CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.113/2023 R.G. avente ad oggetto restituzione somme
promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania Parte_1 P.IVA_1 viale Ionio, 65 presso lo studio rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti Parte_2 come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP C.F._1 difeso dall'avv. Nicola Maria Straniero come da procura in atti;
APPELLATO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Controparte_2 P.IVA_2
Domenico Pedone come da procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
1 All'udienza del 25/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art.702 ter del 21.12.2022, il Tribunale di Catania condannava a restituire a la somma di euro 5.505,62 quali retribuzioni Controparte_2 CP
indebitamente trattenute dal datore di lavoro ed illegittimamente corrisposte a Parte_1
e dichiarava il diritto di a riottenere la somma indebitamente pagata in
[...] Controparte_2
favore di con condanna di entrambe le resistenti a pagare le spese di Parte_1
lite in favore del ricorrente.
Con atto di citazione notificato il 20.1.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la detta ordinanza e chiedeva in riforma che venisse rigettata la domanda avanzata in primo grado da con conseguente dichiarazione di non essere tenuta ad alcuna restituzione, CP
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva per eccepire l'infondatezza dell'appello con conseguente CP
statuizione sulle spese.
Si costituiva altresì avanzando appello incidentale per le ragioni Controparte_2
esposte con il favore delle spese di causa.
1) Avuto riguardo all'appello principale di con un unico motivo Parte_1
impugna la decisione di prime cure per avere accolto la domanda di in ordine alla CP restituzione della somma di euro 5.502,62 versata da all'appellante sull'errato Controparte_2
presupposto che il credito vantato dalla banca nei confronti del debitore fosse limitato CP all'importo indicato nell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione di Palermo il 27.4.2013, ovvero euro 13.494,38 anzichè il maggiore importo di euro 23.509,49 cristallizzato con il d.i. n.27/2002, emesso dal Tribunale di Caltagirone il 2.4.2002, divenuto definitivo, non avendo all'uopo rilevanza l'omessa riassunzione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi intrapresa per l'esecuzione del predetto d.i. dichiarata poi estinta.
Rileva come il giudice di prime cure abbia escluso l'applicazione dell'art.1180 c.c. sebbene avesse adempiuto in qualità di terzo al credito portato dal decreto ingiuntivo Controparte_2 definitivo non avendo considerato che l'appellante quale creditore non aveva un obbligo giuridico di rifiutare la prestazione del terzo se non in caso di opposizione del debitore, manifestata solo con
2 pec del 15.2.2019, ovvero dopo il pagamento, mentre andava valutata la buona fede del creditore che aveva ricevuto l'adempimento spontaneo da parte del terzo.
2) Il motivo è infondato.
La sentenza di prime cure ha escluso che nella fattispecie trovi applicazione l'art.1180 c.c. in materia di adempimento dell'obbligazione da parte del terzo, sul presupposto che il debitore CP
, con diffida a mezzo pec del 15.11.2017, aveva richiesto alla in qualità
[...] Controparte_2
di terzo pignorato, di contenere le trattenute sulla retribuzione nei limiti dell'importo indicato con l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E., diffidandola a restituire i maggiori importi versati al creditore procedente Parte_1
3) Il collegio ritiene corretta la statuizione che ha escluso che nella fattispecie trovi applicazione l'invocato art.1180 c.c. in tema di adempimento da parte del terzo avuto riguardo al pagamento eseguito al creditore dal terzo pignorato - nella specie la quale Controparte_2
datrice di lavoro del debitore – ma per la differente ragione che il terzo non ha CP eseguito l'obbligazione altrui in nome proprio, nè il suo adempimento era autonomo.
Il terzo pignorato, infatti, in esecuzione dell'obbligo derivante dal pignoramento presso terzi intrapreso dal creditore del proprio dipendente, ha vincolato il quinto della retribuzione mensile dovuta al lavoratore - debitore fino al raggiungimento della somma di euro 19.000,00, sebbene all'esito della procedura esecutiva intrapresa dal creditore, oggi , Parte_1
l'importo dovuto era limitato alla minor somma di euro 13.494,98 come indicato nel provvedimento di assegnazione emesso dal G.E. il 13.5.2013 e non all'intero ammontare dell'importo portato dal titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo definitivo n.27/2002 emesso ai danni di , CP considerata l'estinzione della procedura esecutiva presso terzi dichiarata dal G.E. ai sensi dell'art.630 c.p.c. con ordinanza del 28.12.2018 a causa della omessa riassunzione da parte del creditore procedente della procedura esecutiva, parzialmente sospesa, una volta concluso con sentenza n.3919/2015, divenuta definitiva, il giudizio di opposizione all'esecuzione, intrapreso dal debitore e dichiarato inammissibile.
4) Nessuna rilevanza quindi assume la circostanza che il titolo posto a base dell'esecuzione cristallizzava un credito maggiore rispetto a quello oggetto dell'ordinanza di assegnazione con conseguente legittimità del maggiore importo ricevuto dal terzo pignorato, posto che nella fattispecie ciò che rileva è l'importo spettante nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa dal creditore da limitarsi per le ragioni esposte alla somma assegnata dal G.E.
3 Di conseguenza le questioni poste in ordine all'illegittimo rifiuto da parte del creditore di ricevere l'adempimento da parte del terzo e l'omessa opposizione del debitore, entrambe ricollegate alla disciplina dell'art.1180 c.c., non sono pertinenti.
5) Venendo all'esame dell'appello incidentale avanzato da con un Controparte_2
unico motivo si duole dell'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alla invocata disciplina dell'art.1188 c.c., secondo cui il pagamento eseguito a soggetto non legittimato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratifica o ne ha profittato.
Nella fattispecie assume che ha profittato del pagamento di euro 5.505,62 CP
erroneamente eseguito da in favore dell'allora Controparte_2 Controparte_3
avendo evitato l'introduzione di un ulteriore procedimento esecutivo ed avendo estinto parzialmente il suo maggiore debito.
6) In primo luogo va rilevata la carenza di interesse al gravame in via incidentale da parte della la quale con la sentenza impugnata, se da un canto è stata condanna a Controparte_4
restituire la somma di euro 5.505,62 a , è stato altresì disposto l'obbligo di CP [...]
alla restituzione del medesimo importo. Parte_1
7) In ogni caso il motivo non è fondato posto che l'invocata disposizione normativa attiene alla differente ipotesi in cui il pagamento venga eseguito a soggetto non legittimato a riceverlo ed in tal caso se il creditore lo ratifica il debitore viene liberato, mentre nella fattispecie in esame le somme sono state corrisposte dal terzo allo stesso creditore esecutante e non ad un soggetto diverso ma per un importo eccedente quanto assegnato dal G.E. con la conseguenza che il maggiore importo è stato indebitamente corrisposto dal terzo pignorato.
Considerato che entrambe le parti appellante principale e appellante incidentale sono rimaste soccombenti, vanno condannate in solido al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo applicando le tariffe di cui al d.m. CP
13.8.2022, n.147 tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. n.147/2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione degli appelli principale ed incidentale, posteriori al
30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi gli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello
4 stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.113/2023 R.G., rigetta l'appello principale avanzato da e l'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso l'ordinanza ex art.702 ter del Tribunale di Controparte_2
Catania depositata il 21.12.2022 che conferma;
condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Controparte_2
spese in favore di che liquida in €.3.966,00 quali compensi, oltre spese generali, IVA CP
e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16/04/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.113/2023 R.G. avente ad oggetto restituzione somme
promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania Parte_1 P.IVA_1 viale Ionio, 65 presso lo studio rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti Parte_2 come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP C.F._1 difeso dall'avv. Nicola Maria Straniero come da procura in atti;
APPELLATO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Controparte_2 P.IVA_2
Domenico Pedone come da procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
1 All'udienza del 25/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art.702 ter del 21.12.2022, il Tribunale di Catania condannava a restituire a la somma di euro 5.505,62 quali retribuzioni Controparte_2 CP
indebitamente trattenute dal datore di lavoro ed illegittimamente corrisposte a Parte_1
e dichiarava il diritto di a riottenere la somma indebitamente pagata in
[...] Controparte_2
favore di con condanna di entrambe le resistenti a pagare le spese di Parte_1
lite in favore del ricorrente.
Con atto di citazione notificato il 20.1.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la detta ordinanza e chiedeva in riforma che venisse rigettata la domanda avanzata in primo grado da con conseguente dichiarazione di non essere tenuta ad alcuna restituzione, CP
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva per eccepire l'infondatezza dell'appello con conseguente CP
statuizione sulle spese.
Si costituiva altresì avanzando appello incidentale per le ragioni Controparte_2
esposte con il favore delle spese di causa.
1) Avuto riguardo all'appello principale di con un unico motivo Parte_1
impugna la decisione di prime cure per avere accolto la domanda di in ordine alla CP restituzione della somma di euro 5.502,62 versata da all'appellante sull'errato Controparte_2
presupposto che il credito vantato dalla banca nei confronti del debitore fosse limitato CP all'importo indicato nell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione di Palermo il 27.4.2013, ovvero euro 13.494,38 anzichè il maggiore importo di euro 23.509,49 cristallizzato con il d.i. n.27/2002, emesso dal Tribunale di Caltagirone il 2.4.2002, divenuto definitivo, non avendo all'uopo rilevanza l'omessa riassunzione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi intrapresa per l'esecuzione del predetto d.i. dichiarata poi estinta.
Rileva come il giudice di prime cure abbia escluso l'applicazione dell'art.1180 c.c. sebbene avesse adempiuto in qualità di terzo al credito portato dal decreto ingiuntivo Controparte_2 definitivo non avendo considerato che l'appellante quale creditore non aveva un obbligo giuridico di rifiutare la prestazione del terzo se non in caso di opposizione del debitore, manifestata solo con
2 pec del 15.2.2019, ovvero dopo il pagamento, mentre andava valutata la buona fede del creditore che aveva ricevuto l'adempimento spontaneo da parte del terzo.
2) Il motivo è infondato.
La sentenza di prime cure ha escluso che nella fattispecie trovi applicazione l'art.1180 c.c. in materia di adempimento dell'obbligazione da parte del terzo, sul presupposto che il debitore CP
, con diffida a mezzo pec del 15.11.2017, aveva richiesto alla in qualità
[...] Controparte_2
di terzo pignorato, di contenere le trattenute sulla retribuzione nei limiti dell'importo indicato con l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E., diffidandola a restituire i maggiori importi versati al creditore procedente Parte_1
3) Il collegio ritiene corretta la statuizione che ha escluso che nella fattispecie trovi applicazione l'invocato art.1180 c.c. in tema di adempimento da parte del terzo avuto riguardo al pagamento eseguito al creditore dal terzo pignorato - nella specie la quale Controparte_2
datrice di lavoro del debitore – ma per la differente ragione che il terzo non ha CP eseguito l'obbligazione altrui in nome proprio, nè il suo adempimento era autonomo.
Il terzo pignorato, infatti, in esecuzione dell'obbligo derivante dal pignoramento presso terzi intrapreso dal creditore del proprio dipendente, ha vincolato il quinto della retribuzione mensile dovuta al lavoratore - debitore fino al raggiungimento della somma di euro 19.000,00, sebbene all'esito della procedura esecutiva intrapresa dal creditore, oggi , Parte_1
l'importo dovuto era limitato alla minor somma di euro 13.494,98 come indicato nel provvedimento di assegnazione emesso dal G.E. il 13.5.2013 e non all'intero ammontare dell'importo portato dal titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo definitivo n.27/2002 emesso ai danni di , CP considerata l'estinzione della procedura esecutiva presso terzi dichiarata dal G.E. ai sensi dell'art.630 c.p.c. con ordinanza del 28.12.2018 a causa della omessa riassunzione da parte del creditore procedente della procedura esecutiva, parzialmente sospesa, una volta concluso con sentenza n.3919/2015, divenuta definitiva, il giudizio di opposizione all'esecuzione, intrapreso dal debitore e dichiarato inammissibile.
4) Nessuna rilevanza quindi assume la circostanza che il titolo posto a base dell'esecuzione cristallizzava un credito maggiore rispetto a quello oggetto dell'ordinanza di assegnazione con conseguente legittimità del maggiore importo ricevuto dal terzo pignorato, posto che nella fattispecie ciò che rileva è l'importo spettante nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa dal creditore da limitarsi per le ragioni esposte alla somma assegnata dal G.E.
3 Di conseguenza le questioni poste in ordine all'illegittimo rifiuto da parte del creditore di ricevere l'adempimento da parte del terzo e l'omessa opposizione del debitore, entrambe ricollegate alla disciplina dell'art.1180 c.c., non sono pertinenti.
5) Venendo all'esame dell'appello incidentale avanzato da con un Controparte_2
unico motivo si duole dell'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alla invocata disciplina dell'art.1188 c.c., secondo cui il pagamento eseguito a soggetto non legittimato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratifica o ne ha profittato.
Nella fattispecie assume che ha profittato del pagamento di euro 5.505,62 CP
erroneamente eseguito da in favore dell'allora Controparte_2 Controparte_3
avendo evitato l'introduzione di un ulteriore procedimento esecutivo ed avendo estinto parzialmente il suo maggiore debito.
6) In primo luogo va rilevata la carenza di interesse al gravame in via incidentale da parte della la quale con la sentenza impugnata, se da un canto è stata condanna a Controparte_4
restituire la somma di euro 5.505,62 a , è stato altresì disposto l'obbligo di CP [...]
alla restituzione del medesimo importo. Parte_1
7) In ogni caso il motivo non è fondato posto che l'invocata disposizione normativa attiene alla differente ipotesi in cui il pagamento venga eseguito a soggetto non legittimato a riceverlo ed in tal caso se il creditore lo ratifica il debitore viene liberato, mentre nella fattispecie in esame le somme sono state corrisposte dal terzo allo stesso creditore esecutante e non ad un soggetto diverso ma per un importo eccedente quanto assegnato dal G.E. con la conseguenza che il maggiore importo è stato indebitamente corrisposto dal terzo pignorato.
Considerato che entrambe le parti appellante principale e appellante incidentale sono rimaste soccombenti, vanno condannate in solido al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo applicando le tariffe di cui al d.m. CP
13.8.2022, n.147 tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. n.147/2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione degli appelli principale ed incidentale, posteriori al
30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi gli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello
4 stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.113/2023 R.G., rigetta l'appello principale avanzato da e l'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso l'ordinanza ex art.702 ter del Tribunale di Controparte_2
Catania depositata il 21.12.2022 che conferma;
condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Controparte_2
spese in favore di che liquida in €.3.966,00 quali compensi, oltre spese generali, IVA CP
e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16/04/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5