TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 06/11/2025, avanti a noi Giudice monocratico, dott. Corrado
Bonanzinga, viene chiamata la causa iscritta al N. 2018 del Registro
Generale 2025
TRA
(già ) con sede legale in Parte_1 Parte_1
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato
Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Venezia OV al n. , REA n. 420580, P.IVA P.IVA_1
, società con socio unico, appartenente al "Gruppo Banca P.IVA_2
IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis
S.P.A., iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca
d'Italia, e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio
Dott. , Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a Venezia il Persona_1
11/12/2020 al n. 26080, serie 1T - (già Controparte_1
con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, CP_2
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia -
OV , partecipante al gruppo Partita IVA , P.IVA_3 P.IVA_2
iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB, società con socio unico appartenente al Gruppo Parte_1
Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca
IFIS S.p.A., in persona della Dott.ssa (C.F. Controparte_3
), Responsabile Credito Corporate e Ipotecario, in C.F._1
virtù dei poteri alla stessa conferiti con Atto di Conferimento di Poteri di
1 Rappresentanza al Personale di “ del 05/08/2022 Controparte_1
per atto Notaio , rep. n. 44415 e racc. n. 16818, registrato a Persona_1
Venezia il giorno 8 agosto 2022 al n. 22088 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti CA AT, C.F. , e Marina C.F._2
NI, C.F. del Foro di Ravenna, le quali, C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in atti, e che hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti di legge, di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni presso il seguente numero di fax 0544/240180 e/o ai seguenti indirizzi e Email_1
; RICORRENTE Email_2
E
(c.f.: ) nata a [...] Controparte_4 C.F._4
(ME) il 20.7.1964 e ivi residente in [...] e CP_5
(c.f. nata a [...] il [...]
[...] C.F._5
e residente a [...] - Isolato: PAL F -
Frazione: Santo Rione Aldisio;
RESISTENTI
Alle ore 13,00 è comparso l'avv. Luigi AZZARA' per delega degli avv.ti
CA AT, e Marina NI, che dichiara di avere depositato telematicamente l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa nei confronti di Controparte_5
Il Giudice
Rilevato che il ricorso introduttivo risulta ritualmente notificato ai resistenti e che gli stessi non si sono costituiti, dichiara la contumacia di CP_4
e di .
[...] Controparte_5
2 Il procuratore della ricorrente chiede la decisione della causa.
Il Giudice
Rilevato che le parti non hanno formulato richieste istruttorie e ritenuto che la causa sia matura per la decisione, invita il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Luigi AZZARA' precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa;
insiste in tutte le domande proposte;
chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Ordina, quindi, la discussione orale della causa ed al termine pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, pronuncia e pubblica dando immediata lettura di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2018 del Registro Generale Contenzioso 2025
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso innanzi a questo Tribunale ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 27.05.2025, la nella qualità di Parte_1
3 creditrice, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di e figlie Controparte_4 Controparte_5
dei defunti e In Parte_2 Persona_2
particolare, la società ricorrente esponeva che, quale cessionaria di un credito originariamente vantato da Banca IFIS S.p.A., aveva chiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Palermo, di un decreto ingiuntivo, ormai divenuto esecutivo, nei confronti di Controparte_4
ed aveva, quindi, iscritto ipoteca giudiziale su un immobile sito in Messina, di proprietà pro quota della suddetta debitrice. Evidenziava, nondimeno, che dall'istruttoria documentale era emerso che l'immobile gravato da ipoteca era pervenuto alla debitrice, per la quota di 1/3, per effetto delle successioni ereditarie apertesi in seguito al decesso dei genitori, come attestato dalle dichiarazioni di successione e dalle volture catastali eseguite presso la competente Conservatoria, mentre la residua comproprietà del predetto immobile era pervenuta alle di lei sorelle signore CP_5
e per la quota di 1/3 ciascuna.
[...] Controparte_6
Rilevava, poi, che aveva donato la sua quota Controparte_6
a favore della sorella con atto ritualmente trascritto Controparte_4
presso la competente Conservatoria dei RR.II di Messina in data
22.11.2017 ai n.ri 27731/21426 R.G./R.P., mentre non risultava trascritta l'accettazione dell'eredità dei genitori da parte di e di Controparte_4
Osservava, nondimeno, che l'effettuazione della Persona_3
voltura catastale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, comprovava l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto implicava non solo adempimenti di natura fiscale, ma anche atti di rilevanza civilistica volti a trasferire la titolarità del bene dal de cuius al chiamato, sicché si era al cospetto di un comportamento concludente incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità, e pertanto idoneo a integrare l'accettazione tacita ai
4 sensi dell'art. 476 c.c. Sulla base di tali presupposti, chiedeva che fosse dichiarata, a tutti gli effetti di legge, la qualità di eredi in capo alle resistenti e al fine di poter proseguire Controparte_4 Controparte_5
l'azione esecutiva immobiliare senza contestazioni in ordine alla legittimazione passiva e alla titolarità del bene.
Instaurato il contraddittorio, le resistenti non si costituivano ed all'udienza odierna ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel merito, ritiene questo Giudice che, alla stregua degli atti di causa, le domande avanzate dalla siano Parte_1
fondate e vadano, pertanto, accolte.
Come è noto, nel vigente sistema normativo l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459 c.c.), la quale è soggetta a trascrizione secondo quanto prescritto dall'art. 2648 c.c.. L'art. 474 c.c. individua, invero, due diversi modi in cui può essere manifestata la volontà di chi accetta una eredità (espressa o tacita). L'accettazione è espressa «quando il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede»
(art. 475 c.c.). L'atto di accettazione espressa è, pertanto, un negozio giuridico inter vivos, unilaterale e non recettizio, il quale deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità (art. 475 comma 1 c.c.), non ammette condizioni o termini (art. 475 comma 2 c.c. – actus legitimus) ed i cui effetti sono in larga parte determinati dalla legge. L'accettazione è tacita
«quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede» (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita richiede, pertanto, la presenza di due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che 2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Il primo presupposto pone la questione del ruolo della volontà del chiamato
5 in questa fattispecie, ma l'opinione più accreditata è nel senso che non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente in realtà, perché la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, ovvero, basta valutare se oggettivamente l'atto, che deve essere compiuto in modo consapevole e volontario, sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (Cass. 16507/2006;
Cass. 13738/2005; Cass. 8123/1987). Il secondo presupposto non è in realtà autonomo rispetto al primo, poiché l'idoneità dell'atto a presupporre la volontà di accettare può essere certa solo se si tratta di un atto che può essere compiuto soltanto da un erede. E' pacifico, in ogni caso, che l'accettazione dell'eredità (che determina l'acquisto della qualità di erede, a norma dell'art. 459 c. c.) può avvenire, e si perfeziona senza bisogno di essere portata a conoscenza di altri interessati.
Oltre all'accettazione espressa e tacita dell'eredità in giurisprudenza si parla, poi, di accettazione “presunta” con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 485 c.c. (Cass. 7226/2006; Cass. 2663/1999; Cass.
1325/1993). In base alla suddetta disposizione, ove il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari, l'accettazione avviene ope legis quale conseguenza automatica della mancata tempestiva redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione.
La società ricorrente ha affermato che le resistenti avevano accettato tacitamente l'eredità dei genitori compiendo atti che presupponevano necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbero potuto effettuare se non quale eredi: in particolare, non solo avevano effettuato la denuncia di successione, ma avevano anche effettuato la voltura catastale del bene staggito.
Orbene, la casistica giurisprudenziale sulla sussistenza o meno di una accettazione tacita ha più volte evidenziato che questa può essere desunta
6 dal compimento di atti che eccedono la mera gestione conservativa dei beni ereditari. Inoltre è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità che, mentre la presentazione della dichiarazione di successione
(cui è obbligato pure il mero chiamato ex art. 28 t.u. sull'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31.10.1990, n. 346) e il pagamento della relativa imposta sono solo un elemento indiziario dell'avvenuta accettazione tacita, questa può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cass. civ.
11.05.2009 n. 10796; Cass. civ. 21.10.2014 n. 22317) e nel caso in esame la società ricorrente ha prodotto ispezione ipotecaria dalla quale risulta l'avvenuta voltura catastale dei beni.
Nel caso in esame, pertanto, si deve ritenere che Controparte_4
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e C.F._4
(c.f. nata a [...] il Controparte_5 C.F._5
25.2.1953, siano divenute eredi dei genitori (c.f.: Parte_2
), nato a [...] il [...] e deceduto il C.F._6
15.12.2007 e (c.f.: Persona_2
), nata a [...] il [...] e C.F._7
deceduta l'1.9.2017. Infine, va osservato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2648 c.c., dà la facoltà di richiedere la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico solidale delle resistenti, posto che queste ultime, omettendo la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, hanno, con il loro comportamento, reso necessario il presente giudizio. Dette spese, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi €
7 325,15 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, €
903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Dichiara che (c.f.: ) nata Controparte_4 C.F._4
a Messina (ME) il 20.7.1964 e (c.f. Controparte_5
nata a [...] il [...], sono divenute C.F._5
eredi dei genitori (c.f.: ), Parte_2 C.F._6
nato a [...] il [...] e deceduto il 15.12.2007 e
[...]
(c.f.: ), nata a [...] Persona_2 C.F._7
TI (RC) il 22.12.1930 e deceduta l'1.9.2017; dichiara che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2648 c.c., dà la facoltà di richiedere la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità; condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 325,15 per spese non imponibili ed in complessivi €
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Messina, lì 06/11/2025
Il Giudice Dott. Corrado Bonanzinga
8