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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 556/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lembo Parte_1 C.F._1
Nicoletta (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pesenti Marco Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: CAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 16.11.2021, la Controparte_1
, ha chiesto di ingiungere a il pagamento di € 17.944,91.
[...] Parte_1
All'interno del ricorso ha esposto che tale credito è scaturito dal contratto di finanziamento personale n. 201313341002613, stipulato dal citato debitore con la ND CA S.p.A.,
CP_ originaria creditrice;
il credito in questione è stato successivamente acquisito da CP_1
1 divenuta poi a seguito di un cambio di denominazione. Controparte_1
Tale contratto di finanziamento è stato stipulato in data 10.04.2008, per l'importo di € 25.300,00; parte ricorrente ha precisato che il cliente non ha adempito agli obblighi posti a suo carico e, pertanto, è attualmente debitore di € 17.944,91, oltre interessi di mora.
Conseguentemente, in data 09.12.2021, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2445/2021, notificato a in data 14.12.2021. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 21.01.2022, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo per estinzione del debito;
• insussistenza dei presupposti per la concessione dell'ingiunzione di pagamento.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 11.05.2022, si è costituita in giudizio la
[...]
, argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla Controparte_1
controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna delle spese di lite in capo all'opponente.
1.3 – Alla prima udienza, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione;
alla successiva udienza, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 13.05.2025, celebrata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 21.01.2022, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
14.12.2021; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 26.01.2022, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal
2 verbale dell'incontro del 20.09.2022, depositato da parte opposta in data 11.04.2023.
3 – Nel merito, deve essere esaminato, preliminarmente, il motivo di opposizione con cui è stata affermata l'insussistenza della prova del credito per cui è causa.
3.1 – Sul punto, occorre innanzitutto delineare il riparto dell'onere probatorio tra le parti: alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
3.2 – Nel caso di specie, occorre considerare che parte opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, una copia del contratto di finanziamento n. 201313341002613 (cfr. allegato n. 3 del ricorso), che è idonea a provare l'esistenza del rapporto intercorrente tra le parti, in quanto non disconosciuta dall'opponente.
Inoltre, la società creditrice ha allegato al ricorso introduttivo l'estratto conto di cui all'art. 50
T.U.B., da cui risulta il credito in questione (cfr. allegato n. 8 del ricorso); tale documento, contrariamente rispetto a quanto affermato dall'opponente, contiene l'indicazione della data, dell'importo del debito, nonché l'attestazione della sua certezza e della sua liquidità, proveniente
3 dalla presidente dell'istituto di credito.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640). Pertanto, l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr.
Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n. 12818).
Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a formulare generiche contestazioni formali avverso l'estratto conto depositato dalla controparte e, quindi, la documentazione depositata dall'opposta deve essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
3.3 – Inoltre, si rileva che parte opposta ha dimostrato, altresì, di aver acquisito la titolarità del credito per cui è causa. Invero, ha depositato la seguente documentazione:
• il contratto di cessione di crediti stipulato tra l'originaria creditrice ND CA S.p.A.
e la LO S.p.A. (cfr. allegato n. 9 della seconda memoria istruttoria di parte opposta);
• l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui si dà atto della cessione di crediti intervenuta tra
LO S.p.A. e (cfr. allegato n. 10 della seconda memoria istruttoria di Controparte_2
parte opposta);
4 • il contratto di cessione stipulato tra e CA IFIS S.p.A., a cui risulta Controparte_2 accluso l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, che indicato il contratto n. 201313341002613 stipulato dall'odierno opponente (cfr. allegato n. 13 della seconda memoria istruttoria di parte opposta);
• l'atto di conferimento di ramo d'azienda intercorso tra CA IFIS S.p.A. e Controparte_1
(cfr. allegato n. 14 della seconda memoria istruttoria di parte opposta);
• la visura camerale da cui si evince il cambio di denominazione di in Controparte_1 [...]
(cfr. allegato n. 1 della comparsa di costituzione). Controparte_1
Tale documentazione è idonea a dimostrare l'acquisizione del credito per cui è causa da parte dell'odierna opposta;
tale circostanza, del resto, non è stata neppure contestata in maniera specifica da parte opponente.
3.4 – In definitiva, deve essere rigettato il motivo di opposizione che riguarda l'insufficienza della documentazione prodotta in giudizio, ai fini della prova del credito;
del resto, parte opponente non ha contestato né di aver concluso il contratto in parola, né di aver di aver ricevuto le somme allegate da parte opposta;
non ha dimostrato di aver versato le somme dovute. Il rapporto, pertanto, deve ritenersi provato sia con riguardo alla sua fonte che con riferimento all'ammontare della pretesa.
4 – Gli ulteriori motivi di opposizione attengono all'estinzione del diritto per cui è causa, in virtù del contratto di transazione stipulato tra le parti in data 26.11.2021 (cfr. allegato n. 10 dell'atto di citazione). Infatti, parte opponente ha sostenuto che il credito derivante dal contratto depositato nel giudizio monitorio è “già stato azionato precedentemente dalla stessa BANCA IFIS con decreto ingiuntivo n. 435/2020 emesso dal Tribunale di Nola e ad oggi già transatto” (cfr. pag. 5
e 6 dell'atto introduttivo).
L'eccezione in questione è infondata.
4.1 – Al riguardo, è necessario ricostruire i rapporti sorti originariamente tra ND CA
S.p.A. e . Parte_1
Dalla documentazione versata in atti da ambo le parti, si evince che ha Parte_1
stipulato due contratti di credito con la suddetta società finanziaria:
• il contratto n. 20131334002613, avente ad oggetto un prestito personale per la somma complessiva di € 25.300,00, per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto (cfr.
5 allegato n. 7 dell'atto di citazione);
• il contratto avente ad oggetto una linea di credito con carta revolving, con importo massimo autorizzato di € 3.500,00 (cfr. allegato n. 8 dell'atto di citazione).
Inoltre, è stato documentato che la in data 19.02.2020, ha richiesto l'emissione Controparte_1 di un decreto ingiuntivo, per ottenere il pagamento dell'importo di € 7.775,24, scaturente dal rapporto contrattuale n. 10019200378641 (cfr. allegato n. 9 dell'atto di citazione); a seguito di tale ricorso monitorio, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 435/2020 del Tribunale di Nola.
Le parti hanno stipulato un accordo transattivo in data 26.11.2021; dall'intestazione dell'accordo intervenuto tra le parti, è evidente che esso concerne il contratto n. 10019200378641, ossia lo stesso rapporto contrattuale sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo n. 435/2020. Invero, la transazione riguarda il debito complessivo di € 12.812,88, corrispondente alla sorta capitale indicata all'interno di tale decreto ingiuntivo, maggiorata degli interessi e delle spese successive, secondo il conteggio contenuto all'interno dell'atto di precetto notificato al debitore (cfr. allegato n. 9 dell'atto di citazione).
4.2 – Occorre verificare, a questo punto, se il decreto ingiuntivo n. 435/2020 e la successiva transazione facciano riferimento al medesimo rapporto contrattuale dedotto nel presente giudizio.
Tale sovrapposizione deve essere esclusa.
Invero, bisogna evidenziare, in primo luogo, che la transazione fa riferimento al contratto n.
10019200378641, che non è in alcun modo riconducibile al contratto per cui è causa, che non contiene tale numero, ma reca in epigrafe il diverso n. 20131334002613000804100120; del resto, la ricorrente, nel presente giudizio, ha invocato proprio il contratto n. 20131334002613.
In secondo luogo, è necessario rilevare che la sorta capitale richiesta con il ricorso depositato in data 19.02.2020, sulla quale è poi avvenuta la transazione, è pari a € 7.775,24 e, pertanto, non corrisponde al debito scaturente dal contratto per cui è causa attualmente, che ammonta a €
17.944,91, alla luce della documentazione versata in atti.
In terzo luogo, si osserva che la transazione in parola fa riferimento alla pratica n. 03287-73930; diversamente, al contratto esaminato nel presente giudizio, identificato con il n.
20131334002613, è attribuita la pratica n. 03287-73929, come emerge dalla comunicazione trasmessa al debitore dalla cessionaria del credito (cfr. allegato n. 5 del ricorso monitorio).
In quarto luogo, occorre constatare che, all'interno dell'elenco dei crediti ceduti da CP_3
[...
[...] [
a CA IFIS S.p.A., il contratto n. 20131334002613 è identificato con il n. 60082988, che
[...]
neppure corrisponde al n. 10019200378641, indicato all'interno della transazione.
4.3 – Alla luce di tali considerazioni, è necessario concludere che il decreto ingiuntivo n.
435/2020 e il successivo atto di transazione concernono un rapporto contrattuale non corrispondente con quello dedotto nel presente giudizio: essi, infatti, contengono riferimenti del tutto differenti da quelli utilizzati per identificare il credito per cui è causa.
Ne consegue che il diritto vantato da parte opposta nel presente giudizio non può considerarsi estinto;
pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2445/2021 del
09.12.2021, di cui dichiara l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 556/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lembo Parte_1 C.F._1
Nicoletta (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pesenti Marco Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: CAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 16.11.2021, la Controparte_1
, ha chiesto di ingiungere a il pagamento di € 17.944,91.
[...] Parte_1
All'interno del ricorso ha esposto che tale credito è scaturito dal contratto di finanziamento personale n. 201313341002613, stipulato dal citato debitore con la ND CA S.p.A.,
CP_ originaria creditrice;
il credito in questione è stato successivamente acquisito da CP_1
1 divenuta poi a seguito di un cambio di denominazione. Controparte_1
Tale contratto di finanziamento è stato stipulato in data 10.04.2008, per l'importo di € 25.300,00; parte ricorrente ha precisato che il cliente non ha adempito agli obblighi posti a suo carico e, pertanto, è attualmente debitore di € 17.944,91, oltre interessi di mora.
Conseguentemente, in data 09.12.2021, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2445/2021, notificato a in data 14.12.2021. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 21.01.2022, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo per estinzione del debito;
• insussistenza dei presupposti per la concessione dell'ingiunzione di pagamento.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 11.05.2022, si è costituita in giudizio la
[...]
, argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla Controparte_1
controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna delle spese di lite in capo all'opponente.
1.3 – Alla prima udienza, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione;
alla successiva udienza, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 13.05.2025, celebrata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 21.01.2022, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
14.12.2021; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 26.01.2022, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal
2 verbale dell'incontro del 20.09.2022, depositato da parte opposta in data 11.04.2023.
3 – Nel merito, deve essere esaminato, preliminarmente, il motivo di opposizione con cui è stata affermata l'insussistenza della prova del credito per cui è causa.
3.1 – Sul punto, occorre innanzitutto delineare il riparto dell'onere probatorio tra le parti: alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
3.2 – Nel caso di specie, occorre considerare che parte opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, una copia del contratto di finanziamento n. 201313341002613 (cfr. allegato n. 3 del ricorso), che è idonea a provare l'esistenza del rapporto intercorrente tra le parti, in quanto non disconosciuta dall'opponente.
Inoltre, la società creditrice ha allegato al ricorso introduttivo l'estratto conto di cui all'art. 50
T.U.B., da cui risulta il credito in questione (cfr. allegato n. 8 del ricorso); tale documento, contrariamente rispetto a quanto affermato dall'opponente, contiene l'indicazione della data, dell'importo del debito, nonché l'attestazione della sua certezza e della sua liquidità, proveniente
3 dalla presidente dell'istituto di credito.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640). Pertanto, l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr.
Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n. 12818).
Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a formulare generiche contestazioni formali avverso l'estratto conto depositato dalla controparte e, quindi, la documentazione depositata dall'opposta deve essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
3.3 – Inoltre, si rileva che parte opposta ha dimostrato, altresì, di aver acquisito la titolarità del credito per cui è causa. Invero, ha depositato la seguente documentazione:
• il contratto di cessione di crediti stipulato tra l'originaria creditrice ND CA S.p.A.
e la LO S.p.A. (cfr. allegato n. 9 della seconda memoria istruttoria di parte opposta);
• l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui si dà atto della cessione di crediti intervenuta tra
LO S.p.A. e (cfr. allegato n. 10 della seconda memoria istruttoria di Controparte_2
parte opposta);
4 • il contratto di cessione stipulato tra e CA IFIS S.p.A., a cui risulta Controparte_2 accluso l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, che indicato il contratto n. 201313341002613 stipulato dall'odierno opponente (cfr. allegato n. 13 della seconda memoria istruttoria di parte opposta);
• l'atto di conferimento di ramo d'azienda intercorso tra CA IFIS S.p.A. e Controparte_1
(cfr. allegato n. 14 della seconda memoria istruttoria di parte opposta);
• la visura camerale da cui si evince il cambio di denominazione di in Controparte_1 [...]
(cfr. allegato n. 1 della comparsa di costituzione). Controparte_1
Tale documentazione è idonea a dimostrare l'acquisizione del credito per cui è causa da parte dell'odierna opposta;
tale circostanza, del resto, non è stata neppure contestata in maniera specifica da parte opponente.
3.4 – In definitiva, deve essere rigettato il motivo di opposizione che riguarda l'insufficienza della documentazione prodotta in giudizio, ai fini della prova del credito;
del resto, parte opponente non ha contestato né di aver concluso il contratto in parola, né di aver di aver ricevuto le somme allegate da parte opposta;
non ha dimostrato di aver versato le somme dovute. Il rapporto, pertanto, deve ritenersi provato sia con riguardo alla sua fonte che con riferimento all'ammontare della pretesa.
4 – Gli ulteriori motivi di opposizione attengono all'estinzione del diritto per cui è causa, in virtù del contratto di transazione stipulato tra le parti in data 26.11.2021 (cfr. allegato n. 10 dell'atto di citazione). Infatti, parte opponente ha sostenuto che il credito derivante dal contratto depositato nel giudizio monitorio è “già stato azionato precedentemente dalla stessa BANCA IFIS con decreto ingiuntivo n. 435/2020 emesso dal Tribunale di Nola e ad oggi già transatto” (cfr. pag. 5
e 6 dell'atto introduttivo).
L'eccezione in questione è infondata.
4.1 – Al riguardo, è necessario ricostruire i rapporti sorti originariamente tra ND CA
S.p.A. e . Parte_1
Dalla documentazione versata in atti da ambo le parti, si evince che ha Parte_1
stipulato due contratti di credito con la suddetta società finanziaria:
• il contratto n. 20131334002613, avente ad oggetto un prestito personale per la somma complessiva di € 25.300,00, per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto (cfr.
5 allegato n. 7 dell'atto di citazione);
• il contratto avente ad oggetto una linea di credito con carta revolving, con importo massimo autorizzato di € 3.500,00 (cfr. allegato n. 8 dell'atto di citazione).
Inoltre, è stato documentato che la in data 19.02.2020, ha richiesto l'emissione Controparte_1 di un decreto ingiuntivo, per ottenere il pagamento dell'importo di € 7.775,24, scaturente dal rapporto contrattuale n. 10019200378641 (cfr. allegato n. 9 dell'atto di citazione); a seguito di tale ricorso monitorio, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 435/2020 del Tribunale di Nola.
Le parti hanno stipulato un accordo transattivo in data 26.11.2021; dall'intestazione dell'accordo intervenuto tra le parti, è evidente che esso concerne il contratto n. 10019200378641, ossia lo stesso rapporto contrattuale sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo n. 435/2020. Invero, la transazione riguarda il debito complessivo di € 12.812,88, corrispondente alla sorta capitale indicata all'interno di tale decreto ingiuntivo, maggiorata degli interessi e delle spese successive, secondo il conteggio contenuto all'interno dell'atto di precetto notificato al debitore (cfr. allegato n. 9 dell'atto di citazione).
4.2 – Occorre verificare, a questo punto, se il decreto ingiuntivo n. 435/2020 e la successiva transazione facciano riferimento al medesimo rapporto contrattuale dedotto nel presente giudizio.
Tale sovrapposizione deve essere esclusa.
Invero, bisogna evidenziare, in primo luogo, che la transazione fa riferimento al contratto n.
10019200378641, che non è in alcun modo riconducibile al contratto per cui è causa, che non contiene tale numero, ma reca in epigrafe il diverso n. 20131334002613000804100120; del resto, la ricorrente, nel presente giudizio, ha invocato proprio il contratto n. 20131334002613.
In secondo luogo, è necessario rilevare che la sorta capitale richiesta con il ricorso depositato in data 19.02.2020, sulla quale è poi avvenuta la transazione, è pari a € 7.775,24 e, pertanto, non corrisponde al debito scaturente dal contratto per cui è causa attualmente, che ammonta a €
17.944,91, alla luce della documentazione versata in atti.
In terzo luogo, si osserva che la transazione in parola fa riferimento alla pratica n. 03287-73930; diversamente, al contratto esaminato nel presente giudizio, identificato con il n.
20131334002613, è attribuita la pratica n. 03287-73929, come emerge dalla comunicazione trasmessa al debitore dalla cessionaria del credito (cfr. allegato n. 5 del ricorso monitorio).
In quarto luogo, occorre constatare che, all'interno dell'elenco dei crediti ceduti da CP_3
[...
[...] [
a CA IFIS S.p.A., il contratto n. 20131334002613 è identificato con il n. 60082988, che
[...]
neppure corrisponde al n. 10019200378641, indicato all'interno della transazione.
4.3 – Alla luce di tali considerazioni, è necessario concludere che il decreto ingiuntivo n.
435/2020 e il successivo atto di transazione concernono un rapporto contrattuale non corrispondente con quello dedotto nel presente giudizio: essi, infatti, contengono riferimenti del tutto differenti da quelli utilizzati per identificare il credito per cui è causa.
Ne consegue che il diritto vantato da parte opposta nel presente giudizio non può considerarsi estinto;
pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2445/2021 del
09.12.2021, di cui dichiara l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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