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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 3653 dell'anno 2024, promossa da , con gli Avv.ti Claudia Amilcarelli e Luciana Parte_1
Gerardi
e FERNANDO TT, con l'Avv. Giovanni Faragasso
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e NA TT hanno adito questo Parte_1
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 3 settembre 1995, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 1994, parte II, Serie
A06, n. 00378;
- che dalla loro unione sono nati i figli (Roma, 1° luglio 1996) e (Roma, Per_1 Per_2 22 aprile 2002);
- di essersi separati giudizialmente con sentenza n. 738/23 del Tribunale Di Tivoli, in data
31 maggio 2023;
- dal momento della loro separazione gli odierni ricorrenti non hanno più convissuto e, non essendo possibile ricostruire l'unione spirituale e materiale che li univa, gli stessi richiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di cui all'art.3, n. 2),lett. b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia del divorzio.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. L'immobile, costituente la casa coniugale, sito in San Cesareo (RM) alla Via del
Sambuco, 13, censito al foglio 64, particella 1019, sub. 501, piano T-1, cat. A/4, vani cat.
6, così come il terreno agricolo censito al Catasto Terreni, foglio 64, particella 330, particella 729, particella 977, qualità vigneto, saranno trasferiti in godimento al sig.
TT a far data dal 31.12.2024, senza obbligo di rendiconto di quanto in esso contenuto.
2. A tal fine, i coniugi, nell'intento di conservare la completa serenità famigliare, congiuntamente, hanno deciso che la SI.ra si obbliga a trasferire la sua quota Pt_1 di proprietà, pari al 50%, dell'immobile e del terreno di cui sopra, al SI. TT, nello stato di fatto in cui si trovano, alle seguenti condizioni:
- compensazione del credito vantato dal SI. TT nei confronti della SI.ra Pt_1 giusto Decreto Ingiuntivo n. 1636/2019, rubricato al n. R.G. 4405/2019, emesso dal
Tribunale di Tivoli, dell'importo di € 8.361,29, ed accollo, liberatorio o non, da parte del
SI. TT dei debiti assunti, in via solidale tra le parti, nei confronti di terzi, che ammontano ad un totale di € 276.509,77, di cui € 231.048,00 per l'atto di Mutuo di acquisto degli immobili oggetto di trasferimento, sui quali grava procedimento di espropriazione immobiliare, € 30.000,00 per il finanziamento acceso con
[...]
in via solidale ed € 7.100,48 per il credito IFIS ceduto a CP_1 CP_2
[...
nel solo caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal TT con R.G. n. 1033/23 innanzi al Tribunale Ordinario di Roma;
- assunzione formale dell'impegno da parte del SI. TT a presentare, nel termine di tre mesi dal deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, istanza presso Organismo di Composizione della Lite da
Sovraindebitamento competente per territorio, ai sensi del D.lgs 14 del 12 gennaio 2019
e successive modificazioni e integrazioni (ex L. 3/2012) al fine di mettere in liquidazione gli immobili ceduti a soddisfacimento di tutti i debiti, con conseguente effetto liberatorio per entrambi gli ex coniugi.
3. Il trasferimento della proprietà avverrà dinanzi ad un Notaio designato dal SI.
TT, entro il termine di tre mesi dal deposito della sentenza di divorzio.
4. I coniugi, altresì, concordano che le spese necessarie per tutti gli adempimenti notarili e legali per il trasferimento, registrazione e tassazione dell'immobile summenzionato saranno a totale ed esclusivo carico del SI. TT.
5. La SI.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e per il figlio , Pt_1 Per_2 posto che quest'ultimo ha un contratto di lavoro che lo rende autosufficiente.
6. La SI.ra rinuncia, altresì, a richiedere al SI. TT gli arretrati per il Pt_1 mantenimento e spese straordinarie dovuti dalla sentenza di separazione, nonché ad istruire eventuale giudizio per ottenere quanto dovuto dal TT per il figlio per gli anni tra il 2019 e il 2023.
7. Gli odierni ricorrenti danno atto di avere di comune accordo deciso le condizioni della summenzionata compravendita immobiliare, avendo tenuto conto degli accolli e delle rinunce di cui sopra.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e che le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
All'udienza del 10 gennaio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra essi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione.
Il Collegio, accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 3653 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e NA TT e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Roma, alle condizioni riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Michele Cappai