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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2525/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 05/11/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
per l'opponente è presente l'avv. Marco Deffenu anche in sostituzione del secondo difensore e in sostituzione del difensore di è presente l'avv. Silvia Muntoni. Pt_1
I difensori delle parti richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2525/2017 avente il seguente OGGETTO:
opposizione a ingiunzione di pagamento, promossa da:
( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avvocati Marco Defenu e Alberto Pani che la difendono unitamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata in via Gramsci n. 3 a Iglesias presso lo studio dei difensori, giusta procura a margine dell'atto introduttivo.
OPPONENTE
contro
( ), in persona dell'amministratore unico nonché legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avvocati GI CI e VA CI,
elettivamente domiciliata in viale Diaz n. 29 a Cagliari, presso lo studio dei difensori, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 17
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 18.03.2017, la Parte_2
(di seguito, ha convenuto davanti a questo Tribunale per
[...] Parte_2 CP_1
ottenere la revoca dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 1491/2017 pari all'importo di 18.141,20
euro.
A sostegno dell'opposizione, la ha esposto in sintesi che: Parte_2
- in data 18.03.2017 le era stata notificata da l'ingiunzione di pagamento n. 1491/2017 Pt_1
pari a 18.141,20 euro, relativa al contratto di somministrazione idrico n. 2005-35181013, codice cliente 36233269, per uso non domestico a servizio dell'immobile sito in vicolo Generale Incani n. 51
a Villasimius (CA), adibito all'attività di ristorante- pizzeria;
- detta ingiunzione di pagamento era stata emessa in forza delle seguenti fatture: a) n.
2006/295552618 del 09.10.2006 per € 956,55; b) n. 2007/29555618 del 26.06.2007 per € 1.121,20; c)
n. 2007/295552618 del 12.11.2007 per € 939,95; d) n. 2008/295552618 del 22.02.2008 per € 940,00;
e) n. 2013/302615149 del 29.07.2013 per l'importo residuo di € 11.452,18; f) n. 2013/302624840 del
13.11.2013 per € 722,33; g) n. 2014/14026124 del 28.04.2014 per € 661,99; h) n. 2014/140262628
del 30.5.2014 per € 700,19; i) n. 2014/140263709 del 29.07.2014 per € 409,75; l) n. 2014/24330857
del 6.10.2014 per € 221,32 e m) n. 2014/402615017 del 29.10.2014 per € 3,94;
- in primo luogo, non vi era corrispondenza tra i consumi riportati nelle fatture e quanto effettivamente consumato dall'attrice durante lo svolgimento dell'attività di ristorazione, oltre al fatto che i consumi erano stati illegittimamente conteggiati;
- inoltre, era intervenuta la prescrizione quinquennale in ordine agli importi relativi alle seguenti fatture: a) n. 2006/295552618 del 09.10.2006 per € 956,55; b) n. 2007/29555618 del 26.06.2007 per €
pagina 3 di 17 1.121,20; c) n. 2007/295552618 del 12.11.2007 per € 939,95 e d) n. 2008/295552618 del 22.02.2008
per € 940,00;
- in ultimo, nel 2011 aveva provveduto alla sostituzione del contatore in assenza CP_1
di contraddittorio con l'utente e in violazione del regolamento idrico;
- pertanto, il credito indicato nell'ingiunzione, oltre che prescritto, era stato calcolato su un'erronea lettura eseguita su un contatore sostituito illegittimamente;
- infine, l'opponente non aveva ricevuto copia del contratto di somministrazione stipulato con nel 2005, non essendole stato fornito dal Gestore del servizio idrico nonostante formale Pt_1
richiesta.
Tanto premesso, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2 Pt_2 Pt_2
“in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione n. 1491/2017 per la
sussistenza di gravi motivi;
in via principale:
revocare l'atto di ingiunzione opposto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente
in favore di CP_1
in via subordinata:
accertare e dichiarare che la società opposta ha concorso alla determinazione di consumi anomali
e/o conteggiato consumi errati e/o richiesto somme non dovute e, per l'effetto, ricalcolare quanto
effettivamente dovuto dall'opponente ad CP_1
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.07.2017 si è costituita nell'odierno giudizio di opposizione che ha contestato integralmente il contenuto delle avverse domande per CP_1
le ragioni che seguono:
pagina 4 di 17 - l'opposizione era palesemente defatigatoria in quanto la era stata titolare Parte_2
dell'utenza idrica a uso non domestico con impegno annuo, contraddistinta al numero 36263269, con ubicazione della fornitura in Piazza Incani n. 4 a Villasimius, in servizio ad una attività commerciale di ristorazione;
- il rapporto contrattuale prevedeva un impegno annuo di 1200 mc, pari a 300 mc ogni trimestre cosicché, anche se il cliente non consumava la risorsa impegnata, la stessa veniva comunque addebitata in ragione della tipologia di contratto prescelto;
- l'utente si era sempre sottratto ai pagamenti, nonostante il gestore idrico avesse regolarmente eseguito la fornitura idrica nei suoi confronti;
- in esecuzione del richiamato impegno contrattuale, il gestore idrico aveva emesso le fatture di seguito descritte: fattura n. 200502295552618 del 20 aprile 2006 dell'importo di € 551,85; n.
200601295552618 del 9 ottobre 2006 per € 956,55; n. 20060229555618 del 26.6.2007 per € 1.121,20;
n. 200701295552618 del 12.11.2007 per € 939,95; n. 200702295552618 del 22.2.2008 per € 940,00; n.
201302615149 del 29.07.2013 per € 12.724,64; n. 201302624840 del 13.11.2013 per € 722,33; n.
2014026124 del 28.04.2014 per €; 661,99; n. 20140262628 del 30.5.2014 per € 700,19; n.
20140263709 del 29.7.2014 per € 409,75; n. 2014024330857 del 6.10.2014 per € 221,32 e, infine,
fattura di cessazione n. 201402615017 del 29.10.2014 per € 3,94;
- tutte le fatture, con la sola eccezione della fattura n. 200502295552618 del 20 aprile 2006
dell'importo di € 551,85, non erano mai state saldate dall'utente;
- in data 03.10.2011, nel corso di un sopralluogo in presenza dell'utente, aveva CP_1
accertato che il contatore con matricola n. 136800 non misurava i consumi in quanto non funzionante;
- l'opposta aveva dunque provveduto alla rimozione del contatore non funzionante, previa apposizione del sigillo n. 0083484 e registrazione dell'ultima lettura in mc 00582, e alla contestuale pagina 5 di 17 installazione di un nuovo contatore con matricola numero TA043555, come da verbale in data
03.10.2011;
- accertato il guasto del misuratore idrico, il gestore idrico aveva provveduto al ricalcolo dei consumi, nel rispetto dell'art. B35.1) del Regolamento Servizio Idrico Integrato, il quale prevede che la ricostruzione dei consumi debba avvenire utilizzando la media dei consumi rilevati dal nuovo contatore installato dal gestore idrico e aveva emesso la fattura n. 201302615149 del 29 luglio 2013 dell'importo di € 12.724,64;
- il 22.05.2014, stante il perdurare dell'inadempimento dell'utente, il quale ometteva di dare corso al pagamento delle bollette emesse, il gestore idrico dava corso alla procedura di interruzione della somministrazione idrica, previa lettura di mc 00293 e, con atto di ingiunzione di pagamento n.
1491/2917 del 03.02.2017 notificato in data 18.02.2017, era stato ingiunto il pagamento di 18.129,40
euro;
- la non aveva mai verificato il contatore allo scopo di individuare anomalie o Parte_2
consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte né aveva comunicato la sussistenza di un guasto del contatore;
- inoltre, dal 2007 in poi, l'opponente non aveva eseguito alcun pagamento, nemmeno parziale, dei servizi regolarmente ricevuti;
- il gestore idrico aveva diffidato il pagamento delle somme insolute, dando corso all'interruzione del termine prescrizionale mediante le diffide del 13.06.2013, del 18.02.2014, del 21.05.2014, del
10.09.2014 e del 16.07.2015.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via cautelare
pagina 6 di 17 in ragione dei titoli dedotti nella superiore espositiva, accertata e rilevata la mancanza dei
presupposti di fatto e di diritto necessari per l'accoglimento della istanza di sospensione, confermare
la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento n. 1491/2017 per un totale di € 18.129,40,
oltre spese di notifica e interessi da liquidarsi ai sensi del Regolamento del servizio idrico integrato;
nel merito, in via principale:
in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto
della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata la domanda di parte opponente e per
l'effetto rigettarla integralmente condannando la medesima al pagamento delle somme portate
dall'ingiunzione di pagamento opposta;
nel merito, in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale e subordinata principale
ed in caso di accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale del credito formulata da parte
opponente, previo accertamento della misura del credito esigibile vantato dalla società opposta nei
confronti di condannare quest'ultima al pagamento in favore di dei Parte_2 CP_1
corrispettivi di cui alle fatture non soggette alla prescrizione, maggiorati degli interessi al saggio
convenzionale di cui al Regolamento idrico integrato maturati e maturandi dalla data di ogni singola
scadenza fino al giorno del saldo;
in ogni caso:
con vittoria di compensi, onorari e spese del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari”.
All'udienza del 18.10.2017, in ragione del fatto che parte del credito ingiunto da CP_1
appariva parzialmente prescritto, alla luce degli atti interruttivi prodotti dall'opposta, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione impugnato.
pagina 7 di 17 Inoltre, in ragione dell'abbandono da parte dell'opponente del motivo di impugnazione relativo alla sostituzione del contatore in assenza dell'utente, alla medesima udienza è stata formulata ex art. 185
c.p.c. la seguente proposta transattiva: pagamento da parte dell'utente delle somme dovute con decurtazione dei crediti prescritti.
Il tentativo di conciliazione, nonostante numerosi rinvii per consentire alle parti di addivenire ad un accordo, ha dato esito negativo.
La causa, istruita con l'acquisizione di produzioni documentali, essendo matura per la decisione è
stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione e lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note autorizzate fino a trenta giorni prima dell'udienza.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da in merito al Parte_2
credito idrico oggetto dell'ingiunzione di Pt_1
L'eccezione sollevata dall'opponente è fondata per quanto di ragione.
In materia deve essere applicato l'art. 2948 c.c., che dispone: “si prescrivono in cinque anni: […] gli
interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo cui il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato
annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo,
configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di
tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è
pagina 8 di 17 soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27.01.2015,
Rv. 634039).
Applicando il principio al caso di specie, si devono esaminare gli effetti dei solleciti di pagamento ai fini del decorso del termine prescrizionale di cinque anni, con riferimento alle fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento n. 1491/2017.
Con riferimento al termine a quo per il calcolo della prescrizione, si deve richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. secondo cui essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Poiché l'art.
6.2 del RSII dispone che le fatture sono emesse con cadenza non superiore al semestre,
il dies a quo decorre per ogni mese di fornitura dal primo giorno del semestre successivo a quello di effettiva erogazione, cioè dal momento in cui ha l'obbligo di fatturare i consumi. Pt_1
Tanto premesso, risultano agli atti di causa numerosi solleciti di pagamento e comunicazioni di preavviso di distacco regolarmente notificati da alla (docc. 19-23 allegati Pt_1 Parte_2
alla comparsa di costituzione).
Il primo sollecito di pagamento prodotto in atti da relativo all'importo di 3.957,70 euro, Pt_1
non ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione.
Infatti, era stato notificato con lettera raccomandata a/r in data 30.07.2013 per i consumi dal
31.12.2005 al 31.12.2007 - fatture nn. 200601295552618, 200602295552618, 20070129552618 e
200702295552618 - con la conseguente prescrizione dell'intero importo riportato per decorso del termine di legge (doc. 19).
Gli altri solleciti di pagamento prodotti in atti da avevano invece avuto efficacia Pt_1
interruttiva della prescrizione.
pagina 9 di 17 Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento notificato via lettera raccomandata a/r in data 27.03.2014, relativo ai consumi dal 01.07.2013 al 30.09.2013, fattura n.
201302624840 per l'importo di 722,33 euro (doc. 20).
Il secondo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento notificato via lettera raccomandata a/r il 23.06.2014, relativo ai consumi dal 01.01.2007 al 30.06.2013 - fattura n.
2013302615149 dell'importo di 11.452,18 euro, (doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e doc. 2
allegato all'atto introduttivo).
Detto credito è parzialmente estinto per intervenuta prescrizione quinquennale nella parte relativa ai consumi afferenti al periodo dal 01.01.2007 al 23.06.2009.
Avuto riguardo agli importi indicati nella fattura, si osserva che i consumi relativi alla fattura n.
Con 2013302615149 sono stati ricostruiti dal gestore idrico, come previsto dall'art. B35 1) del in base alla media dei consumi rilevati dal nuovo contatore.
Infatti, la somma si riferisce ai consumi medi complessivi dell'arco temporale di sei anni quando il contatore non era funzionante, come risulta dal verbale di sostituzione del 03.10.2011 redatto dal tecnico intervenuto su incarico di (doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Pt_1
Si deve inoltre tenere conto del fatto che il dies a quo decorre per ogni mese di fornitura dal primo giorno del semestre successivo a quello di effettiva erogazione, cioè dal momento in cui ha Pt_1
l'obbligo di fatturare i consumi, pertanto nel caso di specie dal 01.07.2007.
Tanto premesso, rispetto alla somma complessivamente indicata nella fattura n. 2013302615149,
pari a 11.452,18 euro (relativa ai consumi idrici di 72 mensilità), deve ritenersi prescritto il periodo di fornitura compreso tra il 01.07.2007 e il 23.06.2009 pari a 24 mensilità.
Pertanto, il credito indicato da relativamente a detta fattura deve essere ridotto, tenuto Pt_1
conto della parziale prescrizione, all'importo di euro 7.634,78.
pagina 10 di 17 Il terzo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento notificato con lettera raccomandata a/r il 20.10.2014 per l'importo di 1.362,18 euro, in riferimento ai consumi dal
01.10.2013 al 31.03.2014, fatture nn. 201426121 e 2014262628 (doc. 22).
Il quarto atto interruttivo, notificato via lettera raccomandata a/r in data 07.08.2015, per l'importo della morosità complessiva di 18.129,40 euro dal 2006 al 2014, si riferisce a consumi già esaminati da questo Tribunale (fatture n. 200601295552618, dal 31/12/2005 al 30/06/2006; n. 200602295552618,
dal 31/12/2005 al 31/12/2006; n. 200701295552618, dal 31/12/2006 al 30/06/2007; n.
200702295552618, dal 30/06/2007 al 31/12/2007; n. 201302615149, dal 01/01/2007 al 30/06/2013; n.
201302624840, dal 01/07/2013 al 30/09/2013; n. 2014026124, dal 01/10/2013 al 31/12/2013; n.
20140262628, dal 01/01/2014 al 31/03/2014; n. 20140263709, dal 01/04/2014 al 22/05/2014; n.
201402615017, dal 22/05/2014 al 22/05/2014 in atti al doc. 23 allegato alla comparsa di costituzione).
Peraltro, per le ragioni sopra esposte, tale sollecito di pagamento era stato inidoneo a interrompere la prescrizione con riferimento alle prime quattro fatture mentre con riferimento alla quinta fattura l'effetto interruttivo era stato parziale.
A tali solleciti di pagamento, in data 18.03.2017 aveva fatto seguito la notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 1491/2017 di cui alla presente opposizione, per l'importo complessivo di
18.129,40 euro.
Pertanto, devono ritenersi prescritti i crediti relativi alle fatture n. 2006/295552618 del 09.10.2006
con scadenza al 08.12.2006 per € 956,55, n. 2007/29555618 del 26.06.2007 con scadenza al
16.08.2007 per € 1.121,20; n. 2007/295552618 del 12.11.2007 con scadenza al 02.01.2008 per €
939,95 e n. 2008/295552618 del 22.02.2008 con scadenza al 13.04.2008 per € 940,00, per un totale di
3.957,70 euro.
pagina 11 di 17 Devono altresì ritenersi prescritti parte dei crediti ricompresi nella fattura n. 2013/302615149 del
29.07.2013 con scadenza al 03.03.2014 pari a 11.452,18 euro, che viene rideterminata nell'importo di euro 7.634,78.
Traendo le conclusioni, il credito del gestore del servizio idrico è rimasto accertato nella misura di euro
10.132,98.
*****
Passano all'esame del merito della questione sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, la società
opponente ha chiesto la revoca dell'atto di ingiunzione eccependo l'inesistenza del credito in ragione sia della carenza di consumi effettivi rispetto ai volumi fatturati dal gestore idrico sia, in ogni caso,
della loro erronea misurazione.
In proposito, deve darsi atto che la ricorrente ha rinunciato al motivo di opposizione relativo alla violazione del regolamento idrico che impone la sostituzione del contatore guasto in contradditorio con l'utente, essendo stato depositato dal gestore idrico il verbale che attesta che tale operazione è stata correttamente svolta in presenza del legale rappresentante della (doc. 17 allegato alla Parte_2
comparsa di costituzione e risposta).
La questione relativa alla erronea quantificazione dei consumi è infondata.
L'art. 2697 c.c. prevede: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
pagina 12 di 17 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in
cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente
dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per
mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30.10.2001 Rv. 549956).
Insegna inoltre la Suprema Corte, in tema di contratti di somministrazione, che la rilevazione dei
consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso
di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento
negativo del credito, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il
fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che
non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente
vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del
misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civ. Sez.
3 - Ordinanza n. 19154 del
19.07.2018, Rv. 649731).
In primo luogo, è pacifica in causa l'esistenza del contratto di somministrazione idrica ad uso non domestico tra la ricorrente e a far data dall'anno 2005 e fino alla cessazione della CP_1
pagina 13 di 17 fornitura, con l'avvenuto slaccio per morosità, avvenuto nel 2014 (doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Risulta altresì pacifico che il gestore idrico abbia adempiuto alle proprie obbligazioni,
somministrando per nove anni l'acqua all'attività di ristorazione della ricorrente.
In relazione a tale periodo di somministrazione, è pacifico e documentato dal verbale di sostituzione del contatore, che il misuratore idrico a servizio dell'utenza della era fermo fino al Parte_2
03.10.2011, cosicché si era verificato un guasto del contatore a vantaggio dell'utente in quanto non venivano registrati consumi, che pertanto sono stati ricostruiti da sulla base dei consumi medi Pt_1
ai sensi dell'art. B.35.1 del RSII.
Tanto premesso, la ha genericamente sostenuto l'erroneità delle rilevazioni dei Parte_2
consumi ma non ha specificamente indicato l'anomalia in riferimento ai singoli periodi in rapporto ai consumi normali (al fine di consentire al Tribunale di disporre le opportune verifiche), cosicché tali difese devono ritenersi inammissibili perché generiche.
Deve darsi atto, al contrario, che gli addebiti riportati nelle fatture emesse in relazione ai consumi rilevati dal nuovo contatore sono omogenei e in relazione ai medesimi consumi sono stati calcolati gli importi dovuti per i periodi di mancato funzionamento del contatore in conformità alle disposizioni del
RSII.
Deve comunque osservarsi che la tipologia contrattuale sottoscritta dall'opponente - utenza non domestica con impegno annuo - comporta l'obbligo di garantire un consumo minimo prefissato e di corrisponderne i relativi corrispettivi anche in ipotesi di consumi effettivi inferiori.
Per espressa previsione regolamentare, le utenze non domestiche con impegno annuo sono vincolate a un quantitativo minimo di consumi, necessariamente superiore a 600 mc, ripartito su base trimestrale con margine di tolleranza del 10% (cfr. allegato A alla DCS n. 10 del 23/04/2014: “utenze non
pagina 14 di 17 domestiche (commerciali – industriali -artigianali - turistiche, porti turistici) dal 10/04/2014 al 2015
con quantitativo contrattualmente impegnato non inferiore a 600 mc/anno Tb fino al quantitativo
contrattualmente impegnato e alea del 10,0%”).
Nel caso di specie, la questione sollevata dall'utente in merito all'impegno annuo di 600 mc anziché
di 1200 indicato da deve ritenersi irrilevante, poiché i metri cubi addebitati da nelle Pt_1 Pt_1
fatture in atti indicano metri cubi in misura maggiore al limite annuo di 600 mc cosicché risulta in ogni caso superato l'impegno minimo annuo da parte dall'utente.
La ha sostenuto infine l'erroneità del ricalcolo dei consumi effettuato da Parte_2 Pt_1
per i periodi di mancato funzionamento del contatore.
La questione è infondata.
Risulta agli atti di causa il verbale di verifica e sostituzione del contatore del 03.10.2011 redatto dal tecnico intervenuto su incarico di all'esito del sopralluogo eseguito in contraddittorio con Pt_1
legale rappresentante della società odierna opponente. Persona_1
In tale contesto, il tecnico intervenuto, dopo avere proceduto alla rilevazione dei consumi di mc.
00582 registrati dal contatore n. 136800, aveva proceduto alla sostituzione del misuratore bloccato,
mediante apposizione del sigillo n. 0083484 e contestuale installazione del nuovo contatore n. 43555
(doc.17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, accertato il guasto del misuratore idrico, il gestore idrico aveva provveduto alla rielaborazione dei consumi, nel rispetto dell'art. B35 1) del RII il quale prevede che la ricostruzione dei consumi debba avvenire utilizzando la media dei consumi rilevati dal nuovo contatore (cfr. art. B35 “in
mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore
installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in
pagina 15 di 17 funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato
rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore”).
Seguendo i suddetti criteri, era stata effettuata la ricostruzione dei consumi della Parte_2
ed era stata emessa la fattura n. 201302615149 del 29.07.2013 pari a € 12.724,64 (doc.10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dalla quale devono peraltro essere detratti i consumi caduti in prescrizione come in premessa.
L'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento deve pertanto essere ricalcolato nella misura di euro 10.132,98, oltre interessi moratori come da RSII.
Dato il parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono giustificati motivi per condannare la a rimborsare ad le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base Parte_2 CP_1
del valore della causa per le quattro fasi nella misura della metà, rimanendo compensate le altre spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1491/2017, che per la restante parte deve essere confermata, accerta che il credito di nei CP_1
confronti di per le causali in premessa, è Parte_2
pari all'importo di euro 10.132,98 oltre interessi moratori come da RSII;
2. condanna e a rifondere ai procuratori Parte_2 Pt_2
antistatari GI CI e VA CI complessivi euro 2.538,50, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, pari alla metà delle spese del giudizio,
rimanendo compensate le altre spese.
pagina 16 di 17 Cagliari, 05/11/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 05/11/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
per l'opponente è presente l'avv. Marco Deffenu anche in sostituzione del secondo difensore e in sostituzione del difensore di è presente l'avv. Silvia Muntoni. Pt_1
I difensori delle parti richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2525/2017 avente il seguente OGGETTO:
opposizione a ingiunzione di pagamento, promossa da:
( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avvocati Marco Defenu e Alberto Pani che la difendono unitamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata in via Gramsci n. 3 a Iglesias presso lo studio dei difensori, giusta procura a margine dell'atto introduttivo.
OPPONENTE
contro
( ), in persona dell'amministratore unico nonché legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avvocati GI CI e VA CI,
elettivamente domiciliata in viale Diaz n. 29 a Cagliari, presso lo studio dei difensori, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 17
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 18.03.2017, la Parte_2
(di seguito, ha convenuto davanti a questo Tribunale per
[...] Parte_2 CP_1
ottenere la revoca dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 1491/2017 pari all'importo di 18.141,20
euro.
A sostegno dell'opposizione, la ha esposto in sintesi che: Parte_2
- in data 18.03.2017 le era stata notificata da l'ingiunzione di pagamento n. 1491/2017 Pt_1
pari a 18.141,20 euro, relativa al contratto di somministrazione idrico n. 2005-35181013, codice cliente 36233269, per uso non domestico a servizio dell'immobile sito in vicolo Generale Incani n. 51
a Villasimius (CA), adibito all'attività di ristorante- pizzeria;
- detta ingiunzione di pagamento era stata emessa in forza delle seguenti fatture: a) n.
2006/295552618 del 09.10.2006 per € 956,55; b) n. 2007/29555618 del 26.06.2007 per € 1.121,20; c)
n. 2007/295552618 del 12.11.2007 per € 939,95; d) n. 2008/295552618 del 22.02.2008 per € 940,00;
e) n. 2013/302615149 del 29.07.2013 per l'importo residuo di € 11.452,18; f) n. 2013/302624840 del
13.11.2013 per € 722,33; g) n. 2014/14026124 del 28.04.2014 per € 661,99; h) n. 2014/140262628
del 30.5.2014 per € 700,19; i) n. 2014/140263709 del 29.07.2014 per € 409,75; l) n. 2014/24330857
del 6.10.2014 per € 221,32 e m) n. 2014/402615017 del 29.10.2014 per € 3,94;
- in primo luogo, non vi era corrispondenza tra i consumi riportati nelle fatture e quanto effettivamente consumato dall'attrice durante lo svolgimento dell'attività di ristorazione, oltre al fatto che i consumi erano stati illegittimamente conteggiati;
- inoltre, era intervenuta la prescrizione quinquennale in ordine agli importi relativi alle seguenti fatture: a) n. 2006/295552618 del 09.10.2006 per € 956,55; b) n. 2007/29555618 del 26.06.2007 per €
pagina 3 di 17 1.121,20; c) n. 2007/295552618 del 12.11.2007 per € 939,95 e d) n. 2008/295552618 del 22.02.2008
per € 940,00;
- in ultimo, nel 2011 aveva provveduto alla sostituzione del contatore in assenza CP_1
di contraddittorio con l'utente e in violazione del regolamento idrico;
- pertanto, il credito indicato nell'ingiunzione, oltre che prescritto, era stato calcolato su un'erronea lettura eseguita su un contatore sostituito illegittimamente;
- infine, l'opponente non aveva ricevuto copia del contratto di somministrazione stipulato con nel 2005, non essendole stato fornito dal Gestore del servizio idrico nonostante formale Pt_1
richiesta.
Tanto premesso, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2 Pt_2 Pt_2
“in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione n. 1491/2017 per la
sussistenza di gravi motivi;
in via principale:
revocare l'atto di ingiunzione opposto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente
in favore di CP_1
in via subordinata:
accertare e dichiarare che la società opposta ha concorso alla determinazione di consumi anomali
e/o conteggiato consumi errati e/o richiesto somme non dovute e, per l'effetto, ricalcolare quanto
effettivamente dovuto dall'opponente ad CP_1
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.07.2017 si è costituita nell'odierno giudizio di opposizione che ha contestato integralmente il contenuto delle avverse domande per CP_1
le ragioni che seguono:
pagina 4 di 17 - l'opposizione era palesemente defatigatoria in quanto la era stata titolare Parte_2
dell'utenza idrica a uso non domestico con impegno annuo, contraddistinta al numero 36263269, con ubicazione della fornitura in Piazza Incani n. 4 a Villasimius, in servizio ad una attività commerciale di ristorazione;
- il rapporto contrattuale prevedeva un impegno annuo di 1200 mc, pari a 300 mc ogni trimestre cosicché, anche se il cliente non consumava la risorsa impegnata, la stessa veniva comunque addebitata in ragione della tipologia di contratto prescelto;
- l'utente si era sempre sottratto ai pagamenti, nonostante il gestore idrico avesse regolarmente eseguito la fornitura idrica nei suoi confronti;
- in esecuzione del richiamato impegno contrattuale, il gestore idrico aveva emesso le fatture di seguito descritte: fattura n. 200502295552618 del 20 aprile 2006 dell'importo di € 551,85; n.
200601295552618 del 9 ottobre 2006 per € 956,55; n. 20060229555618 del 26.6.2007 per € 1.121,20;
n. 200701295552618 del 12.11.2007 per € 939,95; n. 200702295552618 del 22.2.2008 per € 940,00; n.
201302615149 del 29.07.2013 per € 12.724,64; n. 201302624840 del 13.11.2013 per € 722,33; n.
2014026124 del 28.04.2014 per €; 661,99; n. 20140262628 del 30.5.2014 per € 700,19; n.
20140263709 del 29.7.2014 per € 409,75; n. 2014024330857 del 6.10.2014 per € 221,32 e, infine,
fattura di cessazione n. 201402615017 del 29.10.2014 per € 3,94;
- tutte le fatture, con la sola eccezione della fattura n. 200502295552618 del 20 aprile 2006
dell'importo di € 551,85, non erano mai state saldate dall'utente;
- in data 03.10.2011, nel corso di un sopralluogo in presenza dell'utente, aveva CP_1
accertato che il contatore con matricola n. 136800 non misurava i consumi in quanto non funzionante;
- l'opposta aveva dunque provveduto alla rimozione del contatore non funzionante, previa apposizione del sigillo n. 0083484 e registrazione dell'ultima lettura in mc 00582, e alla contestuale pagina 5 di 17 installazione di un nuovo contatore con matricola numero TA043555, come da verbale in data
03.10.2011;
- accertato il guasto del misuratore idrico, il gestore idrico aveva provveduto al ricalcolo dei consumi, nel rispetto dell'art. B35.1) del Regolamento Servizio Idrico Integrato, il quale prevede che la ricostruzione dei consumi debba avvenire utilizzando la media dei consumi rilevati dal nuovo contatore installato dal gestore idrico e aveva emesso la fattura n. 201302615149 del 29 luglio 2013 dell'importo di € 12.724,64;
- il 22.05.2014, stante il perdurare dell'inadempimento dell'utente, il quale ometteva di dare corso al pagamento delle bollette emesse, il gestore idrico dava corso alla procedura di interruzione della somministrazione idrica, previa lettura di mc 00293 e, con atto di ingiunzione di pagamento n.
1491/2917 del 03.02.2017 notificato in data 18.02.2017, era stato ingiunto il pagamento di 18.129,40
euro;
- la non aveva mai verificato il contatore allo scopo di individuare anomalie o Parte_2
consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte né aveva comunicato la sussistenza di un guasto del contatore;
- inoltre, dal 2007 in poi, l'opponente non aveva eseguito alcun pagamento, nemmeno parziale, dei servizi regolarmente ricevuti;
- il gestore idrico aveva diffidato il pagamento delle somme insolute, dando corso all'interruzione del termine prescrizionale mediante le diffide del 13.06.2013, del 18.02.2014, del 21.05.2014, del
10.09.2014 e del 16.07.2015.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via cautelare
pagina 6 di 17 in ragione dei titoli dedotti nella superiore espositiva, accertata e rilevata la mancanza dei
presupposti di fatto e di diritto necessari per l'accoglimento della istanza di sospensione, confermare
la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento n. 1491/2017 per un totale di € 18.129,40,
oltre spese di notifica e interessi da liquidarsi ai sensi del Regolamento del servizio idrico integrato;
nel merito, in via principale:
in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto
della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata la domanda di parte opponente e per
l'effetto rigettarla integralmente condannando la medesima al pagamento delle somme portate
dall'ingiunzione di pagamento opposta;
nel merito, in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale e subordinata principale
ed in caso di accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale del credito formulata da parte
opponente, previo accertamento della misura del credito esigibile vantato dalla società opposta nei
confronti di condannare quest'ultima al pagamento in favore di dei Parte_2 CP_1
corrispettivi di cui alle fatture non soggette alla prescrizione, maggiorati degli interessi al saggio
convenzionale di cui al Regolamento idrico integrato maturati e maturandi dalla data di ogni singola
scadenza fino al giorno del saldo;
in ogni caso:
con vittoria di compensi, onorari e spese del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari”.
All'udienza del 18.10.2017, in ragione del fatto che parte del credito ingiunto da CP_1
appariva parzialmente prescritto, alla luce degli atti interruttivi prodotti dall'opposta, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione impugnato.
pagina 7 di 17 Inoltre, in ragione dell'abbandono da parte dell'opponente del motivo di impugnazione relativo alla sostituzione del contatore in assenza dell'utente, alla medesima udienza è stata formulata ex art. 185
c.p.c. la seguente proposta transattiva: pagamento da parte dell'utente delle somme dovute con decurtazione dei crediti prescritti.
Il tentativo di conciliazione, nonostante numerosi rinvii per consentire alle parti di addivenire ad un accordo, ha dato esito negativo.
La causa, istruita con l'acquisizione di produzioni documentali, essendo matura per la decisione è
stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione e lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note autorizzate fino a trenta giorni prima dell'udienza.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da in merito al Parte_2
credito idrico oggetto dell'ingiunzione di Pt_1
L'eccezione sollevata dall'opponente è fondata per quanto di ragione.
In materia deve essere applicato l'art. 2948 c.c., che dispone: “si prescrivono in cinque anni: […] gli
interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo cui il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato
annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo,
configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di
tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è
pagina 8 di 17 soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27.01.2015,
Rv. 634039).
Applicando il principio al caso di specie, si devono esaminare gli effetti dei solleciti di pagamento ai fini del decorso del termine prescrizionale di cinque anni, con riferimento alle fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento n. 1491/2017.
Con riferimento al termine a quo per il calcolo della prescrizione, si deve richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. secondo cui essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Poiché l'art.
6.2 del RSII dispone che le fatture sono emesse con cadenza non superiore al semestre,
il dies a quo decorre per ogni mese di fornitura dal primo giorno del semestre successivo a quello di effettiva erogazione, cioè dal momento in cui ha l'obbligo di fatturare i consumi. Pt_1
Tanto premesso, risultano agli atti di causa numerosi solleciti di pagamento e comunicazioni di preavviso di distacco regolarmente notificati da alla (docc. 19-23 allegati Pt_1 Parte_2
alla comparsa di costituzione).
Il primo sollecito di pagamento prodotto in atti da relativo all'importo di 3.957,70 euro, Pt_1
non ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione.
Infatti, era stato notificato con lettera raccomandata a/r in data 30.07.2013 per i consumi dal
31.12.2005 al 31.12.2007 - fatture nn. 200601295552618, 200602295552618, 20070129552618 e
200702295552618 - con la conseguente prescrizione dell'intero importo riportato per decorso del termine di legge (doc. 19).
Gli altri solleciti di pagamento prodotti in atti da avevano invece avuto efficacia Pt_1
interruttiva della prescrizione.
pagina 9 di 17 Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento notificato via lettera raccomandata a/r in data 27.03.2014, relativo ai consumi dal 01.07.2013 al 30.09.2013, fattura n.
201302624840 per l'importo di 722,33 euro (doc. 20).
Il secondo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento notificato via lettera raccomandata a/r il 23.06.2014, relativo ai consumi dal 01.01.2007 al 30.06.2013 - fattura n.
2013302615149 dell'importo di 11.452,18 euro, (doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e doc. 2
allegato all'atto introduttivo).
Detto credito è parzialmente estinto per intervenuta prescrizione quinquennale nella parte relativa ai consumi afferenti al periodo dal 01.01.2007 al 23.06.2009.
Avuto riguardo agli importi indicati nella fattura, si osserva che i consumi relativi alla fattura n.
Con 2013302615149 sono stati ricostruiti dal gestore idrico, come previsto dall'art. B35 1) del in base alla media dei consumi rilevati dal nuovo contatore.
Infatti, la somma si riferisce ai consumi medi complessivi dell'arco temporale di sei anni quando il contatore non era funzionante, come risulta dal verbale di sostituzione del 03.10.2011 redatto dal tecnico intervenuto su incarico di (doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Pt_1
Si deve inoltre tenere conto del fatto che il dies a quo decorre per ogni mese di fornitura dal primo giorno del semestre successivo a quello di effettiva erogazione, cioè dal momento in cui ha Pt_1
l'obbligo di fatturare i consumi, pertanto nel caso di specie dal 01.07.2007.
Tanto premesso, rispetto alla somma complessivamente indicata nella fattura n. 2013302615149,
pari a 11.452,18 euro (relativa ai consumi idrici di 72 mensilità), deve ritenersi prescritto il periodo di fornitura compreso tra il 01.07.2007 e il 23.06.2009 pari a 24 mensilità.
Pertanto, il credito indicato da relativamente a detta fattura deve essere ridotto, tenuto Pt_1
conto della parziale prescrizione, all'importo di euro 7.634,78.
pagina 10 di 17 Il terzo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento notificato con lettera raccomandata a/r il 20.10.2014 per l'importo di 1.362,18 euro, in riferimento ai consumi dal
01.10.2013 al 31.03.2014, fatture nn. 201426121 e 2014262628 (doc. 22).
Il quarto atto interruttivo, notificato via lettera raccomandata a/r in data 07.08.2015, per l'importo della morosità complessiva di 18.129,40 euro dal 2006 al 2014, si riferisce a consumi già esaminati da questo Tribunale (fatture n. 200601295552618, dal 31/12/2005 al 30/06/2006; n. 200602295552618,
dal 31/12/2005 al 31/12/2006; n. 200701295552618, dal 31/12/2006 al 30/06/2007; n.
200702295552618, dal 30/06/2007 al 31/12/2007; n. 201302615149, dal 01/01/2007 al 30/06/2013; n.
201302624840, dal 01/07/2013 al 30/09/2013; n. 2014026124, dal 01/10/2013 al 31/12/2013; n.
20140262628, dal 01/01/2014 al 31/03/2014; n. 20140263709, dal 01/04/2014 al 22/05/2014; n.
201402615017, dal 22/05/2014 al 22/05/2014 in atti al doc. 23 allegato alla comparsa di costituzione).
Peraltro, per le ragioni sopra esposte, tale sollecito di pagamento era stato inidoneo a interrompere la prescrizione con riferimento alle prime quattro fatture mentre con riferimento alla quinta fattura l'effetto interruttivo era stato parziale.
A tali solleciti di pagamento, in data 18.03.2017 aveva fatto seguito la notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 1491/2017 di cui alla presente opposizione, per l'importo complessivo di
18.129,40 euro.
Pertanto, devono ritenersi prescritti i crediti relativi alle fatture n. 2006/295552618 del 09.10.2006
con scadenza al 08.12.2006 per € 956,55, n. 2007/29555618 del 26.06.2007 con scadenza al
16.08.2007 per € 1.121,20; n. 2007/295552618 del 12.11.2007 con scadenza al 02.01.2008 per €
939,95 e n. 2008/295552618 del 22.02.2008 con scadenza al 13.04.2008 per € 940,00, per un totale di
3.957,70 euro.
pagina 11 di 17 Devono altresì ritenersi prescritti parte dei crediti ricompresi nella fattura n. 2013/302615149 del
29.07.2013 con scadenza al 03.03.2014 pari a 11.452,18 euro, che viene rideterminata nell'importo di euro 7.634,78.
Traendo le conclusioni, il credito del gestore del servizio idrico è rimasto accertato nella misura di euro
10.132,98.
*****
Passano all'esame del merito della questione sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, la società
opponente ha chiesto la revoca dell'atto di ingiunzione eccependo l'inesistenza del credito in ragione sia della carenza di consumi effettivi rispetto ai volumi fatturati dal gestore idrico sia, in ogni caso,
della loro erronea misurazione.
In proposito, deve darsi atto che la ricorrente ha rinunciato al motivo di opposizione relativo alla violazione del regolamento idrico che impone la sostituzione del contatore guasto in contradditorio con l'utente, essendo stato depositato dal gestore idrico il verbale che attesta che tale operazione è stata correttamente svolta in presenza del legale rappresentante della (doc. 17 allegato alla Parte_2
comparsa di costituzione e risposta).
La questione relativa alla erronea quantificazione dei consumi è infondata.
L'art. 2697 c.c. prevede: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
pagina 12 di 17 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in
cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente
dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per
mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30.10.2001 Rv. 549956).
Insegna inoltre la Suprema Corte, in tema di contratti di somministrazione, che la rilevazione dei
consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso
di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento
negativo del credito, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il
fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che
non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente
vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del
misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civ. Sez.
3 - Ordinanza n. 19154 del
19.07.2018, Rv. 649731).
In primo luogo, è pacifica in causa l'esistenza del contratto di somministrazione idrica ad uso non domestico tra la ricorrente e a far data dall'anno 2005 e fino alla cessazione della CP_1
pagina 13 di 17 fornitura, con l'avvenuto slaccio per morosità, avvenuto nel 2014 (doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Risulta altresì pacifico che il gestore idrico abbia adempiuto alle proprie obbligazioni,
somministrando per nove anni l'acqua all'attività di ristorazione della ricorrente.
In relazione a tale periodo di somministrazione, è pacifico e documentato dal verbale di sostituzione del contatore, che il misuratore idrico a servizio dell'utenza della era fermo fino al Parte_2
03.10.2011, cosicché si era verificato un guasto del contatore a vantaggio dell'utente in quanto non venivano registrati consumi, che pertanto sono stati ricostruiti da sulla base dei consumi medi Pt_1
ai sensi dell'art. B.35.1 del RSII.
Tanto premesso, la ha genericamente sostenuto l'erroneità delle rilevazioni dei Parte_2
consumi ma non ha specificamente indicato l'anomalia in riferimento ai singoli periodi in rapporto ai consumi normali (al fine di consentire al Tribunale di disporre le opportune verifiche), cosicché tali difese devono ritenersi inammissibili perché generiche.
Deve darsi atto, al contrario, che gli addebiti riportati nelle fatture emesse in relazione ai consumi rilevati dal nuovo contatore sono omogenei e in relazione ai medesimi consumi sono stati calcolati gli importi dovuti per i periodi di mancato funzionamento del contatore in conformità alle disposizioni del
RSII.
Deve comunque osservarsi che la tipologia contrattuale sottoscritta dall'opponente - utenza non domestica con impegno annuo - comporta l'obbligo di garantire un consumo minimo prefissato e di corrisponderne i relativi corrispettivi anche in ipotesi di consumi effettivi inferiori.
Per espressa previsione regolamentare, le utenze non domestiche con impegno annuo sono vincolate a un quantitativo minimo di consumi, necessariamente superiore a 600 mc, ripartito su base trimestrale con margine di tolleranza del 10% (cfr. allegato A alla DCS n. 10 del 23/04/2014: “utenze non
pagina 14 di 17 domestiche (commerciali – industriali -artigianali - turistiche, porti turistici) dal 10/04/2014 al 2015
con quantitativo contrattualmente impegnato non inferiore a 600 mc/anno Tb fino al quantitativo
contrattualmente impegnato e alea del 10,0%”).
Nel caso di specie, la questione sollevata dall'utente in merito all'impegno annuo di 600 mc anziché
di 1200 indicato da deve ritenersi irrilevante, poiché i metri cubi addebitati da nelle Pt_1 Pt_1
fatture in atti indicano metri cubi in misura maggiore al limite annuo di 600 mc cosicché risulta in ogni caso superato l'impegno minimo annuo da parte dall'utente.
La ha sostenuto infine l'erroneità del ricalcolo dei consumi effettuato da Parte_2 Pt_1
per i periodi di mancato funzionamento del contatore.
La questione è infondata.
Risulta agli atti di causa il verbale di verifica e sostituzione del contatore del 03.10.2011 redatto dal tecnico intervenuto su incarico di all'esito del sopralluogo eseguito in contraddittorio con Pt_1
legale rappresentante della società odierna opponente. Persona_1
In tale contesto, il tecnico intervenuto, dopo avere proceduto alla rilevazione dei consumi di mc.
00582 registrati dal contatore n. 136800, aveva proceduto alla sostituzione del misuratore bloccato,
mediante apposizione del sigillo n. 0083484 e contestuale installazione del nuovo contatore n. 43555
(doc.17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, accertato il guasto del misuratore idrico, il gestore idrico aveva provveduto alla rielaborazione dei consumi, nel rispetto dell'art. B35 1) del RII il quale prevede che la ricostruzione dei consumi debba avvenire utilizzando la media dei consumi rilevati dal nuovo contatore (cfr. art. B35 “in
mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore
installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in
pagina 15 di 17 funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato
rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore”).
Seguendo i suddetti criteri, era stata effettuata la ricostruzione dei consumi della Parte_2
ed era stata emessa la fattura n. 201302615149 del 29.07.2013 pari a € 12.724,64 (doc.10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dalla quale devono peraltro essere detratti i consumi caduti in prescrizione come in premessa.
L'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento deve pertanto essere ricalcolato nella misura di euro 10.132,98, oltre interessi moratori come da RSII.
Dato il parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono giustificati motivi per condannare la a rimborsare ad le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base Parte_2 CP_1
del valore della causa per le quattro fasi nella misura della metà, rimanendo compensate le altre spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1491/2017, che per la restante parte deve essere confermata, accerta che il credito di nei CP_1
confronti di per le causali in premessa, è Parte_2
pari all'importo di euro 10.132,98 oltre interessi moratori come da RSII;
2. condanna e a rifondere ai procuratori Parte_2 Pt_2
antistatari GI CI e VA CI complessivi euro 2.538,50, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, pari alla metà delle spese del giudizio,
rimanendo compensate le altre spese.
pagina 16 di 17 Cagliari, 05/11/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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