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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13230 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE BR, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22081/2025 R.G. promossa da:
E per il minore , parti ricorrenti con Parte_1 Parte_2 Persona_1
il patrocinio degli avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: ratei invalidità civile
Fatto e diritto
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17.06.2025, i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del minore all'indennità di frequenza ex art. 1 l. n. 289/90 e la condanna dell' al pagamento dei CP_1
relativi ratei dalla domanda amministrativa del 05.09.2022, oltre gli accessori di legge.
Deducevano che con decreto di omologa del 14.05.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 289/90 dalla domanda amministrativa;
di aver notificato detta omologa all in data 07.06.2024 CP_1
unitamente al modello di pagamento AP 70; che l' non aveva provveduto al CP_1
pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insistevano quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto disposto la liquidazione della prestazione con provvedimento del 19.11.2025, con accredito degli importi dovuti ai ricorrenti con valuta del 09.12.2025.
All'esito dell'udienza del 17.12.2025, svolta con trattazione scritta, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere, discutendo la causa in ordine alle spese di lite.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell che ha provveduto CP_1
tardivamente al pagamento della provvidenza assistenziale, oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa.
L' deve essere pertanto condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione del giudizio, nonché con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 17 dicembre 2025
La Giudice
IE BR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE BR, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22081/2025 R.G. promossa da:
E per il minore , parti ricorrenti con Parte_1 Parte_2 Persona_1
il patrocinio degli avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: ratei invalidità civile
Fatto e diritto
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17.06.2025, i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del minore all'indennità di frequenza ex art. 1 l. n. 289/90 e la condanna dell' al pagamento dei CP_1
relativi ratei dalla domanda amministrativa del 05.09.2022, oltre gli accessori di legge.
Deducevano che con decreto di omologa del 14.05.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 289/90 dalla domanda amministrativa;
di aver notificato detta omologa all in data 07.06.2024 CP_1
unitamente al modello di pagamento AP 70; che l' non aveva provveduto al CP_1
pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insistevano quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto disposto la liquidazione della prestazione con provvedimento del 19.11.2025, con accredito degli importi dovuti ai ricorrenti con valuta del 09.12.2025.
All'esito dell'udienza del 17.12.2025, svolta con trattazione scritta, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere, discutendo la causa in ordine alle spese di lite.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell che ha provveduto CP_1
tardivamente al pagamento della provvidenza assistenziale, oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa.
L' deve essere pertanto condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione del giudizio, nonché con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 17 dicembre 2025
La Giudice
IE BR
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