TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 18.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3323 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Morena e Parte_1
Salvatore Naddeo coi quali è elettivamente domiciliata in Pontecagnano
Faiano alla via Picentino n. 27 (P.co Gardenia) presso lo studio di quest'ultimo avvocato;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Carmine D'Amico presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Laureana Cilento alla via Villa Simeoni n. 12;
- RESISTENTE - OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.6.2024 rappresentava di aver Parte_1
lavorato dal 3.1.2023 al 30.6.2023 come impiegata amministrativa alle dipendenze della - società avente sede a Capaccio e Controparte_1
a oggetto attività di servizi postali in appalto - e, lamentando di non aver ricevuto una serie di spettanze retributive, chiedeva la condanna dell'ormai ex
datrice di lavoro al pagamento in suo favore della somma complessiva di
2.531,54 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda CP_1
attorea e chiedendone, quindi, il rigetto.
Tentata più volte invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione e istruita la causa in via documentale, questo Giudicante ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto nei termini che Pt_1
si vengono qui a illustrare.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto della a percepire varie spettanze retributive (tra cui il tfr). Pt_1 Giova anzitutto sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova ("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al tfr, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Orbene, non avendo la provato in alcun modo lo svolgimento di un Pt_1
orario di lavoro diverso da quello per il quale risulta essere stata assunta o comunque ulteriore rispetto a quello risultante dalle buste paga agli atti, alla stessa non può riconoscersi lo straordinario rivendicato.
Alla stessa spetta, invece, l'ultima mensilità (giugno 2023), i ratei di 13° e 14°
e il tfr. Si tratta di tutte voci che la società resistente ha ammesso espressamente di non aver corrisposto.
Questa sostiene che la ricorrente vi avrebbe rinunciato. Segnatamente, una volta ricevuta la lettera di messa in mora, le avrebbe proposto una dilazione di pagamento e l'avrebbe avvertita che se non avesse accettato entro sette giorni ciò sarebbe stato inteso come rinuncia al credito. Siccome nulla ha replicato, a suo dire, la ricorrente avrebbe allora rinunciato al credito e non potrebbe oggi più rivendicare alcunchè.
Sennonchè, a parte il fatto che l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito può essere al più imposto dal legislatore e non dal debitore inadempiente, in ogni caso vero è che la rinuncia a un diritto oltre che espressa può anche essere tacita ma in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa;
il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2018, n. 2739).
Pretestuose e infondate sono le altre eccezioni pure sollevate da parte resistente.
Alla spettano, pertanto, l'ultima mensilità (giugno 2023), i ratei di 13° e Pt_1
14° e il tfr. Quanto alla loro quantificazione, non essendo emerso che la Pt_1
abbia lavorato più di quanto risultante dalle buste paga, deve necessariamente farsi riferimento agli importi al lordo indicati nell'ultima busta paga agli atti.
Alla spetta, allora, l'importo complessivo lordo di 2.346,55 €. Pt_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo alla fine riconosciuto - 2.346,55 € -). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'insussistenza d'una rinuncia tacita al credito impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3323 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore della della somma di € 2.346,55 a titolo di mensilità Pt_1
giugno 2023, ratei di 13° e 14° e tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 18.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro