giudice di Pace di Capri, nel giudizio sub R.G. n.
686/2024, pubblicata il 27.01.2025 e notificata il 28.01.2025., vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., C.F. e P.IVA rappresentata e difesa -giusta P.IVA_1
procura dall'avv. Maria
OS SI (C.F. Fax: 081/2481166), presso il cui C.F._1
studio elegge domicilio in Napoli, alla Via Giosuè Carducci, n. 42;
appellante
CONTRO
(C.F. ), residente a[...] C.F._2
Gramsci, 25 - int.
2 - Livorno (LI), rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Orsini
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Emilio Orsini alla Via Marucella n.
11/a - Capri
appellato contumace
NONCHE'
, Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: , C.F._3
presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia;
appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Capri avverso Controparte_1
la cartella di pagamento n. 06120170006114537000, sostenendo la prescrizione quinquennale della pretesa, non essendoci – a suo dire – atti interruttivi successivi al verbale del 2016.
Si costituirono e , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
entrambe chiedendo il rigetto del ricorso. L' eccepì Parte_1
incompetenza territoriale di Capri per essere competente il giudice di pace di
Livorno; l'insussistenza della prescrizione, avendo notificato la cartella il 21.09.2017
ex art. 140 c.p.c. (con CAD) e la intimazione di pagamento del 27.04.2022.
Il Giudice di Pace di Capri (sent. n. 54/2025) ha accolto il ricorso, dichiarando la propria competenza;
la tempestività dell'opposizione; il difetto di legittimazione passiva di l'inesistenza della prova della regolare notifica, per mancata CP_4
produzione della . Pertanto ha annullato la cartella. L' propone appello avverso tale pronuncia, rilevando Parte_1
l'Incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri, in quanto CP_1
risiede stabilmente a Livorno dal 2001; la tardività dell'opposizione, evidenziando che la contestazione della nullità/omissione della notifica del verbale va proposta ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni dalla notifica della cartella;
l'erronea dichiarazione di prescrizione;
l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'intimazione 2022; il periodo di sospensione della riscossione
2020–2021 determina proroga di 18 mesi, escludendo comunque ogni prescrizione;
l'erronea compensazione delle spese.
Nella contumacia di , si costituisce la , chiedendo Controparte_6 CP_2
l'accoglimento dell'appello.
Va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Capri.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, quando l'opposizione alla cartella di pagamento – emessa per una sanzione amministrativa pecuniaria – ha natura di opposizione preventiva all'esecuzione, la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato.
Ciò in quanto la cartella, assimilabile al precetto, deve contenere l'elezione di domicilio del creditore;
ove tale elezione manchi, opera il criterio di cui agli artt. 27,
comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., che devolve la competenza al giudice del luogo di notifica (Cass. civ., sez. III, 14.11.2024, n. 29388).
Parimenti, è principio consolidato che, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella, il giudice competente è quello “davanti al quale si svolge l'esecuzione”, da individuarsi nel giudice del luogo di notificazione della cartella, a prescindere dal luogo in cui fu accertata l'infrazione (Cass. civ., sez. VI, 4.4.2018, n. 8402; Trib. Bari,
11.2.2019, n. 618; Trib. Torre Annunziata, 24.5.2018, n. 1264). Il Giudice di Pace di Capri, ritenendo sufficiente la dichiarazione di “domicilio” del ricorrente presso lo studio del proprio difensore in Capri, ha quindi confuso tale elemento con la diversa elezione di domicilio che il creditore intimante deve effettuare nell'atto di precetto (o, per analogia, nella cartella).
È invece pacifico che in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore, la competenza per l'opposizione spetti inderogabilmente al giudice del luogo in cui il titolo è stato notificato (Cass. civ., sez. VI, 28.09.2020, n.
20356; Cass. 6234/1986; Cass. 13219/2010).
Pertanto, in corretta applicazione dell'art. 27 c.p.c. – il quale esclude che il domicilio dichiarato dal debitore possa rilevare ai fini della competenza – deve dichiararsi l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri e riconoscersi la competenza del
Giudice di Pace di Livorno, luogo in cui la cartella è stata notificata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
come Giudice d'appello, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri in favore del
Giudice di Pace di Livorno e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
2. fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Livorno;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1
favore di e Parte_1 Controparte_7 che liquida per ciascuna parte in € 852,00, oltre rimborso
[...]
forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone