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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 25.09.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13639/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Matarrese, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
3. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Conti, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3158/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 17.10.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10639/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25.09.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 27.11.2023, la
(d'ora in avanti Parte_2 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della 3. della somma di € CP_1
501.245,16, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito, in via principale, la nullità del ricorso per ingiunzione, non essendo determinabile l'entità del credito nonché, in via gradata e nel merito, di aver pagato attraverso quattro bonifici bancari parte delle forniture effettuate dall'opponente per l'importo complessivo di € 168.617,18, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
03.02.2024, si è costituita la la quale, dopo aver CP_2 eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per seguenti motivi.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di
2 cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Nel caso di specie è, innanzitutto, infondata l'eccezione di nullità del ricorso per ingiunzione, incentrata sulla circostanza che il credito, azionato dall'opposta, non sarebbe determinabile essendo stato, invece, lo stesso puntualmente e precisamente quantificato attraverso l'indicazione delle fatture, contenuta nel prospetto redatto nel corpo del ricorso per ingiunzione.
II.
5-Superata la preliminare eccezione, sollevata dall'opponente, si premette, in termini generali, che con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del
3 danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
6-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
7-Nel caso de quo, deve rilevarsi che la non ha Parte_1
contestato l'esistenza del rapporto di fornitura di merce in esecuzione del quale la ha richiesto il pagamento del CP_2
corrispettivo contrattuale.
II.
8-L'opponente ha, invece, eccepito di aver pagato con quattro distinti bonifici, dell'importo complessivo di € 168.617,18, parte delle forniture effettuate dalla controparte.
II.
9-A fronte di tale eccezione, la parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.02.2024, ha replicato che i pagamenti effettuati dalla controparte si riferiscono ad altre fatture emesse per altrettante forniture,
4 estranee alla domanda monitoria.
II.10-Tale circostanza non è stata specificamente ed espressamente contestata dall'opponente nella prima difesa utile, essendosi, in particolare, la nella memoria ex art. 171 Parte_1
ter n. 1 c.p.c., depositata il 06.03.2024, limitata a contestare genericamente il contenuto dell'avversa comparsa di costituzione e risposta, senza prendere specifica ed espressa posizione sulla circostanza, eccepita dalla parte creditrice, secondo cui i bonifici effettuati dovevano essere imputati ad altre forniture, avulse dalla domanda monitoria.
II.11-Tanto precisato, deve rilevarsi che a norma dell'art. 115, comma 1, c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
II.12-In applicazione del principio di non contestazione, codificato dalla suddetta disposizione, la Suprema Corte (Cass.
8647/2016) ha chiarito che “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
II.13-Si veda, altresì, Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che
5 deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.14-Nonché, in epoca più recente, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati,
e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.15-E, infine, Tribunale Forlì, sez. I, 03/10/2024, n.799 “Si ha specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. solo a fronte di una negazione specifica dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio,
l'avversa confutazione si concretizza nell'allegazione di altri fatti diversi e/o incompatibili nonché con una tempestiva e seria difesa”.
II.16-In applicazione delle coordinate normative e giurisprudenziali, innanzi richiamate, dovendosi, pertanto, ritenere pacifico ed incontestato che i pagamenti, effettuati dall'opponente in favore dell'opposta, riguardano altre forniture, diverse da
6 quelle per cui è causa, gli stessi sono inidonei ad estinguere, sia pure parzialmente, il credito della CP_3
[...
.17-Deve, peraltro, osservarsi che, a fronte dell'eccezione dell'opposta, l'opponente, nemmeno nelle note conclusive ha specificato quali, tra le fatture indicante nel ricorso per ingiunzione ed allegate all'atto, sarebbero state effettivamente pagate, con i quattro bonifici menzionati nell'atto di opposizione.
II.18-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 501.245,16.
III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la riduzione del 30% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione, che si reputa equo ridurre del
50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_3
[...]
Studio 3.544,00 -30% 2.480,80
Introduttiva 2.338,00 -30% 1.636,60
Trattazione 10.411,00 -50% 5.205,50
Decisoria 6.164,00 -30% 4.314,80
Totale € 13.637,70
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato Parte_1
7 il 27.11.2023, nei confronti della 3. , avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 3158/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data
17.10.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10639/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3158/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 17.10.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10639/2023 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente ed integralmente esecutivo;
C. CONDANNA la al pagamento, in Parte_1 favore della 3. , delle spese processuali che liquida CP_1 in € 13.637,70 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 25.09.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 25.09.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13639/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Matarrese, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
3. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Conti, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3158/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 17.10.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10639/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25.09.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 27.11.2023, la
(d'ora in avanti Parte_2 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della 3. della somma di € CP_1
501.245,16, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito, in via principale, la nullità del ricorso per ingiunzione, non essendo determinabile l'entità del credito nonché, in via gradata e nel merito, di aver pagato attraverso quattro bonifici bancari parte delle forniture effettuate dall'opponente per l'importo complessivo di € 168.617,18, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
03.02.2024, si è costituita la la quale, dopo aver CP_2 eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per seguenti motivi.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di
2 cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Nel caso di specie è, innanzitutto, infondata l'eccezione di nullità del ricorso per ingiunzione, incentrata sulla circostanza che il credito, azionato dall'opposta, non sarebbe determinabile essendo stato, invece, lo stesso puntualmente e precisamente quantificato attraverso l'indicazione delle fatture, contenuta nel prospetto redatto nel corpo del ricorso per ingiunzione.
II.
5-Superata la preliminare eccezione, sollevata dall'opponente, si premette, in termini generali, che con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del
3 danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
6-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
7-Nel caso de quo, deve rilevarsi che la non ha Parte_1
contestato l'esistenza del rapporto di fornitura di merce in esecuzione del quale la ha richiesto il pagamento del CP_2
corrispettivo contrattuale.
II.
8-L'opponente ha, invece, eccepito di aver pagato con quattro distinti bonifici, dell'importo complessivo di € 168.617,18, parte delle forniture effettuate dalla controparte.
II.
9-A fronte di tale eccezione, la parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.02.2024, ha replicato che i pagamenti effettuati dalla controparte si riferiscono ad altre fatture emesse per altrettante forniture,
4 estranee alla domanda monitoria.
II.10-Tale circostanza non è stata specificamente ed espressamente contestata dall'opponente nella prima difesa utile, essendosi, in particolare, la nella memoria ex art. 171 Parte_1
ter n. 1 c.p.c., depositata il 06.03.2024, limitata a contestare genericamente il contenuto dell'avversa comparsa di costituzione e risposta, senza prendere specifica ed espressa posizione sulla circostanza, eccepita dalla parte creditrice, secondo cui i bonifici effettuati dovevano essere imputati ad altre forniture, avulse dalla domanda monitoria.
II.11-Tanto precisato, deve rilevarsi che a norma dell'art. 115, comma 1, c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
II.12-In applicazione del principio di non contestazione, codificato dalla suddetta disposizione, la Suprema Corte (Cass.
8647/2016) ha chiarito che “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
II.13-Si veda, altresì, Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che
5 deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.14-Nonché, in epoca più recente, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati,
e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.15-E, infine, Tribunale Forlì, sez. I, 03/10/2024, n.799 “Si ha specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. solo a fronte di una negazione specifica dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio,
l'avversa confutazione si concretizza nell'allegazione di altri fatti diversi e/o incompatibili nonché con una tempestiva e seria difesa”.
II.16-In applicazione delle coordinate normative e giurisprudenziali, innanzi richiamate, dovendosi, pertanto, ritenere pacifico ed incontestato che i pagamenti, effettuati dall'opponente in favore dell'opposta, riguardano altre forniture, diverse da
6 quelle per cui è causa, gli stessi sono inidonei ad estinguere, sia pure parzialmente, il credito della CP_3
[...
.17-Deve, peraltro, osservarsi che, a fronte dell'eccezione dell'opposta, l'opponente, nemmeno nelle note conclusive ha specificato quali, tra le fatture indicante nel ricorso per ingiunzione ed allegate all'atto, sarebbero state effettivamente pagate, con i quattro bonifici menzionati nell'atto di opposizione.
II.18-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 501.245,16.
III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la riduzione del 30% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione, che si reputa equo ridurre del
50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_3
[...]
Studio 3.544,00 -30% 2.480,80
Introduttiva 2.338,00 -30% 1.636,60
Trattazione 10.411,00 -50% 5.205,50
Decisoria 6.164,00 -30% 4.314,80
Totale € 13.637,70
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato Parte_1
7 il 27.11.2023, nei confronti della 3. , avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 3158/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data
17.10.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10639/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3158/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 17.10.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10639/2023 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente ed integralmente esecutivo;
C. CONDANNA la al pagamento, in Parte_1 favore della 3. , delle spese processuali che liquida CP_1 in € 13.637,70 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 25.09.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
8